Tipologia: CCPL
Data firma: 28 agosto 2017
Validità: 31.12.2019
Parti: Associazione Artigiani e Piccole Imprese e Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Trentino
Fonte: uil.it
Sommario:
Premesse Premesa Art. 1 Sfera di applicazione Art. 2 Osservatorio del settore Art. 3 Accorpamento dei precedenti CCPL Art. 4 Durata e scadenza Art. 5 Formazione professionale Art. 6 Formazione in materia di sicurezza Art. 7 Trattamento di malattia Operai Art. 8 Anticipo Inail Art. 9 Flessibilità - Banca ore |
Art. 10 Permessi Retribuiti Aggiuntivi e Welfare aziendale Art. 11 Orario multiperiodale Art. 12 Contratto di lavoro a tempo determinato Art. 13 Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni Art. 14 Indennità contrattuale - ICT2017 Art. 15 Previdenza complementare Art. 16 Una Tantum e Quota Contrattuale Nota a verbale integrante il presente accordo di rinnovo del CCPL |
Contratto collettivo provinciale di lavoro “Area meccanica” di rinnovo del CCPL 29 marzo 2001, 28 agosto 2017, per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini e dalle Imprese Odontotecniche della Provincia Autonoma di Trento Integrativo del CCNL 16 giugno 2011 e s.s.mm.ii.
Trento, 28 agosto 2017, tra l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento […] e la Fim - Federazione Italiana Metalmeccanici - Cisl del Trentino […], la Uilm - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici - del Trentino […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale (CCPL) integrativo del Contratto Nazionale del 16 giugno 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le Parti come sopra rappresentate:
vista la legge di stabilità 2016 che ha modificato il quadro di riferimento per la determinazione dei costi aziendali, eliminando l’istituto della decontribuzione previsto per alcuni elementi derivanti dalla contrattazione di secondo livello;
ribadiscono la volontà di attivare un sistema di relazioni sindacali territoriali, che poggia sul dialogo, il confronto e la piena responsabilità dei ruoli a cui sono chiamate, per attivare politiche che supportino la stabilità occupazionale e la crescita delle imprese artigiane del settore;
ritengono che gli strumenti della flessibilità trasparente e contrattata sia lo strumento che permetterà alle imprese artigiane di confermarsi come primo soggetto in cui la stabilità occupazionale si concretizza fattivamente;
tenuto conto che non si è ancora definito a livello territoriale un quadro certo di regole per l’applicazione dei premi di risultato e del welfare aziendale nell’ambito della contrattazione provinciale;
intendono con il presente accordo affermare la volontà di:
- avviare un dialogo in cui la contrattazione è lo strumento per porre al centro i lavoratori agevolando contestualmente la stabilità delle aziende che li occupano;
- operare affinché il nuovo contratto dell’Area Meccanica Artigiana del Trentino diventi il punto di riferimento anche per gli atri Settori, per gli istituti che vi vengono normati, per le novità contrattate e definite, per la volontà di stabilizzazione dei posti di lavoro e per il superamento della precarizzazione;
- ricondurre a un unico testo le parti normative di tutti i precedenti CCPL allo scopo di facilitarne la lettura, l’interpretazione e l’applicazione di tutte le parti in essi contenute e le tabelle economiche per portarle a una sola indennità provinciale che si denominerà Indennità Contrattuale Trentina (ICT 2017). Tale indennità farà propria tutte le somme precedentemente definite nei CCPL del Trentino definiti fino alla sottoscrizione del presente accordo;
- governare le politiche occupazionali è l’obiettivo; per raggiungere il quale è indispensabile comprendere l’andamento del mercato del lavoro dell’Area Meccanica attraverso un monitoraggio in accompagnamento dei nuovi strumenti che nel presente accordo trovano prima definizione e applicazione. Si punta a un rilancio dell’Osservatorio di settore, peraltro già definito nell’accordo del 29 marzo 2001 quale strumento strategico per ottenere risultati concreti;
