Categoria: 2017
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Tipologia: CCNL
Data firma: 30 maggio 2017
Validità: 01.05.2017 - 30.04.2019
Parti: Federsicurezza Italia, Confinnova e Fiadel-S.P.
Settori: Servizi, Pulizia-Turismo
Fonte: cnel.it

Sommario:

 

Premessa
Titolo I - Validità e sfera di Applicazione
Art. 1 (Validità)
Art. 2 (Sfera di applicazione)
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 3 (Livelli)
Titolo III - Assunzione
Art. 4 (Dati Necessari)
Art. 5 (Documenti Assunzione)
Titolo IV - Periodo di prova
Art. 6 (Periodo di prova)
Titolo V - Orario di lavoro
Art. 7 (Durata Orario)
Titolo VI - Lavoro straordinario
Art. 8 (Lavoro Straordinario)
Titolo VII - Riposo Settimanale, Festività, Ferie, Permessi
Art. 9 (Riposo Settimanale)
Art. 10 (Festività)
Art. 11 (Ferie)
Art. 12 (Permessi)
Art. 13 (Trasferimenti)
Art. 14 (Permessi retribuiti per festività soppresse)
Titolo VIII- Sospensione dal Lavoro
Art. 15 (Sospensione del lavoro)
Titolo IX - Anzianità di Servizio
Art. 16 (Aumenti per anzianità)
Art. 17 (Anzianità convenzionale)
Titolo X - Congedi - Diritto Allo Studio
Art. 18 (Congedi retribuiti)
Art. 19 (Diritto allo studio)
Titolo XI - Gravidanza e Puerperio
Art. 20 (Astensione dal lavoro della lavoratrice)
Art. 21 (Astensione dal lavoro del lavoratore)
Art. 22 (Permessi per assistenza)
Art. 23 (Normativa)
Titolo XII - Malattie ed Infortuni

Art. 24 (Malattia)
Art. 25 (Normativa)
Art. 26 (Obblighi del lavoratore)
Art. 27 (Periodo di comporto)
Art. 28 (Sospensione della fruizione)
Art. 29 (ulteriori previsioni del trattamento)
Art. 30 (Trattamento economico di malattia)
Art. 31 (Infortunio)
Art. 32 (Trattamento economico di infortunio)
Art. 33 (Quota giornaliera per malattia ed infortunio)
Art. 34 (Festività)
Art. 35 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio)
Art. 36 (Tubercolosi)
Art. 37 (Rimando alla vigente normativa)
Titolo XIII - Part Time Temporaneo per Malattia o Assistenza
Art. 38 (Definizione)
Art. 39 (Durata temporale del Part Time temporaneo)
Art. 40 (Beneficiari)
Art. 41 (Malati Oncologici)
Art. 42 (Assistenza Anziani)
Art. 43 (Assistenza minori di anni 3 a carico)
Art. 44 (Assistenza minori di anni 14 portatori di disabilità)
Art. 45 (Trasformazione Part Time temporaneo in definitivo)
Art. 46 (Richiesta di annullamento del Part Time temporaneo)
Art. 47 (Deleghe all'Ente Bilaterale)
Titolo XIV - Trattamento Economico

Art. 48 (Voci retributive)
Art. 49 (divisore orario)
Art. 50 (Paghe contrattuali)
Art. 51 (Modello di cedolino paga)
Titolo XV - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari

Art. 52 (Condizioni di miglior favore)
Titolo XVI - Sospensione dal lavoro
Art. 53 (Sospensione dal Lavoro)
Titolo XVII - Anzianità di servizio
Art. 54 (Anzianità di Servizio)
Titolo XVIII - Gratifica natalizia
Art. 55 (Gratifica Natalizia)
Titolo XIX - Trattamento economico
Art. 56 (Trattamento Economico)
Art. 57 (Tabelle Retributive)
Titolo XX - Carenza contrattuale
Art. 58 (Carenza Contrattuale)
Titolo XXI - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 59 (Ad personam)
Titolo XXII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 60 (Preavviso)
Art. 61 (Mancato preavviso)
Art. 62 (T.F.R.)
Titolo XXIV - Apprendistato
Art. 63 (Campo d'azione)
Art. 64 (Tutor aziendale)
Art. 65 (Norma transitoria)

 

