Regione Toscana
Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2017, n. 838
Recepimento e disposizioni attuative dell’Accordo tra Stato e Regioni / Province autonome n. 128 del 7/07/2016 - Percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
B.U.R. 9 agosto 2017, n. 32

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i;
Preso atto che l’art. 32 del sopra citato Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 detta disposizioni sulle capacità ed i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP e RSPP), e rimanda, per la definizione dei contenuti dei corsi per ASPP/RSPP, all’Accordo sancito in Conferenza Stato/Regioni il 26 gennaio 2006, e successive modificazioni;
Preso atto che la Regione Toscana ha recepito l’Accordo sopra citato con delibera di G.R. n. 794/2006 e con successivo Decreto n. 5584/2006;
Visto l’Accordo Stato - Regioni e Province autonome n. 128 del 7 luglio 2016 “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”, accordo che definisce la nuova disciplina di riferimento, abrogando l’Accordo Stato / Regioni del 26 gennaio 2006 e successive linee interpretative (Accordo dell’8 [5] ottobre 2006);
Ritenuto opportuno provvedere, con la presente delibera, a recepire l’Accordo n. 128/2016 e ad approvare, per quanto di competenza, ed in coerenza con la normativa regionale in materia di formazione professionale, disposizioni attuative del medesimo Accordo (Allegato A);
Dato atto che la presente delibera è stata elaborata di concerto tra l’Assessorato al Diritto alla salute e l’Assessorato all’Istruzione, formazione e lavoro;
Ritenuto di demandare al dirigente del settore regionale competente della direzione “Istruzione e formazione” la predisposizione degli atti necessari ad attuare la presente delibera, ed in particolare l’approvazione delle schede descrittive dei percorsi formativi per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), al fine del loro inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali;
Preso atto che l’Accordo in questione detta disposizioni non solo riguardo la formazione per RSPP e ASPP, ma anche “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, ed in particolare modifica gli Accordi n. 233 [223] e n. 221 del 21 dicembre 2011 ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, recepiti con Delibere di G.R. n. 608/2012 e n. 324/2013, e l’Accordo n. 53 del 22/02/2012 ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, recepito con Delibera n. 51/2015;
Ritenuto di rimandare a successivi atti l’aggiornamento delle disposizioni inerenti la formazione ex artt. 34, 37 e 73 del D.Lgs. 81/2008, in coerenza con l’Accordo n. 128/2016;
Considerato, inoltre, che degli indirizzi di cui all’Allegato A ne è stata data informativa in data 6/07/2017 al Comitato regionale di coordinamento, istituito con Decreto del Presidente della Giunta n. 82/2016, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Preso atto dell’informativa data alle parti sociali ed alle associazioni dei disabili presenti nella riunione del 13/07/2017;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 20/07/2017;
A voti unanimi
 

DELIBERA
 

1. di recepire, per quanto di competenza, l’Accordo Stato - Regioni e Province autonome n. 128 del 7 luglio 2016 “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”;
2. di approvare le Disposizioni attuative dell’Accordo sopra citato di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che la presente Delibera è stata elaborata di concerto tra l’Assessorato al Diritto alla salute e l’Assessorato all’Istruzione, formazione e lavoro;
4. di demandare al dirigente responsabile del competente settore della Direzione Istruzione e Formazione la predisposizione degli atti necessari ad attuare la presente Delibera;
5. di rimandare a successivi atti l’aggiornamento delle disposizioni inerenti la formazione ex artt. 34, 37 e 73 del D.Lgs. 81/2008, in coerenza con l’Accordo n. 128/2016.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima L.R. n. 23/2007.
 

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta


 

Allegato A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ACCORDO STATO/REGIONI/PROVINCE AUTONOME DEL 7/07/2016 FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E DEI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER I RESPONSABILI E GLI ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
 

Con il presente atto la Regione Toscana attua l'Accordo Stato-Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 per la realizzazione delle attività formative per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 81/2008, adottando ulteriori modalità operative, per quanto di competenza, in coerenza con la propria normativa in materia di formazione professionale.
Come previsto dall’Accordo sopra citato la durata e i contenuti dei corsi sono da considerarsi come minimi e, pertanto, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, possono implementare durata e contenuti.

