Tipologia: CCRL
Data firma: 19 dicembre 2013
Validità: 31.12.2013 - 31.12.2014
Parti: Confartigianato Alimentazione, Cna , Claai , Casartigiani e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi-Panificazione, Artigianato, Lombardia
Fonte: hflai.lombardia.it

Sommario:

  Parti stipulanti
Premessa
Art. 1 - (Competenza del livello regionale)
Art. 2 - (Campo d'applicazione)
Art. 3 - (Decorrenza e durata)
Art. 4 - (Relazioni sindacali)
Art. 5 - (Osservatorio)
Art. 6 - (Ambiente e sicurezza)
Art. 7 - (Formazione)
Art. 8 - (Orario di lavoro)
Art. 9 - (Flessibilità dell'orario di lavoro)
  Art. 10 - (Altri regimi di orario - Banca ore)
Art. 11 - (Contratto a tempo determinato)
Art. 12 - (Premio di produttività)
Art. 13 - (Apprendistato)
Art. 14 - (Welfare integrativo - Nuove provvidenze)
Art. 15 - (Livello B3 Super del settore Panificazione)
Art. 16 - (Quota di servizio sindacale)
Art. 17 - (Disposizioni finali)
Autodichiarazione congiunta di conformità
Comunicazione per l'utilizzo orario ex CCRL artigiano
Comunicazione monitoraggio CCRL artigiano

Contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane e dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore alimentare, e per i dipendenti delle imprese della panificazione 19 dicembre 2013, integrativo del CCNL 19 novembre 2013 (Decorrenza: 31 dicembre 2013 - Scadenza: 31 dicembre 2014)

Parti stipulanti
Confartigianato Alimentazione Lombardia, Cna Lombardia, Claai Lombardia, Casartigiani Lombardia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil

Premesso che: le Parti Sociali, fermo restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, in ottemperanza al Contratto collettivo nazionale di lavoro e agli Accordi Interconfederali regionali sottoscritti, ritengono utile dare continuità al lavoro sino a oggi svolto:
- per lo sviluppo della contrattazione collettiva di lavoro regionale;
- per il consolidamento del sistema bilaterale funzionale per lo sviluppo del comparto e per realizzare più avanzate relazioni sindacali in Lombardia.
L'esperienza lombarda dell'artigianato in materia di bilateralità, maturata a partire dagli anni ottanta, merita una positiva valutazione.
Tale esperienza ha, infatti, consentito di costituire un significativo sistema bilaterale finalizzato a gestire alcune fra le tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto ed a garantire idonei sostegni alle imprese ed ai loro dipendenti anche attraverso:
- l'attuazione di interventi volti al sostegno delle politiche del lavoro ed in particolare alla creazione di nuovi posti di lavoro;
- alla crescita della cultura della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- alla continuità dell'impresa, salvaguardando l'esperienza e la professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori;
- alla promozione di un "Welfare integrativo", nonché alla promozione degli investimenti nell'innovazione.
In una logica di forte evoluzione delle esigenze delle persone, la bilateralità dell'artigianato è stata ampliata ed estesa a specifiche convezioni con la Regione Lombardia.
L'importante ruolo svolto da Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Cgil, Cisl e Uil della Lombardia, quali Parti Sociali, e le funzioni della bilateralità sono, infatti, ampiamente riconosciute dalla legislazione nazionale e regionale.
Considerato che
Le Parti Sociali:
- ritengono utile che la politica del Governo sui temi del lavoro tenga conto del sistema delle relazioni sindacali maturate nell'artigianato e nella bilateralità. A tale proposito è importante in particolare, che le misure di sostegno al reddito siano distinte per settore economico e tipologie di impresa e collegate a più efficaci percorsi di ricollocamento professionale sostenuti da agevolazioni contributive ed accompagnate da formazione continua. La riforma del complesso ed articolato sistema degli ammortizzatori sociali dovrà consolidare e valorizzare il sistema della bilateralità, con particolare attenzione alle peculiarità del comparto artigiano e dando consequenzialità a quanto stabilito dagli Accordi Interconfederali nazionali e regionali e nel CCNL dell'Area Alimentazione - Panificazione;
- intendono rilanciare e valorizzare il settore e la qualità dell'occupazione, i cui presupposti sono contenuti negli accordi interconfederali regionali;
- confermano la centralità della bilateralità quale un importante strumento della contrattazione;
- riconoscono che il settore artigiano e le PMI rappresentano infatti una parte rilevante dell'economia lombarda e nazionale, una realtà significativa anche nel contesto dell'Unione Europea;
- riconoscono che la situazione economica, caratterizzata da una crisi profonda e strutturale, sta mettendo a dura prova le capacità di tenuta delle imprese. Auspicano, pertanto, un ruolo della politica teso a recuperare i livelli di attività perduti, con azioni mirate a favorire lo sviluppo sostenendo efficacemente le imprese, la domanda aggregata, la crescita dei consumi e degli investimenti;
- confermano che l'esperienza della contrattazione collettiva e della bilateralità nell'artigianato della Lombardia ha consentito di sviluppare un evoluto modello bilaterale e paritetico che gestisce strumenti concordati dalle Parti Sociali, finalizzati all'erogazione di prestazioni ai lavoratori non rientranti nel sistema ordinario di tutele. Infatti, la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori trova nella bilateralità uno strumento rilevante per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese in un comparto caratterizzato da una rilevante quantità di realtà con dimensioni contenute;
- richiamano integralmente gli Accordi Interconfederali nazionali sottoscritti e la delibera del comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010;
- confermano che la contrattazione regionale si attua sulla base dei reciproci interessi ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro;
- ribadiscono che il modello contrattuale dell'artigianato è articolato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale di pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area alimentazione-panificazione comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo regionale di lavoro di riferimento;
- ritengono indispensabili per il sistema dell'artigianato la gestione delle relazioni sindacali anche attraverso un rafforzamento e lo sviluppo del metodo partecipativo e della prevenzione dei conflitti, oltre al reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi.
Nel contesto delineato, le Parti considerano la contrattazione collettiva, esercitata nel rispetto delle regole condivise, un valore nelle relazioni sindacali, nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale, introdotto dai vigenti Accordi Interconfederali e dal CCNL dell'area alimentazione-panificazione.
Le Parti Sociali firmatarie la presente intesa condividono le soluzioni adottate dalle "Linee-guida per la realizzazione della contrattazione collettiva regionale di lavoro" sottoscritte da Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil il 2 aprile 2012.
Una volta recepiti e disciplinati dal CCRL, gli istituti contrattuali convenuti sono esigibili a livello territoriale senza la necessità di ulteriori accordi.
Tutto ciò premesso e considerato, compresi gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente contratto collettivo regionale di lavoro, si conviene quanto segue.

