Categoria: Normativa regionale
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Regione Emilia-Romagna

Deliberazione della Giunta Regionale 8 Maggio 2001, n. 733

Promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di lavoro in Emilia Romagna. Approvazione linee di intervento e schema di protocollo d’intesa

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista la L. n. 448 del 23 dicembre 1998, ed in particolare l'art. 78, comma 4 laddove prevede l'istituzione a livello regionale e provinciale di Commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali e di assistenza alle imprese;

Dato atto che tali Commissioni sono state costituite con delibera della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 367 del 1 Marzo 2000;

Considerato che:

- la richiamata Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, nella propria attività, ha valutato l’opportunità di adottare iniziative dirette a definire un policy mix costituito da più linee operative e progetti a medio periodo in particolare per quanto attiene:

• la realizzazione di analisi e studi condotte sui diversi fenomeni, con particolare attenzione al legame con le questioni della sicurezza e degli infortuni sul lavoro;

• la messa in rete delle banche dati degli Enti con funzioni di controllo e vigilanza e l’individuazione di ambiti di priorità per gli interventi di contrasto e vigilanza;

• percorsi formativi comuni per il personale delle Province (Centri per l’Impiego), Inps, Inail, Direzione regionale del Lavoro, Aziende Unità Sanitarie Locali;

• campagne di sensibilizzazione e informazione;

• l’affiancamento dei tradizionali strumenti di prevenzione (quali azioni mirate di formazione alla legalità del lavoro ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, controllo e repressione), con altri, anche su base volontaria e incentivata, in grado di certificare la qualità delle prestazioni lavorative, gli impatti ambientali, e costruire un "marchio di qualità sociale";

- la Conferenza Stato-Regioni ha adottato, in data 21 dicembre 2000, uno specifico accordo nel quale è posto “in capo al Presidente della Giunta regionale e della Provincia autonoma” il coordinamento regionale delle iniziative rivolte all’informazione, alla formazione, all’assistenza ed alla vigilanza dei fenomeni connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed all’emersione del lavoro irregolare, stabilendo inoltre che tale coordinamento si attui attraverso il comitato di cui all’art. 27 del D.lgs. 626/94, il quale, nel proprio operato, tiene conto anche degli indirizzi forniti dalla specifica commissione regionale per il sommerso di cui all’art. 78 della L. 448/98;

- il Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato nella seduta del 21 dicembre 2000 (oggetto 912) una risoluzione “intesa al varo di un ‘pacchetto sicurezza’ per ridurre gli infortuni sul lavoro” impegnando, inoltre, la Giunta ad assicurare il pieno coinvolgimento delle parti sociali e degli enti competenti;

- il Documento di Programmazione Economica Finanziaria regionale sottolinea l’esigenza di sostenere la promozione del lavoro e del sapere oltre che delle sicurezze, articolando in schede d’attività le priorità ed i principali programmi d’azione, frequentemente di natura interamente assessorile;

- è stata svolta apposita comunicazione della Giunta al Consiglio regionale, iscritta con il n. 1468 all’ordine del giorno della seduta del 19 Aprile 2001, in merito alle “Linee regionali di intervento per la promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di lavoro in Emilia Romagna”;

- il Consiglio regionale ha approvato nella seduta del 19 aprile 2001 una risoluzione con la quale:

- si condividono le scelte di fondo proposte dalla Giunta e l’indicazione di affrontare con un’iniziativa integrata le questioni connesse alla sicurezza, alla regolarità ed alla qualità del lavoro, individuando come obiettivi:

• la sperimentazione di percorsi per l’emersione del lavoro irregolare;

• la riduzione nel triennio 2000-2002 dell’indice di incidenza degli infortuni di almeno il 10% nei comparti produttivi a maggior rischio, la riduzione delle malattie professionali, la minimizzazione del danno alla salute provocato dagli infortuni sul lavoro;

• l’integrazione delle banche dati dei diversi Enti competenti, al fine di realizzare una lettura qualitativa delle informazioni;

• l’estensione dell’offerta formativa sui temi della sicurezza dei lavoratori, prevedendo forme di verifica che coinvolgano le parti sociali;