1. Soggetti formatori e sistema di accreditamento
Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 e, nello specifico, per la Regione Toscana attualmente ai sensi della DGR 968/07 e s.m.i e, successivamente, ai sensi della DGR 1407/2016.
Tali soggetti, in possesso dell'accreditamento regionale, dovranno realizzare i corsi per RSSP e ASSP ai sensi dell’art. 17 della LR 32/02;
c) le Università;
d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
f) l'INAIL;
g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano
h) l’Amministrazione della Difesa;
i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ministero della salute
- Ministero dello sviluppo economico
- Ministero dell’Interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della Pubblica sicurezza
- Formez.
- SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 e, nello specifico, per la Regione Toscana attualmente ai sensi della DGR 968/07 e s.m.i e successivamente della DGR 1407/2016.
m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
n) gli ordini e i collegi professionali.
Nei casi in cui i soggetti abilitati ope legis alla realizzazione dei corsi si avvalgano di proprie strutture formative o di strutture formative esterne accreditate, la piena titolarità e responsabilità sulle attività formative realizzate rimane in capo ai soggetti legittimati ope legis.

2. Requisiti per accedere al percorso formativo
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 32, commi 2 e 3 del D.Lgs 81/2008 possono accedere al corso di formazione per ASPP e RSPP coloro che:
- Sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore oppure coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di cui sopra, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate dalla norma, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da 6 mesi alla data del 13 agosto 2003.
Per completezza di informazioni si precisa che:
- all’art. 32, comma 5 del D.Lgs 81/2008 sono identificate le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione e che al paragrafo 1 dell’Accordo Stato-Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 sono individuati ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione in oggetto.
I soggetti in possesso di tali lauree devono comunque conseguire un attestato di frequenza relativo ai moduli C di specializzazione per poter svolgere la funzione di RSPP.
Nell’allegato I all’Accordo è riportato l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione.
- Sono altresì validi ai fini dell’esonero tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652.
- Costituisce, altresì, titolo di esonero dalla frequenza dei corsi relativi ai moduli A-B-C dell’Accordo il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti dall’Accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dello stesso Accordo.
- Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo del D.Lgs. 81/2008 (Moduli A e B) anche coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno 5 anni, in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

3. Requisiti dei docenti
I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. n. 81/2008, che individua i criteri per la qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4. Organizzazione, metodologia di insegnamento e articolazione dei percorsi.
Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
a) indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso
b) indicare i nominativi dei docenti
c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti
d) tenere il registro di presenza dei partecipanti
e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento
Le indicazioni metodologiche per la progettazione e la realizzazione del corso formativo per ASPP e RSPP, con particolare riguardo al Modulo B, sono riportate nell’allegato IV del citato Accordo Stato-Regioni n. 128 del 7 luglio 2016. Tali indicazioni sono valide anche per la progettazione e la realizzazione dei corsi di aggiornamento previsti dal paragrafo 9 dell’Accordo di cui sopra.
Nell’allegato II dello stesso Accordo sono riportati i requisiti specifici per lo svolgimento dei corsi in modalità e-learning.
Il percorso formativo per RSPP e ASPP è strutturato in tre distinti moduli: A, B e C.
Il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP ed è propedeutico agli altri moduli e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi. La durata complessiva è di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali. È consentito l’utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato II dell’Accordo Stato-Regioni n. 128 del 7 luglio 2016.
Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP. Ha validità quinquennale. Alla scadenza dei 5 anni, dalla conclusione del modulo B Comune, scatta l’obbligo di aggiornamento.
L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.
Il modulo B comune (48 ore) è esaustivo per tutti i Settori produttivi ad eccezione dei quattro Settori per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei “moduli B di specializzazione” (Settori Agricoltura - Pesca, Cave - Costruzioni, Sanità residenziale, Chimico - Petrolchimico).
Il modulo B è, quindi, propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione sopra indicati.
La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finale.
Le metodologie didattiche dovranno avere carattere operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi ed alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione. Con riguardo al Modulo B non è possibile l’utilizzo della modalità e-learning come indicato nella tabella dell’Allegato V dell’Accordo
Il modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.
La durata complessiva è di 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali, e non è possibile l’utilizzo della modalità e-learning come indicato nella tabella dell’Allegato V dell’Accordo.
In generale le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell’orario complessivo di ciascun modulo, mentre le verifiche finali di apprendimento del modulo sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo.