Art. 66 (Proporzione numerica)
Titolo XXV - Contratto di Inserimento
Art. 67 (Definizione)
Art. 68 (Beneficiari)
Art. 69 (Aziende eleggibili)
Art. 70 (Norma di salvaguardia)
Art. 71 (Progetto formativo)
Art. 72 (Durata del progetto)
Art. 73 (Deroghe per i portatori di handicap)
Art. 74 (Norme contrattuali)
Art. 75 (Modelli formativi)
Art. 76 (Ente Bilaterale)
Art. 77 (Rimando alla normativa)
Titolo XXVI - Gli Istituti Del Nuovo Mercato Del Lavoro

Art. 78 (Premessa)
Art. 79 (Richiami normativi)
Art. 80 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Art. 81 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)
Art. 82 (Obblighi di informazione)
Art. 83 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Art. 84 (Lavoro intermittente)
Art. 85 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)
Art. 86 (Gestione delle controversie)
Art. 87 (Proporzione Numerica)
Art. 88 (Comunicazione Attribuzione quaifica)
Titolo XXVII - Lavoro part-time
Art. 89 (Part-Time)
Art. 90 (Assunzione Part-time)
Titolo XXVIII - Contratto formazione e lavoro
Art. 91 (Contratto di formazione)
Titolo XXIX - Diritti sindacali e quote sindacali
Art. 92 (Diritti Sindacali e quote)
Titolo XXX - Composizione delle controversie
Art. 93 (Controversie)
Art. 94 - (Commissione di Conciliazione paritetica nazionale)
Art. 95 - Commissione di conciliazione paritetiche territoriali
Titolo XXXI - Decorrenza e durata
Art. 96 (Decorrenza)
Titolo XXXII - Enti bilaterali
Art. 98 (Enti Bilaterali)
Art. 99 - (Contratti di inserimento)
Art. 100 - (Contratti di riallineamento)
Titolo XXXIII - Esclusività di stampa
Art. 101 (Stampa)
Titolo XXXIV - Sicurezza sul Lavoro
Art. 102 (Premessa)
Art. 103 (Richiami normativi)
Art. 104 (Adempimenti preliminari)
Art. 105 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS)
Art. 106 (Disposizioni finali)
Titolo XXXV - Tutela della Dignità e Parità dei lavoratori
Art. 107 (Tutela delle lavoratrici madri)
Art. 108 (Azioni Positive)
Art. 109 (Molestie sui luoghi di lavoro)
Art. 110 (Lavoratori di lingua non italiana)
Art. 111 (Lavoratori stranieri)
Art. 112 (Aspettativa per tossicodipendenza)
Art. 113 (Aspettativa per alcolismo)
Art. 114 (Salubrità degli ambienti di lavoro)
Art. 115 (Tutela dei lavoratori genitori di portatori di disabilità)
Art. 116 (Mobbing)
Titolo XXXVI - Relazioni Sindacali
Art. 117 (Relazioni Nazionali)
Art. 118 (Relazioni Territoriali)
Art. 119 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
Art. 120 (Clausola di salvaguardia)
Art. 121 (Regolamento elettorale RSU)
Art. 122 (Contrattazione aziendale)
Alt. 123 (Assemblea)
Art. 124 (Referendum)
Art. 125 (Delegato Provinciale)
Art. 126 (Attivazione della trattenuta per il Delegato Provinciale)
Art. 127 (Deleghe Sindacali)
Art. 128 (Quote di riserva per le categorie numericamente minori)
Art. 129 (Dirigenti sindacali)
Art. 130 (sindacali ex punto a) dell'articolo 131)
Art. 131 (Permessi retribuiti RSU)
Art. 132 (Permessi non retribuiti RSU)
Art. 133 (Aspettativa per incarichi sindacali)
Titolo XXXVII - Fondo per la formazione continua
Art. 134 (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua)
Art. 135 (Contributo di Assistenza Contrattuale)
Art. 136 (Centro Assistenza Tecnica "C.A.T.")
Art. 137 (Fondo TFR)
Titolo XXXVIII - Archivio Contratti
Art. 138 (Deposito contratto collettivo)
Titolo XXXIX - Decorrenza e Durata
Art. 139 (Decorrenza e durata)


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende che svolgono attività nel settore del turismo