• un rafforzato coordinamento delle attività di vigilanza svolte dalle Istituzioni preposte;

• l’estensione dell’attività di vigilanza e controllo ad almeno il 3% delle aziende ed il 15% dei lavoratori, garantendo la dotazione organica necessaria al conseguimento di tale obiettivo;

• la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

• l’introduzione e il sostegno all’accesso al marchio della “qualità sociale del lavoro”;

• lo sviluppo di un organico “piano qualità” per sostenere qualificazione e certificazione dei processi produttivi, con partecipazione dei lavoratori, certificazioni ambientali e di sicurezza;

- si dà mandato alla Giunta di:

• adottare il Programma di intervento integrato per la promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di lavoro in Emilia Romagna, e di sostenere, in particolare, il coinvolgimento delle Parti sociali e degli Enti locali, garantendo un alto grado di integrazione e coordinamento tra le istituzioni competenti;

• assumere misure attuative coerenti con dette linee e con gli obiettivi fissati, anche attraverso la promozione di specifiche intese con le istituzioni competenti, patti territoriali e/o settoriali, accordi con le Parti Sociali;

• riferire, annualmente, al Consiglio in merito alle iniziative adottate ed ai risultati raggiunti;

Preso atto:

dell’articolato iter di concertazione svolto in merito al documento “Linee regionali di intervento per la promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di lavoro in Emilia Romagna”, di cui al punto a) della presente deliberazione ed all’allegato A), parte integrante della stessa, coinvolgendo la Commissione regionale per l’emersione del lavoro irregolare, gli organi di concertazione e coprogrammazione previsti dalla L.R. 25/98, la Commissione Regionale Tripartita, ove sono rappresentate tutte le Parti sociali, ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale, costituito da tutte le Province, nonché la Conferenza Regionale delle Autonomie Locali, di cui alla L.R. 3/99, art. 25, sede di una specifica discussione, tenutasi il 9 Aprile;

- delle indicazioni e dei contributi emersi, al riguardo, dalle Commissioni consiliari “Turismo, Cultura, Scuola, Formazione”, “Sicurezza sociale” e “Attività produttive”, convocate il 29 Marzo in seduta congiunta;

- dell’avvenuta concertazione svolta in merito al “Protocollo d’intesa fra Regione Emilia Romagna, Direzione regionale del Lavoro, Direzione regionale INPS, Direzione regionale INAIL, Unione delle Province Italiane Emilia Romagna, per la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro”, di cui al punto b) della presente deliberazione ed all’allegato B), parte integrante della stessa, coinvolgendo, oltre ai soggetti contraenti, la Commissione regionale per l’emersione del lavoro irregolare, gli organi di concertazione e coprogrammazione previsti dalla L.R. 25/98, la Commissione Regionale Tripartita, ove sono rappresentate tutte le Parti sociali, ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale, costituito da tutte le Province;

Ritenuto quindi necessario:

- dare corso alla realizzazione di un programma coordinato ed integrato, a scala regionale, per qualificare il lavoro in Emilia Romagna, vale a dire per rendere le condizioni di lavoro e le produzioni della nostra regione sicure, regolari, rispondenti a clausole sociali, e tali da ridurre la precarietà delle prestazioni;

- individuare prime misure attuative del richiamato programma, fra le quali riveste particolare urgenza il protocollo d’intesa di cui al successivo punto B) della presente deliberazione;

- dare luogo a specifiche modalità organizzative per il coordinamento degli interventi previsti;

- assicurare forme di collaborazione interistituzionale fra le Istituzioni competenti in materia anche attraverso intese formalizzate;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 118 del 07/05/2001 con il quale si attribuisce all’Assessore alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità, Dott.ssa Mariangela Bastico la delega all’esercizio delle funzioni di coordinamento regionale delle iniziative di cui al punto 2 del citato accordo fra Stato- Regioni e Province autonome del 21 Dicembre 2000;

Dato atto, ai sensi dell’art. 4, della L.R 41/92 e della deliberazione della Giunta n. 2541/95:

- del parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Direttore dell'Agenzia Emilia Romagna Lavoro Dott. Maurizio Pozzi;

