Categoria: 2012
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Tipologia: Regolamento OPTA MN
Data firma: 2 ottobre 2012
Settori: Artigianato, Mantova
Fonte: opra.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
1. Rappresentanza e Funzioni
2. Riunioni - Convocazioni
3. Compiti
4. Funzionamento
  5. Formazione
6. Informazione e consultazione
7. Accesso ai luoghi di lavoro
8. Decadenza
9. Modifiche al Regolamento

Regolamento dell'Organismo Paritetico Territoriale dell'Artigianato della provincia di Mantova

Visti
• l'art. 2 comma 1, lettera ee) e l'art. 51 del T.U. del Codice della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 integrato dal D.Lgs. 106/2009
• l'accordo interconfederale 28 giugno 2011
• l'accordo stato regioni del 21 dicembre 2011
• l'accordo 29 marzo 2012 tra le OO.AA. e le OO.SS. costitutivo dell'Organismo Paritetico Territoriale dell'Artigianato (OPTA) della provincia di Mantova
in attesa del relativo accordo regionale viene predisposto il presente regolamento per il funzionamento dell'OPTA di Mantova.
I componenti dell'OPTA durano in carica quattro anni e potranno essere sostituiti dalla relativa organizzazione di appartenenza, mediante formale comunicazione all'Ufficio di Coordinamento.

1. Rappresentanza e Funzioni
I Coordinatori dell'OPTA Mantova sono nominati dalle OO.AA. territoriali e dalle OO.SS territoriali. Insieme costituiscono il Coordinamento.
Oltre i compiti esplicitamente richiamati nei paragrafi successivi, il Coordinamento:
1.1 rappresenta l'Organismo presso l'Organismo Paritetico Regionale (OPRA) e presso L'Organismo Paritetico Nazionale (OPNA)
1.2 presiede l'attività amministrativa, funzionale e operativa dell'Organismo, con compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ne applica regole decisioni e, in questo ambito cura:
S l'apertura, gestione, modifica e chiusura di conti correnti a firma congiunta;
S l'allestimento e gestione della sede;
S i rapporti col personale e i relativi trattamenti;
S i rapporti con i fornitori;
S la relazione periodica dell'attività dell'Organismo.

2. Riunioni - Convocazioni
L'Organismo si riunisce di norma mensilmente oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei componenti. La convocazione è inviata, a cura del Coordinamento, a tutti i componenti domiciliati presso le rispettive Organizzazioni unitamente all'ordine del giorno e alla relativa documentazione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. L'invio sarà effettuato con modalità tali da garantire il ricevimento almeno 7 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione sarà ridotto a 48 ore.
La riunione è validamente costituita qualora siano presenti almeno in prima convocazione i 2/3 dei componenti e in seconda convocazione almeno il 50% con almeno un componente di entrambe le parti sociali. Le decisioni sono valide se prese con voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum necessario, l'argomento in discussione sarà aggiornato alla riunione successiva.
Al termine di ogni riunione è redatto il verbale che sarà posto in approvazione all'inizio della riunione successiva.

3. Compiti
• Fermo restando quanto previsto dal T.U. del Codice della Sicurezza sul Lavoro, l'OPTA nel rispetto della legge, si attiverà su argomenti e materie di sua competenza così come previsto dall'accordo interconfederale nazionale 28/06/2011 applicativo del T.U. del Codice della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 integrato dal D.Lgs. 106/2009) nonché dall'accordo territoriale del 29/03/2012.

