Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 agosto 2017, n. 19709 - Infortunio il primo giorno di lavoro con la macchina che produce il torrone. Nessun esonero del DL sugli obblighi nei confronti della lavoratrice che proviene da una famiglia di torronai


 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 08/08/2017

 

 

 

Fatto

 

La Corte d'Appello di Cagliari con la sentenza n. 668/2010 accoglieva l'appello di P.S. avverso la sentenza del tribunale di Nuoro che aveva accolto la domanda di regresso dell'Inail condannando il primo alla restituzione di quanto versato dal secondo alla lavoratrice C.I. in conseguenza di infortunio sul lavoro.
A fondamento della decisione la Corte cagliaritana sosteneva, da una parte, che fosse stata provata la responsabilità datoriale per le gravi lesioni occorse alla lavoratrice il 2 luglio 2001 allorché, al suo primo giorno di lavoro presso la macchina che produceva il torrone, aveva recuperato impulsivamente una spatola che stava utilizzando caduta nella impastatrice del torrone, rimanendo impigliata con le mani nelle stessa fino allo spegnimento della macchina da parte dei colleghi che provvidero a liberarle il braccio dalle pale dopo aver azionato il pulsante di arresto; dall'altra parte però la Corte affermava che la percentuale di invalidità riconosciuta alla lavoratrice, pari al 17%, non fosse ostativa al reperimento di altra occupazione e che l'INAIL non avesse dato prova dell'esistenza sul piano civilistico di alcun danno patrimoniale aggredibile in sede di regresso, la cui domanda rigettava quindi per la stessa ragione.
Contro la sentenza l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; ai quali ha resistito P.S. con controricorso contenente ricorso incidentale con tre motivi, ai quali ha replicato l'Inail con controricorso. L'Inail ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.
 

 

Diritto

 


