Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti previsti dall’articolo 9, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e dagli articoli 250 e 256, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto.
Rep. Atti n. 5 del 20 gennaio 2016
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta odierna del 20 gennaio 2016:
VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza unificata il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto» in particolare l’articolo 9 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, recante «Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore amianto»;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare l’articolo 112, comma 3, lettera e), a tenore del quale resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni;
VISTA la nota del Ministero della salute del 27 aprile 2015, con la quale il provvedimento indicato in oggetto è stato inviato al fine del perfezionamento di un accordo in sede di Conferenza Unificata;
VISTA la nota del 30 aprile 2015, con la quale la suddetta proposta è stata diramata con richiesta di assenso tecnico alla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, all’ANCI e all’UPI;
CONSIDERATI gli approfondimenti condotti, dapprima, nel corso della riunione tecnica dell’11 giugno 2015 - in particolar modo, relativi agli allegati tecnici al provvedimento in parola - e, successivamente, nel corso della riunione del 22 ottobre 2015;
VISTA la nota qui pervenuta il 9 dicembre 2015, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il testo definitivo del provvedimento in oggetto, diramato alle Regioni e alle Autonomie locali con nota in data 10 dicembre 2015;
VISTA la nota del 5 gennaio 2016, con la quale la Regione Emilia-Romagna, Coordinatrice della Commissione salute, ha inviato l’avviso tecnico favorevole al perfezionamento dell’accordo;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il rappresentante dell’ANCI, nell'esprimere avviso favorevole all’accordo, ha consegnato un documento che si allega al presente atto;
ACQUISITO, nel corso della seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali, nei seguenti termini:
Visto:
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni, in particolare l’articolo 14, commi 1 e 2;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto» ed in particolare l’articolo 3, comma 1, riguardante il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l’amianto nelle rispettive attività, produttive ovvero che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell'amianto, effettuato con l'ausilio della relazione annuale di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 27 marzo 1992, n. 257;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, recante «Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991»;
- il decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, recante «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288, del 10 dicembre 1994;
- il decreto del Ministro della sanità 26 ottobre 1995, recante «Normative e metodologie tecniche per la variazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91, del 18 aprile 1996;
- il decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996, concernente «Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, del 25 ottobre 1996;
- il decreto del Ministro della sanità 12 febbraio 1997, recante «Criteri per l’omologazione dei materiali sostitutivi dell’amianto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60, del 13 marzo 1997;
- il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, recante «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone de! territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93»;
- il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, recante «Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto»;
Vista la circolare 17 febbraio 1993, n. 124976, del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, recante «Modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto»;
Considerato che:
- ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina tra l’altro, il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, ne deriva, per il Ministero dalla salute, il ruolo di coordinamento di cui al punto 4, del presente accordo, concernente le modalità per la completa informatizzazione degli adempimenti previsti dall’articolo 9, della legge 27 marzo 1992, n. 257, in riferimento all’utilizzo indiretto dell’amianto e dagli articoli 250 e 256, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti gli obblighi delle imprese soggette, rispettivamente, all’invio di notifica, presentazione del piano di lavoro o di relazione annuale al fine di ridurre la spesa, razionalizzare, rendere più efficiente l’acquisizione delle informazioni ed efficace la loro analisi;
- ai sensi del richiamato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in particolare l’articolo 14, comma 2, lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli informativi previsti dall’articolo 9, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e dagli articoli 250 e 256, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per ogni singola Regione o Provincia Autonoma;
2. Le informazioni raccolte dalle Regioni e Province Autonome e dalle Aziende Sanitarie Locali, di cui al punto 1, sono trasmesse per via telematica al Ministero della Salute in forma di rapporto sintetico di cui all’Allegato B), parte integrante del presente accordo, entro il 31 maggio di ogni anno;
3. Il Ministero della Salute redige un resoconto annuale nazionale concernente le informazioni di cui al punto 2 entro il 31 luglio di ogni anno. Tale resoconto viene successivamente pubblicato sul sito del medesimo Ministero della Salute;
4. Al ruolo di coordinamento del Ministero della Salute e agli adempimenti delle Regioni e delle Province Autonome e delle Aziende Sanitarie Locali, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
5. Si concorda di valutare congiuntamente, entro il primo semestre del primo anno successivo alla pubblicazione dell’accordo, il possibile utilizzo e diffusione di applicativi disponibili che meglio assolvano alle esigenze informative del Ministero della Salute e delle Regioni e Province Autonome.
