Categoria: 2016
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Tipologia: Costituzione e Statuto OPAN
Data firma: 8 luglio 2016
Parti: For.Italy e Confamar
Settori: For.Italy-Confamar
Fonte: docs.wixstatic.com

Sommario:

  Atto costitutivo di associazione   Statuto OPAN - Organismo Paritetico Nazionale

Atto costitutivo di associazione
Tra For.Italy - Forum delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e degli imprenditori Italiani a cui hanno aderito Fagri, Aic, Imprenditori&Imprese, Assotec Fagri, Sistema Industria Lazio, Sistema Industria Campania, Api Calabria, Sicilia Impresa […], e qui di seguito denominata For.Italy; e Confamar - Confederazione Autonoma dei Movimenti ed Associazioni di Rappresentanza dei lavoratori e dei consumatori […], e qui di seguito denominata Confamar

Premesso che fra le organizzazioni convenute sono stati sottoscritti rispettivamente in data 8 luglio 2016 l'Accordo interconfederale sul modello di relazioni industriali e sempre in data 8 luglio 2016 l'Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e smi;
Atteso che si rende necessario provvedere a formalizzare la costituzione di una associazione non riconosciuta quale organismo paritetico in materia di salute e sicurezza al fine di dare attuazione alle intese sopra richiamate ed in particolare all'Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e smi;
Ritenuto di procedere alla costituzione dell'Associazione denominata: OPAN - Organismo Paritetico Nazionale - in sigla "OPAN" regolamentata dallo Statuto composto da 14 articoli allegato al presente atto sotto la lettera "a" costituendone parte integrante e sostanziale e che le parti espressamente approvano e sottoscrivono;
Con il presente atto convengono quanto segue:
1. L'associazione non ha fini di lucro, ha durata illimitata ed ha i seguenti compiti:
a) Indirizzo e definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle iniziative e delle attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 e smi;
b) Destinazione, indirizzo e monitoraggio delle risorse di cui all'Accordo Interconfederale 8 luglio 2016 in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e smi;
c) Regolamentazione e promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali, come meglio descritti dall'Accordo Interconfederale sopra richiamato, coordinandone e monitorandone l'attività;
d) Ricezione dagli organismi paritetici territoriali delle segnalazioni di elezione/designazione dei RLS e RLST, tenendo il relativo elenco;
e) Promozione della formazione per i componenti degli organismi paritetici e per tutti gli attori della prevenzione;
f) Elaborazione di proposte per la formazione dei lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), da svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali, tenendo conto di quanto previsto all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e sulla base degli Accordi Stato-Regioni, ai sensi degli artt. 34 e 37, del dlgs n. 81 del 2008 e smi;
g) Elaborazione di programmi di formazione per le figure dei dirigenti, dei preposti e dei datori di lavoro, da svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali, sulla base degli Accordi Stato-Regioni, ai sensi degli artt. 34 e 37 del DLgs n. 81 del 2008 e smi;
h) Promozione dello scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa vigente;
i) Promozione e coordinamento degli interventi formativi e di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, reperendo finanziamenti dalla UE, da enti pubblici e privati nazionali e territoriali;
j) Valutazione delle proposte di intervento a livello comunitario e nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro;
k) Promozione di ogni altra azione di analisi, ricerca e studio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
l) L'OPAN è seconda istanza nella procedura di conciliazione di cui all'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che avverrà con le stesse modalità previste per la prima istanza. Su richiesta delle Parti ed in caso di inerzia degli Organismi territoriali oltre il termine di 30 giorni sulle controversie presentate in materia di diritti di informazione e formazione e rappresentanza assume funzione di prima istanza. La relativa procedura dovrà concludersi entro 30 giorni.
2. L'OPAN trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) Da proventi derivanti dai versamenti delle aziende e dei lavoratori nelle forme e nei termini stabiliti dall'Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 smi, nonché dalla contrattazione;
b) Dai proventi del Fondo ex art. art. 52 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
c) Da ogni altra forma di finanziamento, contributo, donazione proveniente da soggetti pubblici o privati;
d) Da proventi derivanti da iniziative sociali;
3. L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno
ed il bilancio consuntivo predisposto dalla Presidenza, nei termini sotto specificati, è esaminato dal Collegio dei revisori dei conti e, entro il 30 aprile di ogni anno, devono essere approvati il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo. Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, saranno trasferiti nell'esercizio successivo e destinati agli stessi capitoli di spesa per i fini dell'OPAN ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi della gestione, utili, riserve, fondi o capitoli dell'OPAN, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. Gli organi di gestione e di controllo sono rispettivamente:
a) L'Assemblea, composta da 4 (quattro) componenti di cui 2 (due) nominati dalle Organizzazioni datoriali e 2 (due) dalla organizzazione sindacale; i componenti durano in carica tre anni e sono rinnovabili e ciascuna delle Parti designanti può in qualsiasi momento provvedere, mediante comunicazione scritta all'ente, alla sostituzione dei propri rappresentanti che dureranno in carica fino alla naturale scadenza del componente sostituito.
b) Il Comitato Paritetico composto da 6 (sei) componenti di cui 3 designati dalla parte datoriale e 3 dalla parte sindacale; le parti designanti possono in qualsiasi momento procedere alla sostituzione dei rispettivi rappresentanti.
c) La Presidenza è composta dal Presidente e Vice Presidente nominati rispettivamente dalla parte datoriale e dalla parte sindacale fra i componenti del Comitato Paritetico.
d) Il Collegio dei revisori dei Conti, dura in carica tre anni ed è composto dal presidente e da due Revisori effettivi, questi ultimi in persona di un componente designato dalla parte datoriale ed uno designato dalla parte sindacale. Il Presidente del Collegio dei Revisori è indicato congiuntamente dai Soci dell'Associazione.
5. Il recesso di uno dei soci che porti al venir meno del principio della bilateralità comporta lo scioglimento dell'OPAN ed ha effetto trascorsi 12 (dodici) mesi dalla comunicazione alla Presidenza trasmessa per raccomandata. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera le modalità di liquidazione e la devoluzione del patrimonio risultante, dedotto il rimborso del capitale e delle anticipazioni versate dai soci, rivalutati in base agli interessi legali. È fatto obbligo di devoluzione del patrimonio netto dell'OPAN in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
6. Entro trenta giorni dalla firma e sottoscrizione del presente atto le Parti convenute comunicheranno le designazioni dei rispettivi rappresentanti in seno ai sopra richiamati organi dell'Associazione.

