Tipologia: CCPL
Data firma: 1° agosto 2017
Validità: 01.09.2017 - 31.12.2019
Parti: Sezione Costruttori Edili-Associazione Industriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Belluno
Fonte: filcacisl.it

Sommario:

  Parte generale
Premessa
Clausole generali
Art. 1 Decorrenza e durata
Art. 2 Informazioni
Art. 3 Osservatorio
Art. 4 Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti
Art. 5 Diritti sindacali
Art. 6 Responsabilità civile per gli addetti alla guida di automezzi dell'Impresa per il trasporto dei lavoratori
Parte operai
Art. 1 Categorie e qualifiche
Art. 2 Orario di lavoro
Art. 3 Indennità attrezzi di lavoro
Art. 4 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 5 Lavori in galleria
Art. 6 Ferie
Art. 7 Mensa
Art. 8 Trasferta
Art. 9 Indennità Territoriale di Settore
Art. 10 Elemento Variabile della Retribuzione - EVR
  Art. 11 Ambiente di lavoro
Art. 12 Indumenti di lavoro
Art. 13 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 14 Anzianità professionale
Art. 15 Formazione professionale
Art. 16 Quote di adesione contrattuale
Art. 17 Multe e trattenute
Art. 18 Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza
Art. 19 Premio Aziendale Imprese Edili
Art. 20 Reperibilità aziendale
Parte impiegati
Art. 1 Elemento Variabile della Retribuzione - EVR
Art. 2 Mensa e Trasferta
Art. 3 Premio di produzione
Allegati
Allegato N° 1 - Caposquadra
Allegato N° 2 - Accordo aggiuntivo al CCPL 7 gennaio 2003
Rif. Allegato al CCPL 3 maggio 2013, n° 3 - Orario di Lavoro
Cassa Edile di Belluno - Statuto
Centro per la formazione e la sicurezza di Belluno - Statuto

Contratto collettivo provinciale di lavoro agosto 2017 da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti in provincia di Belluno integrativo del CCNL 1 luglio 2014

Il giorno 01 Agosto 2017 in Belluno, presso la Sede dell’Associazione fra gli Industriali tra la Sezione Costruttori Edili dell’Associazione fra gli Industriali della provincia di Belluno […] ed, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno, Feneal - Uil macro area Belluno - Treviso […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzione ed Affini, Filca-Cisl, di Belluno - Treviso […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive, Fillea-Cgil, di Belluno […], visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 01 luglio 2014, viene stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro 03 maggio 2013 da valere: per tutto il territorio della provincia di Belluno; per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato CCNL e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, comprese nel settore edile ed alfine di comparto diverso che intendessero applicarlo, oltre che per tutti i lavoratori dipendenti delle suddette aziende.

Parte generale
Premessa

Ance Belluno e le OOSS provinciali sono consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale della provincia di Belluno rappresenti la sintesi della quotidiana attività di collaborazione tra datori di lavoro e maestranze; il contratto è uno strumento di regolazione di rapporti che spesso superano i rispettivi ruoli nell’ottica comune di far crescere le imprese del territorio nel rispetto dei diritti e dei doveri di ognuno. L'importanza di questo strumento deve quindi essere ribadito in un periodo storico caratterizzato da una perdurante crisi del settore, riflesso di un più generale processo di cambiamento economico e sociale.
Queste trasformazioni del settore che si ripercuotono anche sul sistema della rappresentanza, vogliono allora essere occasione di rinnovamento e rafforzamento dei temi della bilateralità con la storica attenzione alla sicurezza, alla formazione ed alla regolarità delle imprese. In quest’ottica le parti hanno proceduto negli scorsi anni ad una fusione fra l’ente scuola edile ed il comitato paritetico con l'obiettivo di rendere più funzionale il percorso di formazione e la tutela della sicurezza delle maestranze puntando alla valorizzazione del capitale umano e della qualità del lavoro. L’accorpamento in unica sede logistica di Cassa Edile ed ente della formazione e sicurezza deve rappresentare un ulteriore passo nella direzione di un lento, ma necessario processo rinnovamento e rafforzamento della bilateralità.
Obiettivo congiunto delle Parti è inoltre il rispetto del contratto di categoria, in tutti i cantieri della provincia e per tutte le maestranze in esse presenti anche attraverso appositi accordi da elaborare con gli organi di controllo preposti; il tema della trasparenza, della concorrenza fra imprese e di tutela delle maestranze diventano quindi elementi essenziali affinché il settore possa tutelarsi e riprendere a crescere.