1. - Con il primo motivo di ricorso l'INAIL denuncia la violazione degli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124/ 65, dell'art. 13 decreto legislativo 38/2000, del d. m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale; e la falsa applicazione degli articoli 74, 78 d.p.r. n. 1124/65, in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c. atteso che essendo l'infortunio avvenuto il 2 luglio 2001 andava applicata la disciplina di cui al d.lgs. 38/2000 in base alla quale l'INAIL indennizzò il danno biologico e non più l'attitudine al lavoro.
1.1. Il primo motivo di ricorso risulta fondato nei termini che seguono. L'infortunio di cui si discute rientrava infatti ratione temporis nell'orbita della disciplina del d.lgs. 38/2000; per espressa previsione dell'art. 13 comma 2 del d.lgs.38/2000, le disposizioni sul nuovo sistema di liquidazione che ha introdotto l'indennizzo del danno biologico riguardano " I danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 decreto che è stato emanato il 12 luglio 2000 e pubblicato nella G.U. del 25 luglio 2000. Soltanto per gli eventi dannosi antecedenti si applica (legittimamente, secondo la Corte Cost. 426/2006) la disciplina precedentemente in vigore, nella quale invece non era previsto un sistema specifico di indennizzo del danno biologico essendo erogabile, ai sensi dell'art. 74 del DPR cit. (anche per le malattie professionali, dopo la sentenza della Corte Cost. 93/1977), soltanto una rendita per inabilità permanente commisurata all'attitudine al lavoro e solo in caso di raggiungimento della soglia minima di dell'11% di menomazione.
1.2. La Corte d'Appello ha dunque errato a giudicare infondata la domanda di regresso dell'INAIL sostenendo che all'epoca dei fatti rilevasse solo il danno patrimoniale. Al contrario in base all'art. 13, 2 comma d.lgs. 38/2000 per gli infortuni rientranti nella nuova disciplina, che danno luogo ad una menomazione di grado pari o superiore al 16 per cento, come quello in esame, l'INAIL deve erogare una doppia rendita commisurata sia al danno biologico (nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"); sia alle conseguenze patrimoniali dell'infortunio (tenuto conto quindi oltre che del grado della menomazione, della retribuzione dell'assicurato e del "coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso").
1.3. Pertanto nella determinazione del danno civilistico aggredibile in sede di regresso il giudice avrebbe dovuto tener conto anche del danno biologico.
2. - Col secondo motivo l'Inail denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., posto che la Corte d'appello, pur a fronte della documentazione dei costi delle prestazioni dell'infortunio erogate alla lavoratrice, aveva respinto la domanda di regresso ritenendo che l'INAIL non avesse dimostrato il danno patrimoniale civilistico, nonostante la mancanza di qualsivoglia eccezione o contestazione della controparte, la quale si era imitata ad eccepire una generica richiesta di contenimento del risarcimento del danno entro il limite del danno civilistico, senza alcuna altra specifica contestazione nel quantum erogato dall'INAIL.
2.1. Il secondo motivo è infondato. La Corte d'appello non ha invero giudicato ultrapetita, travalicando il limite della corrispondenza alle eccezioni della parte, allorché ha giudicato sulla limitazione del diritto di regresso alla somma corrispondente al danno civilistico (che poteva in ipotesi anche mancare, essendo il danno civilistico basato su presupposti diversi da quelli che presiedono alla liquidazione dell'indennizzo previdenziale). In tal senso infatti era stata formulata esplicita eccezione dalla controparte, la quale aveva anche invocato la ctu per l'accertamento medico legale indispensabile per rilevare l'esistenza e la misura del danno civilistico costituente il limite massimo del dritto di regresso dell'Inail. La stessa eccezione di parte era dunque idonea ad attribuire al giudice la potestà di giudicare sulla questione; atteso che la legge commisura la responsabilità del datore ed il diritto dell'INAIL in sede di regresso al danno civilistico e non all'ammontare dell'indennizzo previdenziale. La mancata contestazione delle somme erogate dall'Istituto non comporta perciò che il datore sia tenuto al loro integrale rimborso in ipotesi di superamento del tetto civilistico del danno; comportando invece la debenza del rimborso soltanto in ipotesi di capienza del danno civilistico.
In altri termini, nella richiesta di determinazione del danno nel limite civilistico è racchiusa una implicita contestazione del quantum nell'ipotesi di superamento del tetto civilistico.
2.3. Va infatti considerato che la liquidazione degli indennizzi operata dall'Inail non si effettua secondo gli ordinari criteri civilistici, ma in base ai parametri, alle tabelle e alle regole proprie stabilite dal sistema assicurativo e per conseguire i fini suoi propri, in conformità all'art. 38 Cost. In particolare la determinazione del danno biologico permanente ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle delle invalidità ("Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti") di cui al DM 12.7.2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000; mentre ai fini civilistici si utilizzano, i baramès facoltativi, secondo criteri elaborati dalla comunità scientifica ed inoltre le tabelle elaborate dai tribunali ( ed in particolare da quello di Milano).
3. - Col primo motivo il ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 69, 70 e 71 del d.p.r. 547 del 1955 in relazione all'articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; si sostiene che il regresso non potesse essere accolto in mancanza della colpa datoriale atteso che la zona della macchina (torroniera) presso la quale si è verificato l'infortunio non potesse essere segregata, né che esistesse sul mercato una macchina simile.
4. - Col secondo motivo il ricorso incidentale so leva la violazione e falsa applicazione degli articoli 35, 38 del d.p.r. 626 il tutto in relazione all'articolo 360 numeri 3 e 5 c.p.c. in quanto la lavoratrice non era stata istruita perché già esperta in quanto suo padre era un ambulante venditore di prodotti.
5. - Col terzo motivo il ricorso incidentale propone la violazione e falsa applicazione degli articoli 1227, 2043 e 2056 c.c. il tutto in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c. per non aver considerato abnorme la condotta della lavoratrice che aveva infilato la mano nella macchina in movimento. 
6. - I tre motivi di ricorso incidentale, da affrontare unitariamente per la loro connessione, sono manifestamente infondati.
Nel caso in esame è stato accertato dalla Corte che la lavoratrice si era procurata gravi lesioni alle mani, infilate dentro la macchina per produrre il torrone, mentre la macchina era ancora accesa; ciò allo scopo di recuperare la spatola che le era caduta dentro. Nella sentenza impugnata si afferma che la lavoratrice, al suo primo giorno di lavoro, non fosse vigilata da alcuno e che nessuno le avesse impartito alcuna istruzione; e che tali affermazioni non fossero state contestate dall'appellante, il quale si era limitato ad affermare che la lavoratrice "provenendo da una famiglia di torronai sapesse cosa fare".
