Tipologia: Statuto Ente Bilaterale Sicurezza dell’Artigianato
Data firma: 31 marzo 2016
Validità: dal 01.05.2016
Parti: Ivh apa, Cna/Shv e Asgb, Cgil/Agb, Sgbc/Sl, Uil-Sgk
Settori: Artigianato, Bolzano
Fonte: ebsa-bksh.it

Sommario:


Statuto Ente Bilaterale Sicurezza dell’Artigianato

Art. 1 Costituzione e denominazione
È costituita tra le Organizzazioni Sindacali, Associazione Provinciale dell’Artigianato Ivh apa, Cna/Shv, Asgb, Cgil/Agb, Sgbc/Sl, Uil-Sgk, una libera associazione, a norma dell’art. 18 della Costituzione, e degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e in attuazione all’accordo interconfederale del 13 settembre 2011 è stato sottoscritto in ambito nazionale l’accordo interconfederale applicativo del citato DLgs 81/2008, denominato “Ente Bilaterale Sicurezza dell’Artigianato - Bilaterale Körperschaft für Sicherheit im Handwerk” di seguito per brevità indicato come “EBSA” e “BKSH”.

Art. 2 Sede, Scopi e Durata
L’EBSA ha la sua sede presso l’Ente Bilaterale Artigiano.
L’EBSA non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi e compiti:
- Gestione della quota di cui al punto b) della delibera del Comitato Esecutivo dell’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’artigianato) del 12 maggio 2010. Le modalità d’incasso del citato contributo sono quelle stabilite dagli accordi in essere in ambito nazionale.
- Istanza di riferimento rispetto alle controversie che dovessero insorgere in relazione all’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
- Promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione e di raccolta delle buone prassi in materia di formazione alla salute 
- Promozione e finanziamento dell’attività di formazione dei lavoratori (ai sensi dell’art. 37 del DLgs 81/2008), degli RLS, degli RLST, dei datori di lavoro, degli RSPP, degli ASSP, dei dirigenti e dei preposti. Quanto sopra anche in collaborazione con gli enti locali, con l’Inail ed il Fondo Artigianato Formazione.
- Attestazione in merito alla conformità dei contenuti della formazione, eseguita anche da enti convenzionati, in relazione alle normative vigenti.
- Promozione, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e l’Inail, di programmi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
- Monitoraggio dello stato di applicazione delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
- Attività di supporto all’attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza. Tra queste la formazione e l’aggiornamento costante degli stessi.
- Attraverso l’accesso alle banche dati in gestione presso l’Ente Bilaterale dell’artigianato (da ora in avanti EBA) e rispetto alla specifica attività di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori dell’artigianato, realizzazione di iniziative specifiche a cadenza periodica. Tra queste la gestione delle banche dati degli RLST e le informazioni alle aziende ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alle norme ed agli accordi collettivi vigenti.
- Risoluzione delle difficoltà, eventualmente sopraggiunte, per l’accesso degli RLST alle aziende aderenti all’EBSA.
- Definizione dei programmi, annuali e pluriennali, in relazione alle attività di supporto alla prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro.
- Elaborazione, anche in collaborazione con altre strutture similari, enti locali e l’Inail, di ricerche e pubblicazioni nell’ambito della prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro
- Attività di supporto tecnico alle imprese aderenti all’EBSA e che rientrano nell’ambito di applicazione del presente accordo
- Assolvimento degli obblighi di cui all'art. 50 del DLgs 81/2008 in materia di informazione e consultazione degli RLST.
- Definizione e attuazione delle azioni, di supporto alle imprese, individuate dai programmi annuali e pluriennali di attività.

Art. 3 Rappresentanza legale
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’EBSA.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all’attività dell’EBSA è competente il Foro di Bolzano.