§§§§§§
ANCI
CONFERENZA UNIFICATA
20 gennaio 2016
Punto 5) all’ordine del giorno
ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE FINALIZZATO ALLA COMPLETA INFORMATIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’ART.9 DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N.257 E DAGLI ARTICOLI 250 E 256 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N.81 CONCERNENTE LE IMPRESE CHE UTILIZZANO AMIANTO NEI PROCESSI PRODUTTIVI O CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO O DI BONIFICA DELL’AMIANTO
L’ANCI nel valutare positivamente l’attuazione dell’Accordo, necessario a facilitare l'attuazione di quanto già previsto dalle norme in materia di censimento della presenza di amianto presso le imprese, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di avviare una azione complessiva per la programmazione degli interventi da condurre nei diversi ambiti e su scala nazionale, ad iniziare dagli edifici pubblici ed i luoghi aperti al pubblico. Si sollecita quindi il Governo a costituire, come già proposto dall’ANCI lo scorso gennaio con nota del 26/01/2015, inoltrata da codesta Conferenza alle Amministrazioni competenti con nota del 05/02/2015 il Tavolo interistituzionale che, incardinato nella Presidenza del Consiglio dei ministri, provveda ad assicurare il necessario e l’adeguato coordinamento per la definizione della fattibilità dei programmi da attuare con il Piano Nazionale Amianto.
Nel perdurare della grave situazione di criticità sui territori rispetto alla tutela della salute e dell’ambiente, si ritiene indispensabile individuare quanto prima la fattibilità dei programmi attuabili e le azioni da mettere in essere, ad iniziare dalla razionalizzazione della normativa di settore e dall’individuazione dei siti per lo smaltimento.
ALLEGATO A
MODELLO GUIDA DI INFORMATIZZAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DAL MINISTERO DELLA SALUTE.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
PREMESSA
L'unito schema che acquisisce gli elementi informativi condivisi dal Gruppo di Studio Amianto (rapporto finale) di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008, presenti sul sito del Ministero della Salute, costituisce il modello guida di relazione annuale ex art. 9, L. 257/92, che le imprese che utilizzano indirettamente amianto nei processi produttivi, o che svolgono attività di rimozione, trasporto, smaltimento, stoccaggio, trattamento di amianto, debbono inviare alle Regioni e Province Autonome e alle Aziende Sanitarie Locali entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, anche se a tale data hanno cessato le attività soggette all'obbligo di relazione.
Per utilizzo indiretto dell'amianto nei processi produttivi si intende il suo utilizzo determinato dalle attività di esercizio e manutenzione degli impianti operanti negli stabilimenti dove si svolgono le attività dell'impresa.
Questo modello telematico proposto può utilmente essere impiegato anche nell’ambito della trasmissione telematica dei documenti previsti all’articolo 250 (notifica) e all' articolo 256 (piano di lavoro) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini delle valutazioni a livello nazionale sarà cura delle Regioni e Province Autonome, o delle strutture territoriali da esse individuate, garantire il flusso informativo dei dati di cui al presente accordo.
Il modello telematico proposto si compone di due sezioni, la prima relativa alle notifiche e piani di lavoro (artt. 250 e 256 D.lgs. 81/2008) e la seconda relativa alla relazione annuale (art. 9 L. 257/1992).
NOTIFICHE E PIANI DI LAVORO
La sezione relativa alle notifiche e piani di lavoro (artt. 250 e 256 D.lgs. 81/2008) si compone di:
1. anagrafica dell’azienda
2. gestione dei piani e notifiche
1. anagrafica dell’azienda
Il sistema telematico prevede obbligatoriamente la compilazione della scheda per identificare univocamente l'impresa soggetta all’obbligo di invio di notifiche e piani di lavoro (arti. 250 e 256 D.lgs. 81/2008).