4. Funzionamento
La struttura diviene operativa con la riunione di insediamento dell'Organismo.
Le azioni di promozione e di informazione vengono definite dall'OPTA che si occupa di diffonderle in maniera adeguata.
Contestualmente alla realizzazione del sistema informativo e di comunicazione, OPTA:
4.1 Organizza la ricezione delle comunicazioni dalle imprese relative a:
4.1.1 nominativi di responsabili e addetti a prevenzione e protezione, pronto soccorso, antincendio ed emergenza, evacuazione;
4.1.2 nominativi dei medici competenti, laddove richiesto;
4.1.3. nominativi dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza eletti nelle imprese;
4.1.4 le informazioni di cui al punto 4.7 dell'accordo interconfederale nazionale.
4.2 Organizza la raccolta dei dati forniti dagli enti preposti territorialmente competenti (ASL, DPL, Inail, Ispel, VV.FF., etc.) riferiti alle tipologie aziendali e alla consistenza numerica dei comparti merceologici presenti e all'analisi dei dati degli infortuni e delle malattie professionali del territorio.
4.3 Organizza la raccolta delle richieste, segnalazioni, osservazioni e proposte dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale (RLSA) o Territoriali (RLST).
4.4 Chiede alla Regione l'elenco dei medici competenti riconosciuti e alle OO.AA. quello dei medici con i quali sono state stipulate convenzioni.
E' cura del Coordinamento dell'Organismo il costante mantenimento, aggiornamento e arricchimento della banca dati come sopra configurata, anche sulla base della evoluzione dei dati forniti dagli osservatori sia pubblici che istituiti dalla contrattazione interconfederale.
Sulla base dei dati disponibili, l'Organismo:
4.5 Aggiorna l'albo dei rappresentanti aziendali dei lavoratori per la sicurezza.
4.6 Effettua con periodicità annuale, di norma entro il 31 gennaio:
4.6.1 l'analisi del bacino di utenza
4.6.2 il monitoraggio dell'attività contrattuale di comparto in materia
4.6.3 il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione sia interni alle imprese, sia esterni, ivi compresi quelli promossi dalle OO.AA.
4.6.4 l'individuazione dei fabbisogni, degli obiettivi e il programma annuale della formazione per RLS, per lavoratori, per datori di lavoro e per responsabili dei servizi aziendali.
Inoltre OPTA formalizza un piano di:
4.6.5 iniziative anche decentrate per aree geografiche atte a promuovere la prevenzione;
4.6.6 azioni finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori e degli imprenditori anche per specifici comparti produttivi. Con questa finalità potrà anche organizzare il servizio delle visite obbligatorie sia per i lavoratori dipendenti che per gli imprenditori;
4.6.7 attività formativa e informativa che tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese, da cui far scaturire anche indicazioni da proporre congiuntamente alle ASL interessate.

5. Formazione
Fermo restando quanto previsto dal 2° capoverso del punto 2 dell'accordo interconfederale regionale 17/6/97, l'Organismo procede a:
5.1 valutare le esperienze e l'offerta formativa già presente sul territorio, con particolare riferimento a quella rivolta al settore artigiano promosso dalle Organizzazioni firmatarie;
5.2 formulare orientamenti di massima;
5.3 proporre modelli di corso formativi sperimentali compatibilmente con le capacità economiche dell'Ente;
5.4 individuare le strutture più idonee alla realizzazione dei progetti.

6. Informazione e consultazione
Si richiamano integralmente le norme previste dall'accordo interconfederale regionale 17/6/97.
Quindi, su richiesta del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza, l'OPTA:
6.1 chiede all'impresa interessata, attraverso l'Organizzazione cui conferisce ovvero abbia conferito mandato ed anche tramite i servizi di prevenzione:
6.1.1 le informazioni, la documentazione, i dati inerenti le sostanze, le macchine, gli impianti pericolosi,
6.1.2 i criteri e le metodologie adottate per effettuare la valutazione dei rischi, qualora siano diversi da quelli stabiliti in sede OPRA ovvero, in tale sede, non siano ancora stati definiti,
6.1.3 i risultati finali della valutazione dei rischi,
6.1.4 le misure di prevenzione adottate e programmate.
6.2 promuove in presenza di richiesta scritta e motivata dei RLST/RLS un incontro col responsabile dell'impresa, perché possa essere espletata la consultazione ovvero la riunione di cui all'art. 35 del T.U. del Codice della Sicurezza sul Lavoro

7. Accesso ai luoghi di lavoro
L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1 art. 50 del T.U. del Codice della Sicurezza sul Lavoro, avviene alla presenza dell'associazione cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale nazionale.

8. Decadenza
I membri dell'organismo decadono dall'incarico dopo 3 assenze consecutive non giustificate.

9. Modifiche al Regolamento
La modifica la presente regolamento può essere richiesta da ogni Organizzazione che fa parte dell'OPTA.
Le modifiche devono essere approvate dai 3/4 dei componenti di OPTA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mantova, 2 ottobre 2012