Roma, 8 luglio 2016

Statuto OPAN - Organismo Paritetico Nazionale
Art. 1 Costituzione

In applicazione dell'Accordo Interconfederale For.Italy - Confamar in materia di "salute e sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e smi" del 8 luglio 2016 è costituito l'Organismo Paritetico Nazionale - OPAN regolato dal presente statuto.

Art. 2 Compiti e finalità
L'OPAN non ha fini di lucro, ed ha i seguenti compiti:
a) Indirizzo e definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle iniziative e delle attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro;
b) Destinazione, indirizzo e monitoraggio delle risorse di cui all'Accordo Interconfederale For.Italy - Confamar del 8 luglio 2016 "in materia di salute e sicurezza ex DLgs n. 81/2008 e smi"
c) Regolamentazione e promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali, come meglio descritti dall'Accordo Interconfederale 8 maggio 2015 in materia di Salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro, coordinandone e monitorandone l’attività;
d) Ricezione dagli organismi paritetici territoriali delle segnalazioni di elezione/designazione dei RLS e RLST, tenendo il relativo elenco;
e) Promozione della formazione per i componenti degli organismi paritetici e per tutti gli attori della prevenzione;
f) Elaborazione di proposte per la formazione dei lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), da svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali, tenendo conto di quanto previsto all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e sulla base degli Accordi Stato-Regioni, ai sensi degli artt. 34 e 37, del D.Lgs. n. 81 del 2008 smi;
g) Elaborazione di programmi di formazione per le figure dei dirigenti, dei preposti e dei datori di lavoro, da svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali, sulla base degli Accordi Stato-Regioni, ai sensi degli artt. 34 e 37, del D.Lgs. n. 81 del 2008 smi;
h) Promozione dello scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa vigente;
i) Promozione e coordinamento degli interventi formativi e di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, reperendo finanziamenti dalla UE, da enti pubblici e privati nazionali e territoriali;
j) Valutazione delle proposte di intervento a livello comunitario e nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro;
k) Promozione di ogni altra azione di analisi, ricerca e studio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'OPAN è seconda istanza nella procedura di conciliazione di cui all'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che avverrà con le stesse modalità previste per la prima istanza. Su richiesta delle Parti ed in caso di inerzia degli Organismi territoriali oltre il termine di 30 giorni sulle controversie presentate in materia di diritti di informazione e formazione e rappresentanza assume funzione di prima istanza. La relativa procedura dovrà concludersi entro 30 giorni.

Art. 3 Sede e funzionamento
L'Associazione ha sede in Roma attualmente in Via Santa Croce in Gerusalemme 87. Per l'attuazione delle iniziative di cui sopra, l'OPAN usufruirà delle risorse definite nell'Accordo Interconfederale sopra richiamato in materia di "salute e sicurezza ex DLgs n. 81/2008 e smi''

Art. 4 Durata
La durata dell'Ente è illimitata, con il rispetto delle obbligazioni assunte ai sensi dell'Accordo Interconfederale 8 luglio 2016 in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro ed eventuali rinnovi.

Art. 5 Soci
Sono Soci costituenti dell'OPAN le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie dell'Accordo Interconfederale 8 luglio 2016 in materia di "salute e sicurezza ex DLgs n 81/2008 e smi"

Art. 6 Organismi paritetici territoriali e loro compiti