Art. 2 Informazioni
Le parti, in armonia con quanto previsto dal "Sistema di informazioni" così come disciplinato dal vigente CCNL che sottolinea l'autonomia del ruolo imprenditoriale e ribadisce le relative specifiche responsabilità, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che l'industria delle costruzioni svolge nella economia provinciale, al fine di affinare la metodologia conoscitiva dei flussi informativi sui principali avvenimenti, dati e notizie relativi al settore edile, confermano la propria disponibilità ad impegnarsi in ogni iniziativa reciprocamente utile che consenta un'efficace ed approfondita conoscenza del settore in tutte le sue espressioni, valorizzando ed utilizzando la potenzialità informativa ed elaborativa della Cassa Edile di Belluno alla quale viene demandata l'acquisizione dei dati concernenti gli appalti pubblici e privati presenti nella Provincia di Belluno e notizie relative, che saranno comunicate alle parti stipulanti le quali ne valuteranno il contenuto - con particolare riferimento ai criteri di assegnazione e, più in generale, al contributo che gli investimenti pubblici possono dare a sostegno del settore - in appositi incontri periodici.
Per quanto precede, le parti ribadiscono l’impegno di effettuare incontri periodici secondo le modalità in essere nelle precedenti contrattazioni integrative provinciali.
Nel corso dei predetti incontri la Sezione Costruttori Edili di Belluno fornirà inoltre informazioni globali sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione del settore, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche, nonché sulle previsioni di sviluppo delle stesse.
Per quanto possibile, le informazioni saranno distinte in relazione ai seguenti comparti:
■ opere pubbliche
■ edilizia non abitativa pubblica e privata
■ edilizia abitativa pubblica e privata.
Per le aziende a P.P.S., valgono in materia le norme del vigente CCNL e, in quanto operanti, quelle di specifici protocolli pubblici di settore.

Art. 3 Osservatorio
In relazione all’esigenza di disporre di strumenti atti a monitorare l'attività edile provinciale al fine di accrescerne la conoscenza in tutte le sue espressioni in cui questa si estrinseca, tanto nel campo dell'edilizia pubblica che in quello dell'attività privata, le Parti si impegnano alla promozione di uno specifico strumento capace di sostenere tali finalità. Nel ribadire quindi il ruolo fondamentale della Cassa Edile, le Parti promuoveranno, in collaborazione con gli enti bilaterali e nelle modalità che saranno definite, uno specifico strumento - Osservatorio - finalizzato in primis all’analisi dei dati ed alla promozione della regolarità delle imprese anche in relazione al tema della gestione degli appalti e subappalti.

Art. 4 Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti
Le parti ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione dell’art. 14 del CCNL 20 maggio 2004 e smi che si intende qui richiamato.
Si ribadisce che le imprese appaltanti o subappaltanti di una qualsiasi delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 20 maggio 2004, sono tenute alla comunicazione di cui al punto b) IV e V comma del sopraccitato art. 14.
La comunicazione di cui sopra va data 15 giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo, alla RSU o, in mancanza di questa, alla Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea - Cgil provinciali.

Art. 5 Diritti sindacali
Le assemblee retribuite di cui all’art. 20 della Legge 20 maggio 1970 n° 300 potranno svolgersi in tutti i cantieri, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

Parte operai
Art. 2 Orario di lavoro

Gli artt. 5 e 6 del CCNL 18 giugno 2008 si intendono qui riportati per intero.
Fermo restando il contenuto dell'accordo territoriale 14 novembre 2000 in materia di orario di lavoro, con particolare riferimento alla disposizione in esso richiamata della normativa contrattuale nazionale (stralcio accordo - allegato 2), visto il disposto dell’art. 5, terzo comma, e dell'art. 38, terzo comma, lettera a) del CCNL 20 maggio 2004, l'orario normale contrattuale di lavoro in provincia di Belluno per gli operai di produzione ed i gruisti è di 40 ore settimanali.
Dichiarazioni di intenti:
Tenuto conto delle particolari caratteristiche e condizioni della provincia di Belluno, le Parti auspicano che vi sia, laddove possibile, un effettivo utilizzo dei permessi individuali retribuiti previsti dal vigente CCNL.

Art. 4 Indennità per lavori in alta montagna
Con riferimento all'art. 23 del CCNL 18 giugno 2008, l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:
- per lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare e fino a 1300 metri il 8%,
- per lavori eseguiti oltre i 1301 metri sul livello del mare e fino a 2000 metri il 15%;
- per lavori eseguiti oltre i 2000 metri il 20%.
Le percentuali sopra riportate vanno conteggiate sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24, punto 3 del CCNL.
Gli operai addetti a lavori in alta montagna che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dal cantiere, dovranno essere alloggiati gratuitamente a cura dell’Impresa nei baraccamenti o nelle case private attrezzate ed arredate con criteri rispondenti alle norme di igiene, avendo riguardo a quanto previsto dalle discipline legislative che regolano la materia.
A cura dell'Impresa sarà provveduto alla pulizia e, se del caso, al riscaldamento dei locali posti a disposizione degli operai.
Nei cantieri ove siano alloggiati più di venti operai, il personale addetto alle pulizie curerà anche la sorveglianza dei locali stessi durante la giornata.
L'Impresa deve Inoltre provvedere ad istituire nelle adiacenze del luogo di lavoro una cucina ed un refettorio ed a far pervenire sul posto quanto necessita al loro funzionamento.
I viveri somministrati dovranno essere sani ed igienici e sarà curato che I pasti abbiano ad essere adeguati alle esigenze derivanti dalla particolare natura del complesso dei lavori.
La lista dietetica dovrà essere affissa nel refettorio in luogo ben visibile.
[…]

