Tipologia: Regolamento OPNM
Data firma: 25 gennaio 2017
Parti: Unionmeccanica- Confapi e Fiom Cgil
Settori: Metalmeccanici, P.M.I.
Fonte: entebilateralemetalmeccanici.it

Sommario:

  Art. 1 - Costituzione
Art. 2 - Composizione
Art. 3 - Compiti e finalità
Art. 4 - Sede e funzionamento
Art. 5 - Articolazioni Regionali e territoriali
  Art. 6 - Compiti e finalità delle articolazioni Regionali e/o territoriali
Art. 7 - Contributi
Art. 8 - Proposte di attività e finalizzazione delle risorse
Art. 9 - Competenze del Comitato Paritetico
Art. 10 - La Presidenza

Regolamento OPNM - Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici

Art. 1 - Costituzione
1. In applicazione di quanto previsto dal CCNL 29 luglio 2013, stipulato tra Unionmeccanica- Confapi e Fiom Cgil e dai successivi Verbali di Accordo del 4 ottobre 2013 e del 15 novembre 2013, dall'atto costitutivo e dallo statuto di EBM e, alla luce della mancata operatività degli organismi istituiti dagli accordi interconfederali recepiti dal CCNL e della conseguente necessità di dare piena applicazione a quanto previsto dal suddetto CCNL, è costituito l'Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici - in sigla "OPNM" regolato dal presente Regolamento e per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto dell'EBM.
2. Il presente Regolamento recepisce ed è regolato altresì in armonia all'Accordo Interconfederale sottoscritto da Confapi e Cgil-Cisl-Uil in data 20 settembre 2011 (A.I. 2011), in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 19, II comma, dell'A.I. 2011 stesso. I riferimenti ivi indicati ad OPNC, OPRC e OPPC andranno, pertanto, intesi come relativi rispettivamente a OPNM, OPRM e OPTM di cui al presente Regolamento.

Art. 2 - Composizione
L'OPNM è nominato dall’Assemblea di EBM ed è composto da un Presidente, da un Vicepresidente, da un componente designato da Unionmeccanica-Confapi e da un componente designato dalla Fiom-Cgil.
L'OPNM avrà la stessa durata degli organi statutari dell'EBM.
I componenti designati dalle parti sono rinnovabili e possono essere sostituiti dalla parte che li ha designati in qualsiasi momento senza necessità di motivazione.

Art. 3 - Compiti e finalità
1. L'OPNM ha i seguenti compiti:
a) indirizzo e definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle iniziative e delle attività in materia di salute sicurezza sul lavoro;
b) proposte di destinazione, indirizzo e monitoraggio delle risorse di cui al Fondo sicurezza Metalmeccanici previsto dal CCNL 29.7.2013 e dal Verbale di Accordo 15.11.2013;
c) regolamentazione e promozione della costituzione degli organismi paritetici regionali (OPRM) e territoriali (OPTM), come descritti agli Artt. 17 e 18 dell’A.I. 2011, in quanto compatibili, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, coordinandone e monitorandone l'attività;
d) ricezione dagli organismi paritetici regionali e territoriali delle nomine dei RLS e RLST, su indicazione degli Organismi Paritetici Regionali e/o territoriali, tenendo il relativo elenco nazionale;
e) promozione della formazione per i componenti degli organismi paritetici e per tutti gli attori della prevenzione;
f) elaborazione di proposte e linee guida per la formazione dei lavoratori e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), da svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici presenti sul territorio, sulla base degli Accordi Stato-Regioni, ai sensi degli artt. 34 e 37, del D.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i;
g) elaborazione di programmi di formazione per le figure dei dirigenti, degli RSPP, dei preposti e dei datori di lavoro, da svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici presenti sul territorio, sulla base degli Accordi Stato-Regioni, ai sensi degli artt. 34 e 37, del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.;
h) promozione dello scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa vigente con gli organismi paritetici presenti sul territorio e con i soci costitutivi dell'EBM;
i) promozione e coordinamento degli interventi formativi e di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro;
j) valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e alle altre amministrazioni nazionali competenti;
k) formulazione di richieste alle istituzioni competenti, ad enti pubblici e privati per iniziative di sostegno per le piccole e medie imprese per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
l) promozione di ogni altra azione di analisi, ricerca e studio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 4 - Sede e funzionamento
L'OPNM ha sede in Roma presso l’EBM e si avvarrà della struttura di quest'ultimo per la propria attività.