- prestare attenzione alla tutela della salute dei collaboratori attraverso il riconoscimento delle brevi malattie che per la prima volta trovano casa in un accordo sindacale nell’artigianato, proprio nell’intento di tutelare al meglio l’integrità psicofisica dei dipendenti delle aziende artigiane trentine; una importante attenzione, è convinzione delle Parti firmatarie, deve essere dedicata alle politiche di welfare con strumenti diversi che si occupino di tutto il percorso lavorativo dei dipendenti all’interno e all’esterno dell’azienda. La realizzazione di questo passa attraverso la valorizzazione dei sistemi collaudati di Sostegno al reddito tramite EBAT, ma incentivando i lavoratori ad aderire al Fondo di Previdenza Complementare Laborfonds;
- aprire alla flessibilità contrattata; infatti la nuova modulazione degli ammortizzatori sociali, impedisce alle aziende artigiane di governare il fenomeno dei picchi e dei flessi di attività, la copertura che può dare il Fondo Alternativo FSBA non può garantire la tenuta occupazionale , se questo non viene accompagnato da una corretta politica di dialogo fra le Parti firmatarie che intendono con questo CCPL aprire alla flessibilità contrattata, con lo scopo di ridurre al massimo l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e allo stesso tempo attraverso un sistema concertatorio gestire al meglio i picchi produttivi, salvaguardando l’occupazione, il reddito dei dipendenti e la loro salute e sicurezza, attraverso strumenti di flessibilità di orario normati e trasparenti;
- qualificare il dialogo sociale, che si sviluppa all'Interno di un confronto contrattuale moderno, anche rendendo obbligatoria l’applicazione delle identiche regole a tutte le aziende che operano nell’artigianato metalmeccanico - anche temporaneamente - in provincia di Trento. Sul rispetto di questa obbligatorietà la Parti firmatarie i CCPL impegneranno la Provincia Autonoma di Trento ad attivare le opportune verifiche sia in sede ispettiva che in sede di assegnazione di appalti pubblici; la regolarità contrattuale si verificherà non solo nell’applicazione del CCNL e del CCPL Artigianato trentino, ma anche attraverso la regolarità contributiva ai modelli bilaterali di welfare quali sono EBAT, SIA3, Laborfonds.
Premessa
Con stipula del presente Contratto Provinciale “Area Metalmeccanica” Artigianato le Parti firmatarie si danno atto del ruolo che il settore svolge nell’intera economia provinciale, nonché per la stabilizzazione dell’occupazione, per la crescita professionale dei lavoratori in termini di competenze e di aggiornamento delle conoscenze.
Le parti, in considerazione dell’importanza economica e sociale del comparto metalmeccanico nel territorio provinciale, concordano di attivarsi congiuntamente per promuovere nei confronti della Provincia autonoma di Trento l’adozione di azioni e strumenti volti a supportare la crescita del settore stesso.
Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica in tutto il territorio della Provincia autonoma di Trento ai dipendenti:
- delle imprese artigiane del settore Metalmeccanico;
- delle imprese metalmeccaniche non artigiane che applicano il CCNL Area meccanica aziende artigiane e che svolgono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL metalmeccanico artigianato;
- delle imprese del settore Metalmeccanico che operano in appalti pubblici o privati - anche temporaneamente - in provincia di Trento.
Art. 2 Osservatorio del settore
Le parti firmatarie individuano nell’Osservatorio provinciale dell’Area Meccanica lo strumento utile per l’analisi, la verifica ed il confronto comune sui temi del lavoro e dell’impresa del comparto.
Compiti dell'Osservatorio saranno l’acquisizione di informazioni e di dati specifici che riguardano i settori della sfera di applicazione del presente CCPL al fine di:
• definire le aree oggetto di confronto tra le parti;
• verificare l'idoneità delle prestazioni e dei servizi forniti dall’Ente Bilaterale del sistema artigianato (EBAT) e da altri soggetti operanti in Provincia (a mero titolo indicativo la Provincia Autonoma di Trento, Inps, Inail, etc).