7. Ha pure affermato la Corte territoriale che seppure non si potesse segregare completamente la zona pericolosa della vecchia macchina utilizzata per la produzione, occorreva almeno limitare la zona aperta, di modo che potesse venire estratto il torrone, ma non potesse infilarsi la mano; occorreva altresì adottare un blocco automatico per l'ipotesi in cui si fosse comunque infilato un corpo estraneo dentro la macchina. Entrambe queste precauzioni, se presenti al momento dell'infortunio, avrebbero impedito sia il verificarsi dell'evento che le sue gravi conseguenze; in quanto se l'infortunata non avesse potuto accedere nulla sarebbe accaduto; mentre se si fosse bloccato immediatamente il sistema, ella avrebbe potuto estrarre subito la mano subendo conseguenze lesive meno gravi, anche in considerazione del contatto con materiale ad alte temperature.
8. - A fronte di tali accertamenti di fatto, ciascuno dei quali di per sé assorbente ai fini della responsabilità datoriale, il ricorso solleva anzitutto censure inammissibili, in quanto, piuttosto che denunciare violazioni di legge o l'omessa, erronea o contraddittoria valutazione di fatti decisivi, mirano in realtà ad un mero riesame nel merito degli accertamenti effettuati dalla Corte deputata allo scopo.
9. - Si tratta inoltre di accertamenti che non vengono neppure scalfiti dalle irrilevanti censure contenute nel ricorso incidentale. Basti osservare che tutti gli obblighi sottesi agli adempimenti antinfortunistici sono di per sé inderogabili (anche quelli relativi all'informazione, formazione, addestramento e vigilanza); ed in quanto essi vanno sempre osservati, in modo puntuale, in relazione allo specifico ambiente di lavoro, nei confronti di qualsiasi lavoratore, senza che il datore possa esonerarsi sulla base dei trascorsi lavorativi e familiari del lavoratore o del suo generico "saper fare".
10. Si tratta inoltre di obblighi che vanno adottati per intero nella loro sequenza logica e cronologica. In primo luogo vanno ovviamente osservati gli obblighi di natura oggettiva, i quali mirano ad una protezione di natura primaria prevenendo il danno e persino il pericolo ex artt. 2, 32 e 41 della Cost. Nel caso in esame è invece addirittura pacifico, ed addotto nello stesso controricorso, che il datore di lavoro non utilizzasse per produrre il torrone la macchina di più recente concezione, di cui si era pure dotato, contenente il pulsante di arresto in caso di emergenza, un coperchio grigliato provvisto di dispositivo di blocco automatico e un carter di protezione della cinghia di trasmissione; preferendo utilizzare piuttosto quella vecchia e pericolosa, soltanto perchè la prima non consentiva di mantenere immutate le caratteristiche del prodotto artigianale.
11. Ora va affermato sul punto che nel nostro ordinamento il sistema di protezione della salute del lavoratore, ispirato al principio della massima protezione tecnologicamente fattibile di cui all'art.2087 c.c., non consente al datore di lavoro - qualora esista sul mercato un sistema di lavorazione atto a proteggere più efficacemente il lavoratore - di abbassare il livello di protezione mantenendo in essere sistemi obsoleti, comportanti un livello di protezione minore; e ciò, quand'anche si tratti di una nuova macchina la cui adozione incida sulle caratteristiche del prodotto e sulle preferenze di mercato.
12. L'art. 41 della Costituzione riconosce infatti la libertà dell'iniziativa economica privata ma ne assoggetta l'esercizio all'interno di un quadro di limiti e controlli, talché lo stesso diritto d'iniziativa economica "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana". In base alla norma costituzionale non può dunque ipotizzarsi conflitto tra esercizio dell'impresa e diritto alla salute; posto che quest'ultimo in quanto diritto fondamentale dell'individuo risulta preminente rispetto all'esigenza di tipo prettamente economico; ed in caso di incompatibilità deve discenderne non tanto un obbligo di gestire il rischio esistente, ma un dovere di astensione dai comportamenti rischiosi e di adottare le più stringenti misure di protezione disponibili (cfr. Corte Cost. 399/1996).
13. Nel caso in esame, peraltro, la Corte d'appello aveva altresì accertato che non fosse stata attuata neppure una protezione di carattere secondario, ossia basata non sull'eliminazione del rischio alla fonte, ma sulla sua riduzione ad una soglia tale da far ragionevolmente escludere che la salute dei lavoratori potesse essere messa a repentaglio; essendo stato accertato che al momento del fatto non c'erano (o comunque non erano in funzione) almeno le necessarie precauzioni (griglia, dispositivo di blocco automatico, pulsante di emergenza).
14. Ciò detto, è pure priva di fondamento la censura riferita al presunto comportamento abnorme della lavoratrice, la quale contrasta in radice con l'accertamento dei plurimi inadempimenti imputati al datore di lavoro; comprensivi di taluni obblighi preliminari (come la formazione e l'informazione dei lavoratori; la vigilanza ed il controllo) che se correttamente adempiuti avrebbero in realtà escluso lo stesso comportamento negligente del lavoratore. In altri termini al datore di lavoro non è sufficiente provare la negligenza del lavoratore per liberarsi della colpa, proprio in ragione dell'ampio spettro di obblighi alla cui esecuzione egli è tenuto. Ed in materia vige il principio, assolutamente pacifico, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l'addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio, giacché al datore di lavoro, che è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela (Cassazione 2010/n.32357). In sostanza, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore e l'evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui ex lege è onerato sulla base del principio dell'equivalenza delle cause vigente nel sistema penale (art. 41 c.p., comma 1). A tale regola, si fa eccezione, in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione del nesso causale (art. 41 c.p., comma 2), in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore. Tuttavia in questa prospettiva, si esclude tradizionalmente che presenti le caratteristiche dell'abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che - come nel caso che si giudica- non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore (cfr. Cass. Sezione 4°, 5 giugno 2008, Stefanacci).
15. In conclusione, alla luce delle premesse, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale; mentre vanno rigettati il secondo motivo e tutti i motivi di cui al ricorso incidentale.
16. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad un nuovo giudice, il quale nella decisione della causa si atterrà ai principi richiamati ai punti sub 1) e ss. di questa sentenza.
17. Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale e rigetta il secondo motivo. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017