Spetta al Comitato Paritetico dell'OPAN l'istituzione e la regolamentazione degli organismi paritetici territoriali.
Detti organismi intervengono come articolazioni territoriali dell'OPAN.
Le Parti istitutive procedono alla designazione di un coordinatore di parte sindacale ed un coordinatore di parte datoriale con compiti di coordinamento delle attività. Detti coordinatori partecipano su invito della Presidenza dell'OPAN alle riunioni del coordinamento nazionale degli organismi territoriali.
Tutte le nomine e designazioni hanno durata triennale ma le parti che hanno proceduto alla nomina o designazione possono in qualsiasi momento procedere alla sostituzione del proprio rappresentante nominato o designato.
In tal caso il nuovo rappresentante rimane in carica fino alla naturale scadenza.
Le articolazioni territoriali hanno i seguenti compiti nell'ambito del territorio di competenza.
a) indirizzo e definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle iniziative e delle attività in materia di salute sicurezza sul lavoro;
b) nomina degli RLST e ricezione delle nomine degli RLS, tenendo il relativo elenco territoriale;
c) elaborazione di programmi e linee guida per la formazione dei lavoratori e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), da svolgersi in collaborazione con l'OPAN, sulla base degli Accordi Stato-Regioni, ai sensi degli artt. 34 e 37, del D.lgs. n. 81 del 2008 smi;
d) elaborazione di programmi di formazione per le figure dei dirigenti, degli RSPP dei preposti e dei datori di lavoro, da svolgersi in collaborazione con l'OPAN, sulla base degli Accordi Stato-Regioni, ai sensi degli artt. 34 e 37 del dlgs n 81 del 2008 smi;
e) promozione dello scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa vigente con l'OPAN;
f) promozione e coordinamento degli interventi formativi e di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro;
g) valutazione delle proposte di normative territoriali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli enti locali;
h) formulazione di richieste alle istituzioni competenti, ad enti pubblici e privati per iniziative di sostegno per le piccole e medie imprese per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
i) promozione di ogni altra azione di analisi, ricerca e studio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 7 Contributi
L'OPAN trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
■ da proventi derivanti dai versamenti delle aziende e dei lavoratori come stabilito dall'Accordo Interconfederale For.Italy - Confamar 8 luglio 2016 in materia di "salute e sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e smi", nonché dalla contrattazione;
■ dai proventi del Fondo ex art. art. 52 del D.Lgs. n. 81/2008 smi;
■ da ogni altra forma di finanziamento, contributo, donazione proveniente da soggetti pubblici o privati destinato alle finalità previste dalla costituzione dell’OPAN;
■ da proventi derivanti da iniziative sociali. In coerenza con la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 29.7.2011 n. 20 "Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolte da Enti bilaterali e Organismi Paritetici o realizzate in collaborazione con essi" sin d’ora sono definite le seguenti attività nell'ambito delle risorse raccolte dall'OPAN:
a) attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in coerenza con l’art. 10 del D.Lgs. 81/2008;
b) collaborazione nella formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti realizzata dalle imprese, in coerenza con l'art. 37, comma 12, D.Lgs. 81/2008 e con gli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011 e del 25.7.2012;
c) programmazione di attività formative in tema di salute e sicurezza dei lavoratori in coerenza con l'art. 2, comma I, lett. h del D.Lgs. 276/2003 e smi e con l'art. 2, comma I, lett. ee) del D.Lgs. 81/2008.

