Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 31 gennaio 1997
Parti: Confcommercio e Cgil, Cisl, Uil, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Terziario, Varese
Fonte: entibilaterali.va.it


Ipotesi di accordo

Addì 31 gennaio 1997, in Varese, presso la sede dell’Unione Commercianti si sono incontrate le delegazioni della Unione delle Associazioni Commercianti della Provincia di Varese - Confcommercio e di Cgil Varese, Cisl Varese, Cisl Ticino Olona, Uil Varese, Filcams Cgil Varese, Fisascat Cisl Varese, Fisascat Cisl Ticino Olona, Uiltucs Uil Varese per esaminare congiuntamente, in base a quanto stabilito dall’Accordo territoriale 24 ottobre 1996, i risultati dei lavori della Commissione Tecnica Bilaterale Provinciale, anche in relazione al testo dell’Ipotesi di Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996, e, in funzione di questi, valutare la sussistenza delle condizioni per la conclusione di un accordo provinciale in materia di sicurezza sul lavoro.
Le parti, dopo approfondito esame congiunto della materia, in ragione delle specificità del settore economico considerato convengono quanto segue:
1. Le parti convengono di costituire, in seno all’Ente Bilaterale per il settore terziario della Provincia di Varese, l’Organismo Paritetico Provinciale a cui saranno rimessi i compiti già definiti dall’Accordo Interconfederale. I componenti dell’Organismo saranno designati da ciascuna delle parti in misura di 3 componenti effettivi e 3 componenti supplenti, per un totale di 6 consiglieri effettivi e 6 consiglieri supplenti. Le Ascom aderenti all’Unione trasmetteranno all’OPP l’elenco delle aziende associate. Le aziende comunicheranno all’OPP, anche tramite le Ascom di appartenenza, i nominativi dei RLS eletti. A tal fine, leAscom invieranno, entro i due mesi dalla data delle elezioni, all’OPP l’elenco delle ditte con l’indicazione, per ognuna di esse, del nominativo dell’RSL eletto e della data di elezione.
2. Nelle aziende che impiegano più di 15 lavoratori dipendenti in cui non siano state costituite RSA/RSU, il rappresentante dei lavoratori sarà eletto nel corso di una assemblea convocata secondo quanto disposto dall’Accordo Interconfederale in materia e nell’ambito dei limiti da questo previsti per l’esercizio delle operazioni di voto. Dopo il primo semestre di attivazione, l’OPP verificherà lo stato di avanzamento delle elezioni di RLS, riservandosi di intraprendere eventuali iniziative di sollecito nei confronti delle aziende.
3. Nelle imprese che occupano meno di 15 lavoratori dipendenti in cui sia stato nominato un delegato aziendale ai sensi dell’art. 36, P.P., del vigente CCNL di settore, il compito di RSL deve essere assunto dal delegato stesso.
4. Per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti, non rientranti nel caso di cui al precedente punto 3, spetta al datore di lavoro la facoltà di scegliere il regime di designazione dell’RSL, tra quelli enunciati ai successivi punti 5 e 6.
5. Le parti, considerata le peculiarità strutturali del settore di riferimento, concordano sulla preferenza da accordare al sistema del Rappresentante Territoriale per la sicurezza, come meglio definito e disciplinato dall’A.I. A tal fine, le parti individuano i seguenti cinque bacini
territoriali: Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saranno e Luino. Ogni bacino è composto dai Comuni di cui all’elenco contenuto nel Regolamento dell’OPP, allegato e sottoscritto a parte. Fermo restando quanto disposto dalla disciplina in via transitoria, per ogni bacino territoriale sarà designato un RSL, con l’eccezione del bacino di Varese per il quale saranno nominati 2 RSL. Le OO.SS. firmatarie designeranno congiuntamente gli RSL, scegliendoli preferibilmente tra i lavoratori dipendenti da aziende del settore, e ne comunicheranno i nominativi all’OPP.
6. In applicazione dell’art. 15 dell’A.I. e sulla base di quanto previsto ai punti 13 e 6b dello stesso, tenuto conto dell’Accordo Nazionale per il rinnovo del biennio del 29 novembre 1996, art. 3, le parti definiscono la misura del contributo da destinare all’OPP in una quota corrispondente a 5 ore di retribuzione per ogni anno solare a carico delle sole aziende che aderiscono al sistema del Rappresentante Territoriale. La misura del costo orario è convenzionalmente rapportata alla retribuzione di un lavoratore inquadrato nel 4° livello del CCNL Commercio e nel 5° del CCNL Turismo.
7. Il Rappresentante Territoriale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ed alla retribuzione ordinaria per tutta la durata del mandato. L’impresa datrice di lavoro è tenuta a corrispondere al lavoratore l’intera retribuzione ed ha diritto ad ottenere il totale rimborso di quanto corrisposto al lavoratore, anche a titolo di retribuzione differita, e degli oneri accessori alla retribuzione da parte dell’OPP che utilizza, a questo scopo, i contributi di cui al precedente punto 6.
8. Disciplina transitoria
Le parti riconoscono che la disciplina di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente Accordo potrà essere integralmente applicata solo a condizione che le aziende aderenti al sistema del Rappresentante Territoriale raggiungano il numero minimo di 5.700. Fino a quel momento troverà applicazione, in via transitoria e fermo restando ogni altro aspetto della disciplina, la regola in base alla quale può essere nominato un Rappresentante Territoriale per ogni scaglione di 940 imprese aderenti. Fino a che non possano essere nominati almeno 5 RSL di bacino non si dà luogo alla suddivisione del territorio provinciale in bacini, ma ai fini della determinazione del numero degli RLS operativamente la progressiva designazione degli stessi darà luogo ad una suddivisione territoriale finalizzata al raggruppamento graduale dei bacini descritti al precedente punto 5., con ordine di priorità direttamente correlato al numero di aziende aderenti nei bacini stessi. Le parti si riservano entro un anno di procedere alla verifica del sistema.
9. Le imprese che non intendono aderire al sistema di cui al punto 5 devono comunque consentire ai lavoratori l’esercizio delle operazioni elettorali per la designazione dell’RSL, secondo quanto previsto dall’Accordo Interconfederale. Le operazioni di voto devono svolgersi in un tempo non eccedente i 30 minuti, all’inizio o al termine del normale orario lavorativo senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività. I lavoratori designano il segretario di seggio il quale preventivamente concorderà con la direzione aziendale la data per lo svolgimento delle operazioni di voto. Le aziende, all’atto della comunicazione del nominativo dell’RSL eletto all’OPP, devono provvedere a corrispondere una quota una tantum equivalente a 4 ore di retribuzione secondo i parametri di cui al precedente punto 6.
10. Nelle aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, che operano su più unità locali potrà essere eletti tanti RLS quanti previsti dal D.Lgs. 626/94 a condizione che le unità operative abbiano i requisiti di cui all’art. 2, lettera i), D.Lgs. 626/94 così come modificato dal D.Lgs. 242/96.
11. I rappresentanti, comunque eletti o nominati, dovranno partecipare ad uno specifico corso di formazione seguito da due coordinatori individuati dalle parti e secondo lo schema di programma di insegnamento qui allegato e approvato dall’Organismo Paritetico Provinciale. La durata del corso di formazione non può eccedere le 32 ore di durata complessiva, articolate in periodi da definire in modo da preservare la normale attività aziendale tenendo conto nel contempo delle esigenze didattiche. Le ore destinate ad attività formativa, nei limiti sopra precisati, sono sempre retribuite come lavoro ordinario.

Varese, 31/01/1997