Nel caso in cui la sede legale dell’impresa non coincida con la sede operativa, nella parte finale dell'anagrafica vanno inserite anche le informazioni relative a quest' ultima (indirizzo sede operativa e nominativo del responsabile di sede).
2. GESTIONE DEI PIANI E NOTIFICHE
In questa parte vanno inseriti i dati relativi ai cantieri di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA) che l'impresa sottopone alle Asl territorialmente competenti.
Per ogni notifica e piano di lavoro dovrà essere generata una scheda contenente i dati caratterizzanti il cantiere e fattività di bonifica seguendo quanto richiesto dal modello telematico.
Vengono inoltre visualizzati gli elenchi delle notifiche e piani di lavoro in attesa di approvazione e quelli per cui si richiede una integrazione.
RELAZIONI ANNUALI
La sezione seconda relativa alla relazione annuale (art. 9 L. 257/1992) si compone di cinque parti:
1. anagrafica dell’azienda
2. scheda riepilogativa
3. schede riferite agli interventi su MCA in matrice compatta
4. schede riferite agli interventi su MCA in matrice friabile
5. elenco degli addetti impegnati negli interventi.
1. ANAGRAFICA DELL’AZIENDA
Il sistema telematico prevede obbligatoriamente la compilazione della scheda per identificare univocamente l'impresa soggetta all'obbligo di invio della relazione annuale (art. 9 L. 257/1992). Tale scheda risulta già compilata nel caso l'impresa abbia già usufruito dell'applicativo per inviare telematicamente notifiche e/o piani di lavoro ai sensi degli artt. 250 e 256 D.lgs. 81/2008.
Nel caso in cui la sede legale dell'impresa non coincida con la sede operativa, nella parte finale dell’anagrafica vanno inserite anche le informazioni relative a quest' ultima (indirizzo sede operativa e nominativo del responsabile di sede).
2. scheda riepilogativa
La seconda parte è una scheda riassuntiva concernente principalmente la tipologia ed i quantitativi di MCA relativi alle attività svolte dall'impresa
Si riportano in elenco le informazioni richieste:
1) È richiesto di indicare se la relazione articolo 9 sia stata inviata anche ad altre Regioni o Province Autonome oltre a quella destinataria.
2) È richiesto di indicare la tipologia di attività svolta dall’impresa. Essendo possibile che le attività siano state molteplici, possono essere barrate più attività anche contemporaneamente. E’ opportuno chiarire il significato di alcuni termini:
• devono barrare smaltimento solo i conduttori di discariche autorizzate;
• devono barrare stoccaggio solo i conduttori di impianti di stoccaggio temporaneo autorizzati;
• devono barrare trattamento solo le imprese che hanno eseguito lavori di incapsulamento o confinamento come trattamenti temporanei di conservazione di MCA e non coloro che hanno rimosso definitivamente MCA. Questo significa che il trattamento non è il procedimento che viene eseguito sul MCA prima della rimozione definitiva;
• devono barrare uso indiretto le imprese con impianti produttivi nei quali siano ancora presenti MCA.
• per altre attività si intende tutto ciò che non è compreso nelle voci sopraesposte o che riguarda i «processi di trattamento per rifiuti contenenti amianto finalizzati alla riduzione del rilascio di fibre» ed i «processi di trattamento per rifiuti contenenti amianto finalizzati alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto» di cui al decreto 29 luglio 2004, n. 248.
3) È richiesta la selezione delle Aziende Sanitarie Locali di competenza territoriale in cui le attività sono state svolte o dove l’azienda, che ha dichiarato l’utilizzazione indiretta, ha sede;
4) È richiesto di indicare il numero di interventi effettuati nella Regione o Provincia Autonoma destinataria della relazione e quelli effettuati sul resto del territorio nazionale.
5) È richiesto di suddividere per matrice compatta e friabile gli interventi effettuati presso la regione destinataria della relazione e nel resto del territorio nazionale.
6) È richiesto di inserire il quantitativo totale (espresso in kg) dei MCA in matrice compatta rimosso nella regione destinataria della relazione e di quello rimosso nel resto del territorio nazionale. Inoltre si richiede di specificare la destinazione dei MCA rimossi.