Il giorno 30.05.2017, in Roma tra la Federsicurezza Italia Federazione Nazionale delle aziende della sicurezza nei luoghi di lavoro e della formazione […], la Confinnova Confederazione Nazionale delle Imprese Innovative […] e la Fiadel-S.P. (Federazione ltaliana Autonoma del Settore Privato) con sede in Roma Via Goito, 17 […], è stato stipulato, il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti di aziende che svolgono attività nel settore del turismo:
- servizi di pulizia (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);
servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali, reception, accoglienza,
accompagnamento, etc.;
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.).
- servizi di pulizia, di manutenzione e servizi analoghi in domicili privati (ad es. abitazioni private, etc.);
. - servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti, etc.).
Le OO.SS. di cui sopra stipulano e riconoscono come strumento valido sia di governo che di regolarizzazione dei rapporto di lavoro dipendente per il settore delle aziende delle Pulizie il presente contratto collettivo nazionale di lavoro composto da una Premessa, Titoli 39, Articoli 139, Indice.
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale, pur con diverse vigenze e modalità di disdetta o rinnovo.

Premessa 
Il presente CCNL nasce da uno studio di dati e di informazioni utili a conoscere preventivamente le possibilità di sviluppo, onde realizzare le condizioni per favorirlo, individuando eventuali punti deboli per verificarne la possibilità di rafforzamento.
Le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatari e ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione struttura le dell'economia e della produttività del Paese.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea finalizzata al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sindacale, per conoscere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
I Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni; la sicurezza e la salute del lavoratore sul posto di lavoro, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali e Datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale. Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la parità funzione delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciuta libertà associativa.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislative del nostro Paese e della Comunità Europea.
Le parti sociali firmatarie di questo contratto hanno stabilito di dare possibilità di manovra nell'intero territorio nazionale dei trattamenti retributive alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto medesimo, demandando alla contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, i livelli di retribuzione finali, conferendo all'Ente Bilaterale pariteticamente costituito l'esame per eventuali modifiche in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanee ai singoli istituti economici e normative disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positive risultati, hanno ritenuto opportune con il presente CCNL di mettere le aziende dei lavoratori settore Pulizie alle condizioni di poter sostenere l'occupazione e lo sviluppo sia sotto il profilo economico produttivo, sia sotto l'aspetto puramente sociale.
Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme dei Contratti Collettivi precedenti e accordi speciali dei settori delle Pulizie.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni, restando salve le condizioni di miglior favore.
Le parti sociali si impegnano a depositare entro sessanta giorni al CNEL il presente CCNL.
Le parti, in fine si impegnano ad esercitare, con il Massimo scrupolo, una azione di controllo e da denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e di sonorano la società civile.

Titolo I - Validità e sfera di Applicazione
Art. 1 (Validità)

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro, a tempo indeterminate e determinato, tra le aziende del settore delle Pulizie ed il relativo personale dipendente.

Art. 2 (Sfera di applicazione)
servizi di pulizia (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);
servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali, reception, accoglienza,
accompagnamento, etc.;
servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione);
servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.). servizi di pulizia, di manutenzione e servizi analoghi in domicili privati (ad es. abitazioni private, etc.); servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti, etc.).

Titolo III - Assunzione
Art. 4 (Dati Necessari)

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
L'assunzione può essere sia a tempo indeterminato che determinato, è ammessa, inoltre, l'assunzione diretta di personale extra e/o di rinforzo in occasione di speciali servizi (banchetti, ricevimenti, sostituzioni) di durata non superiore ad un giorno. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'Ufficio di Collocamento entro il giorno successive non festivo.
[…]

Art. 5 (Documenti Assunzione)
Per l'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
[…]
• Libretto di idoneità sanitaria per il personale che deve essere adibito alla preparazione, manipolazione di sostanze alimentari;
[…]

Titolo V - Orario di lavoro
Art. 7 (Durata Orario)

La durata normale del lavoro effettiva per la quasi generalità delle aziende del settore turismo è fissata in 40 ore settimanali.
Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali.
Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa.
[…]
La durata del tempo per la consumazione dei pasti è compresa tra un minimo di mezz'ora ad un massimo di un'ora al giorno.
Inoltre, i lavoratori possono essere assunti con contratto part time fissato in 20 ore settimanali, l'orario minimo giornaliero è fissato in 4 ore in cinque giorni e, tale contratto può essere trasformato a tempo pieno.
L'orario di lavoro dei fanciulli, liberi da obblighi scolastici e fino a 15 anni compiuti, non può durare, senza interruzione, più di 5 ore.
Qualora l'orario di lavora superi le 5 ore deve essere interrotto da un riposo intermedio di almeno mezz'ora. Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti I dipendenti e devono essere comunicata, da parte dell'azienda, all'Ispettorato del Lavoro.

