Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2017, n. 28-5326
Recepimento Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 07.05.15 - qualificazione laboratori pubblici e privati per campionamento e analisi amianto. Recepimento Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane del 20.01.16 - informatizzazione adempimenti per imprese che utilizzano o che svolgono smaltimento amianto. Individuazione ARPA Piemonte ed approvazione tariffe.
B.U.R. 13 agosto 2017, n. 31
 

A relazione dell'Assessore Saitta:
Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano alla Conferenza Stato-Regioni il compito di promuovere e sancire Accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
visto l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione digitale” e successive modificazioni, che stabilisce che lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali promuovono le Intese e gli Accordi e adottano, attraverso la Conferenza Unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso;
visto la Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, e, in particolare, l'art. 12 concernente la rimozione dell'amianto e la tutela dell'ambiente;
visto il Decreto del Ministro della Sanità 6 settembre 1994, recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto” e, in particolare, l'Allegato 1, concernente “Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie”;
visto il Decreto del Ministro della Sanità 26 ottobre 1995, recante “Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili”;
visto il Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 14 maggio 1996, recante “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” e, in particolare, l'art. 5, comma 1 e l'Allegato 5, punto 5;
visto il Decreto del Ministro della Sanità 7 luglio 1997, recante “Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l'idoneità dei Laboratori di analisi che operano nel settore amianto”;
visto il Decreto del Ministro della Sanità 20 agosto 1999, recante “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;
vista la Convenzione definita nell'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute - Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) e l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) - ora denominato Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, datata 11 dicembre 2006, sulla base delle disposizioni previste dall'art. 5 e dall'Allegato 5 del Decreto 14 maggio 1996, per la realizzazione del progetto “Piano Nazionale di Prevenzione dei tumori da lavoro: sostegno tecnico organizzativo per il controllo e la riduzione del rischio di esposizione all'amianto durante le attività lavorative in presenza di materiali contenenti amianto ed in particolare durante le opere di bonifica”;
vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) n. 13 del 27/7/2011, con la quale, tra l'altro, è stato stanziato un finanziamento per il completamento dei programmi di qualificazione per i Laboratori che non hanno partecipato al primo circuito di intercalibrazione secondo le fasi operative del CCM del 2006;
visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto”, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, riguardante il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l'amianto nelle rispettive attività produttive ovvero che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell'amianto, effettuato con l'ausilio della Relazione Annuale di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 27 marzo 1992, n. 257;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, recante “Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del Registro dei casi di mesotelioma asbesto-correlati ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Decreto Legislativo n. 277 del 1991”;
visto il Decreto del Ministro della Sanità 12 febbraio 1997, recante “Criteri per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto”;
visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 marzo 2003, n. 101, recante “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93”;
visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29 luglio 2004, n. 248, recante “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”;
richiamata la L.R. 26 settembre 2016, n. 18, “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte”, che attribuisce all’Agenzia le competenze relative al controllo della qualità dell’ambiente.
Atteso che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato sancito in data 7 maggio 2015, con repertorio n. 80/CSR, apposito Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del D.Lgs. n. 281/1997, concernente la qualificazione dei Laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull'amianto sulla base dei programmi di controllo di qualità, di cui all'art. 5 e all'Allegato 5 del Decreto 14 maggio 1996.
Dato atto che il succitato Accordo adotta i programmi di controllo di qualità, di cui all'Allegato A, parte integrante del medesimo Accordo, sulla base dei relativi protocolli tecnici predisposti dai Laboratori Centrali dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL - Settore Ricerca) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), aggiornati nel suddetto Progetto CCM e confermati con la succitata delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) n. 13 del 27/7/2011.
Preso atto che i programmi in parola, da svolgersi con periodicità almeno biennale, prevedono la verifica da parte di un Laboratorio di riferimento regionale dei requisiti minimi dichiarati dai Laboratori richiedenti e la partecipazione al circuito di intercalibrazione; l'esercizio dell'attività laboratoristica di campionamento e analisi sull'amianto potrà essere svolta dai Laboratori che, al superamento dei suddetti programmi di controllo di qualità, avranno conseguito le necessarie qualificazioni.