A tal fine le parti convengono di ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati dell'Osservatorio e delle altre fonti indicati dalle parti.
L’Osservatorio Provinciale della Metalmeccanica Artigianato ha sede presso EBAT e si occuperà di monitorare:
• l’andamento dell’occupazione;
• l’andamento e la dinamica delle imprese;
• l’attivazione di iniziative congiunte, condotte dalle parti stipulanti, nei confronti di enti pubblici, su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all’occupazione, formazione, innovazione tecnologica, innovazione ecologica);
• le modalità di incremento dei processi di formazione continua, anche tramite il FSE e l'Agenzia del lavoro, per gli addetti all'artigianato.
Nota a verbale
• Presso l'Ente Bilaterale dell'artigianato trentino verrà costituita una Commissione paritetica provinciale per la verifica del sistema classificatorio previsto dal vigente CCNL.
• Alla Commissione viene attribuito il compito di individuare mansioni nuove, nonché verificare quelle che, a seguito di innovazioni tecnologiche ovvero a fronte di nuove organizzazioni del lavoro, abbiano subito trasformazioni tali da assumere una diversa configurazione.
• Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte alle parti firmatarie al fine di un loro recepimento contrattuale.
L’Osservatorio sarà composto da un n. minimo di 2 fino ad un massimo di 3 in rappresentanza della parte datoriale e da un n. minimo di 2 fino ad un massimo di 3 in rappresentanza delle parti sindacali firmatarie del presente accordo.
Art. 3 Accorpamento dei precedenti CCPL
Con la data di sottoscrizione del presente CCPL le parti si impegnano ad accorpare i precedenti CCPL in un unico testo semplificato. Tale operazione dovrà essere realizzata entro e non oltre la scadenza del presente Accordo. I precedenti CCPL saranno interamente recepiti ed accorpati nel nuovo testo.
Art. 6 Formazione in materia di sicurezza
Si richiama e si conferma quanto previsto dall’accordo interconfederale provinciale del 10 settembre 2009 in merito alle competenze di Osa in materia di igiene e sicurezza e della Delibera n. 101 di Ebat del 22 febbraio 2012 in merito all’obbligo della formazione ex art. 37 /TU 81 art. 37 per i neo-assunti.
Art. 9 Flessibilità - Banca ore
Al fine di semplificare l’attivazione dello strumento della flessibilità dell’orario di lavoro di cui all’art. 19 del "CCNL Area Meccanica”, nelle aziende della Provincia di Trento le intese obbligatorie previste dal CCNL stesso s’intendono raggiunte attraverso l’applicazione del presente accordo.
La presente normativa è resa obbligatoria a far data dal 1° gennaio 2018.
Viene istituita una Commissione paritetica composta da un minimo di 2 fino ad un massimo di 3 componenti per parte datoriale e da un minimo di 2 fino ad un massimo di 3 per parte sindacale, sottoscrittori del presente accordo, con lo scopo di monitorare le richieste di utilizzo della flessibilità.
La Commissione paritetica ha sede presso Ebat, che ne cura la segreteria.
Le aziende che intendano attivare la flessibilità o l’orario multiperiodale dovranno darne preventiva comunicazione alla Commissione paritetica sopra citata.
Le parti incaricano la Commissione paritetica di predisporre appositi moduli per effettuare l’obbligo di comunicazione preventiva imposto alle aziende interessate.
La Commissione paritetica potrà convocare le aziende, che saranno tenute a presentarsi, per un confronto relativo allo strumento da attuare.
L’attuazione della flessibilità potrà realizzarsi sia in positivo che in negativo e sarà vincolante per tutti i lavoratori interessati.
I lavoratori coinvolti dall’attivazione della flessibilità in positivo saranno tenuti a prestare ore “in plus” rispetto al normale orario di lavoro contrattuale fino ad un limite massimo di n. 50 ore annue.
Tale prestazione aggiuntiva valida per ciascun singolo lavoratore è da calcolarsi nell’arco dei 12 mesi successivi all’attivazione dello strumento della flessibilità.
