Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 04 agosto 2017, n. 38884 - Cedimento della soletta e infortunio di un artigiano idraulico. Responsabilità del committente e responsabile dei lavori


 

 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 21/06/2017

 

Fatto

 


1. La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, appellata dall'imputato M.A., condannato per il reato di lesioni colpose aggravate ai sensi dell'art. 590 co. 1 e 3, ai danni di P.M., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso perché il reato è estinto per prescrizione, confermando la condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Questa, in sintesi, la vicenda.
Il 05/01/2008, un artigiano idraulico che aveva ricevuto incarico di predisporre una conduttura in un immobile, posizionatosi su una soletta costituita da voltini conformati a "botte" di mattoni e calce, poggianti su travi in legno visibilmente deteriorati dal tempo, dall'umidità e dai tarli, addirittura in alcuni punti sbriciolati (con un'apertura a botola dovuta a precedenti crolli) e varie fessurazioni, precipitava per un'altezza di circa mt. 2,70 nella sottostante cantina, per cedimento della soletta. Nel capo d'imputazione si indicava, quale committente dell'opera, N.E. e quale responsabile dei lavori M.A.. Venivano individuati profili di colpa generica e specifica, questi ultimi consistenti nella violazione degli artt. 3 co. 1 primo e secondo periodo del d.lgs 494/96 e 70 d.P.R. 164/56 (omessa valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori sul solaio a voltini; omessa eliminazione di detti rischi, mediante la messa in sicurezza del luogo di lavoro, prima dell'esecuzione dei lavori; omessa riduzione dei rischi alla fonte, per esempio con posa di impalcato o tavole sulle orditure; omessa attribuzione di priorità alle misure collettive rispetto alle individuali, omessa progettazione e organizzazione dei lavori).
3. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, avuto riguardo alla circostanza che il M.A., indicato in imputazione quale responsabile dei lavori, era stato condannato nella qualità di committente di essi, rilevandosi che la Corte non avrebbe fornito al riguardo una spiegazione adeguata.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso va rigettato.
2. La parte ha riproposto le censure articolate con l'appello, senza tuttavia operare il necessario preventivo confronto con i motivi che sorreggono la decisione impugnata.
Con il gravame si era infatti già eccepita la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sotto il medesimo profilo richiamato nel ricorso. Il giudice d'appello l'ha disattesa, affermando come fosse emerso in dibattimento che i lavori erano stati commissionati al P.M. e ad altri operai proprio dall'imputato, individuato come colui che abitava nell'immobile e ne disponeva. In particolare, ciò era emerso da plurimi ed univoci apporti testimoniali e rispetto a tali accuse il M.A. si era ampiamente difeso, a prescindere dalla imprecisa indicazione contenuta nel capo d'imputazione che aveva attribuito a terzi la committenza.
3. L'unico motivo di ricorso è infondato.
Al di là della evidente genericità delle censure articolate, a fronte del richiamo operato dai giudici d'appello all'istruttoria dibattimentale, deve osservarsi come la giurisprudenza di questa Corte abbia più volte chiarito che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa [cfr. Sez. 4 n. 35943 del 07/03/2014, Rv. 260161; n. 51516 del 21/06/2013, Rv. 257902].
Nel caso di specie, nessuna violazione del diritto a difendersi è derivata dalla correzione di elementi di conformazione della condotta colposa attribuita, tenuto conto di quanto risulta anche dalla sentenza appellata, rispetto alla quale quella oggetto di ricorso deve ritenersi conforme in punto accertamento della responsabilità del M.A. ai fini residuati alla declaratoria di estinzione del reato. Il Tribunale infatti ha precisato che l'istruttoria aveva escluso la committenza in capo alla N.E. e riconosciuto l'esclusivo ruolo dell'imputato, nel quale venivano dunque a fondersi le qualifiche di responsabile della sicurezza e di committente, avendo egli dato incarico alle maestranze impiegate e indicazioni effettive sul lavoro da eseguire, concordandone pure il prezzo (cfr. pag. 5 della sentenza appellata).
Peraltro, anche il giudice di primo grado aveva affrontato il tema della correlazione tra l'accusa e la decisione, rilevando l'insussistenza di violazioni del relativo principio, essendo stato il fatto compiutamente descritto nella imputazione ed essendosi il M.A. difeso in ordine alla stessa.
4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Deciso in Roma il 21 giugno 2017