Tipologia: Accordo interconfederale RLST
Data firma: 20 ottobre 2014
Parti: ConfCoinar, Federimpreseitalia e Confsal Sia
Settori: Commercio-Terziario
Fonte: ebilter.it
Accordo interconfederale nazionale sul rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48 D.lgs. 81/08)
In data 20 ottobre 2014, presso la sede di Ebilter, a Chiavari, in Corso Gianelli, 1 tra le sotto elencate organizzazioni sindacali: ConfCoinar - Confederazione del Commercio, Industria ed Artigianato, Turismo, Professioni e Servizi, con sede in 16043 Chiavari (GE), Corso Gianelli n. 1, […], Federimpreseitalia, con sede in 20124 Milano (MI), Via IV novembre n. 4, […] e Sindacato Indipendente Agenzie di Controllo e Vigilanza Agroalimentare, in acronimo Confsal Sia, con sede in 00177 Roma, Via Carlo della Rocca n. 25/E, […]
Premesso che:
- le Organizzazioni Sindacali sopra indicate in data 2 luglio 2014 hanno costituito l’Ente Bilaterale del Terziario, in sigla Ebilter, e che le parti ritengono la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro una priorità assoluta della loro iniziativa, sulla quale proseguire con un impegno comune;
- l’Ente Bilaterale del Terziario, in sigla Ebilter, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, sono stati individuati quali organismi preposti alla designazione dei nominativi dei RLST tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. 81/08;
- le organizzazioni sindacali dei lavoratori o l’Ebilter attraverso le proprie articolazioni territoriali, comunicheranno i nominativi dei RLST alle aziende, ai lavoratori interessati e agli organi preposti al controllo cosi come previsto dalla normativa vigente;
- l'art. 48 comma 3 D.lgs. 81/08 e s.m. e i. sancisce che “Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52.
- L’Ebilter, esercita le attività previste e attuate dagli organismi paritetici di cui al D.lgs. 81/08 e s.m. e i.;
- la formazione dei RLST è erogata da Ebilter, anche attraverso le proprie articolazioni regionali competenti per territorio;
- al fine di dare applicazione a quanto previsto dal D.lgs. 81/08, le parti considerano indispensabile sviluppare una politica per la prevenzione e per l'attuazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l’istituzione e la valorizzazione diffusa delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza Territoriali;
- l’Ebilter in base all’art. 51 del D.lgs. 81/08 è prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione;
- l'Ebilter può supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- l’Ebilter può effettuare dei sopralluoghi nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, purché disponga di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST deve dare rappresentanza a tutti quei lavoratori che non possono far riferimento al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS aziendale;
- l’RLST deve essere percepito da tutti come persona dedicata alla prevenzione, al benessere, alla tutela della salute dei lavoratori;
si concorda che salvo quanto previsto dalle disposizioni degli articoli 47/48/49/50/51/52 del D.lgs. 81 del 09 aprile 2008 e s.m. e i. che costituiscono parte integrante del presente accordo:
1 - Al fine dell’applicazione del presente accordo sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, nella sede aziendale o nell'unità produttiva;
2 - I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali - RLST saranno designati dall’Ebilter anche su indicazione delle proprie articolazioni territoriali tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. 81/08. L’Ebilter ne darà comunicazione alle aziende, ai lavoratori interessati e agli organi preposti al controllo così come previsto dalla normativa vigente, attraverso le proprie articolazioni territoriali;
3-11 RLST può accedere ai luoghi di lavoro previo preavviso alla direzione aziendale di almeno 24 ore salvo il caso di infortunio grave;
4 - Se l’azienda, rispettati i termini sopra indicati, ostacola l'accesso al RLST, questi chiede l'intervento dell'Ebiten;
5 - Il numero degli RLST deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 47 comma 7 del D.lgs. 81/08;
6 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare (ex art. 48 comma 7 D.lgs. 81/08) in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza che gli assicura adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La durata del percorso formativo deve essere di almeno 64 ore iniziali. Tale percorso formativo deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di designazione con un aggiornamento annuale di 8 ore.
7 - La prescritta formazione dell'RLST è erogata dall’Ebilter, anche attraverso gli Ebilter regionali competenti per territorio;
8 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista di cui all'articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutela re la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/08;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
9 - Il RLST è tenuto sia al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e suoi allegati, sia al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.
10 - L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con la nomina di Responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
11 - L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile anche con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative, attività di proselitismo, di propaganda. Egli inoltre non può promuovere assemblee;
12 - L'RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo ruolo è disciplinato dall’art. 47 D.lgs. 81/08. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall'art. 48 D.lgs. 81/08 e dalla Contrattazione Collettiva di riferimento;
13 - Gli RLST devono compilare e aggiornare per ciascuna azienda una scheda denominata “Check List” predisposta da Ebilter da inviare all’articolazione di Ebilter competente per territorio o in alternativa all’Ebilter nazionale;
14 - L’RLST durerà in carica tre anni e potrà essere rinominato;
15 - L'RLST redige una relazione annuale sulla attività svolta da inviare all’articolazione di Ebilter competente per territorio che la trasmetterà ad Ebilter;
16 - Per consentire ad Ebilter di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività dell'RLST si prevede un contributo definitivo “Contributo Territoriale per la Sicurezza”. Al fine di facilitare il calcolo per le aziende e per uniformarne il valore viene stabilito un contributo pari ad un importo di € 30,00 (trenta) per ciascun addetto, occupato presso l’azienda; tale contributo rimarrà invariato anche per gli anni successivi se non interverrà una variazione dello stesso. L’ammontare del “Contributo Territoriale per la Sicurezza” verrà ridistribuito agli Ebilter competenti per territorio e agli RLST come da regolamento RLST, redatto da Ebilter e approvato del Consiglio Direttivo di Ebilter.
17 - Solo le aziende in regola con il versamento della quota di cui all’art. 16 potranno avvalersi del RLST;
18 - Al fine di conseguire una maggiore diffusione degli RLS, laddove i lavoratori intendano eleggere l’RLS all’interno dell’azienda, l’Ebilter promuoverà regionalmente o a livello provinciale per territorio di competenza corsi per RLS Aziendali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/08.
Chiavari, 20 ottobre 2014