Titolo VI - Lavoro straordinario
Art. 8 (Lavoro Straordinario)

Il lavoro straordinario è quello eccedente l'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale contrattuale. Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d'opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 200 ore annue.
[…]

Titolo VII - Riposo Settimanale, Festività, Ferie, Permessi
Art. 9 (Riposo Settimanale)

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali, quelle di pubblica utilità, quelle rivolte a soddisfare direttamente i bisogni del pubblico, i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Art. 11 (Ferie)
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

Art. 12 (Permessi)
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza giustificato motive e non potrà uscire dall'azienda senza essere autorizzato.
Il lavoratore ha diritto a 16 ore l'anno di permesso.

Titolo XI - Gravidanza E Puerperio
Art. 20 (Astensione dal lavoro della lavoratrice)

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) peri due mesi precedenti la data presunta del parto indicate nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).
Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato: a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza; c) per i quattro mesi dopo il parto.
[…]

Art. 22 (Permessi per assistenza)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Titolo XII - Malattie ed Infortuni
Art. 31 (Infortunio)

Così come previsto dal Decreto Legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli Infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso, il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo art. 32.
[…]

Art. 36 (Tubercolosi)
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia, in caso di contestazione il merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura, quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

Art. 37 (Rimando alla vigente normativa)
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XIII - Part Time Temporaneo per Malattia o Assistenza
Art. 38 (Definizione)

Nell'ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltà da parte del lavoratore, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno inteso definire uno strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi emergenze familiari.
A tal fine le Parti hanno individuato nel Part Time temporaneo lo strumento più rispondente ai su esposti obiettivi.
Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente titolo sono in tutto e per tutto assimilabili a quelli definiti e normati nella fattispecie del Part Time dal presente contratto collettivo.

Art. 39 (Durata temporale del PartTime temporaneo)
I lavoratori potranno richiedere la riduzione temporanea dell'orario di lavoro per periodi di tre o sei mesi, rinnovabili a richiesta del lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi - cumulabili anche in diverse richieste non tutte cronologicamente collegate.
Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta della riduzione e le eventuali sue proroghe andranno effettuate mediante raccomandata a.r..

Art. 40 (Beneficiari)
Possono utilizzare il Part Time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie:
1) malati oncologici;
2) genitore o tutore legale di minore di anni 3;
3) genitore o tutore legale di minore di anni 14 portatore di disabilità.

Art. 41 (Malati Oncologici)
Per malati oncologici si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che risultino affetti da malattie oncologiche e che dopo la prima fase di cure necessitino o di un periodo di minore stress da lavoro o di effettuare cicli di cure successive atte a garantire la completa guarigione.
Per la richiesta del part time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dal centro sanitario che lo ha in cura, nella documentazione non dovranno essere riportate da parte dei sanitari altre indicazioni salvo quella di affezione oncologica.

Art. 42 (Assistenza Anziani)
Per assistenza ad anziani conviventi, si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che convivano con anziani - legati da vincolo di parentela - che risultino non più autosufficienti.
Per la richiesta del Part Time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dal centro sanitario che ha in assistenza l'anziano e analoga documentazione, non sostituibile con autocertificazione - della effettiva convivenza tra lavoratore ed anziano.

Art. 43 (Assistenza minori di anni 3 a carico)
Per assistenza di minori di anni 3 a carico, si intende il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, che esercitando la patria potestà sul minore ed essendo quindi il solo genitore convivente con il minore intenda assisterlo sino al compimento dell'età per l'iscrizione nelle scuole materne.
Per la richiesta dei Part Time temporaneo il lavoratore dovrà produrre l'atto di nascita del minore, la certificazione inerente la effettiva costui o dello stesso e la documentazione comprovante la sua natura di genitore unico, quale a titolo esemplificativo: atto di morte dell'altro genitore, sentenza di divorzio con assegnazione giudiziale del minore, sentenza di separazione legale con assegnazione giudiziale del minore, atto di affidamento per I tutori legali, certificazione comprovante la fattispecie del padre ignoto.