Art. 5 Lavori in galleria
Con riferimento all'art. 20 - gruppo B del CCNL 18 giugno 2008, l'indennità spettante al personale addetto ai lavori in galleria viene riconfermata nelle seguenti misure, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24, punto 3 del CCNL:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o disagi - 46%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di Intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori di opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione -26%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie o degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie -18%.
[…]

Art. 7 Mensa
In considerazione delle particolari situazioni prestative che le imprese e lavoratori incontrano nel territorio provinciale, caratterizzato da una conformazione orografica che determina una obbiettiva difficoltà di collegamenti, le parti ribadiscono quanto segue:
1. il servizio di mensa, così come concordato con i CCPL 15 dicembre 1998 sarà fornito gratuitamente dall’Impresa ai Lavoratori operanti nel cantiere, anche in regime di trasferta.
2. Il servizio potrà essere fornito direttamente dall'Impresa mediante ricorso anche ad Aziende specializzate, oppure attraverso convenzioni con trattorie o ristoranti nelle immediate vicinanze del cantiere.
3. La fornitura del pasto di mezzogiorno consiste nel primo e secondo piatto, pane e contorno, una bibita ed un caffè.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva […]

Art. 11 Ambiente di lavoro
Ferma restando l'applicazione delle norme di legge e di contratto in materia, nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori o abbiano durata superiore a 6 mesi, l’impresa deve mettere a disposizione dei lavoratori i seguenti locali:
a) spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
b) refettorio, riscaldato durante i mesi invernali
I cantieri nei quali ricorrono le condizioni suindicate debbono essere dotati di servizi igienico- sanitari con acqua calda e fredda.
Qualora il numero degli operai sia inferiore a 15 e quando il cantiere abbia durata inferiore a 6 mesi e quando sussistono le condizioni che rendono impossibili per le imprese che occupano più di 15 dipendenti o abbiano durata superiore a 6 mesi l'osservanza di quanto previsto dai commi precedenti, l’impresa deve provvedere affinché i lavoratori possano comunque usufruire dei servizi di cui al presente articolo in idonei locali nelle vicinanze del cantiere.
Per quanto inerente alla materia della prevenzione infortunistica ed alla salvaguardia della salute dei lavoratori, le parti si richiamano a quanto disposto dai Decreto Legislativo n° 81/2008 e smi.

Art. 12 Indumenti di lavoro
Riprendendo quanto pattuito con l'integrativo 15 dicembre 1998, agli operai che risultino alle dipendenze dell'Impresa iscritta alla Cassa Edile da almeno 3 mesi nei dodici mesi precedenti, che possono vantare una anzianità nel settore di almeno tre mesi, verrà provveduto alla fornitura gratuita dei seguenti indumenti:
- due tute (oppure due giubbetti e due paia di pantaloni);
L'onere dell'acquisto e della fornitura annuale diretta a carico della singola Impresa viene assegnato alla Cassa Edile di Belluno mediante il versamento a carico delle aziende di uno specifico contributo definito con accordo tra le Parti, depositato presso la Cassa Edile di Belluno
L'operalo che dovesse cambiare datore di lavoro dopo aver ricevuto dall'impresa di provenienza gli indumenti qui previsti, per il restante periodo dell'anno non avrà diritto ad ulteriori forniture di vestiario.
Per gli operai neo assunti che non possono vantare una anzianità minima nel settore come sopra quantificata, matureranno il diritto al vestiario al raggiungimento dei tre mesi di attività nell’edilizia.
La Cassa Edile di Belluno informerà le parti contraenti entro il 31 marzo di ciascun anno sulla congruità o meno del contributo di che trattasi per un suo eventuale conseguente aggiornamento a cura di queste ultime.
Le parti convengono che il materiale sia distribuito nel periodo compreso tra il 20 e il 31 maggio di ogni anno a tutti gli operai in forza nel periodo sopra indicato che siano in possesso del requisito di anzianità aziendale di cui al 1° comma del presente articolo, ovvero alla maturazione del requisito medesimo, se carente nel periodo sopra considerato.
Per gli addetti ai lavori di asfaltatura stradale, intendendosi per tali, ai fini del presente articolo, coloro che operano in condizioni di disagio connesse alla utilizzazione a caldo del bitume, la fornitura degli indumenti di lavoro di cui al presente articolo, avrà cadenza semestrale fermo restando il possesso degli operai aventi diritto, di tutti i requisiti di anzianità aziendale qui citati. Per tali addetti la doppia fornitura annuale del materiale sarà attuata con riferimento al periodo 20 marzo - 31 marzo e 20 settembre - 30 settembre.