Art. 5 - Articolazioni Regionali e territoriali
1. L’OPNM definisce proprie articolazioni regionali e territoriali o di bacino, e l'ambito territoriale di competenza, nominando i relativi componenti sulla base delle indicazioni delle strutture territoriali di Unionmeccanica-Confapi e Fiom-Cgil.
2. Le articolazioni territoriali sono composte da un rappresentante designato da Unionmeccanica-Confapi e da un rappresentante designato da Fiom-Cgil.
3. I rappresentanti delle articolazioni territoriali resteranno in carica per la stessa durata degli organi statutari di EBM, sono rinnovabili e possono essere sostituiti dalle parti che li hanno designati senza necessità di motivazione.
4. Le articolazioni su base regionale sono denominate “Organismo Paritetico Regionale Metalmeccanici” (OPRM). Le articolazioni territoriali su base provinciale o di bacino Organismo Paritetico Territoriale (OPTM);
Le attività delle articolazioni territoriali sono disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 6 - Compiti e finalità delle articolazioni Regionali e/o territoriali
Le articolazioni regionali e territoriali hanno, condivisi e ratificati dall’OPNM, i seguenti compiti
nell'ambito del territorio di competenza:
a) indirizzo e definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle iniziative e delle attività in materia di salute sicurezza sul lavoro;
b) nomina degli RLST e ricezione delle nomine degli RLS, tenendo il relativo elenco territoriale;
c) elaborazione di programmi e linee guida per la formazione dei lavoratori e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), da svolgersi in collaborazione con l'OPNM, sulla base degli Accordi Stato-Regioni, ai sensi degli artt. 34 e 37, del D.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i;
d) elaborazione di programmi di formazione per le figure dei dirigenti, degli RSPP dei preposti e dei datori di lavoro, da svolgersi in collaborazione con l'OPNM, sulla base degli Accordi Stato-Regioni, ai sensi degli artt. 34 e 37, del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.;
e) promozione dello scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa vigente con l'OPNM;
f) promozione e coordinamento degli interventi formativi e di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro;
g) valutazione delle proposte di normative territoriali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli enti locali;
h) formulazione di richieste alle istituzioni competenti, ad enti pubblici e privati per iniziative di sostegno per le piccole e medie imprese per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
i) promozione di ogni altra azione di analisi, ricerca e studio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 7 - Contributi
1. L'OPNM trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal Fondo Sicurezza Metalmeccanici istituito nell'EBM e alimentato:
a) da proventi derivanti dai versamenti delle aziende nelle forme e nei termini stabiliti dal CCNL 29 luglio 2013 e dal Verbale di Accordo del 15 novembre 2013;
b) da proventi derivanti da iniziative sociali e da ogni altro introito derivante da contributi pubblici o privati ad ogni livello europeo, nazionale e territoriale, e destinato alle finalità previste dalla costituzione dell'OPNM;
c) da ogni altro introito così come definito dal CCNL 29 luglio 2013 e dal Verbale di Accordo del 15 novembre 2013, dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'EBM.
2. I proventi del Fondo Sicurezza Metalmeccanici recepiti dall'EBM sono finalizzati a consentire l'assolvimento degli specifici scopi e finalità dell'OPNM
3. Le risorse del Fondo Sicurezza Metalmeccanici sono destinate a:
a) formazione dei lavoratori;
b) formazione e aggiornamento RLS e RLST;
c) formazione e aggiornamento RSPP, dei dirigenti, preposti e dei datori di lavoro
4. In coerenza con la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 29.7.2011 n. 20 "Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolte da Enti bilaterali e Organismi Paritetici o realizzate in collaborazione con essi" sin d'ora sono definite le seguenti attività nell'ambito delle risorse raccolte dal Fondo Sicurezza Metalmeccanici:
a) attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in coerenza con l'art. 10 del D.Lgs. 81/2008;
b) collaborazione nella formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti realizzata dalle imprese, in coerenza con l'art. 37, comma 12, D.Lgs. 81/2008 e con gli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011 e del 25.7.2012;
c) programmazione di attività formative in tema di salute e sicurezza dei lavoratori in coerenza con l'art. 2, comma I, lett. h del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. e con l'art. 2, comma I, lett. ee) del D.Lgs. 81/2008

