MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 5 ottobre 2000, n.349 - Regolamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sulle categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2000



 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con il quale e' stato istituito l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, in legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, sul riordinamento dell'ISPESL;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, concernente il regolamento, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' dell'ISPESL;
Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso nell'adunanza generale del 10 marzo 1999;
Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 4776 del 6 aprile 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformita' all'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro o comunque rientranti nella relativa disponibilita', sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'articolo 24, comma 2 della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
 
Art. 2.
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia dell'ordine pubblico,la prevenzione e la repressione della criminalita'.

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalita' sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
a) documenti che consentono di acquisire la conoscenza di processi industriali nel cui ambito sono prodotti o usati materiali e/o attrezzature utilizzabili a fini di terrorismo.
 
Art. 3.
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso:
a) documenti riguardanti il trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dallo stesso possano desumersi informazioni di carattere riservato;
b) lo stato matricolare e i documenti riguardanti le situazioni private dell'impiegato;
c) documenti riguardanti gli accertamenti medici e la salute delle persone;
d) documenti in possesso dell'Istituto in relazione allo svolgimento di attivita' medico-sanitaria o di altra natura per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;
e) documenti attinenti studi e ricerche, per la salvaguardia del diritto alla invenzione;
f) documenti prodotti o detenuti in relazione all'espletamento delle attivita' dell'Istituto da cui sia possibile ricostruire tecnologie e metodi costruttivi o metodi produttivi;
g) documenti concernenti le attivita' di consulenza e assistenza e/o di ricerca in materia di sicurezza e salute commissionate da terzi;
h) documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori, forniture di beni e servizi che possono pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali.
 
Art. 4.
Differimento

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso ai seguenti documenti sara' cosi' differito:
a) documenti attinenti ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonche' atti e documenti comunque oggetto di dette procedure fino al momento dell'adozione del formale provvedimento di approvazione degli atti, salvo che si tratti degli elaborati propri del titolare dell'interesse;
b) documenti attinenti alle posizioni singole degli interessati nell'ambito dei lavori delle commissioni di avanzamento fino alle conclusioni delle operazioni;
c) elenco delle ditte che hanno presentato offerta nel caso di pubblici incanti fino alla scadenza del termine della presentazione delle medesime;
d) elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, appalto concorso o di gara informale che precede la trattativa privata fino alla comunicazione finale da parte dell'Istituto dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata;
e) documentazione e offerta di ditte che partecipano all'affidamento di lavori e spese in economia fino all'assegnazione delle forniture alla ditta migliore offerente;
f) verbali delle commissioni di aggiudicazione delle gare fino al momento dell'atto di aggiudicazione;
g) documenti attinenti ad inchieste ispettive sommarie o formali fino alla formalizzazione dei provvedimenti relativi;
h) documenti attinenti all'attivita' istruttoria in pendenza di procedimenti penali, disciplinari e ricorsi amministrativi fino all'adozione del provvedimento conclusivo.
 
Art. 5.
Modifiche del presente regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione dell'Istituto verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.
2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate con le medesime modalita' e forme del presente regolamento.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Roma, 5 ottobre 2000
 
Il Ministro: Veronesi
 
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 208