Art. 15 Formazione professionale
La formazione professionale per gli addetti al settore edile è affidata al Centro per La Formazione e Sicurezza (CFS) nelle modalità definite da appositi accordi.
Le Parti hanno convenuto di destinare al finanziamento delle attività dell’Ente di cui sopra uno specifico contributo comprensivo di quanto previsto a livello nazionale.


Art. 18 Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza
L'attività della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Belluno è regolata da apposito Statuto e Regolamento approvato dalle Organizzazioni sindacali contraenti con accordo collettivo provinciale.
[…]

Art. 20 Reperibilità aziendale
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l'erogazione di un determinato servizio in presenza di specifici presupposti o di un particolare evento.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore, previo consenso scritto potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione anche plurimensile di norma previo preavviso di 3 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore, che abbia dato il suo consenso per iscritto, può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per illustrare le sue ragioni.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata, anche telefonica, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l’azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere Inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l’indennità di reperibilità e si attiveranno le procedure disciplinari previste a norma di contratto.
La reperibilità potrà essere richiesta su base giornaliera
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, pari ad euro 10,00 (dieci/00) lordi per ogni giorno di effettiva reperibilità.
Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un’eventuale chiamata da parte dell’azienda.
Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.
[…]

Parte impiegati
Art. 2 Mensa e Trasferta

Il contenuto degli articoli 7 e 8 - parte operai - si deve intendere esteso anche agli impiegati tecnici di cantiere.
Restano salve le situazioni in atto presso le imprese.

Allegati 
Centro per la formazione e la sicurezza di Belluno - Statuto

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Costituzione

Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile è costituito, in forma di associazione, l'Ente Unico paritetico per la Formazione e la Sicurezza (Ente Scuola edile/CPT), per il settore dell'Edilizia ed affini della Provincia di Belluno, denominato Centro per la formazione e la sicurezza di Belluno (d'ora in poi anche Ente).
L'Ente non ha scopo di lucro.
L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra Ance e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) in sede nazionale, nonché tra l'Associazione Costruttori Edili ed Affini territoriale (Ance Belluno) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) territoriali in sede di contrattazione territoriale di secondo livello (Belluno).
E' inoltre strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dai contratti ed accordi stipulati fra Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni e le federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) nonché fra Confartigianato del Veneto, Cna Veneto e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del Veneto.
Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente sono stabilite esclusivamente dai predetti contratti ed accordi collettivi stipulati in sede nazionale e, nell'ambito di quanto ivi previsto, dai contratti ed accordi collettivi stipulati in sede di contrattazione territoriale di secondo livello.
I predetti contratti ed accordi collettivi determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.
L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Iscrizione e associazione
Sono iscritti e associati all'Ente tutte le imprese datrici di lavoro e tutti i lavoratori che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art. 1 e che versano le contribuzioni di competenza dell'Ente stabilite dai medesimi contratti e accordi collettivi.
L'iscrizione e l'associazione del lavoratore all'Ente cessa: per morte dell'Iscritto; per trasferimento dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato alla osservanza dei contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1; per cessazione dell’attività lavorativa dell'Iscritto per qualsiasi motivo o causa.
L'iscrizione e associazione dell'impresa all'Ente cessa: per il venir meno dell'applicazione dei contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1; per cessazione dell’attività per qualsiasi motivo o causa.
I contributi riscossi dall'Ente non sono trasmissibili ad altri soggetti per atto tra vivi e non sono rivalutabili. In caso di cessazione dell'Iscrizione, l'iscritto non ha diritto alla restituzione delle contribuzioni e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.
Le imprese datrici di lavoro e i lavoratori iscritti e associati hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Ente.
Le imprese datrici di lavoro e i lavoratori iscritti e associati hanno l'obbligo di versare le contribuzioni all'Ente stabilite dai contratti e accordi collettivi di cui all'art. 1.
Le imprese datrici di lavoro e i lavoratori iscritti e associati sono rappresentati nel Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 13 e nel Consiglio Generale di cui all'art. 15 nel rispetto del principio di pariteticità, rispettivamente dai componenti nominati dall'Associazione Costruttori Edili ed Affini territoriale (Ance Belluno), dall'Unione Costruzioni Appia Cna e dalla Categoria Edilizia di Confartigianato Imprese Belluno e da quelli nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) territoriali. Le nomine dei componenti vengono effettuate dall'Associazione Costruttori Edili ed Affini territoriale (Ance Belluno) ), dall'Unione Costruzioni Appia Cna e dalla Categoria Edilizia di Confartigianato Imprese Belluno e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) secondo un principio di democrazia rappresentativa fondata sul mandato, in base alle regole statutarie delle medesime, che disciplinano i rispettivi rapporti associativi e garantiscono il principio di democraticità comprendente il diritto di voto dei rispettivi associati/iscritti e il diritto di nomina dei rispettivi organi amministrativi.

