Categoria: 1998
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Tipologia: Regolamento OPTA MN
Data firma: 21 luglio 1998
Settori: Artigianato, Mantova
Fonte: opra.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
Rappresentanza - Funzioni
Riunioni - Convocazioni
Compiti
Funzionamento
  Formazione
Informazione e consultazione
Accesso ai luoghi di lavoro
Incompatibilità
Modifiche al Regolamento

Regolamento dell’Organismo Paritetico Territoriale dell’Artigianato della Provincia di Mantova

Visti:
* L’art. 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626/94;
* L’accordo Interconfederale 3 settembre 1996;
* L’accordo Interconfederale Regionale 17 giugno 1997;
* L’accordo del 13 maggio 1998 tra le OO.AA. e le OO.SS. costitutivo dell’Organismo Paritetico Territoriale dell’Artigianato (OPTA) della Provincia di Mantova.
Viene predisposto il presente regolamento per il funzionamento dell’OPTA.
I componenti dell’OPTA durano in carica quattro anni e potranno essere sostituiti, dalla relativa organizzazione di appartenenza, mediante formale comunicazione all’Ufficio di Presidenza.

Rappresentanza - Funzioni
Il Presidente dell’OPTA è nominato dalle OO.AA. territoriali, mentre il Vice Presidente viene nominato dalle OO.SS. territoriali, ed insieme costituiscono la Presidenza.
Oltre ai compiti esplicitamente richiamati nei paragrafi successivi, la Presidenza:
A) Rappresenta l’Organismo presso il Comitato Paritetico Regionale (CPRA) e il Comitato Paritetico Nazionale (CPNA)
B) Presiede l’attività amministrativa, funzionale e operativa dell’Organismo, con compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, applicandone regole e decisioni e, in questo ambito cura:
* L'apertura, gestione, modifica e chiusura di conti correnti a firma congiunta;
* L’allestimento e gestione della sede;
* I rapporti con il personale, e i relativi trattamenti, e con i fornitori;
* La relazione periodica dell'attività dell’Organismo,

Riunioni - Convocazioni
L’Organismo si riunisce, di norma mensilmente oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei componenti. La convocazione è inviata, a cura della presidenza, a tutti i componenti domiciliati presso le rispettive Organizzazioni unitamente all’ordine del giorno e alla relativa documentazione. L’invio sarà effettuato con modalità tali da garantire il ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.
In caso d’urgenza il termine per la convocazione sarà ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, del giorno e ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno.
La riunione è validamente costituita qualora siano presenti almeno 2/3 dei componenti, tra cui almeno uno della presidenza cui spetta presiedere. Le decisioni saranno prese con il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere il quorum necessario, l’argomento in discussione potrà essere aggiornato alla riunione successiva.
Al termine di ogni riunione verrà redatto un verbale che sarà posto in approvazione all’inizio della riunione successiva.

Compiti
Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 626/94, l'Organismo Paritetico Territoriale, nel rispetto della Legge, si attiverà su argomenti e materie di sua competenza così come previsti dall’accordo Interconfederale Nazionale 3 settembre 1996 applicativo del Decreto Legislativo 626/94 e dall’Accordo Interconfederale Regionale 17 giugno 1997, nonché dall’Accordo Territoriale del 13.5.98.

