Categoria: Normativa regionale
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Regione Lazio
Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 452
Recepimento Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 - Approvazione nuovi percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Recepimento delle disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Modifica delle deliberazioni di Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 224, 13 luglio 2012, n. 361, 30 dicembre 2013, n. 512. Revoca deliberazione della Giunta regionale del 7 marzo 2007, n. 140.
B.U.R. 8 agosto 2017, n. 63 - Suppl. n. 2

LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’ASSESSORE LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ E PERSONALE
di concerto con
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
e con
l’ASSESSORE FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITÀ E TURISMO
 

VISTI:
- l’art. 117 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 32, il quale detta disposizioni relative alla individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP);
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e s.m.i., in particolare l’art. 2, comma 1, lettera a);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) e, in particolare, l’art. 32, comma 1, lettere e) e d);
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 riguardanti l’individuazione dei requisiti e dei criteri che definiscono il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e s.m.i.;
- la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e s.m.i.;
- l'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 26 gennaio 2006 recante disposizioni per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- l’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, co. 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2007, n. 140 concernente “Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - Recepimento Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in attuazione dei commi 2 e 4 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 e approvazione delle Direttive per la formazione degli Addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. Revoca D.G.R. 3 febbraio 1998, n. 166.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta regionale del 22 marzo 2010, n. 224 “Revoca della deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 1997, n. 5232. Approvazione del nuovo standard formativo del corso per Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 98, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale del 13 luglio 2012, n. 361 concernente “Recepimento Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Approvazione dello standard formativo e riconoscimento validità corsi di cui al D.M.16 gennaio 1997.”
- la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2013, n. 512 concernente “Attuazione dell'Accordo Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, co. 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 56 “Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art. 7, comma 8.”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 122 “Attuazione delle disposizioni dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 - Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”;
PREMESSO CHE
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, all'art. 32 detta le disposizioni relative all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) rinviando ai percorsi formativi dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006;
- con l’adozione del nuovo Accordo 7 luglio 2016, si è proceduto:
a) alla revisione dell’Accordo del 26 gennaio 2006, ex art. 32, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non più coerente con il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 73, comma 5 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, con il quale sono stati individuati i criteri di qualificazione del formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) al recepimento delle disposizioni del decreto interministeriale 6 marzo 2013 riguardanti l’individuazione dei requisiti e dei criteri che definiscono il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) alla sostituzione dell'allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con l'allegato II all’Accordo medesimo, relativo alla formazione in modalità e-Learning;
d) alla eliminazione di qualsiasi riferimento agli enti bilaterali, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera h), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. nel ruolo di soggetti formatori in quanto non contemplati dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e sostituzione degli stessi con gli organismi paritetici definiti all’art. 2 comma 1 lettera ee), del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
e) alla modifica del punto 9.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, concernente “Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori” al fine di superare alcuni problemi applicativi in relazione al riconoscimento della formazione pregressa;
f) al recepimento della disciplina, con l'allegato III all’Accordo medesimo, dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettere e) e d), del decreto-legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013;
g) alla modifica all’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in relazione alle modalità di esecuzione dei corsi di aggiornamento del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui all'art. 98, comma 2, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
RILEVATO che le modifiche, di cui alle lettere a), b), c), d), e), intervenute sugli accordi ex artt. 32, 34, 37 e 73, in narrativa richiamati richiedono l’aggiornamento dei relativi atti di recepimento di cui alle deliberazioni di Giunta regionale 7 marzo 2007, n. 140, 22 marzo 2010, n. 224, 13 luglio 2012, n. 361, 30 dicembre 2013, n. 512;
RITENUTO, pertanto, NECESSARIO, procedere:
1) al recepimento dell’Accordo 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
2) all’approvazione del documento “Nuovi percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in conformità all’Accordo 7 luglio 2016”, di cui all’Allegato A con i suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) al recepimento delle ulteriori modifiche apportate dall’Accordo 7 luglio 2016 in relazione:
- all’Allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. concernente i Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui all'art. 98, comma 2, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- all’Accordo del 21 dicembre 2011 concernente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- all'Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione ex art. 73, co. 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”;
4) per l’effetto del citato recepimento, alla modifica, rispettivamente, delle deliberazioni di Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 224, 13 luglio 2012, n. 361 e 30 dicembre 2013, n. 512, come di seguito articolate:
- sostituire nel paragrafo “Aggiornamento” dell’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 224, la frase: “L’aggiornamento può essere effettuato anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari.” con la frase “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.”;
- sostituire il secondo paragrafo del punto “Soggetti autorizzati dalla Regione” dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2012, n. 361
“Tali soggetti devono dimostrare, inoltre, di possedere esperienza, almeno triennale, di tipo professionale nell’ambito della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I corsi devono essere tenuti da docenti in grado di dimostrare il possesso di una esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.” con il paragrafo
“Fatti salvi i corsi nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 8, lettera m-bis) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.”;
- sostituire la lettera g) del punto “Soggetti formatori” dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2012, n. 361 “gli enti bilaterali, quali definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2 comma 1 lettera ee), del D.lgs n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.lgs n. 81/08;”
con la lettera “g) gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.;”;
- al punto “Durata del corso di formazione” dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2012, n. 361, dopo le parole “RISCHIO ALTO 48 ORE”, aggiungere:
“Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori.
Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.”
- sostituire la lettera i), del punto 4, paragrafo 1, dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 512
“gli enti bilaterali, quali definiti dall’art. 2, co. 1, lettera h), del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, co. 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;” con la lettera
“i) gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;”
5) per l’effetto del recepimento dell’Accordo 7 luglio 2016, alla revoca della deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2007, n. 140, concernente “Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - Recepimento Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in attuazione dei commi 2 e 4 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 e approvazione delle Direttive per la formazione degli Addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. Revoca D.G.R. 3 febbraio 1998, n. 166.”;
6) al rinvio ad altro atto per il recepimento dell’Accordo del 21 dicembre 2011 art. 37, d.lgs. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall’Accordo del 7 luglio 2016 per la sperimentazione della modalità e-Learning per la formazione specifica;
Esperita la concertazione istituzionale in data 13 giugno 2017;
ATTESO CHE la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