Art. 44 (Assistenza minori di anni 14 portatori di disabilità)
Per assistenza di minore di anni 14 portatore di disabilità, si intende il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, che intenda assiste un minore portatore di disabilità su cui eserciti la patria potestà o comunque la tutela legale sino al compimento del quattordicesimo anno di età per l’iscrizione nelle scuole materne.
Per la richiesta del Part Time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione comprovante l’effettivo stato di handicap psichico-fisico-motorio o intellettivo del minore.

Art. 45 (Trasformazione Part Time temporaneo in definitivo)
Ai lavoratori che, terminati i 36 mesi di massima durata del part time temporaneo, facciano richiesta di passaggio definitive all'orario ridotto, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza nel passaggio, sempre che le esigenze organizzative dell'impresa lo consentano.

Art. 46 (Richiesta di annullamento del Part Time temporaneo)
In caso di richiesta da parte del lavoratore in part time temporaneo di interrompere la prestazione lavorativa ridotta prima della sua naturai scadenza, è facoltà dell'azienda valuteranno positivamente la domanda, sempre che non si sia provveduto ad effettuare una assunzione a tempo determinato per la copertura delle ore lavorative mancanti.

Art. 47 (Deleghe all'Ente Bilaterale)
Le Parti delegano l'Ente Bilaterale per la valutazione della reale applicazione del presente istituto e per individuare eventuali modifiche che lo possano rendere più rispondente alla volontà delle aziende di facilitare i lavoratori sottoposti a temporanei moment di minore capacità/disponibilità lavorativa.

Titolo XXIV - Apprendistato
Art. 63 (Campo d'azione)

L'apprendistato è un contratto a "causa mista" in quanto accanto al normale rapporto di lavoro è previsto l'obbligo per le aziende di garantire agli apprendisti la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui sono stati assunti.
Tutte le aziende di tutti i settori possono attivare contratti di apprendistato con la possibilità di beneficiare di sgravi contributivi e previdenziali agevolando l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e favorendo la loro qualificazione professionale.
Condizione necessaria è l'effettivo assolvimento di tutti gli obblighi connessi alla formazione degli apprendisti: a tutela del rispetto dell'obbligo formativo che il contratto di apprendistato fa sorgere in capo al datore di lavoro si prevede che in caso di inadempimento all'obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell'apprendista, il datore è tenuto a versare, a titolo sanzionatone, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livelli di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del cento per cento.
Capacità Formativa dell'azienda.
Per "Capacità Formativa" dell'azienda si intende la capacità della stessa di erogare formazione interna, desumibile dalla presenza di risorse umane e materiali idonee a trasferire competenze. In relazione a ciò risulta fondamentale la presenza di un tutor, interno od esterno, che sia costantemente riferimento per l'apprendista, con formazione, esperienze e conoscenze adeguate. Queste ultime, in mancanza di un'idonea conoscenza di base possono essere acquisite anche nell'ambito di un percorso formative promosso dall'ente bilaterale direttamente o tramite gli Enti di formazione accreditati presso la Regione di riferimento e convenzionati con l’ente bilaterale stesso. Il tutor assicura il necessario collegamento tra l'apprendimento e la formazione dell'apprendista, nelle imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese di tipo artigianale la funzione del tutor può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
Piano formativo individuale - formazione interna
Al contratto di apprendistato deve essere allegato il Piano Formativo Individuale che ne costituisce parte integrante ed ha la funzione di descrivere il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del contratto
Formazione esclusivamente aziendale
Con l'introduzione della formazione interna prevista dall'art. 23, comma 2 D.L. n. 112/2008 (comma 5 ter dell'art. 49 del D.Lgs n. 276/2003) viene stabilito che nel caso di formazione interamente aziendale, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante (trasmissione di conoscenze e competenze tecniche, legate alla qualifica professionale, che mettono in grado l'apprendista di acquisire le basi tecniche e scientifiche della professionalità), anziché essere affidata alle Regioni e alla Provincie Autonome, è rimessa esclusivamente ai CCNL stipulate a livello nazionale, territoriale o aziendale ovvero agli Enti Bilaterali.
La formazione esclusivamente aziendale viene di fatto assolta interamente dall'azienda la quale può effettuare l'iter formativo all'interno e/o all'esterno della stessa ai sensi della normativa vigente.
L'azienda dovrà elaborare in percorso formativo dell'apprendista da depositare presso l'Ente bilaterale di riferimento al quale si richiede il parere di conformità (D.Lgs 276/2003) che viene emesso dallo stesso in forma scritta entro e non oltre 20 gg dalla richiesta.
Modalità di erogazione della formazione
1) apprendistato espletamento diritto dovere istruzione e formazione: 240 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto;
2) apprendistato professionalizzante: 120 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato per chi è in possesso di titolo di studio debole;
3) apprendistato professionalizzante: 80 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato per coloro che sono in possesso di diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea.
Modalità di riconoscimento della qualifica professionale
Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro attesta l'avvenuta formazione e comunica all'interessato e all'ente bilaterale l'acquisizione della qualifica professionale ai fini contrattuali, secondo la normativa vigente.
Libretto formativo
La formazione erogata verrà registrata sul Libretto formativo del cittadino in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
Durata
Il contratto di apprendistato sarà applicato dal secondo livello al settimo e avrà durata triennale (36 mesi).
L'VIII livello (da concordarsi in sede di contrattazione decentrata).
[…]