Art. 8 - Proposte di attività e finalizzazione delle risorse
1. L'esercizio finanziario dell'OPNM inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le attività previste non potranno eccedere le disponibilità finanziarie del Fondo Sicurezza Metalmeccanici garantendo l'equilibrio economico della gestione in ogni singolo esercizio.
3. In ogni esercizio finanziario l'OPNM propone al Comitato Esecutivo dell'EBM il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nei termini sotto specificati:
- entro il 31 dicembre dell'anno precedente viene predisposta una proposta delle attività e del relativo preventivo per l'esercizio successivo;
- entro il 31 marzo di ogni anno viene predisposta una rendicontazione delle attività svolte con un rendiconto economico-finanziario dell'esercizio dell'anno precedente; Le proposte di attività e bilancio preventivo e la rendicontazione delle attività svolte, correlate dal rendiconto economico-finanziario dell'esercizio dell'OPNM dovranno essere approvate dall'Assemblea dell'EBM, previo recepimento nel bilancio previsionale e consuntivo da parte del Comitato Esecutivo dell'EBM.
4. Gli avanzi di gestione del Fondo Sicurezza Metalmeccanici, alla fine di ogni esercizio, saranno trasferiti nell'esercizio successivo e destinati agli stessi capitoli di spesa per i fini dell'OPNM.

Art. 9 - Competenze del Comitato Paritetico
1. Il Comitato Paritetico:
a) predispone le proposte per il piano di attività, il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, e le rendicontazioni delle attività e dei costi.
b) Il Comitato Paritetico si riunisce, di norma, ogni tre mesi e ogniqualvolta il Presidente o il Vicepresidente lo ritengano opportuno.
c) Il Comitato Paritetico è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente mediante invito (fax, PEC), inviato a ciascun componente, contenente l'ordine del giorno, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
d) Il Comitato paritetico prende le decisioni relative alla gestione ordinaria delle attività con il consenso di tutti i componenti presenti e per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno uno dei componenti di entrambi i soci costituenti l'EBM;

Art. 10 - La Presidenza
a) Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati, a turno e alternativamente, uno da Unionmeccanica-Confapi e uno da Fiom Cgil.
b) Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere sostituiti in qualsiasi momento dalla parte che li ha nominati senza necessità di motivazione e possono essere designati nuovamente come componenti dell'OPNM
c) La prima nomina del Presidente sarà di competenza di Fiom-Cgil.
d) Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica fino alla scadenza degli organi statutari dell'EBM; in caso di dimissioni o sostituzione il socio che lo ha nominato procede alla nuova nomina ed il nuovo Presidente o Vicepresidente rimane in carica fino allo scadere del mandato del Presidente o del Vicepresidente sostituito o decaduto, rispettando il criterio dell'alternanza.
e) Il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente:
1. ha la rappresentanza dell’OPNM;
2. convoca le riunioni dell'OPNM e ne presiede i lavori;
3. sovrintende all'applicazione del presente Regolamento e svolge ogni altro compito che gli venga affidato con delibera dall'EBM e dall'OPNM;
4. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo dell'EBM e dell'OPNM.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o nelle more della sostituzione.