Art. 3 - Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia
L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato per la formazione dal Formedil nazionale e dalle sue articolazioni regionali e per la sicurezza e salute dalla CNCPT e dai suoi coordinamenti regionali. L'Ente fa parte del Sistema Bilaterale delle Costruzioni SBC, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.
L'Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guide operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.

Art. 4 - Scopi statutari
L'Ente attua ogni compito affidatogli dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1.
L'Ente, nell'area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione e l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, di: iniziative di orientamento e obbligo formativo per i giovani in diritto-dovere di istruzione; iniziative di formazione continua e superiore, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per apprendisti, operai, impiegati amministrativi e tecnici, quadri, giovani che entrano nel settore, liberi professionisti ed imprese, secondo le esigenze del mercato del lavoro.
L'Ente inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.
All'Ente sono attribuite, altresì, funzioni nell'ambito dei servizi al lavoro allo scopo di attivare iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso il sistema di autorizzazioni presso le competenti pubbliche amministrazioni. In tale ambito l'Ente sviluppa i servizi di Borsa Lavoro (BLEN), quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1 del presente statuto.
L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria; l'effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese, nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro; l'attuazione delle procedure dell'asseverazione con il rilascio del relativo attestato.
Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l'Ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di enti e aziende attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.
L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità.

Art. 5 - Attività dell’ente
Per realizzare gli scopi e i fini di cui al precedente articolo 4, l'Ente si avvale:
- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente CCNL dell'edilizia-industria, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.
Tenuto conto anche delle normative nazionali e regionali, l'Ente può sviluppare collaborazioni strutturate, anche in forma di rete, con la Regione Veneto, Provincia di Belluno e altri enti pubblici e privati, al fine di integrare istruzione e formazione, rendere più efficaci i servizi all'impiego, migliorare le capacità di inserimento lavorativo, promuovere e favorire la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e il miglioramento dell'ambiente di lavoro.
L'Ente, nell'attuare ogni compito affidatogli dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.
Le attività dell'Ente si esplicano principalmente in due aree operative - formazione e sicurezza/salute - strettamente integrate tra di loro.
1) In particolare, nell'area della formazione, l'Ente promuove, organizza e/o attua attività di orientamento e formazione, di cui al comma 2 dell'art. 4, che saranno rivolte di massima a:
a) giovani in obbligo di istruzione; 
e) lavoratori/lavoratrici somministrati;
f) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese;
g) lavoratori/lavoratrici in mobilità;
h) lavoratori/lavoratrici in disoccupazione;
i) lavoratori/lavoratrici in CIG;
j) datori di lavoro;
k) professionisti di settore.
Inoltre l'Ente promuove, organizza e/o attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza. In particolare - in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori - tale formazione si rivolge prioritariamente a:
a) lavoratori/lavoratrici che si inseriscono per la prima volta nel settore;
b) lavoratori/lavoratrici assunti con contratto di apprendistato;
c) lavoratori/lavoratrici somministrati;
d) tecnici, caposquadra, capocantiere e preposti;
e) lavoratori/lavoratrici occupati;
f) personale dell'Ente;
g) soggetti interessati o comunque adibiti allo svolgimento delle specifiche funzioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni:
- coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- responsabili del servizio di prevenzione e protezione; rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- addetti alla gestione dell'emergenza;
- datori di lavoro.
Inoltre, in via eccezionale e occasionale, l'Ente, con lo scopo di perseguire i fini statutari nell'ambito della formazione, può organizzare attività internazionale riferiti a:
- progetti di mobilità per studenti;
- progetti di mobilità per personale e professionisti coinvolti nella formazione professionale;
- partenariati strategici;
- alleanze della conoscenza;
- alleanze delle abilità settoriali.
2) Nell'area della sicurezza, di cui al comma 3 dell'art. 4, l'Ente: 
- allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;
b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
c) esamina e studia i problemi inerenti la prevenzione, l'igiene e le condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, anche sulla base delle segnalazioni che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
d) esercita, con le procedure di cui al successivo articolo 6, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
e) sviluppa ogni attività di ricerca utile per la prevenzione, l'igiene del lavoro e il miglioramento dei luoghi di lavoro, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.
f) svolge i compiti di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
g) organizza anche attività formative specifiche a favore di RLS e RLST.
L'Ente provvede all'istituzione e conservazione di una "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente, e rilascia una certificazione dell'avvenuta formazione.
L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti degli Organismi Paritetici nazionali di coordinamento, e delle loro eventuali articolazioni regionali.
L'attività dell'Ente è rivolta a imprese e lavoratori iscritti e associati all'Ente, di cui all'art. 2. Gli eventuali corrispettivi specifici non potranno superare i costi di diretta imputazione.
In via non prevalente, l'attività dell'Ente può essere rivolta, verso corrispettivo, anche a soggetti diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente.
Per l'eventuale attività commerciale esercitata in via non prevalente, l'Ente ha la facoltà di tenere apposita contabilità separata.
L'Ente, in tutte le materie di competenza, potrà essere editore di uno specifico notiziario periodico o di pubblicazioni da distribuire alle imprese e ai lavoratori.
L'Ente potrà acquisire immobili, partecipare alla costituzione di società di qualsiasi tipo, acquisire partecipazioni in società, qualora tali operazioni siano finalizzate alla ottimizzazione degli scopi dell’Ente.

