Cassazione Penale, Sez. 4, 02 agosto 2017, n. 38552 - Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Estensione degli effetti della prescrizione


 

 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 06/06/2017

 

FattoDiritto

 

1. S.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse del predetto S.M. avverso la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 14.01.2013, in riferimento al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La parte osserva che la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del coimputato C.A. in ordine al predetto reato, perché estinto per prescrizione; ed invoca l'estensione, in favore del S.M., ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. degli effetti della prescrizione dichiarata nei riguardi del coimputato, il quale aveva dedotto motivi di gravame non di natura personale.
2. Il ricorso impone le considerazioni che seguono.
3. Non sfugge che, sul tema relativo alla estensione al coimputato non appellante della prescrizione del reato, per effetto della disposizione di cui all’art. 587 cod. proc. pen., per il caso in cui detta causa estintiva sia maturata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti si registrano diverse opinioni in seno alla giurisprudenza di legittimità (a favore: Sez. 2, Sentenza n. 33429 del 12/05/2015, dep. 29/07/2015, Rv. 264139; contra Sez. 5, Sentenza n. 15623 del 27/01/2016, dep. 14/04/2016, Rv. 266551). Nel caso, l'appello nell'Interesse dell'imputato S.M. è stato dichiarato inammissibile, con conseguente irrevocabilità della statuizione di condanna, resa nei confronti del predetto imputato. E la Corte territoriale ha dichiarato l'estinzione del reato di omicidio colposo ascritto in cooperazione con C.A., per intervenuta prescrizione.
3.1 Tanto chiarito, osserva il Collegio che nel caso di specie la difformità di orientamenti giurisprudenziali, sul tema della estensibilità al coimputato non appellante degli effetti della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non viene altrimenti in rilievo. Occorre, invero, considerare - con rilievo officioso di ordine dirimente - che la Corte di Appello ha errato nel computo del termine prescrizionale, relativo al reato di omicidio colposo, aggravo dalla violazione della disciplina antinfortunistica, in violazione della legge penale.
Giova rilevare che la legge 4 dicembre 2005, n. 251, così detta ex Cirielli, ha profondamente modificato la disciplina della prescrizione stabilendo che questa, in via generale, estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. E che la ex Cirielli ha previsto delle deroghe alla disciplina introdotta; tra tali deroghe, v'è quella, dettata dall'art. 157, comma 5, cod. pen., secondo cui sono raddoppiati i termini di prescrizione, per quanto rileva in questa sede, per i reati previsti dall'art. 589, comma 2, cod. pen.
Pertanto, il termine prescrizionale massimo, secondo la richiamata normativa necessariamente applicabile al caso di specie secondo il tempo di commissione del reato - la novella del 2005 era infatti già vigente alla data di commissione del fatto per cui si procede, verificatosi il 9.01.2007 - risulta pari ad anni dodici. La contestazione, invero, concerne il delitto di omicidio colposo, aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 589, cod. pen., di talché il termine prescrizionale, ai sensi del citato art. 157, comma 6, cod. pen., risulta pari ad anni dodici, da aumentarsi di un quarto, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., per effetto degli intervenuti atti interruttivi.
Orbene, la sentenza impugnata, con riguardo alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione risulta vulnerata dalla evidenziata violazione di legge atteso che, erroneamente, il giudicante ha omesso di considerare la previsione relativa al raddoppio del termine di prescrizione.
Come si vede, non sussistevano i presupposti per la stessa declaratoria di estinzione del reato pronunciata nei confronti del coimputato appellante, e, conseguentemente, per l'invocato effetto estensivo, nei confronti dell'odierno esponente. E' poi solo il caso di considerare che, in difetto di ricorso della parte pubblica, la errata statuizione, resa nei confronti del coimputato, sul punto di interesse, non può essere cassata.
4. In conclusione, si impone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sfuggono i presupposti per procedere alla liquidazione delle spese in favore della costituita parte civile, in ragione del tema esclusivamente penalistico devoluto dal ricorrente, oggetto del presente giudizio di legittimità. La Corte regolatrice ha infatti chiarito che qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni, non ha diritto alla rifusione delle spese processuali, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 6, Sentenza n. 49864 del 29/11/2013, Rv. 258133).

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 giugno 2017.