- del parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto, espresso dal Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, Dr.ssa Cristina Balboni;

Su proposta dell'Assessore competente per materia

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

a. di approvare le “Linee regionali di intervento per la promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di lavoro in Emilia Romagna”, di cui al documento allegato A) parte integrante della presente deliberazione;

b. di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa fra Regione Emilia Romagna, Direzione regionale del Lavoro, Direzione regionale INPS, Direzione regionale INAIL, Unione delle Province Italiane Emilia Romagna, per la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro”, allegato B,) parte integrante della presente deliberazione, dando mandato all’Assessore alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità, Dott.ssa Mariangela Bastico di provvedere alla sua stipula;

c. di prevedere l'istituzione di un Comitato tecnico costituito da dirigenti e funzionari regionali delle seguenti Direzioni generale:

. Cultura, Formazione professionale e Lavoro

. Attività produttive, Commercio, Turismo

. Sanità e Politiche sociali

nonché che da rappresentanti delle altre istituzioni competenti e organismi ed in particolare:

. Direzione Regionale del Lavoro

. Direzione Regionale INPS

. Direzione Regionale INAIL

. Unione delle Province Italiane Emilia Romagna

con funzioni di coordinamento delle iniziative di cui alle Linee di intervento richiamate al precedente punto a), nonché di supporto e monitoraggio alle attività definite nel Protocollo d’intesa di cui al precedente punto b);

d. di dare atto che alla costituzione del Comitato tecnico sopra citato provvederà con proprio atto il Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni;

e. di pubblicare l'allegato A) della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

 

 

Allegato B

Protocollo d’intesa fra Regione Emilia Romagna, Direzione regionale del Lavoro, Direzione regionale INPS, Direzione regionale INAIL Unione delle Province Italiane Emilia Romagna, per la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro

 

La Regione Emilia Romagna, rappresentata da ……………………………………………

la Direzione regionale del Lavoro, rappresentata da ………………………

la Direzione regionale INPS, rappresentata da ………………………………………

la Direzione regionale INAIL, rappresentata da ……………………………………

l’Unione delle Province Italiane Emilia Romagna, rappresentata da

…………………………………………………………………………………………………

 

CONSIDERATO CHE:

a. il c. 4 dell'art. 78 della L. n. 448 del 23 dicembre 1998, istituisce a livello regionale e provinciale commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali e di assistenza alle imprese, costituite, per quanto riguarda l’Emilia Romagna attraverso la delibera GR n. 367 del 1 Marzo 2000;

la richiamata commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, nella propria attività, ha valutato l’opportunità di adottare iniziative dirette a definire un policy mix costituito da più linee operative e progetti a medio periodo in particolare per quanto attiene:

• la realizzazione di analisi e studi condotte sui diversi fenomeni, con particolare attenzione al legame con le questioni della sicurezza e degli infortuni sul lavoro,

• la messa in rete delle banche dati degli Enti con funzioni di controllo e vigilanza e l’individuazione di ambiti di priorità per gli interventi di contrasto e vigilanza,

• percorsi formativi comuni per il personale delle Province (Centri per l’Impiego), Inps, Inail, Drl, Asl,

• sull'antinfortunistica, nonché campagne di sensibilizzazione e informazione,

• l’affiancamento dei tradizionali strumenti di prevenzione, azioni mirate di formazione alla legalità del lavoro, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e controllo e repressione, con altri (anche su base volontaria e incentivata) in grado di certificare la qualità delle prestazioni lavorative, gli impatti ambientali, e costruire un "marchio di qualità sociale";

b. è stato adottato, nella seduta del 21 Dicembre 2000 dalla Conferenza Stato- Regioni specifico accordo sul tema della promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’emersione dal sommerso;

c. il Consiglio regionale ha approvato in data 19 aprile 2001 una risoluzione con la quale si condividono le scelte di fondo proposte dalla Giunta regionale ed in particolare dà mandato a quest'ultima di:

• adottare il Programma di intervento integrato per la promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di lavoro in Emilia Romagna, e di sostenere, in particolare, il coinvolgimento delle Parti sociali e degli Enti locali, garantendo un alto grado di integrazione e coordinamento tra le istituzioni competenti;