Art. 1 - (Competenza del livello regionale)
Il contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area Alimentazione-Panificazione regola le normative demandate dal CCNL al secondo livello e tutte le materie non di esclusiva competenza del livello nazionale.

Art. 2 - (Campo d'applicazione)
Il CCRL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore Alimentare, e per i dipendenti delle imprese della Panificazione della Lombardia dei medesimi settori previsti dal CCNL di riferimento.

Art. 4 - (Relazioni sindacali)
Ferme restando l'autonomia delle Parti Sociali, le rispettive e distinte responsabilità, condividendo di consolidare concrete e costruttive relazioni sindacali, le stesse convengono su un sistema di informazioni che consenta l'esame degli aspetti più significativi e della realtà evolutiva dei vari comparti delle imprese nonché gli interventi di supporto, che possano incidere sul suo sviluppo produttivo ed occupazionale, da realizzare, anche attraverso un confronto con la Regione.
Le Parti, pertanto, confermano la validità dell'attuale sistema di relazioni sindacali improntato al confronto e al dialogo e ribadiscono la volontà di sviluppare modalità relazionali tese a risolvere le problematiche derivanti dalla evoluzione dei mercati e dalle conseguenti modifiche del lavoro nel suo complesso.

Art. 5 - (Osservatorio)
Le Parti ritengono che l'approfondita conoscenza dei vari settori merceologici e il confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni sindacali partecipate.
La collaborazione avviata con la Regione, Parti Sociali ed ELBA (Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato) a sostegno del comparto artigiano rappresenta un buon inizio per realizzare un osservatorio del settore, nell'ambito dell'osservatorio orizzontale.
Al contempo, emerge la condivisa opportunità di focalizzare una particolare e congiunta attenzione all'impatto dell'evento EXPO 2015 sugli andamenti del settore.
Per questo motivo un gruppo tecnico appositamente costituito dalle Parti Sociali di categoria dovrà realizzare, con il supporto di ELBA, un progetto da presentare alla Regione destinato all'analisi del comparto e delle sue complessità. Il progetto dovrà contenere le priorità d'azione, indicando i temi delle ricerche che saranno volti alla valorizzazione del sistema produttivo del settore.
A titolo esemplificativo, i temi delle ricerche sono i seguenti:
- Andamento della congiuntura;
- Struttura delle imprese;
- Politiche e livelli occupazionali;
- Uso degli ammortizzatori sociali;
- Sicurezza sul lavoro, ambiente, prevenzione e andamento antinfortunistico;
- Retribuzioni e costo del lavoro.
Altri indicatori individuati anche dall'indagine congiunturale del settore artigiano quali quelli di Unioncamere e Regione Lombardia.
Successivamente si terrà un incontro tra le Parti, di norma semestrale, per analizzare i dati raccolti dall'osservatorio, che potrà produrre un rapporto sulla situazione del settore, anche al fine di svolgere un ruolo propositivo relativo ad interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle imprese.