Art. 64 (Tutor aziendale)
Il Decreto Ministeriale n. 22 del 28/02/00 disciplina la figura del tutor aziendale che riveste un ruolo fondamentale nell'affiancamento e nel supporto dell'apprendista per tutta la durata del contratto.
Il tutor deve essere designato dall'impresa al momento dell'assunzione e comunque non oltre 30 giorni deve essere inviata comunicazione contenente i dati al Centro Impiego di riferimento.
Tutti i soggetti che rientrano nelle fasce di età previste dalla normativa possono essere assunti con contratto di apprendistato che nella sua forma mista prevede l'alternanza fra momento lavorativo seguito da tutor o da personale specializzato in affiancamento sul lavoro e il momento formativo, rappresentando uno strumento di crescita professionale, di arricchimento culturale, un mezzo per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale.
Dichiarazione verbale
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le Parti si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province e Comuni anche a livello territoriale per le parti che la legge ad essi demanda, con interventi personalizzati e fare promuovere bandi regionali o provinciali che fanno accedere ai voucher consistente proprio nel fatto che viene riconosciuto all’apprendista il diritto soggettivo alla formazione esclusivamente in base alle proprie necessità e assegnano agli enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative.

Art. 65 (Norma transitoria)
Agli apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge n. 196/97 e successive modifiche.

Art. 66 (Proporzione numerica)
Considerato che la legge 19/7/97 n. 196 e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 21 della legge 56/87 e successive modifiche, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3

Titolo XXV - Contratto di Inserimento
Art. 67 (Definizione)

Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 276/2003, mediante il quale si facilita l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.

Art. 68 (Beneficiari)
Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie:
• Disoccupati di lunga durata, con più di 24 mesi di disoccupazione, e con un'età compresa tra 29 e 32 anni;
• Lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con più di 50 anni;
• Lavoratori che, per qualsiasi motivo, abbiano avuto una interruzione della propria attività lavorativa per un periodo maggiore di 24 mesi;
• Donne disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto ministeriale, di maggiore disoccupazione femminile;
• Portatori di handicap.

Art. 71 (Progetto formativo)
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
• Sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo;
• Progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo, la retribuzione garantita;
• La certificazione da parte dell'Ente bilaterale del suddetto progetto formativo.

Art. 72 (Durata del progetto)
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompressa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo. In qualsiasi momento l'azienda può, viceversa, passare il lavoratore nel ruolo a tempo indeterminato.

Art. 73 (Deroghe per i portatori di handicap)
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Art. 74 (Norme contrattuali)
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i Contratti di Formazione e Lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
Il limite minimo di copertura è comunque fissato in 70 giorni di calendario. In considerazione delle caratteristiche intrinseche del livello VII non è consentito assumere lavoratori con contratto di inserimento che preveda alla fine del percorso formativo il suddetto livello.

Art. 75 (Modelli formativi)
I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo due distinti iter:
a) liberamente elaborati dall'azienda prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo on the job, la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane già presenti in azienda che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore;
b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente Bilaterale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all'azienda.

