Tipologia: Atto costitutivo OPT
Data firma: 16 aprile 2014
Validità: dal 16.04.2014
Settori: P.A., Scuola, USR Lombardia
Fonte: istruzione.lombardia.gov.it
Sommario:
Atto costitutivo dell'Organismo Paritetico presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (istituito ai sensi dell'Art. 51 del D.lgs 9 aprile 2008 e dell'Art. 74 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2009 (2007))
Art. 1 Oggetto e finalità
Il presente atto disciplina l'organizzazione e le attività dell'Organismo Paritetico (di seguito denominato solo Organismo) istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in attuazione dei compiti assegnati dall'Art. 36 e dall'Art. 51 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e declinati negli Accordi raggiunti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 21.12.2011 e 25.07.2012, nel quadro delle finalità indicate nell'Art. 74 del CCNL Comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2009, dall'Art. 5 e dall'Art. 8 del Contratto Integrativo Regionale del 14.02.2008 e dell'Accordo del 05.05.2008.
Art. 2 Funzioni
L'Organismo Paritetico Regionale, in relazione a quanto previsto dall'Art. 2, comma 1, lettera ee), dall'Art. 10, comma 1, dall'Art. 37, comma 12, e dall'Art. 51 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm., svolge i seguenti compiti:
a) orientamento e promozione delle iniziative di formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute del luogo di lavoro nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti nelle istituzioni scolastiche statali del territorio della regione Lombardia, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali operanti a livello territoriale nella stessa materia;
b) collaborazioni e sedi di confronto con altri organismi e soggetti, egualmente impegnati a livello regionale e nazionale nella realizzazione di attività formative in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; intraprende indagini conoscitive dei fabbisogni formativi, compie un monitoraggio delle iniziative intraprese, anche al fine di raccogliere e diffondere le buone prassi, promuove campagne d'informazione, ricerche, studi ed incontri in argomento;
c) ha funzione consultiva e di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, non escludendo la via giurisdizionale;
d) redige relazione annuale sulle attività svolte;
e) predispone ogni strumento idoneo a pubblicizzare le sue attività ed iniziative.
Art. 3 Sede dell'Organismo Paritetico Territoriale
L'Organismo ha attualmente sede presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in Milano, Via Pola 11, presso cui sono depositati gli atti. A tal fine tutte le comunicazioni dirette all'Organismo dovranno pervenire all'attenzione del suo Presidente all'indirizzo
Art. 4 Composizione
L'Organismo Paritetico Territoriale è composto da un rappresentante per ogni OO.SS. firmataria del CCNL Scuola e da altrettanti membri individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e nominati con atto del Direttore Generale. Per ogni componente effettivo è prevista la nomina di un componente supplente.
I componenti dell'Organismo possono essere rinnovati continuativamente nell'incarico per una sola volta ed in caso di rinunzia di uno dei membri designati dalle OO.SS. si ha surroga del membro supplente o di altro membro dalle stesse indicato. Nel caso di rinunzia di uno dei componenti designati dall'Ufficio Scolastico Regionale sarà quest'ultimo a provvedere alla sua sostituzione.
L'Organismo Paritetico Territoriale è presieduto dall'Amministrazione. Per l'Amministrazione il Presidente è designato dal Direttore generale ed opera come suo delegato.
All'interno dell'Organismo paritetico viene individuato un componente che, di volta in volta, svolge funzioni di segretario con il compito di redigere i verbali delle riunioni.
Art. 5 Funzionamento
L'Organismo si riunisce periodicamente ogni quattro mesi e ogni volta ne venga espressamente fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione dell'Organismo è inviata dal suo Presidente, tramite e-mail o posta certificata, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Ogni componente del comitato ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno ed il Presidente li inserisce nel primo ordine del giorno della seduta successiva alla richiesta.
Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è approvato al massimo entro la riunione successiva e copia di esso, sottoscritto, è consegnata a ciascuno dei membri. L'Organismo può estendere la partecipazione ai propri incontri anche a persone esterne qualora lo ritenga necessario per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 6 Validità delle sedute
Le sedute dell'Organismo sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
Il presidente presiede le riunioni e ne dirige i lavori.
Per la prima approvazione dell'atto costitutivo e le sue eventuali modifiche l'Organismo delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati.
Per tutte le altre questioni l'Organismo delibera con la presenza della maggioranza dei componenti nominati e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla riunione (ovvero a maggioranza assoluta degli intervenuti).
Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.
Ogni membro ha diritto che nel verbale siano riportate eventuali motivazioni del voto da lui addotte.
Art. 7 Incompatibilità
In relazione alle specifiche funzioni svolte dall'Organismo l'appartenenza ad esso è incompatibile con cariche ed incarichi ricoperti all'interno di enti e soggetti erogatori di attività formative e di consulenza in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro o con rapporto di dipendenza dagli stessi.
Art. 8 Diritto di accesso agli atti
I verbali e gli atti inerenti le deliberazioni assunte dall'Organismo sono a richiesta disponibili, oltre che dai componenti formalmente designati, anche dai soggetti che vi abbiano un interesse diretto, attuale e concreto ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/90 e ss.mm.
Art. 9 - Modifiche dell'atto costitutivo
Eventuali modifiche al presente atto costitutivo possono essere introdotte solo con accordo fra le due componenti.
Art. 10 Pubblicità
Il presente regolamento e le successive modifiche ed integrazioni sono disponibili sul sito web all'indirizzo www.istruzione.lombardia.it ed entra in vigore dalla sua approvazione.
Milano, 16.04.2014
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USR Lombardia prot. 4 giugno 2014, n. MIURAOODRLO RU 10699