Art. 6 - (Ambiente e sicurezza)
Le Parti condividono che la sicurezza sul lavoro è un bene primario per le imprese e per i lavoratori.
Le Parti riconoscono, infatti, che le problematiche dell'ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare, interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori perché prestano nell'impresa la loro opera professionale.
Con la sottoscrizione di specifici accordi sul tema, nel dichiarare che il comparto è parte essenziale del tessuto economico nazionale e regionale e che contribuisce in modo significativo a mantenere e a sviluppare l'occupazione, le Parti sono consapevoli che la sicurezza nei luoghi di lavoro non può che portare vantaggi e tutti gli elementi dell'impresa, impegnate ad ottemperare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
In questa filosofia si colloca la collaborazione precedentemente avviata con Regione Lombardia, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa sulla sicurezza, per la realizzazione di importanti interventi a favore delle imprese artigiane e dei loro dipendenti.
È pertanto necessario continuare a sviluppare un'opera di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori per affermare una cultura della salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Le Parti, infine, concordano che il tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rappresenta un punto cardine degli accordi in Lombardia fra Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Cgil, Cisl e Uil

Art. 7 - (Formazione)
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL e in considerazione dell'evoluzione tecnologica e della crescita competitiva delle imprese con particolare riferimento alle azioni che saranno avviate da Fondartigianato, le Parti si attiveranno per individuare i fabbisogni formativi del settore.
Le Parti verificheranno l'opportunità di realizzare Piani Formativi su specifici comparti dell'Area.
In particolare:
- Azioni formative volte a migliorare la professionalità dei lavoratori, a partire da quelle meno qualificate;
- Azioni formative volte a realizzare concrete azioni di pari opportunità in ambito aziendale e/o territoriale;
- Azioni formative volte a realizzare concrete azioni di inserimento per lavoratori diversamente abili e provenienti da Paesi esteri;
- Azioni formative volte a realizzare, in caso di crisi aziendale, il reinserimento produttivo dei lavoratori nella stessa o in altre realtà aziendali;
- Azioni formative atte all'alfabetizzazione dei lavoratori stranieri;
- Azioni formative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, in rapporto con gli OPTA.
Le Parti si impegnano a verificare l'opportunità di realizzare piani formativi, di carattere regionale, sugli specifici comparti che fanno riferimento alla sfera di applicazione del presente CCRL
In occasione dell'incontro annuale sarà realizzato il monitoraggio delle attività formative realizzate sul territorio.

Art. 8 - (Orario di lavoro)
Le Parti condividono l'esigenza di estendere e semplificare l'adozione di soluzioni organizzative per un efficiente posizionamento competitivo delle imprese attraverso l'individuazione di specifiche articolazioni dell'orario lavorativo e l'adozione della flessibilità del lavoro, nell'ottica di interventi nell'interesse dell'impresa e dei lavoratori.
Tali strumenti di gestione possono anche offrire margini per innovare e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, migliorare le prospettive occupazionali e professionali.
Fatto salvo quanto stabilito all'art. 17 della II Parte dell'ipotesi d'accordo per il rinnovo del CCNL del 19 novembre 2013, e del verbale integrativo sottoscritto il 10 dicembre 2013, per la I parte dell'ipotesi d'accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le Parti riconoscono idonea l'adozione di:
- altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
- una durata media settimanale dell'orario di lavoro, in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario, alternando periodi con orario diverso, come media in un periodo non superiore a 6 mesi.
Tale periodo potrà essere esteso fino a 12 mesi così come previsto dalle vigenti disposizioni, al verificarsi delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro:
- operazioni di manutenzione straordinaria di impianti;
- sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative;
- lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
- calamità naturali.
Le relative modalità attuative sono definite a livello aziendale tra impresa e lavoratore.
Nell'ipotesi che il calendario di lavoro comportasse, in fase di avvio o in corso di realizzazione, scostamenti rispetto a quanto comunicato, le variazioni dovranno tempestivamente essere rese note ai lavoratori interessati.
[….]