Restano confermati i limiti giornalieri e settimanali del lavoro straordinario previsti dal vigente CCNL.
È consentita l’attivazione della flessibilità in negativo, riducendo temporaneamente l’orario di lavoro settimanale (“orario in minus”) al fine di fronteggiare periodi di contrazione dell’attività produttiva.
Le ore di riduzione dell’orario dovranno essere gestite e recuperate successivamente.
Nel caso di attivazione della flessibilità in negativo il limite massimo consentito per le ore “in minus” è pari a n. 60 ore da calcolare nell’arco dei 12 mesi successivi all’attivazione dello strumento stesso.
I lavoratori saranno tenuti a prestare sia le ore “in plus” che a recuperare quelle “in minus”.
L’attivazione della flessibilità (positiva o negativa) dovrà essere comunicata dall’azienda ai lavoratori con un preavviso minimo di n. 5 giorni di calendario.
Le ore “in plus” ed “in minus” saranno registrate in un apposito “Conto orario individuale” ed evidenziate sul cedolino paga del singolo lavoratore.
Le ore “in plus” ed “in minus” saranno gestite dall’azienda, in via generale, attraverso recuperi e/o prestazioni lavorative svolte di norma a giornate intere oppure a mezze giornate.
Le parti concordano che le ore “in plus”, con le relative maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno smonetizzate ed accantonate nel “Conto orario individuale” […]
Qualora al termine dei 12 mesi dall’attivazione della flessibilità il lavoratore non avesse recuperato il saldo positivo delle ore accantonate nel “Conto orario individuale”, le ore restanti, nelle quali è già ricompresa la smonetizzazione forfettaria del 20% di maggiorazione, potranno essere retribuite con la prima mensilità utile salvo intese diverse tra azienda e dipendenti e comunicate alla commissione.
In alternativa, su richiesta del lavoratore, le ore residue del “Conto orario individuale" potranno essere tramutate in permessi.
Qualora, al termine dei 12 mesi dall’attivazione della flessibilità in negativo, il lavoratore non avesse potuto recuperare il proprio saldo ore risultante dal “Conto orario individuale”, l’azienda sarà tenuta ad azzerare lo stesso a proprio carico.
Inoltre nel caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta a qualsiasi titolo un’eventuale saldo negativo del “Conto orario individuale” non comporterà nessuna trattenuta da parte dell’azienda al lavoratore.
Le parti concordano espressamente che nei periodi di utilizzo dei regimi di “flessibilità” l’azienda non potrà utilizzare nessun strumento di sostegno al reddito (FSBA, Cassa in deroga, etc.).
Art. 11 Orario multiperiodale
Nell’ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l’utilizzo dell’istituto della "flessibilità" previsto dal vigente contratto nazionale e del presente CCPL, per far fronte alle variazioni programmate di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale, pari a 40 ore potrà essere realizzato come media nell'arco temporale dell'anno ovvero per periodi inferiore all'anno, previo accordo tra azienda e dipendenti.
Per lasso temporale annuo si intende l’anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L'azienda che intende adottare tale regime di orario, per schemi d’orario multimensili, ne darà preventiva comunicazione alla Commissione Paritetica così come previsto all’articolo 9 del presente CCPL ed ai propri dipendenti.
La Commissione Paritetica predisporrà apposita modulistica per evadere tale comunicazione ed avrà facoltà di richiedere un incontro con l’Azienda interessata per la disamina della situazione.
La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che potrà diventare oggetto di confronto congiunto nell’ambito dell’Osservatorio della Meccanica.
Art. 12 Contratto di lavoro a tempo determinato
Le imprese che applicano il presente CCPL potranno stipulare almeno altri n. 2 contratti a termine aggiuntivi rispetto ai limiti definiti nel CCNL.
Art. 13 Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni
[…]
Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.
[…]
Il numero dei lavoratori assunti con questa tipologia contrattuale non peserà sul numero complessivo degli apprendisti impegnabili in azienda.