Art. 8 Esercizio Sociale
L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato paritetico, nei termini sotto specificati, è esaminato dal Collegio dei revisori dei conti.
Entro il 30 aprile di ogni anno devono essere approvati il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.
Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, saranno trasferiti nell'esercizio successivo e destinati agli stessi capitoli di spesa per i fini dell'OPAN.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi della gestione, utili, riserve, fondi o capitale dell'OPAN, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 Organi di gestione e di controllo
Sono organi dell'OPAN:
■ l'Assemblea;
■ il Comitato Paritetico;
■ la Presidenza;
■ il Collegio dei Revisori dei Conti.
Fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, tutte le cariche sono gratuite, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Art. 10 L'Assemblea
L'Assemblea è composta da 4 (quattro) componenti di cui 2 (due) nominati dalle Organizzazioni datoriali e 2 (due) dalla organizzazione sindacale.
I componenti durano in carica tre anni e sono rinnovabili e ciascuna delle Parti designanti può, in qualsiasi momento, provvedere mediante comunicazione scritta alla Presidenza dell'OPAN alla sostituzione dei propri rappresentanti che dureranno in carica fino alla naturale scadenza del componente sostituito.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
■ nomina il Comitato Paritetico, sulla base delle designazioni delle Parti istitutive che possono in qualsiasi momento procedere alla sostituzione dei rispettivi rap-presentanti, nonché il Presidente ed il vice presidente;
■ approva i programmi di attività, il piano delle iniziative dirette all'attuazione degli scopi sociali ed il bilancio preventivo;
■ approva, i regolamenti, il bilancio preventivo e le rendicontazioni presentati almeno 15 (quindici) giorni prima ai componenti dell'Assemblea e al collegio dei revisori dei conti;
■ delibera l'adesione di nuovi Soci;
■ delibera lo scioglimento dell'Associazione;
■ delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
■ si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno uno dei soci.
L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante invito, inviato a ciascun componente, contenente l'ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.
Su richiesta di uno dei soci il Presidente convoca l'Assemblea con l'ordine del giorno da questi proposto, con le stesse modalità di cui sopra.
Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza dei 2/3 (due terzi) dei componenti presenti o rappresentati nel rispetto del principio della pariteticità.
Le deliberazioni di cui sopra sono prese a maggioranza dei componenti presenti nel rispetto del principio della pariteticità.