Rilevato che i Laboratori che hanno comunicato al Ministero della Salute di essere in possesso dell'accreditamento per le prove di amianto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e di avere superato i programmi di controllo di qualità riconosciuti a livello europeo o internazionale devono essere oggetto di verifica da parte del Laboratorio di riferimento regionale per la finalità sopra descritta.
Dato atto che l'Accordo stesso prevede che le Regioni individuino un Laboratorio di riferimento che verrà a far parte di un Coordinamento di Laboratori di riferimento regionali, che si avvarrà del supporto tecnico-scientifico dei Laboratori Centrali (ISS-INAIL-Settore Ricerca-CNR), di cui all'Allegato 5, paragrafo 5, lett. b), del Decreto 14 maggio 1996, in tavolo congiunto presso il Ministero della Salute.
Rilevato che ogni Laboratorio di riferimento regionale ha il compito di raccogliere ed elaborare i dati relativi alle misurazioni effettuate per contribuire all'implementazione del repertorio nazionale dei livelli di contaminazione ambientale finalizzata alla sorveglianza del rischio, di gestire il proprio circuito regionale e di avvalersi, nei casi in cui si trovasse impossibilitato a svolgere le attività analitiche previste dai programmi di controllo di qualità o non fosse competente per tutte le metodiche analitiche, di un altro Laboratorio di riferimento individuato dalla Regione per la metodologia analitica mancante, nonché di comunicare al Ministero della Salute i risultati delle prove di qualificazione relative ai programmi di controllo di qualità, di cui all'art. 5 e all'Allegato 5 del Decreto 14 maggio 1996.
Dato atto che il Ministero della Salute provvederà ad inserire i Laboratori che hanno superato le prove in un elenco nazionale che il Ministero in parola pubblicherà sul proprio sito istituzionale.
Ritenuto necessario recepire il succitato Accordo di Conferenza Stato-Regioni 80/CSR/2015, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).
Ritenuto, altresì, in considerazione dei contenuti dell’Accordo 80/CSR/2015, di individuare il Centro Ambientale Amianto dell’Agenzia Regionale per la Protezione ambientale del Piemonte (ARPA), quale Laboratorio di riferimento per la Regione Piemonte qualificato per l'esercizio dell'attività laboratoristica di campionamento e analisi sull'amianto per le metodiche analitiche indicate dal D.M. 6/09/1994 e di attribuire tutte le funzioni e i compiti dei Laboratori di riferimento regionale previsti dall'Accordo medesimo.
Preso atto che all’interno del citato Accordo è previsto, tra l’altro, che la copertura delle spese relative alla partecipazione e al riconoscimento dei laboratori pubblici e privati ai programmi di controllo di qualità, comprensivi dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati dalla Regione, sono a carico dei titolari dei laboratori medesimi attraverso il versamento di tariffe secondo le modalità stabilite dalla Regione medesima.
Preso atto delle attività demandate al Laboratorio di riferimento regionale e vista la quantificazione di tariffe di attività similari previste nel Tariffario dell’Arpa Piemonte approvato con decreto del Direttore Generale n. 39 del 31.5.2013 e pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 24 del 13.6.2013 nonché sul sito istituzionale dell’Agenzia, comprensive dei costi di funzionamento sostenuti per lo svolgimento di attività con oneri a carico dei committenti e/o dei soggetti obbligati.
Visto l’articolo 4 comma 4 del Tariffario dell’Arpa Piemonte a norma del quale è peraltro previsto l’aggiornamento a seguito di individuazione che la Giunta regionale di ulteriori tariffe a fronte di attività istruttorie tecnico-scientifiche rese da Arpa Piemonte e posti a carico del privato;
Dato altresì atto che, nell’esercizio delle facoltà attribuite alla Giunta regionale dall’art. 16 comma 2 lett. f) della legge regionale n. 23 del 28.7.2008, gli importi delle tariffe in questione vengono quindi determinati come riportato nell’allegato 3) al presente provvedimento, delegando alla Struttura regionale competente l’eventuale adeguamento a cadenza biennale con atto dirigenziale sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Precisato che il pagamento delle tariffe deve avvenire direttamente a cura del Titolare del laboratorio a favore di Arpa Piemonte, trattandosi di copertura di costi da questa sostenuti, e che abbia luogo ad attività eseguita ma preventivamente al rilascio dell'esito finale della verifica da parte dell’Agenzia secondo le indicazioni che dalla medesima saranno formalmente comunicate.