Art. 4 Parti istitutive e iscritti/e
Sono parti istitutive:
le associazioni provinciali dell’artigianato Ivh apa e Cna/Shv e le organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori Asgb, Cgil/Agb, Sgbc/Sl, Uil-Sgk.
Unicamente tali parti manterranno, anche in futuro, la qualifica di “Parti Istitutive”.
Tutti gli organi di gestione, saranno composti in misura paritetica fra la rappresentanza dei datori di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori.
Aderiscono all’EBSA, mediante l’iscrizione all'Ente Bilaterale dell'Artigianato, le imprese artigiane e forme associative, aventi i requisiti di cui alla legge Provinciale dell’Artigianato e che applicano i CCNL dell’artigianato. Possono aderire le parti istitutive e le loro società di servizi.
L’iscrizione dell’azienda implica l’adesione di tutti i lavoratori dipendenti.

Art. 5 Cessazione dell'Iscrizione
L’iscrizione all’EBSA cessa con
a) la cessazione, per qualsiasi causa, dell’impresa artigiana iscritta;
b) la cessazione dell’EBSA;
c) cessazione del rapporto di lavoro con tutti I dipendenti;
d) recesso dell’impresa con preavviso di almeno sei mesi.
In caso di cessazione dell’iscrizione, le aziende iscritte non avranno diritto ad alcun rimborso per i contributi versati, fermo restando il mantenimento degli obblighi pregressi derivanti dall’adesione all’EBSA.

Art. 6 Contributi, Versamenti e Riscossioni
L’EBSA consegue i propri scopi con le seguenti entrate derivanti:
a) dalla contribuzione secondo i criteri che sono stabiliti dagli accordi contrattuali;
b) dai proventi finanziari derivanti dalle disponibilità liquide;
c) da eventuali contributi pubblici e privati;
d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni ed elargizioni in genere, per atti di liberalità aventi lo scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria;
e) dalle altre somme, che per qualsiasi titolo vengano in possesso dell’EBSA.

Art. 7 Modalità di gestione delle attività
La gestione e l’erogazione delle somme viene rimandata al regolamento.

Art. 8 Organi dell’EBSA
Sono organi dell’EBSA:
- Il Comitato di Presidenza
- Il Comitato di Gestione
- Il Collegio dei Sindaci

Art. 9 Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
Uno fra i componenti nominati nel Comitato di Gestione dalle Associazioni Provinciali dei datori di lavoro assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione Provinciale medesima.
Uno fra i componenti nominati nel Comitato di Gestione dalle Organizzazioni Provinciali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
Spetta al Comitato di Presidenza di sovraintendere all’applicazione dello statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi dell’EBSA deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
Il Presidente presiede il Comitato di Gestione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l’EBSA di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza del Presidente il Vicepresidente ne eserciterà le funzioni. Ai componenti del Comitato di Presidenza potrà essere corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione.

Art. 10 Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all’amministrazione e alla gestione dell’EBSA compiendo gli atti previsti dal presente statuto. In particolare il Comitato di Gestione delibera il programma di lavoro dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Deve altresì decidere sugli impieghi dei fondi disponibili in modo conforme agli accordi e alle normative vigenti.
Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da otto componenti ivi compreso il Presidente e il Vice Presidente.
I suoi componenti sono nominati: quattro dalle Organizzazioni Provinciali dei datori di lavoro e quattro dalle Organizzazioni Provinciali dei lavoratori firmatarie del presente Statuto.
Il Comitato di Gestione provvede all’assunzione e licenziamento del personale dell’EBSA sentito il parere del Segretario e ne fissa il trattamento economico. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata di due terzi (2/3) dei componenti.

Art. 11 Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da un componente designato dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente Statuto.
Il Sindaco è scelto, di comune accordo, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
In mancanza di accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.
Il Sindaco esercita le attribuzioni ed ha i doveri di cui agli artt.: 2403, 2403 bis, 2404 e 2405 del Codice Civile, in quanto applicabili.
Il Sindaco esamina i bilanci consuntivi dell’EBSA svolgendo la funzione di revisore legale dei conti. Il Sindaco deve riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.
Il Sindaco può partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione senza voto deliberativo.
Al Sindaco è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio Generale, di norma, in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 12 Durata dell’incarico
I componenti del Comitato di Presidenza e il Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. È però data facoltà alle parti istitutive di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
I componenti nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.
Entro i trenta giorni precedenti la scadenza di ciascun triennio le parti istitutive dovranno designare, per il triennio successivo, i propri rispettivi rappresentanti. In difetto di tale designazione s’intenderanno tacitamente confermati per un altro triennio i componenti in carica.
In sede di approvazione del Bilancio consuntivo il Comitato di Gestione può deliberare di corrispondere ai componenti del Comitato di Gestione una somma a titolo di rimborso spese, per la partecipazione alle riunioni dei predetti organi, nonché la corresponsione di eventuali gettoni di presenza.

