Tipologia: Accordo territoriale
Data firma: 13 maggio 1998
Parti: Upa-Confartigianato, Cna e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Mantova
Fonte: opra.lombardia.it

Sommario:


Accordo territoriale di attuazione bacino territoriale di Mantova

Tra le Associazioni Artigiane Upa/Confartigianato […], Cna […] e le Organizzazioni Sindacali Cgil […], Cisl […], Uil […]
Preso atto di quanto stabilito nei seguenti accordi:
1) Accordo Interconfederale Nazionale del 3/9/96
2) Accordo Interconfederale Regionale del 17/6/97
e preso atto di quanto stabilito dall’art. 20 del Decreto Legislativo del 19/9/94 n. 626
Richiamati in particolare i principi di collaborazione bilaterale volti all’effettivo miglioramento dei livelli di prevenzione e sicurezza presenti sui posti di lavoro
Convengono di costituire con la sottoscrizione del presente accordo l’Organismo Paritetico Territoriale Artigiano (OPTA) così come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 626/94 e dall’art. 1 comma 1.1 dell’Accordo applicativo Interconfederale Nazionale del 3/9/96 e del relativo Accordo attuativo Regionale del 17/6/97.

Costituzione OPTA
L’OPTA ha sede in Mantova presso una sede da individuare di comune accordo.
Le parti si impegnano entro la data del 31.12.1998 ad individuare la sede opportuna.
L’OPTA è costituito pariteticamente da n. 12 componenti di cui 6 nominati dalle Associazioni Artigiane e n. 6 nominati dalle Organizzazioni Sindacali.
L’OPTA nominerà al suo interno un Presidente, individuato tra i componenti espressi dalle Associazioni Artigiane ed un Vice Presidente individuato tra i componenti espressi dalle Organizzazioni Sindacali. 
La carica di Presidente e di Vice Presidente vengono svolte a rotazione tra i componenti, rispettivamente nominati, con cadenza biennale.
La organizzazione che esprime il Presidente metterà a disposizione, fino alla individuazione della sede bilaterale, un impiegato con funzioni di segreteria.

Compiti dell'OPTA
L’OPTA è costituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94 e in applicazione degli accordi del 3/9/96 e 17/6/97. Per tutto quanto non previsto in questo accordo si fa riferimento a tali norme. L'accordo che regolamenta l'attività dell’OPTA fa inoltre riferimento al Comitato Paritetico Regionale Artigiano della Lombardia al quale vengono demandate tutte le controversie.
1. L’OPTA ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi. Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative anche formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori ed eventualmente dei datori di lavoro. L’OPTA programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione e li verifica in sede CPRA.
2. L’OPTA procede all’analisi del Bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli osservatori sia pubblici che derivanti dalla contrattazione di categoria, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei compartì, all’analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
3. L’OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi del presente Accordo tra le parti, applicativo del decreto legislativo n. 626/94 al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale ; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalie Organizzazioni Artigiane.
4. L’OPTA, inoltre, può fornire alle ASL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, di igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dei compiti, compresa la vigilanza, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.
5. L’OPTA riceve dalle aziende, con relativa comunicazione, l’elenco dei responsabili (del servizio di prevenzione e protezione, dell’evacuazione, dell’antincendio e del pronto soccorso) e degli addetti, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le eventuali dimissioni e sostituzioni degli stessi ; riceve inoltre, dalle aziende e dalle Organizzazioni Artigiane, le designazioni dei medici competenti convenzionati con le imprese.
6. L’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a) comma 1 art. 19 D.Lgs. n. 626/94 ("accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni") avviene alla presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tale fine il rappresentante territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto previsto al seguente punto. A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.
7. L’Associazione a cui l’impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l’accesso all’impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell’esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma nei termini temporali sopra indicati.
8. Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore/lavoratrice nei casi di pericolo grave ed immediato, ì termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengano al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.
9. Le parti concordano, per le imprese di cui al punto 6 dell’Accordo interconfederale del 3/9/96 (RLS imprese con più di 15 dipendenti) in applicazione del comma 6.3 (modalità non previste dall'accordo), che le OO.SS. comunichino per conoscenza con un preavviso di almeno 3 giorni alle OO.AA., costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante sindacale alla sicurezza. Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le stesse provvedono a dare opportuna comunicazione all’OPTA circa la composizione di tali servizi.
10. Nel caso in cui le imprese aderiscano ai servizi esterni di formazione e informazione inerenti la 626/94 non promossi dalle associazioni territoriali
firmatarie del presente accordo l’organismo paritetico riscontra la conformità dei contenuti e la qualificazione di tali servizi,
11. L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente accordo, e di tutte le altre controversie che possano insorgere tra le imprese, RLS, sindacato. A tale scopo saranno ascoltate le parti in apposite audizioni.
12. L'OPTA è coordinato congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente che vengono nominati nella riunione di insediamento dell’OPTA stesso e restano in carica un biennio.

Mantova, lì 13 Maggio 1998