Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 01 agosto 2017, n. 38172 - Violazione delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro nonostante l'assenza di dipendenti. Sentenza annullata.


 

Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 15/03/2017

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 9 luglio 2015 il Tribunale di Verbania ha condannato S.R., quale amministratore unico della Franconeri Graniti S.r.l. a socio unico, alla pena di euro 4.200,00 di ammenda, in relazione a plurime violazioni alle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla eccezione di giudicato sollevata nel corso del giudizio innanzi al Tribunale, fondata sul rilievo che alcune delle imputazioni erano già state oggetto di contestazione in altro giudizio innanzi al medesimo Tribunale di Verbania, conclusosi con la sentenza n. 255 del 30 aprile 2014.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato illogicità della motivazione a proposito della assenza di dipendenti della società amministrata dal ricorrente al lavoro in occasione del sopralluogo dei funzionati della ASL, in quanto S.B. non era mai stato alle dipendenze della società e X.W., a seguito di un infortunio, non aveva ripreso l'attività lavorativa, con la conseguente irrilevanza della presenza di un apprendista, di cui non era stata contestata la presenza e nei cui confronti, comunque, gli obblighi formativi e informativi, di cui era stata contestata la violazione, erano differenti.
2.3. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale dei reati contestati, per non essere i soggetti indicati nelle imputazioni dipendenti della propria società (S.B.) o in servizio (X.W.).
 

 

Diritto

 

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo e al terzo motivo.
2. Il primo motivo, mediante il quale il ricorrente ha denunciato mancanza di motivazione riguardo alla eccezione di giudicato sollevata nel corso del giudizio di primo grado, è inammissibile per difetto di specificità.
Il ricorrente, infatti, nel denunciare la violazione del divieto di un secondo giudizio per i medesimi fatti, non ha indicato quali sarebbero le imputazioni oggetto della sentenza impugnata in relazione alle quali egli sarebbe stato precedentenente giudicato, con la conseguente genericità della censura, e non ha neppure provveduto, come pure sarebbe stato suo onere sulla base del principio di specificità intrinseca dei motivi di ricorso, ad allegare copia della precedente sentenza resa dal Tribunale di Verbania, su imputazioni in tutto o in parte coincidenti o sovrapponibili a quelle di cui alla sentenza impugnata: ciò impedisce di esaminare nel merito la doglianza, in quanto tale genericità e tale difetto di allegazione precludono la verifica della effettiva coincidenza tra i fatti oggetto dei due giudizi, posto che l'accertamento del relativo presupposto di fatto non può essere compiuto nel giudizio di legittimità, richiedendo un accertamento di fatto non consentito a questa Corte, potendo, semmai, la questione essere riproposta innanzi al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 1131 del 29/11/2012, Siano, Rv. 254837; Sez. 5, n. 44854 del 23/09/2014, Gentile, Rv. 261311; Sez. 5, n. 2807 del 06/11/2014, Verde, Rv. 262586; Sez. 3, n. 35394 del 07/04/2016, Caligara, Rv. 267997).
Ne consegue l'inammissibilità della doglianza a cagione della sua genericità. 
3. Fondati risultano, invece, il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi traggono origine dalla affermazione della violazione delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro contestate all'Imputato nonostante l'assenza di dipendenti al lavoro in occasione del sopralluogo effettuato dal personale della ASL.
Al riguardo la sentenza impugnata, pur dando atto della assenza per infortunio del lavoratore X.W. e senza nulla chiarire a proposito del rapporto esistente con S.B., ha, in modo illogico, affermato la configurabilità delle violazioni contestate al ricorrente, facendo riferimento alla presenza nei luoghi di lavoro di un apprendista, M.R..
Si tratta di considerazione illogica, in quanto non tiene conto né del fatto che nella contestazione era stato fatto riferimento ai suddetti lavoratori X.W. e S.B., né del diverso contenuto degli obblighi del datore di lavoro nei confronti degli apprendisti, sicché l'affermazione di responsabilità risulta essere stata compiuta all'esito di un percorso logico incoerente, per non essere stata considerata l'assenza di dipendenti al lavoro e ritenuta, per contro, rilevante la presenza di un apprendista.
Ne consegue la necessità di un nuovo esame sul punto, onde consentire al giudice del merito di verificare la configurabilità dei reati di cui alla imputazione sulla base degli elementi di fatto a disposizione, essendone stata affermata la sussistenza sulla base di elementi di segno contrario (e cioè l'assenza di dipendenti) e non conferenti rispetto alle violazioni contestate (e cioè la presenza di un apprendista).
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Verbania per nuovo esame.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Verbania.
Così deciso il 15/3/2017