Art. 9 - (Flessibilità dell'orario di lavoro)
La complessità del mercato, la crisi della nostra economia e la presenza di competitori richiedono grande rapidità di risposta alle esigenze delle imprese e, quindi, richiedono la necessità di utilizzare gli impianti e le prestazioni professionali con modalità elastiche che consentano all'azienda di essere competitiva e ai lavoratori di conseguire il premio di produttività.
In tale ottica, la flessibilità delle prestazioni lavorative costituisce uno degli elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di competitività che le aziende si pongono. In tal senso, a decorrere dal 1° gennaio 2013:
1. la flessibilità prevista dalla I parte del CCNL agli artt. 25 e 25-bis del CCNL è aumentata:
- a 88 ore nell'anno per il settore alimentare;
- a 124 ore nell'anno per le imprese della panificazione.
Per il settore alimentare, per le ore prestate oltre la 80esima ora verrà corrisposta l'ulteriore maggiorazione del 3%, oltre alla maggiorazione prevista dal CCNL, da liquidare nel periodo di superamento dei medesimi.
Per il settore panificazione, per le ore prestate oltre la 112esima ora verrà corrisposta l'ulteriore maggiorazione del 3%, oltre alla maggiorazione prevista dal CCNL, da liquidare nel periodo di superamento dei medesimi.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale, ed in periodi di minore intensità produttiva, corrisponderà una pari entità di riposi compensativi:
- per il settore alimentare, entro un periodo di 7 mesi;
- per le imprese della panificazione entro un periodo di 7 mesi.
2. la flessibilità prevista dalla II parte del CCNL all'art. 18 è aumentata a 102 ore.
Per le ore prestate oltre la 92esima ora verrà corrisposta l'ulteriore maggiorazione del 3%, oltre alle maggiorazioni previste dal CCNL, da liquidare nel periodo di superamento dei medesimi.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la regolamentazione prevista dal CCNL

Art. 10 - (Altri regimi di orario - Banca ore)
Per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale, a far data dal 1° gennaio 2013, sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente (Allegato 1).
Nel caso in cui, alla fine di ciascun mese, le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, saranno accantonate nel conto individuale denominato "banca ore", comprensivo delle ore supplementari e dello straordinario svolto, nonché dei permessi retribuiti e delle ex festività.
La banca ore potrà comprendere anche la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti, purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore.
Su richiesta del datore di lavoro, per situazioni di crisi o riduzioni impreviste di ordini, allo scopo di contenere l'eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali e mantenere i livelli occupazionali, si potranno usare fino ad un massimo del 50% delle ore accantonate.
Le restanti ore potranno essere utilizzate con le modalità di gestione delle ferie, previo accordo, da parte dei lavoratori, individualmente anche con permessi di mezza o di una giornata, e con possibilità di prolungamento dei periodi feriali.
Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile per 4 mesi anche non continuativi nell'arco di 12 mesi. L'azienda potrà procedere ad un'ulteriore estensione temporale fino a 12 mesi delle compensazioni di orario.
Trascorso il periodo dei primi 12 mesi al lavoratore verrà in ogni caso liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In tal caso l'impresa dovrà comunicare ai lavoratori quanto previsto dall'Allegato 2 e dovrà inoltre inviare specifica comunicazione (Allegato 3) a ELBA. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario sarà vincolata all'invio di tale comunicazione a ELBA.
A tal riguardo ELBA fornirà, per il tramite dell'Osservatorio di cui all'art. 5 del presente accordo, alle Parti un elaborato statistico contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.
La comunicazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell'impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.

Art. 11 - (Contratto a tempo determinato)
Fatto salvo quanto previsto dall'Ipotesi d'accordo per il rinnovo del CCNL del 19 novembre 2013 e del verbale del 10 dicembre 2013, sia relativamente alla I che alla II parte, anche in riferimento alla "acausalità, durata e assenza di intervalli temporali", le Parti stabiliscono, a titolo esemplificativo le seguenti ulteriori casistiche di ricorso a tale contratto, in applicazione di quanto previsto dai CCNL:
- operazioni di manutenzione straordinaria di impianti;
- sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative;
- lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
- per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di Parti di essa;
- progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti;
- calamità naturali.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia in entrata che in uscita.
I limiti quantitativi previsti dall'ipotesi d'accordo per i quali è consentita l'assunzione a termine è aumentato di una unità.
Quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 38 della I parte si applica anche alla II parte dell'ipotesi d'accordo del CCNL del 19 novembre 2013 e del verbale del 10 dicembre 2013
Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al CCNL

Art. 13 - (Apprendistato)
Viene recepito l'accordo regionale del 9 maggio 2012 relativo all'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 17 - (Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal CCRL si rinvia ai CCNL ed agli Accordi Interconfederali ed alle vigenti disposizioni di legge.
Dichiarazione congiunta
[…]
A fronte di provvedimenti legislativi che determinino nuovi costi per le imprese o che modifichino gli istituti previsti dal presente accordo o, comunque, coinvolgano il sistema contrattuale e/o bilaterale dell'artigianato, le Parti si incontreranno immediatamente per le opportune/necessarie valutazioni e per definire interventi adeguati.