• assumere misure attuative coerenti con dette linee e con gli obiettivi fissati, anche attraverso la promozione di specifiche intese con le istituzioni competenti, patti territoriali e/o settoriali, accordi con le Parti Sociali;

• riferire, annualmente, al Consiglio in merito alle iniziative adottate ed ai risultati raggiunti;

d. la L.R. n. 25 del 1998, individua fra le funzioni dell’AERL sia la gestione del "Sistema Informativo lavoro", in attuazione del D.Lgs. 469/97, prevedendo la possibilità di realizzare collegamenti con il sistema informativo nazionale, nonché, anche mediante convenzione, con altri sistemi informativi, sia iniziative dirette alla semplificazione delle procedure amministrative attinenti la gestione del mercato del lavoro, sia attività di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, ivi compreso il monitoraggio degli ammortizzatori sociali e delle forme contrattuali di lavoro e in particolare i lavori atipici, gli orari e le condizioni retributive, lo svolgimento di studi e ricerche, raccordandosi, a tal fine con le iniziative poste in essere da soggetti pubblici e privati in materia di rilevazioni socio-economiche;

e. nell’ambito del processo di implementazione del Sistema Informativo Lavoro (SIL) possono essere previste azioni dirette a collaborazioni relative all’accesso alle banche-dati del sistema dei servizi per l’impiego da parte di altri soggetti istituzionali e/o l’accesso da parte dei titolari dei servizi per l’impiego a banche-dati di altri soggetti istituzionali, nonché la collaborazione e lo scambio di informazioni e dati tra i medesimi soggetti;

f. nell’ambito dello sviluppo dei nuovi servizi per l’impiego è opportuno dar luogo, ove possibile, ad una offerta di servizi sempre più integrati e fruibili ai lavoratori ed alle imprese, anche prevedendo la possibilità di far interagire negli stessi spazi fisici servizi di contenuto contiguo, rivolti alle medesime tipologie di utenti, al fine di facilitare e velocizzare l’accesso ai servizi stessi da parte di questi ultimi;

g. nell’ambito del processo di implementazione del SIL possono essere previste azioni dirette a collaborazioni relative all’integrazione del sistema informativo dei servizi per l’impiego con basi dati di altri soggetti istituzionali, all’accesso coordinato alle relative banche-dati, nonché la collaborazione e lo scambio di informazioni e dati tra i medesimi soggetti per analisi congiunte su materie di comune interesse;

h. la Giunta della Regione Emilia Romagna nell'Accordo siglato il 14 /2/2000 con le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL e le Associazioni Alai, Nidil e Cpo sul lavoro atipico si impegna, inoltre, a disporre di strumenti adeguati di analisi e di monitoraggio del fenomeno del lavoro atipico e autonomo allo scopo di costruire un insieme organico ed efficace di politiche e di servizi;

i. la normativa nazionale e regionale sul collocamento mirato individuano forme di agevolazione nei confronti dei datori di lavoro, rinviando, per la loro erogazione, ad apposite convenzioni con gli enti di previdenza;

j. il Decreto Legislativo n° 196 del 23 maggio 2000 prevede che alla consigliere di parità, istituta con L.125/91, sia fornito il supporto tecnico necessario alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere, all’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale, alla promozione di piani di formazione e riqualificazione professionale, alla promozione di progetti di azioni positive;

k. il Decreto Legislativo n° 286 del 1998 prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere sul territorio nazionale per motivi di lavoro competa al Governo nazionale, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro sull’andamento territoriale dell’occupazione e della disoccupazione, nonché del numero dei cittadini non appartenenti all’Unione europea iscritti nelle liste di collocamento;

Preso atto

della necessità di supportare le attività dei soggetti addetti al governo del mercato del lavoro con iniziative volte e studiarne i caratteri e le tendenze evolutive, a monitorare le relative politiche e a valutarne l’efficacia e l’impatto;

