Categoria: 2017
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Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 21 marzo 2017
Parti: Cidec, Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica e Cisal, Cisal Terziario, Federagenti-Cisal
Settori: Commercio-Terziario
Fonte: enbicsicurezza.it


Accordo interconfederale

Tra Cisal, Confederazione Italiana, Sindacati Autonomi. Lavoratori con sede in Roma, Via Torino 95 […], Cisal Terziario con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 115 […], Federagenti Cisal con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 115 […], e Cidec, Confederazione Italiana Esercenti Commercianti, con sede in Roma, viale Gregorio VII 126 […], Anpit, Associazione Nazionale per l’Industria ed il Terziario, con sede in Roma, via delle Montagne Rocciose 31 […], Aifes - Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza, con sede in Roma, Via G. Trevis 88 […], Confimprenditori con sede in Roma, Piazza di San Lorenzo in Lucina 4 […], Unica con sede in Roma, Viale B. Buozzi n. 5 […]

Premesso che
a) In data 2 agosto 2012, in applicazione del CCNL Commercio del 3 luglio 2012, è stato costituito l’Ente Bilaterale confederale, per brevità Enbic
b) In data 19/12/2016 il predetto CCNL Commercio è stato rinnovato tra le Parti sottoscrittrici del presente Accordo;
c) In data 12 dicembre 2016 è stato stipulato il CCNL per i dipendenti ed enti che operano nel campo della formazione e della consulenza aziendale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro tra Aifes, Anpit, Cidec e Cisal Terziario avente come riferimento l’Ente Bilaterale Confederale
d) In data 22 aprile 2013 è stato rinnovato l’Accordo Economico collettivo per gli agenti e rappresentanti di commercio stipulato tra Anpit, Cidec e Federagenti Cisal avente come riferimento l’Enbic:
e) L’Enbic - denominato anche Ente - in quanto Organismi Paritetico, è stato costituito con l'obiettivo di supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; di promuovere attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, di rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.
f) L’Enbic persegue le seguenti finalità: a) di collaborazione in materia di formazione, in conformità alle previsioni D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed accordi Stato Regioni, nell’ottica della tutela del lavoratore, della sua formazione in ambito professionalizzante e tenuto conto del livello di conoscenza della lingua italiana anche con percorsi a supporto in lingua natia, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato, anche finalizzate al rilascio della certificazione; b) di solidarietà a sostegno del reddito e nell’occupazione dei lavoratori e soci lavoratori, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti; c) di socialità a vantaggio dei lavoratori o soci A lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo alla erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N. oltre ad eventuali prestazioni assicurative per invalidità o infortuni; d) di monitoraggio, attraverso la Commissione pari opportunità della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e a eventuali azioni positive attraverso la progettazione di moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile; f) di conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; g) di costituzione della banca dati delle RSU e delle RLS elette ai sensi degli Accordi intervenuti tra i Soci nell’ambito della contrattazione di riferimento; h) di interpretazione autentica dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità; i) di monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché verifica dell’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione con la costituzione di un Osservatorio permanente; l) di promozione, sempre attraverso l’Osservatorio di cui al precedente punto h), dello studio e del monitoraggio del quadro comunitario e nazionale, con particolare riferimento alle PMI, nonché di favorire iniziative in favore dello sviluppo del comparto del terziario, del turismo, del commercio, dei servizi; m) di favorire un rapporto con le sedi comunitarie istituzionali e con le rappresentanze sociali per monitorare l’evoluzione normativa e le esperienze fatte per un eventuale partecipazione ai progetti comunitari; n) di attivare monitoraggi specifici per il reperimento di finanziamento pubblico cui le strutture bilaterali possono accedere; o) di promuovere e sostenere i piani formativi, aziendali e territoriali concordati fra le parti sociali, con particolare riferimento a quelli destinatari di finanziamenti pubblici; p) ogni ulteriore compito che venga affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.
g) L’Ente svolge le azioni di cui all’alt. 2, co. 2, ai sensi del Protocollo sindacale del 03/07/2012, artt. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23, e/o di altri Accordi intervenuti tra le Parti sottoscrittrici del presente Accordo nell’ambito della contrattazione di riferimento.
