Cassazione Civile, Sez. 6, 09 agosto 2017, n. 19766 - Sindrome del tunnel carpale. Necessaria una indagine medica circa l'entità dello stato invalidante


Presidente: ARIENZO ROSA Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 09/08/2017

 

 

Rilevato che:
1. la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava la natura professionale della malattia (sindrome del tunnel carpale) da cui è affetta L.C. ed il conseguente diritto della stessa ad ottenere «le relative provvidenze economiche a far tempo della domanda amministrativa»; condannava l'Inail ad erogare le suddette provvidenze, oltre interessi e rivalutazione delle date di maturazione dei singoli ratei al saldo; compensava integralmente fra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado e condannava l'Inail alla rifusione delle spese del giudizio d'appello.
2. Per la cassazione della sentenza l’Inail ha proposto ricorso, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del d.lgs n. 38 del 2000 nonché degli articoli 2907 del cod.civ., 99, 100 e 278 del codice di procedura civile e lamenta che non vi sia stata né sia stata chiesta dalla controparte alcuna indagine circa l'entità dello stato invalidante della L.C.. Sostiene che 1’ obiettiva interdipendenza della natura professionale della malattia con la misura del danno non rende possibile la separazione di una statuizione giuridica sul grado di inabilità da quella che ne costituisce il necessario presupposto (natura professionale della malattia) e che l'appellata difettava d'interesse ad agire in relazione ad una domanda di mero accertamento della seconda circostanza. Aggiunge che l’istituto ha interesse alla cassazione di una pronuncia che, seppure «inutiliter data» in difetto di accertamento del dovuto, l’ha condannato al pagamento delle spese del giudizio.
3. L.C. ha resistito con controricorso ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e l'essersi formato il giudicato interno sulla questione pregiudiziale d’ inammissibilità della domanda per carenza di interesse, in assenza di specifico motivo di appello in tal senso. E’ stato depositato atto di costituzione di nuovo difensore con procura speciale rilasciata in data 27.3.2017 in calce .
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
 

 

Considerato che:
1. il gravame dell'lnail è ammissibile in quanto consente, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte controricorrente, di comprendere l'oggetto delle doglianze proposte e la violazione di legge che si addebita alla Corte d'appello.
2. Esso non è fondato (il che risolve anche il rilievo d’inammissibilità della censura) laddove si duole della mancanza di interesse dell’originaria ricorrente alla pronuncia richiesta, considerato che tale pronuncia era logicamente e testualmente correlata all’ottenimento delle prestazioni dovute in relazione alla malattia professionale denunciata in sede amministrativa in data 23.12.2008, cui si fa riferimento nel testo del ricorso riportato a pg. 2 del ricorso per cassazione dell’Inail.
3. Il ricorso dell’Inail coglie invece nel segno laddove l’istituto lamenta di essere stato condannato ad erogare le prestazioni dovute per la malattia professionale denunciata, nonché al pagamento delle spese del giudizio d’appello, senza che vi fosse stato un accertamento in ordine al danno permanente da essa derivato, e senza che risultassero quindi integrati tutti gli elementi costitutivo del diritto all’indennizzo (che presuppone quantomeno il raggiungimento della soglia di danno biologico del 6%).
4. La sentenza gravata ha quindi errato nel riconoscere la soccombenza dell’istituto, condannandolo alle spese, senza svolgere alcun accertamento finalizzato a dimostrare che dall’accertata natura professionale della malattia derivasse l’ obbligo dell’istituto di erogare l’indennizzo ex art. 13 comma 2 del d.lgs n. 38 del 2000, quantomeno rapportato alla misura minima di danno biologico del 6% necessaria per l’ottenimento dell’indennizzo in capitale.
5. Né può obiettarsi che tale accertamento sarebbe precluso in difetto di ricorso dell’assicurato, considerato che, se è vero che questi, non avendo proposto autonoma impugnazione, non potrà ottenere una reformatio della sentenza gravata in senso a sé più favorevole rispetto al riconoscimento dell’indennizzo nella misura minima, è altresì vero che quantomeno per il riconoscimento di tale prestazione è necessario l’accertamento giudiziale del relativo presupposto sanitario, che non è stato compiuto.
6. Segue la cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà integrare l’indagine medica in ordine alla sussistenza o meno del danno biologico nella misura del 6% conseguito alla malattia di accertata origine professionale.
7. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.4.2017