Ritenuto

quindi, necessario dare luogo ad una specifica intesa interistituzionale diretta alla complessiva qualificazione del lavoro, comprendendo in essa anche l’inserimento dei cittadini stranieri, la regolarizzazione, la sicurezza e la promozione della stabilizzazione delle condizioni di lavoro, nonché alla semplificazione amministrativa e ad una migliore fruibilità dei servizi e delle informazioni da parte degli utenti, anche tramite l’azione coordinata di diversi enti e soggetti istituzionali che operano nei confronti dei lavoratori e delle imprese;

Valutato

a tale fine, opportuno:

- coordinare gli interventi diretti alla promozione della salute e della sicurezza nel lavoro, al contrasto dell’irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace attuazione dei relativi strumenti normativi ed attuativi,

- sostenere la realizzazione di un sistema informativo coordinato ed integrato sul lavoro,

- favorire lo sviluppo di studi e ricerche sul mercato del lavoro e di azioni di monitoraggio e valutazione, in un’ottica di genere,

- sostenere lo sviluppo delle azioni positive per favorire la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro,

- facilitare i processi di emersione dalle condizioni di irregolarità, in particolare dei soggetti e delle imprese più deboli,

- sostenere la qualificazione dei servizi pubblici per il lavoro e/o di sportelli unici, arricchendo l’offerta delle attività rivolte ai lavoratori, ai disoccupati, alle imprese,

- facilitare i processi di transizione al lavoro in particolare da parte di soggetti in condizione di svantaggio,

- coordinare le attività volte a definire e quantificare il fabbisogno, per motivi di lavoro, di cittadini stranieri provenienti da Paesi esterni all’Unione europea,

- semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni rese disponibili a livello nazionale, regionale e comunitario,

stabilendo, altresì, di definire, per il perseguimento di questi obiettivi, modalità di lavoro comuni;

Sentite

Le Province e le parti sociali, avendo, a tale riguardo acquisito il parere del CCI e della CRT di cui alla L.R. 25/98 nonché del Comitato per la sicurezza di cui all’art. 27 del D.Lgs. 626/94;

Convengono

di dare luogo a specifico protocollo d’intesa per la qualificazione del lavoro in Emilia Romagna, articolato secondo quanto segue:

 

1. Finalità

1.1 Il presente protocollo è finalizzato ad orientare l’attività istituzionale delle parti contraenti, d’ora innanzi indicati come “Enti”, all’obiettivo generale della qualificazione del lavoro in Emilia Romagna e della semplificazione amministrativa dei servizi ad esso connessi.

1.2 A tale fine, per l’attività svolta dagli “Enti”, vengono individuati i seguenti obiettivi specifici:

a. coordinamento degli interventi diretti alla promozione della salute e della sicurezza nel lavoro, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell’irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace attuazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi;

b. integrazione, graduale e continua, dei differenti sistemi informativi e l'avvio di attività di studio congiunto dei caratteri e delle tendenze evolutive del mercato del lavoro, anche in relazione all’individuazione e alla quantificazione, per motivi di lavoro, del fabbisogno di cittadini stranieri provenienti da Paesi esterni all’Unione europea;

c. realizzazione, gestione ed implementazione di un archivio unico a livello regionale contenente il dettaglio delle informazioni relativi all'universo dei cittadini e delle imprese;

d. automazione delle modalità di trasmissione delle pratiche amministrative e delle informazioni dal soggetto impresa verso la pubblica amministrazione, tra enti all'interno della pubblica amministrazione;

e. realizzazione di un sistema informativo coordinato ed integrato sul lavoro;

f. sviluppo di studi e ricerche sul mercato del lavoro e di azioni di monitoraggio e valutazione, in un’ottica di genere;

g. sostenere lo sviluppo di azioni positive volte a favorire le pari opportunità nel lavoro;

h. facilitazione dei processi di emersione dalle condizioni di irregolarità nel lavoro, in particolare dei soggetti e delle imprese più deboli, anche attraverso interventi di carattere territoriale;

i. qualificazione dei servizi pubblici per il lavoro e/o di sportelli unici, arricchendo, con iniziative raccordate con i territori, l’offerta delle attività rivolte ai lavoratori, ai disoccupati, alle imprese;

j. facilitazione dei processi di transizione al lavoro, in particolare per i soggetti in condizione di svantaggio;

k. semplificazione delle procedure di accesso alle agevolazioni rese disponibili a livello nazionale, regionale e comunitario;