Art. 6 - Intervento sui luoghi di lavoro
Per le attività di cui al punto 2) lettera d) dell'articolo 5, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento degli interventi sui luoghi di lavoro compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente e tenuto conto dei parametri minimi tali da garantire l'operatività degli Enti paritetici determinati dai contratti ed accordi collettivi stipulati in sede nazionale.
Il tecnico incaricato della visita nei luoghi di lavoro, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli ai titolari o legali rappresentanti dell'impresa e ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicando i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore.
Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.
Sulle relazioni dei tecnici sono informati, tramite il Direttore, il Comitato di Presidenza, al quale compete di valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, nonché alla apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.
Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione agli organi competenti.
Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese dalle loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero loro impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 7 - Sede e durata
L'Ente ha sede in via Stadio 11/A a Sedico.
La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Art. 8 - Rappresentanza legale
La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Titolo II - Entrate uscite e patrimonio
Art. 9 - Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:
a) contributi per la formazione e la sicurezza stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori territoriali;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
e) contributi e finanziamenti di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali;
f) entrate da convenzioni con Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici;
g) eventuali corrispettivi di prestazioni di servizi;
h) proventi derivanti da eventuali partecipazioni in società ed enti, interessi e proventi finanziari derivanti dall’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente.

Art. 10 - Uscite
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di risorse finanziarie dell'Ente deve essere effettuato con firma congiunta del Presidente e Vice Presidente.
I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi, il loro movimento, le relative operazioni di banca, nonché la gestione e l'impiego delle risorse finanziarie devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Art. 11 - Patrimonio sociale
Il patrimonio dell'Ente è costituito da:
a) un fondo di dotazione iniziale in deposito monetario di importo pari a € 10500,00 (diecimilacinquecento/00), che dovrà essere conservato integralmente nel suo ammontare;
b) un fondo patrimoniale iniziale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano rapporti con l'ente, in deposito monetario pari a € 4500,00 (quattromilacinquecento/00), che dovrà essere conservato integralmente nel suo ammontare;
c) altre poste di netto e riserve iniziali, di importo pari a € 1000,00 (mille/00) che potranno essere utilizzate per copertura di perdite di esercizio o destinate a formare speciali riserve.
Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per incrementare i predetti fondi e riserve e/o per costituire nuove riserve, secondo le modalità da determinarsi dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.
In relazione alle finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Inoltre, è fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale. 