Art. 11 Il Comitato Paritetico
Il Comitato Paritetico è composto da 6 (sei) componenti di cui 3 (tre) designati dalle organizzazioni datoriali e 3 (tre) dalla organizzazione sindacale.
Il Comitato paritetico avrà la stessa durata dell'Assemblea.
Il Comitato paritetico ha i seguenti compiti:
■ predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
■delibera sulla istituzione e regolamentazione dell'attività degli organismi paritetici territoriali;
■ delibera la stipula di accordi, convenzioni e contratti con Enti, Università, centri di formazione professionale, persone fisiche e giuridiche in materia di salute e sicurezza;
■ dispone della gestione ordinaria e straordinaria dell'ente fatte salve le prerogative specifiche dell'Assemblea;
Le deliberazioni del Comitato paritetico sono assunte a maggioranza dei presenti e con la garanzia del rispetto del principio della bilateralità.
Il Comitato Paritetico si riunisce, di norma, tre volte l'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
Il Comitato Paritetico è convocato dalla Presidenza mediante invito (fax, mail), inviato a ciascun componente, contenente l'ordine del giorno, almeno 5 (cinque) giorni, prima della riunione.
Per la validità delle riunioni del Comitato Paritetico è necessaria la presenza di almeno 4 (quattro) componenti nel rispetto del principio della bilateralità.
I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni possono farsi rappresentare da altro componente del Comitato Paritetico.
Le riunioni del Comitato Paritetico possono tenersi nelle forme e nei modi stabiliti i dalla legge e/o dal presente statuto.

Art. 12 La Presidenza
La Presidenza è composta dal Presidente e Vice presidente nominati rispettivamente dalla parte datoriale e dalla parte sindacale fra i componenti del Comitato Paritetico Essi, in accordo fra loro, possono istituire o assegnare specifiche deleghe ai singoli componenti del Comitato paritetico per lo svolgimento di singole operazioni o di gruppi di esse.
La rappresentanza dell'OPAN di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente.
La Presidenza ha i seguenti compiti:
■ convoca le riunioni dell'Assemblea, del Comitato Paritetico e del coordinamento degli OPAT e ne presiede i lavori;
■ sovrintende all'applicazione del presente Statuto;
■ dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Paritetico;
■ amministra il patrimonio dell'OPAN su deliberazione del Comitato Paritetico ai sensi del presente statuto;
■ provvede agli impegni di spesa e coordina la riscossione delle entrate.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due Revisori effettivi, questi ultimi in persona di un componente designato dalle Organizzazioni datoriali ed uno dalla organizzazione sindacale e da due supplenti, di cui un componente designato dalle Organizzazioni datoriali ed uno designato dalla organizzazione sindacale.
I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
Il Presidente del Collegio dei Revisori è indicato congiuntamente dai soci dell'OPAN.
È compito dei Revisori dei Conti:
a) vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'OPAN;
b) redigere la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell’Assemblea.

Art. 14 Recesso e scioglimento
Il recesso di uno dei soci che porti al venir meno del principio della bilateralità comporta lo scioglimento dell'OPAN.
Il recesso ha effetto trascorsi 12 (dodici) mesi della comunicazione alla Presidenza trasmessa per raccomandata.
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera le modalità di liquidazione e la devoluzione del patrimonio risultante, dedotto il rimborso del capitale e delle anticipazioni versate dai soci, rivalutati in base agli interessi legali.
È fatto obbligo di devoluzione del patrimonio netto dell'OPAN in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 Norme finali
Per quanto non disciplinato dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia di associazioni non riconosciute nonché alla normativa di settore.
Per ogni controversia che dovesse intervenire nell'interpretazione del presente statuto si rimanda alla decisione delle parti istitutive.

Letto confermato e sottoscritto