Art. 13 Convocazioni e Deliberazioni
Il Comitato di Gestione si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte all’anno e inoltre, ogni qualvolta sia richiesta da almeno tre componenti del Comitato o da uno dei componenti del Comitato di Presidenza.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto o comunicazione telematica da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione potrà essere fatta a mezzo comunicazione telematica. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Art. 14 Segretario
Il Comitato di Gestione potrà nominare un Segretario dell’EBSA fissandone i compiti. Lo stesso non potrà far parte degli organi di gestione.
Egli dirigerà gli Uffici stessi e determinerà, sentito il Comitato di Gestione, le mansioni da affidare al personale. Assisterà alle riunioni del Comitato di Gestione esprimendo il proprio parere consultivo e svolgendo le mansioni di segretario. Dovrà collaborare attivamente con il Comitato di Presidenza, proponendo e attuando, indirizzi, soluzioni e provvedimenti ritenuti utili per il conseguimento degli scopi statuari. Il Segretario sarà autorizzato a firmare, in esecuzione di delibere prese dagli Organi di Gestione, in sostituzione di uno dei due componenti la Presidenza, i quali dovranno all’uopo delegarlo per iscritto a compiere atti in nome e per conto dell’EBSA. Il Segretario potrà coincidere con la medesima figura prevista dall’EBA.

Art. 15 Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’EBSA è costituito:
a) dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo divengano di proprietà dell'EBSA;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
c) dai beni mobili di proprietà dell’EBSA e dalle somme incassate per lasciti o donazioni, elargizioni e per atti di liberalità in genere;
d) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio di cassa.
I capitali amministrati dall’EBSA possono essere impiegati in immobili destinati alle proprie funzioni sociali, in titoli del debito pubblico e/o di banche locali, nonché altri impieghi che garantiscano comunque la salvaguardia del capitale investito.

Art. 16 Prelevamenti e spese
Alle spese di gestione l’EBSA farà fronte con le entrate di cui all’articolo 6.
Ogni prelevamento di fondi ed ogni pagamento per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione, e firmato dal Presidente e dal Vice Presidente.  
Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsiasi titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata dal Presidente e dal Vice Presidente o dal Segretario se formalmente delegato.
La Presidenza dà esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione che dispongano pagamenti per qualsiasi titolo.

Art. 17 Esercizi finanziari e bilanci
Gli esercizi finanziari e i bilanci dell’EBSA hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede all’approvazione del bilancio consuntivo con l’indicazione delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate. Il Comitato di Gestione approva anche il bilancio preventivo.

Art. 18 Scioglimento dell’EBSA
La messa in liquidazione dell’EBSA è disposta con accordo tra le firmatarie parti istitutive del presente Statuto.
Con la messa in liquidazione le parti istitutive provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Le parti predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'EBSA, i compiti liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione potrà in tutto o in parte essere devoluto alle istituzioni e associazioni di assistenza no profit indicato dalle parti istitutive. In caso di disaccordo, la devoluzione anzidetta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bolzano, tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle parti istitutive.

Art. 19 Modificazioni dello Statuto 
Eventuali modifiche del presente Statuto sono di competenza delle parti istitutive che hanno approvato lo Statuto medesimo. Le modifiche dovranno essere prese all’unanimità

Art. 20 Norma di rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, le norme di legge in vigore e gli accordi nazionali vigenti.

Art. 21 Validità
Il presente Statuto entra in vigore dal 01/05/2016

Bolzano, lì 31 marzo 2016