5. Valutazione degli apprendimenti
I moduli A, B, C dei percorsi formativi per RSPP e ASPP si concludono con una verifica dell'apprendimento finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e alle competenze tecnico - professionali. La predisposizione delle prove è di competenza dei vari docenti, eventualmente supportati dal responsabile del progetto formativo.
- Verbali di esame:
I verbali di esame, anche su supporti informatici, sono conservati a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi:
- dati identificativi del soggetto formatore;
- dati del corso (tipologia e durata del Modulo);
- elenco degli ammessi alla verifica dell’apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario
- tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell’idoneità
- luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;
- sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha proceduto alla verifica dell’apprendimento.
- Attestazioni:
Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti individuati al punto 2 dell'Accordo che provvedono alla custodia - archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione relativamente a ciascun corso.
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
a) Denominazione soggetto formatore
b) dati anagrafici del partecipante al corso
c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione)
d) periodo svolgimento del corso
e) firma del soggetto formatore
Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente:
- dati anagrafici del partecipante;
- registro del corso recante l’elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente/i, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.
Le Regioni e Province Autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.

6. Aggiornamento
Fermo quanto previsto al punto 8 dell’Accordo in merito al riconoscimento della formazione pregressa, l’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte della conclusione del Modulo B Comune.
Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’Art. 32, comma 5 del D.Lgs 81/2008 e del paragrafo 1 dell’Accordo n. 128/2016, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
- dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
L’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di quanto già trattato nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche:
- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi
- fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolare, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:
- ASPP: 20 ore nel quinquennio
- RSPP: 40 ore nel quinquennio
È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio.
Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:
a) Un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
b) La tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.
L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato II dell’Accordo n. 128/2016.
L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato al paragrafo 9 dell’Accordo n. 128/2016 e, comunque, per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:
- ASPP: 10 ore
- RSPP: 20 ore.
Per ciascun convegno o seminario è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo dei partecipanti.
I corsi di aggiornamento, compresi quelli erogati in modalità e-learning, i convegni e i seminari devono essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori indicati al paragrafo due dell’Accordo n. 128/2016.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non è da ritenersi valida la partecipazione:
- a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, ad esempio, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 D.Lgs. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli Artt. 44, 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008.
- ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4), fatto salvo quanto previsto al paragrafo 8 dell’Accordo n. 128/2016.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP è da ritenersi valida la partecipazione:
- a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013;
- a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008.
Al termine del modulo di aggiornamento il soggetto attuatore dovrà rilasciare apposita attestazione di frequenza.

7. Riconoscimento formazione pregressa
Come previsto al paragrafo 8 dell’Accordo sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni dell’Accordo 128/2016. Nell’Accordo 128/2016 è riportata la tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.
In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo 128/2016, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

8. Inserimento dei percorsi per RSPP e ASPP nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali
I contenuti dei moduli componenti i percorsi formativi per RSPP e ASPP ed il relativo monte ore fanno riferimento a quanto stabilito nell’Accordo Stato-Regioni in oggetto.
Il Settore Sistema Regionale della Formazione. Programmazione IEFP, Apprendistato e Tirocini provvede all'aggiornamento dei moduli formativi A, B, C nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali al fine di adeguarli alle previsioni dell’Accordo n. 128/2016.

9. Disposizioni transitorie
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell'Accordo 128/2016 possono essere avviati corsi di formazione per RSPP e ASPP rispettosi dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

10. Rinvio accordo Stato/Regioni n. 128/2016
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni relativo ai percorsi formativi RSPP e ASPP n. 128 del 07 luglio 2016 e s.m.i.