LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
visto il parere del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi della direttiva 98/24/CE del Consiglio, la Commissione propone obiettivi europei sotto forma di valori limite indicativi in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, da fissare a livello comunitario.
(2) Nello svolgimento del suo compito, la Commissione è assistita dal Comitato scientifico in materia di valori limite dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), istituito in virtù della decisione 95/320/CE della Commissione(2).
(3) Per ogni agente chimico per il quale è fissato un valore limite indicativo di esposizione, a livello comunitario, gli Stati membri devono stabilire un valore limite nazionale di esposizione, tenendo conto del valore limite comunitario, e determinandone la natura in conformità con la prassi e la legislazione nazionali.
(4) I valori limite indicativi di esposizione professionale devono essere considerati una parte importante della strategia globale volta a garantire la protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi.
(5) Un primo e un secondo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale sono stati stabiliti dalle direttive della Commissione 91/322/CEE(3) e 96/94/CE(4) sulla base delle disposizioni della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio(5), del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
(6) La direttiva 80/1107/CEE è stata abrogata con effetto dal 5 maggio 2001 dalla direttiva 98/24/CE.
(7) È opportuno stabilire nuovamente, sulla base della direttiva 98/24/CE, i valori limite indicativi di esposizione precedentemente fissati dalle direttive 91/322/CEE e 96/94/CE sulla base direttiva 80/1107/CEE.
(8) L'elenco di cui all'allegato della presente direttiva contiene le sostanze di cui all'allegato della direttiva 96/94/CE e include una serie di sostanze, per le quali valori limite indicativi di esposizione sono stati raccomandati dal comitato SCOEL, dopo valutazione dei dati scientifici più recenti di cui si dispone quanto agli effetti per la salute dell'esposizione professionale a tali sostanze. In considerazione di quanto precede e per motivi di chiarezza deve procedersi alla rifusione della direttiva 96/94/CE.
(9) È necessario stabilire valori limite di esposizione a breve termine per talune sostanze, onde tener conto degli effetti derivanti dall'esposizione a breve termine.
(10) Per taluni agenti è necessario anche tener conto della possibilità di penetrazione attraverso la pelle, per garantire il migliore livello possibile di protezione.
(11) La direttiva costituisce un'iniziativa pratica verso il raggiungimento della dimensione sociale del mercato interno.
(12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori(6),
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Sono fissati valori limite indicativi di esposizione per gli agenti chimici di cui all'allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri fissano valori limite nazionali di esposizione per gli agenti chimici di cui all'allegato, tenuto conto dei valori comunitari.
Articolo 3
1. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni di legge, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore di cui alla presente direttiva.
Articolo 4
La direttiva della Commissione 96/94/CE è abrogata con effetto dalla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2000.
Per la Commissione
Anna Diamantopoulou
Membro della Commissione
(1) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(2) GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.
(3) GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22.
(4) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 86.
(5) GU L 327 del 3.12.1980, pag. 8.
(6) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
ALLEGATO
ELENCO DEI VALORI LIMITE INDICATIVI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
[omissis]