1) di recepire l’Accordo 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
2) di approvare il documento “Percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in conformità all’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 7 luglio 2016”, di cui all’Allegato A con i suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di recepire le ulteriori modifiche apportate dall’Accordo 7 luglio 2016 in relazione:
- all’Allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. concernente i Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui all'art. 98, comma 2, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- all’Accordo del 21 dicembre 2011 concernente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- all'Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione ex art. 73, co. 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”;
4) per l’effetto del citato recepimento, di modificare, rispettivamente, le deliberazioni di Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 224, 13 luglio 2012, n. 361 e 30 dicembre 2013, n. 512, come di seguito articolate:
- sostituire nel paragrafo “Aggiornamento” dell’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 224, la frase
“L’aggiornamento può essere effettuato anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari.”
con la frase “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.”;
- sostituire il secondo paragrafo del punto “Soggetti autorizzati dalla Regione” dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2012, n. 361
“Tali soggetti devono dimostrare, inoltre, di possedere esperienza, almeno triennale, di tipo professionale nell’ambito della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I corsi devono essere tenuti da docenti in grado di dimostrare il possesso di una esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.” con il paragrafo “Fatti salvi i corsi nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 8, lettera m-bis) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.”;
- sostituire la lettera g) del punto “Soggetti formatori” dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2012, n. 361 “gli enti bilaterali, quali definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2 comma 1 lettera ee), del D.lgs n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.lgs n. 81/08;” con la lettera “g) gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.;”;
- al punto “Durata del corso di formazione” dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2012, n. 361, dopo le parole “RISCHIO ALTO 48 ORE”, aggiungere:
“Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori.
Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.”
- sostituire la lettera i), del punto 4, paragrafo 1, dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 512
“gli enti bilaterali, quali definiti dall’art. 2, co. 1, lettera h), del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, co. 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;” con la lettera “i) gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;”
5) per l’effetto del recepimento dell’Accordo 7 luglio 2016, di revocare la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2007, n. 140, concernente “Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - Recepimento Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in attuazione dei commi 2 e 4 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 e approvazione delle Direttive per la formazione degli Addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. Revoca D.G.R. 3 febbraio 1998, n. 166.”;
6) di rinviare ad altro atto il recepimento dell’Accordo del 21 dicembre 2011 art. 37, d.lgs. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall’Accordo del 7 luglio 2016 per la sperimentazione della modalità e-Learning per la formazione specifica.
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it

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