Titolo III - Amministrazione e controllo dell’Ente
Art. 12 - Organi

Sono organi dell'Ente:
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio di Amministrazione
- il Consiglio Generale
- il Collegio sindacale
Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Art. 13 - Consiglio di amministrazione
a) Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da n. 8 componenti, nominati rispettivamente in rappresentanza delle imprese datori di lavoro e dei lavoratori:
- n. 2 dall'Associazione Costruttori Edili ed Affini territoriale (Ance Belluno) di cui all'art. 1;
- n. 2 dalle Organizzazioni Artigiane della provincia di Belluno di cui all'art. 1;
- n. 4 dalle Organizzazioni dei Lavoratori - Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil - territoriali di cui all'art. 1.
b) Durata dell'incarico
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica due anni.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
È data però facoltà alle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori designanti di provvedere alla loro sostituzione per gravi motivi anche prima dello scadere del mandato.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute.
Nelle singole riunioni del consiglio ciascun Membro, in caso di impedimento, potrà farsi sostituire da altra persona da lui designata con delega scritta.
c) gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto indicato all'art. 15 lettera d).
d) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:
di) predisporre il bilancio consuntivo, con una relazione sulla gestione, e la proposta sul risultato di esercizio, nonché il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
d2) definire il piano generale delle attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio e sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione;
d3) gestire l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente di cui all'art. 9 per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto;
d4) costituire Commissioni ai sensi del successivo art. 16, comma 4, cui demandare lo studio preliminare e la valutazione di ogni questione che il Consiglio stesso ritiene rilevante ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente Statuto e richiederne l'elaborazione di proposte;
d5) curare ogni adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1;
d6) stabilire, su proposta del Direttore, l'organigramma e l'organico del personale, l'assunzione ed il licenziamento del personale dell'Ente;
d7) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali, compresi gli incarichi a docenti, tecnici e consulenti;
d8) accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali; transigere o compromettere in arbitri o amichevoli compositori, muovere o sostenere liti, recederne, appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili; costituire società, acquisire e alienare partecipazioni, qualora tali operazioni siano finalizzate alla ottimizzazione degli scopi dell'Ente. Le relative deliberazioni saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile;
d9) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
d10) compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali;
Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, può decidere di sottoporre alle decisioni del Consiglio Generale alcuni argomenti.
e) Convocazioni
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al trimestre e ogniqualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente mediante avviso da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. 
L'avviso può essere redatto sia su supporto cartaceo che magnetico e può essere spedito, oltre che via posta, anche mediante fax o posta elettronica.
In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di norma il Direttore.
f) Deliberazioni
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti.
Delle adunanze viene redatto verbale dal Direttore o da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

Art. 14 - Presidente, vicepresidente - Comitato di presidenza
Presidente

Uno fra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dalle associazioni territoriali datoriali di cui all'art. 1 assume, su designazione dell’Associazione di appartenenza, la funzione di Presidente; ad un rappresentante degli Industriali seguirà uno degli Artigiani.
Spetta al Presidente di:
a) rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio;
b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale e presiederne le adunanze.
Il Presidente ha la firma sociale.
In caso di necessità, assenza o impedimento, il Presidente può delegare per iscritto parte delle sue funzioni ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle associazioni datoriali.:
Vicepresidente
Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori territoriali di cui all'art. 1 assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.
Spetta al Vicepresidente di:
a) coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
In caso di necessità, assenza o impedimento, il Vicepresidente può delegare per iscritto parte delle sue funzioni, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori territoriali di cui all'art. 1.
Comitato di Presidenza
Il Presidente e il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza. Il Presidente, come già specificato nel presente articolo, ha la rappresentanza legale dell'Ente.
Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:
a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, seguendone l'esecuzione;
b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
c) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore di cui al successivo art. 19;
d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di docenti, tecnici e consulenti;
e) sovrintendere al lavoro delle commissioni di cui al successivo art. 16;
f) svolgere tutti i compiti di ordinaria amministrazione
Gli atti di gestione, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, delle risorse finanziarie dell'Ente sono firmati congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.
Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 13 del presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Consiglio generale
a) Composizione

Il Consiglio Generale è composto da n. 12 componenti, nominati rispettivamente in rappresentanza delle imprese datori di lavoro e dei lavoratori:
- n. 3 dall'Associazione Costruttori Edili ed Affini territoriale (Ance Belluno) di cui all'art. 1;
- n. 3 dalle Organizzazioni Artigiane della provincia di Belluno di cui all'art. 1;
- n. 6 dalle Organizzazioni dei Lavoratori - Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil - territoriali di cui all'art. 1.
b) Durata dell’incarico
Il Consiglio Generale dura in carica due anni.
I membri del Consiglio Generale possono essere riconfermati.
È data però facoltà alle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori designanti di provvedere alla loro sostituzione per gravi motivi anche prima dello scadere del mandato.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio Generale che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute.
Nelle singole riunioni del consiglio ciascun Membro, in caso di impedimento, potrà farsi sostituire da altra persona da lui designata con delega scritta.
c) Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto indicato al presente articolo lettera d).
d) Attribuzioni del Consiglio Generale Spetta al Consiglio Generale:
d1) approvare il bilancio consuntivo dell'Ente e il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
d2) decidere in merito al risultato di esercizio;
d3) approvare i regolamenti;
d4) approvare le modifiche statutarie;
d5) deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del suo patrimonio;
d6) decidere sugli argomenti che il Consiglio di amministrazione abbia sottoposto alla decisione del Consiglio Generale.
Il Consiglio Generale potrà deliberare di corrispondere ai suoi membri, o a quelli che costituiscono il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Presidenza o le Commissioni di cui all'art. 16, rimborsi spesa solo dietro giustificativi a piè di lista.
e) Convocazioni
La convocazione del Consiglio Generale è fatta dal Presidente mediante avviso da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
L'avviso può essere redatto sia su supporto cartaceo che magnetico e può essere spedito, oltre che via posta, anche mediante fax o posta elettronica.
In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.
Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa di norma il Consiglio di Amministrazione e il Direttore.
f) Deliberazioni
Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Delle adunanze viene redatto verbale dal Direttore o da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Generale e sottoscritto dal Presidente.