Atteso che in sede di Conferenza Unificata è stato sancito in data 20 gennaio 2016, con repertorio n. 5/CU, apposito Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 281/1997, finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti previsti dall'articolo 9, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e dagli articoli 250 e 256, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.
Rilevata la necessità di informatizzare i dati inerenti ai succitati adempimenti riguardanti gli obblighi delle imprese soggette, rispettivamente, all'invio di Notifica, presentazione del Piano di Lavoro o di Relazione Annuale, al fine di rendere più efficiente l'acquisizione delle informazioni ed efficace la loro analisi.
Ritenuto utile poter raccordare i dati riferiti alla quantità e tipologia di matrice cementizia con quelli riguardanti il rischio di esposizione dei lavoratori coinvolti direttamente nei processi di bonifica.
Considerato necessario favorire la crescita della cultura digitale, promuovendo l'alfabetizzazione informatica, nonché i servizi digitali quali fattori essenziali di progresso e nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.
Dato atto che il succitato Accordo definisce le modalità per la informatizzazione e la dematerializzazione dei suddetti adempimenti di cui all'articolo 9, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e agli articoli 250 e 256, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo che:
- le Regioni, le Province Autonome e le Aziende Sanitarie Locali, nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti e/o sono state effettuate le attività di bonifica, trasporto, stoccaggio provvisorio e smaltimento, raccolgano le informazioni di cui ai citati articoli attraverso comunicazioni inviate telematicamente;
- la ricezione delle Notifiche e dei Piani di Lavoro ex artt. 250 e 256 del D.Lgs. n. 81/2008 e delle Relazioni Annuali ex art. 9 della Legge n. 257/1992 avvenga attraverso i rispettivi portali regionali operanti con software propri, qualora disponibili, o attraverso l'applicativo software messo a disposizione dal Ministero della Salute, secondo il modello guida contenuto nell'Allegato A), parte integrante dell'Accordo medesimo;
- la trasmissione telematica debba assolvere a tutti gli obblighi informativi previsti dai succitati articoli di legge per ogni singola Regione o Provincia Autonoma;
- le informazioni raccolte dalle Regioni, Province Autonome e Aziende Sanitarie Locali siano trasmesse per via telematica al Ministero della Salute in forma di rapporto sintetico di cui all'Allegato B), parte integrante dell'Accordo stesso, entro il 31 maggio di ogni anno, in modo che il Ministero della Salute possa redigere entro il 31 luglio di ogni anno un resoconto nazionale da pubblicare successivamente sul proprio sito.
Ritenuto pertanto necessario recepire il succitato Accordo di Conferenza Unificata 5/CU/2016, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2).
Dato atto che per l’attuazione degli Accordi oggetto dei recepimenti si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;
la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di recepire l’Accordo del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 80/CSR), ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente la qualificazione dei Laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull'amianto sulla base dei programmi di controllo di qualità, di cui all'art. 5 e all'Allegato 5 del Decreto 14 maggio 1996, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
- di recepire l’Accordo del 20 gennaio 2016 (Rep. Atti n. 5/CU), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti previsti dall'articolo 9, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e dagli articoli 250 e 256, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2);
- di individuare il Centro Ambientale Amianto dell’Agenzia Regionale per la Protezione ambientale del Piemonte (ARPA), - quale Laboratorio di riferimento per la Regione Piemonte qualificato per l'esercizio dell'attività laboratoristica di campionamento e analisi sull'amianto per le metodiche analitiche indicate dal D.M. 6/09/1994 e di attribuire tutte le funzioni e i compiti dei Laboratori di riferimento regionale previsti dall'Accordo medesimo;
- di stabilire, per le ragioni e nei termini di cui in premessa, che i costi delle attività demandate al Laboratorio di riferimento regionale, posti a carico dei titolari dei laboratori medesimi attraverso il versamento di tariffe, sono indicati all’interno dell’Allegato 3 al presente provvedimento, delegando la Struttura regionale competente all’eventuale adeguamento a cadenza biennale con atto dirigenziale sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT e demandandone la riscossione direttamente a cura dell’Arpa Piemonte;
- di dare atto che per l’attuazione degli Accordi oggetto dei recepimenti si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. del 12/10/2010 n. 22.
(omissis)

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