Art. 76 (Ente Bilaterale)
L'Ente Bilaterale già costituito, svolgerà due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento, una per i contratti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, consistente nell'azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso, l'altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lettera b) dello stesso articolo.

Art. 77 (Rimando alla normativa)
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l'attuale vigenza triennale all'Ente Bilaterale.
Nota a verbale
Le Parti demandano all'Ente Bilaterale, in fase di definizione e certificazione dei percorsi formativi connessi ai contratti di inserimento, la determinazione delle diverse durate temporali dei suddetti contratti di inserimento,

Titolo XXVI - Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro
Art. 78 (Premessa)

Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'impresa e migliore occupazione dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le single tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 79 (Richiami normativi)
Gli istituti considerate nel presente Titolo trovano la loro fonte normative nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29 e 30;
- per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32;
- per il lavoro ripartito: art. 33.

Art. 80 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinate dell'impresa, che assume le vesti negoziali di" utilizzatore".
Il contratto di somministrazione a tempo determinate può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinate ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l'impresa debba fronteggiare particolari
Problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
- punte di intense attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; r per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definite o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
- per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
- per l'esecuzione di opera o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

Art. 81 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminate può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore /informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranete extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugnol999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alia cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminate potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall'Ente Bilaterale, mediante gli strumenti operative individuate dal presente CCNL.

Art. 82 (Obblighi di informazione)
L'impresa utilizzatrice comunica alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) Il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e di motive dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al Sindacato territoriale ove non esista al Regionale competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

Art. 83 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 21 e 22 presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.
[…]
I lavoratori somministrati presso non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 84 (Lavoro intermittente)
[…]
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al Sindacato territoriali ove non esista al Regionale competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

Art. 85 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.

Art. 86 (Gestione delle controversie)
In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull'applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie e di loro assistiti, quanto segue:
per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente Bilaterale e successive attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla locale DPL; per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente 
Nota a verbale
A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente Titolo demandate temporaneamente all'Enteb Bilaterale dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale.

Art. 87 (Proporzione Numerica)
Il numero Massimo di apprendisti per ogni azienda non potrà superare la proporzione di tre apprendisti per il titolare e di un apprendista per ogni lavoratore o familiare coadiuvante che partecipano effettivamente al lavoro.

Titolo XXXII - Enti bilaterali
Art. 98 (Enti Bilaterali)

1) Le parti stipulanti inoltre, concordano di aderire all'Ente Bilaterale Nazionale Settore Privarto (Ebinasp) che avrà quale finalità quello di:
• Gestire i contratti di formazione e lavoro;
• incrementare l'occupazione;
• realizzare corsi di formazione professionali;
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL previsto dalla legge;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente aspecifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinate e/o contratto a tempo parziale;
• promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
[…]
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e di qualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientate ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
2) L'Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie.
3) Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale sono composti da 8 componenti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
4) L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali.
5) L'Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
Il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrà tramite contribuzione calcolata sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende ed una parte a carico dei lavoratori. Tale la percentuale da applicare a tale calcolo sarà trattata con apposito accordo integrativo al presente CCNL.
6) L'Ente Bilaterale Nazionale non per segue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative.

Titolo XXXIV - Sicurezza sul Lavoro
Art. 102 (Premessa)

Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori.
Le Parti, altresì, riconoscendo che l'insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore ha posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuiscono la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.

Art. 103 (Richiami normativi)
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato C al presente contratto. Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 104 (Adempimenti preliminari)
Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno entro il termine perentorio di 90 giorni effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti.

Art. 105 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS)
Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70.

Art. 106 (Disposizioni finali)
Le Parti, richiamando il secondo comma dell'articolo 106, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.
Nota a verbale
Le Parti intendono ribadire che le previsioni di cui all'articolo 128, vanno intese sempre e comunque come semplice possibilità di delegare a soggetti terzi funzioni e/o responsabilità connesse con la normativa sulla sicurezza ma in nessun modo che in sede di trattativa tra le Parti sia possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa.
Chiarimento a verbale
La applicabilità nelle Aziende applicanti il presente Contratto collettivo delle forme flessibili di impiego flessibili, previste dalla Legge 30/03, è sempre sottoposta alla individuazione degli strumenti atti alla tutela ed alla applicazione della normativa sulla Sicurezza.