Funzionamento
La struttura sarà operativa non appena effettuata la riunione di insediamento dell’Organismo.
Le azioni di promozione, di informazione saranno definite dall’OPTA e saranno adeguatamente diffuse.
Contestualmente alla realizzazione del sistema informativo e di comunicazione, nella sede dell’OPTA:
1) Si organizza la ricezione delle comunicazioni dalle imprese relative a:
* nominativi di responsabili e addetti a prevenzione e protezione, pronto soccorso, antincendio ed emergenza, evacuazione;
* i nominativi dei medici competenti, laddove richiesto;
* i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza eletti nelle imprese;
* Le informazioni di cui al punto 4.7 dell’accordo Interconfederale Nazionale.
2) Si organizza la raccolta dei dati forniti dagli Enti preposti territorialmente competenti (ASL, Ispettorato dei Lavoro, Inail, Ispesl, VV.FF, ecc.) riferiti alle tipologie aziendali e alla consistenza numerica dei comparti merceologici presenti e all’analisi dei dati degli infortuni e delle malattie professionali del territorio.
3) Si organizza la raccolta delle richieste, segnalazioni e osservazioni e proposte dai Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale (RLSA) o territoriali.
4) Chiede alla Regione l’elenco dei medici competenti riconosciuti e alle OO.AA. quello dei medici con i quali sono state stipulate convenzioni.
La banca dati, così configurata, sarà oggetto di costante aggiornamento e mantenimento, a cura della presidenza dell’organismo, nonché di arricchimento ed evoluzione anche sulla base dei dati sempre riferiti alla medesima configurazione, forniti dagli osservatori sia pubblici che istituiti dalla contrattazione interconfederale.
Sulla base dei dati disponibili, l’organismo:
a) aggiorna l’Albo dei rappresentanti aziendali dei lavoratori per la sicurezza;
b) effettua con periodicità annuale, di norma entro il 31 Dicembre:
* l’analisi del bacino d'utenza;
* il monitoraggio dell’attività contrattuale di comparto in materia;
* il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione sia interni alle imprese, sia esterni, ivi compresi quelli promossi dalle Organizzazioni Artigiane;
* l’individuazione dei fabbisogni, degli obiettivi/e il programma annuale della formazione per RLS, per lavoratori, per datori di lavoro ed i responsabili dei servizi aziendali;
Inoltre l’OPTA formalizza un piano di:
* iniziative anche decentrate per aree geografiche atte a promuovere la prevenzione;
* azioni finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori e degli imprenditori anche per specifici comparti produttivi. Con questa finalità potrà anche organizzare il servizio delle visite obbligatorie sia per i lavoratori dipendenti sia per gli imprenditori;
* attività informativa e formativa che tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese, da cui far scaturire anche indicazioni da proporre congiuntamente alle ASL interessate.

Formazione
Fermo restando quanto previsto dal 2° capoverso del punto 2 dell’Accordo interconfederale Regionale 17/6/97, l’organismo procede a:
a) valutare le esperienze e l’offerta formativa già presente sul territorio, con particolare riferimento a quella rivolta al settore artigiano promosso dalle Organizzazioni firmatane;
b) formulare orientamenti di massima;
c) proporre modelli di corso formativi sperimentali compatibilmente con le capacità economiche dell’Ente;
d) individuare le strutture più idonee alla realizzazione dei progetti.

Informazione e consultazione
Si richiamano integralmente le norme previste dall’Accordo Interconfederale Regionale 17/6/97 e quello Nazionale 3/9/96.
Quindi, su richiesta del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza
1. L’OPTA chiede all’impresa interessata, attraverso l’organizzazione cui conferisce ovvero abbia conferito mandato ed anche tramite i servizi di prevenzione:
"Le informazioni, la documentazione, i dati inerenti le sostanze, le macchine, gli impianti pericolosi,
“i criteri e le metodologie adottate per effettuare la valutazione dei rischi, qualora siano diversi da quelli stabiliti in sede CPRA ovvero, in tale sede, non siano ancora stati definiti,
“i risultati finali della valutazione dei rischi,
“e misure di prevenzione adottate e programmate.
2. L’OPTA promuove in presenza di richiesta scritta e motivata dei RLS:
"un incontro con il responsabile dell’impresa, perché possa essere espletata la consultazione ovvero la riunione di cui all’art. 11 D.Lgs 626/94, c. 4, nella ipotesi di cui al c. 3.

Accesso ai luoghi di lavoro
L’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1 art. 19 D.L.vo 626/94, avviene alla presenza dell’Associazione cui l’Azienda è iscritta o conferisce mandato secondo le modalità previste dall’Accordo Interconfederale Nazionale punti 4.3 - 4.4 e 4.5.

Incompatibilità
Il Presidente dell’OPTA, in caso di sopralluogo, non andrà a rappresentare l’Associazione a cui l’Azienda visitata è iscritta o ha dato mandato; il Vice Presidente dell’OPTA non andrà a rivestire l’incarico di RLST.

Modifiche al Regolamento
La modifica del presente Regolamento può essere richiesta da ogni Organizzazione che fa parte dell’OPTA.
Le modifiche devono essere approvate da 3/4 dei componenti dell’OPTA.
Approvato all’unanimità in data 21 luglio 1998