 

2 Ambiti di lavoro

2.1 In ordine alle finalità ed agli obiettivi specifici di cui al punto 1. vengono definiti i seguenti possibili ambiti di collaborazione:

. attività di monitoraggio, verifica e controllo,

. erogazione di agevolazioni e di servizi alle imprese, ai lavoratori ai disoccupati,

. realizzazione di servizi integrati e/o coordinati,

. messa in rete e integrazione delle banche dati (data ware house), nonché servizi di analisi comparata dell’archivio integrato realizzato dagli enti,

. formazione degli operatori,

. analisi e studio dei fenomeni.

2.2 In relazione agli obiettivi richiamati possono essere altresì individuati ulteriori terreni di lavoro.

 

3 Modalità di lavoro

3.1 Le finalità e gli obiettivi specifici di cui al punto 1. vengono perseguite ricercando forme e modalità di lavoro comune.

3.2 A tale riguardo, relativamente agli ambiti di intervento di cui al punto 2., potranno essere adottati dagli Enti (tutti o parte) specifici atti di regolazione degli impegni, prevedendo, altresì, qualora se ne verifichi la necessità, la partecipazione, anche in ambito locale, di ulteriori soggetti.

3.3 Tali atti si configurano come specifiche convenzioni di carattere tematico, nelle quali occorre, in ogni caso, precisare:

. gli impegni assunti dalle diverse parti,

. le modalità di realizzazione,

. l’assegnazione della responsabilità di coordinamento delle iniziative previste,

. l’indicazione dei referenti tecnici rappresentanti gli Enti,

. le modalità di monitoraggio,

 

4. Funzioni di indirizzo e coordinamento, monitoraggio e valutazione

4.1 È istituito un Comitato di indirizzo e valutazione delle iniziative di cui al presente protocollo, presieduto dal Presidente della Regione Emilia Romagna o da suo delegato e costituito, inoltre, da due rappresentanti per ognuna degli Enti. La Regione Emilia Romagna si impegna, inoltre, a garantire la partecipazione ai lavori delle diverse responsabilità di settore interessate dal presente protocollo. In ragione dei temi trattati, su iniziativa degli Enti, possono partecipare ai lavori del Comitato di Indirizzo anche figure tecniche interessate.

4.2 Il Presidente della Regione Emilia Romagna esercita, inoltre, la funzione di coordinamento degli interventi, svolti autonomamente dagli Enti nell’ambito dei propri compiti, diretti:

. alla qualificazione e regolarizzazione del lavoro,

. all’emersione dal sommerso,

. alla promozione della sicurezza nel e del lavoro,

. alla qualificazione di forme di lavoro autonomo,

. alla semplificazione delle procedure di accesso alle agevolazioni rese disponibili a livello nazionale, regionale e comunitario.

4.3 È istituito un Comitato di supporto e monitoraggio delle iniziative di cui al presente protocollo, costituito con atto regionale, e composto da almeno due componenti per ognuna degli Enti, assicurando, in ogni caso, la partecipazione ai lavori delle diverse responsabilità di settore interessate dal presente protocollo.

4.4 I Comitati di cui ai punti 4.1 e 4.3 possono inoltre essere integrati da rappresentanti degli Enti Locali, o di altre articolazioni degli Enti.

4.5 Il comitato di supporto e monitoraggio produce semestralmente un rapporto delle attività svolte, da presentarsi al Comitato di Indirizzo e valutazione, il quale, altresì, riferisce periodicamente agli organi delle parti contraenti.

 

5. Supporto tecnico, finanziario ed organizzativo

5.1 La Regione Emilia Romagna svolge funzioni di assistenza e segreteria tecnica al presente protocollo.

5.2 La Regione si impegna altresì a prevedere adeguate forme di supporto, in termini finanziari, organizzativi, logistici, patrimoniali e strumentali alle iniziative previste ed a precisare le forme di questo impegno nelle singole convenzioni tematiche che verranno prodotte.
 

Allegati