Titolo XXXV - Tutela della Dignità e Parità dei lavoratori
Art. 107 (Tutela delle lavoratrici madri)

Per il personale femminile in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano, all'interno del nucleo familiare convivente, l'altro genitore, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari Opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all'accesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Le aziende, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, adotteranno misure concrete per garantire un pari diritto di accesso alla formazione ed informazione del personale femminile.
Tali azioni positive si indirizzeranno principalmente nell'individuazione di metodologie formative, di aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l'utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere necessaria la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il normale orario di lavoro.

Art. 109 (Molestie sui luoghi di lavoro)
Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.

Art. 110 (Lavoratori di lingua non italiana)
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all'art. 95 del presente CCNL per l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.

Art. 111 (Lavoratori stranieri)
Nella programmazione delle ferie, le aziende che occupino lavoratori stranieri con il proprio nucleo familiare nel Paese di origine, favoriranno il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine.

Art. 114 (Salubrità degli ambienti di lavoro)
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese ad eliminare il fumo di sigaretta dai luoghi di lavoro.

Art. 115 (Tutela dei lavoratori genitori di portatori di disabilità)
Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di handicappati non autosufficienti, con documentazione comprovante emessa da competente struttura del Servizio Sanitario Nazionale, un titolo di preferenza per la concessione del periodo di ferie e per le richieste di trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro.

Art. 116 (Mobbing)
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravità del fenomeno conosciuto come mobbing ed intendono contrastarlo con ogni mezzo.
A tal fine le Parti delegano l'Ente Bilaterale ad individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che consentano di sradicare il fenomeno delle illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare tra i dipendenti.
Nota a verbale
Le Parti intendono considerare il Mobbing, per quanto attiene la gestione disciplinare dello stesso, come una fattispecie ricompressa nelle previsioni del licenziamento senza diritto al preavviso.

Titolo XXXVI - Relazioni Sindacali
Art. 117 (Relazioni Nazionali)

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno, per una valutazione congiunta sull'andamento del settore e dei trend occupazionali.
Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall'Ente Bilaterale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.

Art. 118 (Relazioni Territoriali)
Le parti, consapevoli delle differenziazioni presenti nelle aziende del terziario e delle diverse realtà territoriali, si riuniranno -su richiesta di una delle parti- su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazionale e del mercato del lavoro nel territorio.

Art. 119 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie -RSU- così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti
L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte dal regolamento che le parti sottoscriveranno.

Art. 120 (Clausola di salvaguardia)
Ai sensi dell'Accordo interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie allegato al CCNL, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto collettivo, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 300/70.

Art. 121 (Regolamento elettorale RSU)
Per la regolamentazione dell'elezione delle RSU le Parti sottoscriveranno un Regolamento Elettorale per le RSU.

Art. 122 (Contrattazione aziendale)
Nelle aziende che abbiano più di 15 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi d'orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali;
- contratti a termine;
- accesso alla formazione;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa;
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e, per i datori di lavoro, del al Sindacato Territoriale ove non esiste al Regionale competente.

Art. 123 (Assemblea)
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa:
La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 l'azienda è tenuta a consentire l'accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo per le assemblee e riunioni sindacali.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla RSU tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.

Art. 125 (Delegato Provinciale)
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST). Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
L'attivazione del Delegato Sindacale Territoriale avverrà mediante la riscossione da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL di una trattenuta - a carico del datore di lavoro - pari al costo di un'ora all'anno per dipendente. La retribuzione di riferimento sarà quella del terzo livello contrattuale.
Il versamento verrà effettuato su apposito conto corrente bancario intestato alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Art. 126 (Attivazione della trattenuta per il Delegato Provinciale)
L'attivazione di quanto disposto dall'articolo precedente avverrà a seguito di specifico accordo sindacale tra le Parti firmatarie in ambito di Ente Bilaterale.

Art. 128 (Quote di riserva per le categorie numericamente minori)
Per tutte le aziende in cui si opererà l'attivazione delle RSU, si dovrà garantire la presenza tra i dirigenti eletti di almeno un componente per tutte le categorie presenti in azienda.
A titolo solo esemplificativo: Quadri, Ricercatori, Venditori ed altre eventuali categorie che, pur ricomprese nella generalità dei lavoratori dipendenti, abbiano specificità rispetto alla maggioranza dei dipendenti.