Categoria: 2017
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Tipologia: Accordo
Data firma: 14 settembre 2017
Parti: Gruppo Poste Italiane e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Commi, Ugl Com.ni
Settori: Servizi, Poste Italiane
Fonte: failp.it

Sommario:

  Premessa
1. Misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale per il personale non dirigente di Poste Italiane
2. Forme di rappresentanza
A. Forme della rappresentanza sindacale nelle aziende del Gruppo Poste
  B. Rinnovo/costituzione delle rappresentanze sindacali nelle aziende del gruppo
C. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
3. Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva
Nota a verbale

Verbale di Accordo

In data 14 settembre 2017 tra Poste Italiane spa anche in rappresentanza di Postel spa, Poste Vita spa, Poste Assicura spa, Postetutela spa, Poste Mobile spa, EGI spa, Bancoposta Fondi spa SGR e Slc/Cgil, Slp/Cisl, Uilposte, Failp/Cisal, Confsal Commi, Ugl Com.ni

Premesso che
- Le Parti intendono dare attuazione ai contenuti dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo di intesa del 31 maggio 2013 e del T U. sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014;
A tal fine le Parti concordano sull’opportunità di adeguare l’attuale modello delle relazioni industriali individuando i criteri di rappresentanza, le materie ed i livelli del sistema di relazioni sindacali presente nel Gruppo Poste Italiane nonché l’esigibilità delle intese sottoscritte.
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale per il personale non dirigente di Poste Italiane
Per la misurazione certificata della rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa ai fini della contrattazione collettiva nazionale (CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane, di seguito “CCNL”), si assumono i dati associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori) e i da# elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.
Poste Italiane provvederà ad effettuare la rilevazione del numero delle deleghe dei dipendenti iscritti alle OO.SS. firmatarie della presente intesa.
La delega dovrà contenere l'indicazione dell'Organizzazione' Sindacale e del conto corrente al quale il datore di lavoro dovrà versare il contributo associativo, che sarà definito in sede di rinnovo del CCNL.
Poste italiane provvederà a fornire alle OO.SS., entro il mese di marzo dell’anno successivo alla rilevazione, il numero degli iscritti che ai fini della rilevazione della rappresentanza di ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria della presente intesa sarà determinato dividendo per 12 il numero complessivo delle rilevazioni mensili, effettuato in virtù delle deleghe.
Poste Italiane provvederà, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di rilevazione, alla ponderazione del dato elettorale delle ultime elezioni RSU effettuate con il dato associativo, determinando la media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti alle OO.SS. firmatarie della presente intesa) e la percentuale dì voti ottenuti da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria della presente intesa nelle elezioni delle RSU sul totale dei voti validi, quindi, con un peso del 50% per ciascuno dei due dati.
Ai voti conseguiti da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria della presente intesa si sommerà il numero degli iscritti risultanti nelle unità produttive con più di 15 dipendenti ove siano presenti RSA ovvero non sia presente alcuna, forma di rappresentanza sindacale.
Questi dati sulla rappresentanza saranno utili per la verifica del raggiungimento della soglia del 5% (soglia minima per l’accesso alla contrattazione collettiva nazionale cfr. punto 3 della presente Intesa).
Con riferimento ai dati utili alla misurazione della maggioranza del 50% +1 relativa alla presentazione delle piattaforme dei successivi rinnovi contrattuali nonché per la sottoscrizione del CCNL, si rinvia al successivo punto 3, lett. A) del presente verbale.

2. Forme di rappresentanza
A. Forme della rappresentanza sindacale nelle aziende del Gruppo Poste

Le Parti convengono che in ogni Azienda del Gruppo con più di 15 dipendenti in cui si applichi il CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane sia costituita, ove non già presente, una sola forma di rappresentanza.
In particolare, le Parti stabiliscono che saranno costituite le RSU nelle Aziende Poste Italiane spa, Postel spa, Poste Vita spa e Poste Mobile spa.
Nelle Aziende Poste Assicura spa, Postetutela spa, Egi spa, Bancoposta Fondi spa SGR saranno costituite le RSA, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 300/70.
Alla scadenza di tali Rappresentanze, le OO.SS. firmatarie della presente intesa - che rappresentino a livello nazionale la maggioranza del 50% + 1 come determinata ai sensi del precedente punto 1. - potranno decidere l’eventuale passaggio alle RSU.

B. Rinnovo/costituzione delle rappresentanze sindacali nelle aziende del gruppo
Le Parti convengono che per Poste Italiane spa, Postel spa, Poste Vita spa e Poste Mobile spa la data delle elezioni per il rinnovo/costituzione delle RSU sarà stabilita tra le parti entro il 31 dicembre 2017.
Nelle altre Aziende del Gruppo le RSA, ove non già presenti, potranno essere costituite in qualunque momento; qualora già presenti, saranno rinnovate entro il corrente anno 2017.
Le Rappresentanze come sopra indicate durano in carica tre anni.
Per ciascuna Azienda interessata sarà definito/aggiornato in tempo utile, anche alla luce dei contenuti del T.U. del 10 gennaio 2014, il Protocollo per la costituzione e il funzionamento delle RSU/RSA, il quale disciplinerà il numero, le modalità e i tempi di elezione/designazione delle Rappresentanze dei lavoratori.

C. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
In tutte le Aziende/Unità Produttive del Gruppo è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008.
Nelle Aziende/Unità Produttive con più di 15 addetti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in Azienda (RSU o RSA).
Nelle Aziende dei Gruppo ove sono presenti le RSU, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza saranno individuati nel corso delle elezioni per la costituzione/rinnovo delle- stesse.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti In sede di contrattazione collettiva. In particolare saranno oggetto di un apposito Protocollo che sarà emanato in concomitanza di quello previsto per le RSU.
Nelle Aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. A tal. fine, le Parti si impegnano a convocare tempestivamente l’assemblea per l’elezione del RLS.
Qualora non si perfezionasse tale elezione, sarà temporaneamente designato dalle OO.SS. un “RLS di prossimità", individuato tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Poste Italiane spa maggiormente rispondenti per attività, rischi e luoghi di lavoro presidiati.

3. Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva
A) Contrattazione collettiva nazionale
Sono ammesse al rinnovo del CCNL le Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa per le quali sia stata effettuata la rilevazione della rappresentatività ai sensi del precedente punto 1 che abbiano, nel campo di applicazione del CCNL, una rappresentatività non inferiore al 5%.
La negoziazione per il rinnovo del CCNL sarà avviata sulla base della piattaforma presentata da Organizzazioni Sindacali, firmatarie della presente intesa e per le quali ricorra la condizione di cui al precedente capoverso, che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali di volta in volta ammesse alla trattativa per il rinnovo del CCNL; a tal fine Poste Italiane provvederà, con riferimento alla rilevazione effettuata nel mese di maggio precedente l’avvio della negoziazione per il rinnovo del CCNL, alla ponderazione del dato elettorale delle ultime elezioni RSU effettuate con il dato associativo, determinando la media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti alle OO.SS. di volta in volta ammesse al rinnovo del CCNL) e la percentuale di voti ottenuti da ciascuna Organizzazione Sindacale ammessa alla negoziazione per il rinnovo del CCNL nelle elezioni delle RSU sul totale dei voti validi, quindi, con un peso del 50% per ciascuno dei due dati. Ai voti conseguiti da ciascuna Organizzazione Sindacale ammessa alla trattativa contrattuale si sommerà il numero degli iscritti alla medesima Organizzazione Sindacale risultanti nelle unità produttive con più di 15 dipendenti ove siano presenti RSA ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
Il CCNL sottoscritto formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza delle OO.SS. di volta in volta ammesse alla trattativa per il rinnovo del CCNL, come sopra determinata, ed approvato a maggioranza semplice da parte dei dipendenti – nell’ambito di una consultazione certificata da svolgersi nel corso dell’assemblea dei lavoratori, il cui esito sarà di volta in volta certificato e comunicato dalle OO.SS. all’Azienda – sarà esigibile erga omnes.
La sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta, costituirà atto vincolante per entrambe le Parti.
Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che il CCNL in tal modo concluso sia esigibile nei confronti dell’insieme dei dipendenti nonché dì tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa; conseguentemente, le suddette OO.SS. le rispettive strutture territoriali nonché le RSU/RSA si impegnano a dare piena applicazione al CCNL così definito e a non promuovere iniziative di contrasto al contratto stesso.
In occasione del rinnovo del CCNL "sarà riconosciuta, per la partecipazione alle assemblee durante l’orario di lavoro, un’ora supplementare rispetto al limite delle 10 ore annue previste dall’art. 8 del CCNL vigente. Nel caso in cui il monte ore così determinato non risulti sufficiente, l’Azienda si rende disponibile ad anticipare un ulteriore ora, decurtandola dalla spettanza dell’anno successivo.
B) Contrattazione collettiva aziendale
La contrattazione collettiva aziendale si esercita secondo le modalità e nell’ambito delle materie espressamente delegate dalla legge o dal CCNL:
La titolarità delta contrattazione collettiva aziendale è in capo alle competenti strutture delle OO.SS. - firmatarie del CCNL congiuntamente alle rappresentanze sindacali operanti in azienda.
I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono esigibili nei confronti di tutto il personale in forza e vincolano tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle. RSU ovvero delle Rappresentanze Sindacali in Azienda previste dal presente protocollo.
Per le Aziende del Gruppo, in caso di presenza delle RSA costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali sono esigibili nei confronti dell'insieme dei dipendenti nonché di tutte le Organizzazioni firmatarie della presente Intesa se approvati dalle RSA costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’Azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati ai sensi della presente intesa.
I contratti collettivi aziendali approvati dalle RSA con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, da almeno una Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa. Per la. validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% +1 degli aventi diritto al voto. L'intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.
Le OO.SS. firmatarie della presente intesa, le rispettive strutture territoriali nonché le RSU/RSA si impegnano a dare piena applicazione alle intese sottoscritte e validate secondo le procedure sopra, indicate e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi medesimi.
Con riferimento alla tematica relativa alle “procedure di raffreddamento”, le Parti convengono sulla necessità di procedere, nell’ambito del rinnovo, del CCNL, ad un riesame della materia, tenuto conto anche degli ambiti non rientranti nel perimetro di applicazione della Legge n. 146/90. 
In occasione di ogni rinnovo del CCNL, le Parti si incontreranno per definire le modalità di partecipazione della Delegazione Sindacale alla trattativa.
Per tutto quanto non specificamente disciplinato dalla presente intesa, le Parti rinviano a quanto stabilito dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.

Nota a verbale
L'attuale trattativa per il rinnovo del CCNL proseguirà con le Parti già ammesse alla negoziazione.