h) Le Parti sottoscrittrici recepiscono espressamente le previsioni dell’Accordo Interconfederale del 30 giugno 2016 tra le Confederazioni Cidec e Cisal e loro strutture aderenti, laddove si fa riferimento ai compiti attribuiti agli organismi paritetici dagli artt. 47-52 del d.lgs. n. 81/2008, ribadendo l’opportunità che la formazione dei RLST sia demandata ad Aifes, Associazione dei Formatori e degli Esperti in Sicurezza.
i)
Tanto premesso
Le Parti sottoscrittrici, avendo preso atto dell’elevata specializzazione tecnico-professionale necessaria allo svolgimento delle attività in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro richiesta dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché delle precisazioni introdotte, in materia di organismi paritetici, dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, con il presente Accordo istituiscono l’Organismo Paritetico Nazionale denominato Enbic Sicurezza- d’ora innanzi Enbic Sicurezza o OPN - nella forma di cui agli artt. 36, 37 e 38 del Capo III, Titolo II, Libro Primo del codice civile per le finalità di cui agli artt. 2, co. 1, lett. ee), 32, 31, 47, 48, 49, 50, 51, 52,73 e comunque per tutte le finalità di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
1. L’OPN è istituito con la precipua finalità di prendere in carico in via esclusiva, io svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, succedendo nella titolarità della materia ad Enbic, in continuità con gli Accordi precedenti e, da ultimo, con 1’Accordo Interconfederale del 30 giugno 2016 e più in particolare per: supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; promuovere attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei Fondi Interprofessionali; su richiesta delle imprese, per rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività; provvedere alla designazione dei RLST ed allo svolgimento dei compiti a tal fine attribuiti agli organismi paritetici dagli artt. 47-52 del d.lgs. n. 81/2008.
2. L’OPN attua la propria funzione di coordinamento favorendo la circolazione delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell’ambito della Rete degli Organismi paritetici e nei confronti delle istituzioni.
3. L’OPN partecipa, nei tempi e nei modi stabiliti dal Decreto di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
4. L’OPN provvede alla designazione dei RLST ed allo svolgimento dei compiti a tal fini attribuiti agli organismi paritetici dagli artt. 47-52 del d.lgs. n. 81/2008.
5. L’OPN, per lo svolgimento delle attività di formazione e aggiornamento degli RLST, intende avvalersi di Aifes - Associazione dei Formatori e degli Esperti in Sicurezza.
6. L’OPN, inoltre:
I. partecipa, mediante l’intervento diretto delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, all’attuazione delle funzioni previste all’art. 52 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla base delle risorse provenienti dalla costituzione e finanziamento del Fondo di sostegno di cui allo stesso articolo;
II. può svolgere ulteriori attività, nell’ambito della promozione della salute e della tutela della sicurezza, in rapporto con organismi, pubblici e privati, internazionali e nazionali;
III. provvede alla istituzione degli Organismi paritetici Regionali (OPR) e Territoriali (OPT) regolando i requisiti per la costituzione, gli specifici statuti che dovranno essere adottati in via obbligatoria dai costituenti, essendo ribadita la piena autonomia amministrativa ed economica, nonché la responsabilità per le obbligazioni contratte verso terzi. È fatto salvo il potere dell’OPN di commissariamento degli Organismi in caso di violazione accertata delle norme regolamentari, ivi compreso il codice etico che dovrà essere accettato espressamente al momento della costituzione.
IV. In caso di mancato assolvimento dei compiti statutariamente attributi agli OPR e OPT, si attiva prontamente in termini di sussidiarietà.
V. promuove, attraverso la collaborazione con Enti ed Istituzioni, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche.
7. Le Parti convengono che l’Assemblea dell’OPN sia composta da almeno 10 componenti, di cui 5 designati dalle Organizzazioni datoriali e 5 dalle Associazioni Sindacali firmatarie dei CCNNLL e AEC di cui ai punti b), c) e d) della premessa, fatte salve successive adesioni che non alterino la parità tra le componenti datoriali e quelle sindacali;
8. Le Parti si impegnano a richiedere all’Ente Bilaterale Confederale Enbic e agli Enbic territoriali l’immediata modifica degli Statuti. Ciò tenuto conto della riserva di delega, effettuata con la sottoscrizione del presente Accordo, a favore degli Organismi Paritetici OPN, OPR e OPT Enbic Sicurezza, dell’attività relativa alla materia della tutela della sicurezza e della salute in ambito lavorativo.
9. Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta e recesso da parte di ciascuna delle Parti firmatarie con un preavviso di 90 giorni.

Roma 21 marzo 2017