Art. 16 - Commissioni
Per il perseguimento degli scopi e dei fini di cui all'art. 4, all'interno del Consiglio di Amministrazione possono essere costituite, nel rispetto di criteri di pariteticità, una Commissione Formazione e Orientamento e una Commissione Sicurezza e Salute.
Le suddette Commissioni valutano i risultati dei progetti e delle iniziative che, in ordine al raggiungimento dei fini statutari, gli competono negli ambiti di cui al citato art. 4.
Le Commissioni elaborano e propongono al Consiglio di Amministrazione le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell'Ente. Il Consiglio di Amministrazione ne terrà conto ai fini della definizione del piano generale delle attività dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.
Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno, nel rispetto di criteri di pariteticità, apposite Commissioni cui demandare lo studio preliminare e la valutazione di ogni questione che il Consiglio stesso ritiene rilevante ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente Statuto e richiederne l’elaborazione di proposte.
I componenti delle Commissioni sono scelti dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1, tra i Consiglieri in carica.
Il Comitato di Presidenza sovrintende al lavoro delle Commissioni.
Alle sedute delle Commissioni partecipa il Direttore.

Art. 17 - Collegio Sindacale
a) Composizione
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dalle Associazione datoriali territoriali di cui all'art. 1, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali di cui all'art. 1, in accordo tra loro, ed il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1.
Il presidente del Collegio deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori legali e all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Belluno
b) Compensi
Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio Generale in sede di approvazione del bilancio preventivo.
c) Durata
I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
d) Attribuzioni
Il Collegio Sindacale ha i doveri di cui agli artt. 2403, comma 1, 2404, 2405, 2407 e 2409 del codice civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul suo concreto funzionamento.
I Sindaci devono riferire subito al Consiglio di Amministrazione eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio Sindacale o un revisore unico o una società di revisione esercitano inoltre la revisione legale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 nel caso in cui essa non sia affidata ad una società di revisione In particolare, in questo caso, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.
Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni novanta giorni ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.
I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

Titolo IV - Personale
Art. 18 - Direttore

Il Direttore, scelto all'infuori del Consiglio di Amministrazione, è individuato esclusivamente sulla base di criteri ispirati al principio della professionalità.
Il Direttore, sotto la vigilanza del Comitato di Presidenza, è responsabile del buon funzionamento dell'Ente, e svolge inoltre i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. In Particolare:
a) valuta l'organizzazione degli uffici e l'organico dell'Ente, e riferisce al Comitato di Presidenza;
b) organizza e dirige il personale dell'Ente e sovraintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Comitato di Presidenza;
d) compila, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi;
e) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
f) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
g) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza relazioni con Enti pubblici e privati, con il Formedil, la CNCPT ed eventuali articolazioni territoriali;
h) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.
Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Personale dell’Ente
L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione riferita esclusivamente a criteri di professionalità.
Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme ai contratti collettivi di lavoro vigenti e alle normative di legge.
Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 

Titolo V - Esercizio, bilanci e risultati di gestione
Art. 20 - Esercizio e bilancio

L’esercizio finanziario dell’Ente ha decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell’anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, da approvarsi da parte del Consiglio Generale, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere compilato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Consiglio Generale il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.
Nella compilazione del bilancio consuntivo e del piano previsionale delle entrate e delle uscite deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1.
Il bilancio consuntivo ed il piano previsionale delle entrate e delle uscite devono essere redatti evidenziando le attività formative e quelle di prevenzione e sicurezza, di cui va tenuta contabilità separata.
Il bilancio consuntivo è composto da un rendiconto economico e finanziario e dalla situazione patrimoniale.
Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, accompagnati dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e da quella del Collegio Sindacale ed eventualmente da quella della società di certificazione, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1, nonché agli organismi di coordinamento nazionali di cui all'art. 3.
Nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Titolo VI - Disposizioni varie
Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente è disposta dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti
Nell'ipotesi di messa in liquidazione, il Consiglio Generale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto, qualunque sia la causa dello scioglimento dell'Ente, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, come sarà indicato dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 23 - Modifiche dello statuto
Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio Generale con la presenza di almeno i due terzi dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 24 - Controversie
Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame del Consiglio Generale. 
In caso di mancato accordo, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.