Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Circolare 25 giugno 1992, n. 1615
Applicazione del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, che attua le direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione. (Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1991, n. 233).
G.U. 29 giugno1992, n. 151

 

Il decreto legislativo in oggetto, entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevede che dal 1° luglio 1992 i recipienti a pressione semplici disciplinati dalla direttiva numero 87/404/CEE devono essere costruiti conformemente ai requisiti essenziali fissati dalla direttiva medesima.
Di conseguenza trattandosi di una direttiva che prevede un'armonizzazione totale della normativa che regola la costruzione dei suddetti recipienti, tutta la vigente legislazione in materia in contrasto con la sopracitata direttiva non è applicabile dalla data del 1° luglio 1992.
In assenza delle relative norme armonizzate, elaborate in sede CEN, ed approvate dalla Commissione della Comunità europea, si ritiene che la verifica della rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza potrà essere effettuata sulla base dei criteri indicati nell'allegato I del decreto delegato 27 settembre 1991, n. 311, e tenendo conto delle vigenti norme tecniche nazionali in quanto compatibili con i predetti criteri.
Qualora successivamente alla data di entrata in vigore della presente circolare dovessero essere pubblicate alcune norme armonizzate le disposizioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili per la parte non coperta dalle suddette norme.
I recipienti a pressione in parola, dal 1° luglio 1992 dovranno riportare, oltre le indicazioni previste nella direttiva, anche il numero distintivo dell'organismo notificato alla CEE.
Considerato inoltre che la direttiva CEE n. 90/488 ha ammesso per il periodo fino al 1° luglio 1992 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di recipienti conformi alla normativa vigente sul territorio di ciascun Paese CEE prima dell'attuazione della direttiva n. 87/404, si ritiene tale data ultimativa per la produzione in essere.
Pur tuttavia i recipienti a pressione semplici costruiti anteriormente al 1° luglio 1992, purché installati con altri componenti in un impianto utilizzato per realizzare prodotti industriali più complessi, possono essere commercializzati in data successiva, in quanto la messa in servizio coincide con la data in cui il recipiente è stato venduto dal costruttore al primo utilizzatore, nella specie da identificarsi nell'installatore proprietario dell'impianto assemblato.

Il Ministro: BODRATO