7) È richiesto di inserire il quantitativo totale (espresso in kg) del MCA in matrice friabile rimosso nella regione destinataria della relazione e di quello rimosso nel resto del territorio nazionale. Inoltre si richiede di specificare la destinazione dei MCA rimossi.
8) È richiesto di inserire il quantitativo totale (espresso in kg) dei MCA in matrice compatta e friabile trasportato nella regione destinataria della relazione e di quello trasportato nel resto del territorio nazionale.
9) È possibile inserire il quantitativo totale (espresso in kg e in mq) dei MCA in matrice compatta e friabile presente negli impianti produttivi presso lo stabilimento dell'impresa. Inoltre va riportato il nominativo della persona designata come responsabile delle attività manutentive sui MCA.
10) È possibile dichiarare l’eventuale episodio di superamento del «valore limite soglia (TLV)» per uno o più lavoratori secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.
3. SCHEDE RIFERITE AGLI INTERVENTI DI MCA IN MATRICE COMPATTA
Nella terza parte del modello telematico vanno generate delle schede concernenti gli interventi su MCA in matrice compatta eseguiti dall’impresa nella regione destinataria della relazione.
Il numero delle schede generate deve corrispondere al numero di interventi su MCA in matrice compatta per la Regione e la Provincia Autonoma destinataria della relazione.
Il sistema telematico guida la compilazione di queste schede in quanto non permette dichiarazioni che siano in difformità con quanto dichiarato nella scheda riepilogativa.
L’applicativo è comunque in grado di generare in automatico le suddette schede a partire dalla presentazione telematica di notifiche e piani di lavoro (art. 250-256 D.Lgs. 81/08).
4. SCHEDE RIFERITE AGLI INTERVENTI DI MCA IN MATRICE FRIABILE
Nella quarta parte del modello telematico si procede in maniera analoga a quanto sopra descritto per gli interventi su MCA in matrice compatta.
Quindi anche in questo caso vanno generate delle schede concernenti gli interventi su MCA in matrice friabile eseguiti dall’impresa nella regione destinataria della relazione.
Il numero delle schede generate deve corrispondere al numero di interventi su MCA in matrice friabile per la regione destinataria della relazione.
Il sistema telematico guida la compilazione di queste schede in quanto non permette dichiarazioni che siano in difformità con quanto dichiarato nella scheda riepilogativa.
L'applicativo è comunque in grado di generare in automatico le suddette schedo » partire dalla presentazione telematica di notifiche e piani di lavoro (art. 250-256 D.Lgs. 81/08)
5. elenco degli addetti impegnati negli interventi.
In quest’ultima parte dei modello telematico devono essere inseriti i dati relativi ai lavoratori che hanno prestato la propria opera alle dipendenze delle aziende che presentano la relazione di cui all'articolo 9, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e che sono stati coinvolti nelle attività sinora menzionate.
Per ogni lavoratore dovrà essere compilata una scheda contenente:
• i dati anagrafici completi seguendo quanto indicato dal modello telematico, in modo da avere P identificazione univoca del lavoratore;
• la mansione svolta e il numero totale di ore lavorate per l'anno di riferimento suddiviso per tipologia di attività.
• l’eventuale numero di iscrizione al Registro degli Esposti, qualora il lavoratore sia stato inserito nel medesimo. Si ricorda che l'iscrizione nel Registro degli Esposti deve essere attuata soltanto se il lavoratore si è trovato nelle condizioni di esposizione previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero ad una concentrazione mediata sulle 8 ore superiore a 10 ff/litro, stimate a valle del Dispositivo di Protezione Individuale respiratorio.
ALLEGATO B
MODELLO DI INFORMAZIONI MINIME CHE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO TRASMETTONO AL MINISTERO DELLA SALUTE DI CUI AL PUNTO 3 DEL PRESENTE ACCORDO.
REGIONE |
|
Anno di riferimento |
<NOME REGIONE> |
<YYYY> |
Attività |
Importo tariffa |
Visita |
600 euro |
Analisi Documentazione |
100 euro |
PT campioni massivi FTIR |
300 euro |
PT campioni massivi DRX |
300 euro |
PT campioni massivi MOCF-DC |
300 euro |
PT membrane filtranti MOCF ARIA |
450 euro |
PT membrane filtranti SEM ARIA |
700 euro |