Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 22 settembre 2017
Parti: Gruppo Poste italiane e Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal-Comunicazioni, Ugl-Comunicazioni
Settori: Servizi, Poste italiane
Fonte: slp-cisl.it


Protocollo di intesa sulla disciplina dei rapporti con le aziende appaltatrici

Tra Poste Italiane e Slc-Cgil, Slp-Cisl, UilPoste, Failp-Cisal, Confsal-Comunicazioni, Ugl-Comunicazioni
Premesso che
le Parti stipulanti il presente protocollo esprimono la comune volontà di individuare principi di riferimento capaci di informare le future condotte ed i futuri rapporti al necessario rispetto del principio di legalità nell’esecuzione e nella gestione degli appalti, garantendone la completa trasparenza, nella convinzione che tali principi siano idonei a contribuire ed accrescere l’efficacia dei processi aziendali e della competitività;
l’attenzione alla qualità ed al rispetto dell'ambiente, l’osservanza della normativa vigente, ivi inclusa la specifica regolamentazione in materia di lavoro, rappresentano - in un contesto economico sempre più integrato e competitivo - obiettivi da perseguire nell’ottica del miglioramento del servizio offerto alla clientela;
le relazioni commerciali con i fornitori si svolgono nel reciproco rispetto dei criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale, così come la scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di trasparenza, liceità, opportunità, oltre che di efficienza ed economicità e tali da evitare l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi;
l’Azienda conferma l’impegno ad uniformare la propria linea di condotta nei confronti dei fornitori e dei partner a comportamenti socialmente responsabili. In tale contesto, le Parti confermano la volontà di assicurare, rispetto ai contratti di appalto posti in essere, la piena regolarità delle condizioni di lavoro, ed il puntuale rispetto delle tutele legali e contrattuali previste per i lavoratori;
le Parti ritengono necessario individuare principi di comportamento atti a garantire l’effettivo riconoscimento ai lavoratori che operano nell’ambito dei contratti di appalto dei diritti previsti dalla vigente legislazione;
le Parti ravvisano altresì l’opportunità di promuovere azioni finalizzate ad orientare le aziende fornitrici verso un efficace e corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle norme di prevenzione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e di verificare -in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici- il pieno possesso dei requisiti previsti dalla legge;
tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
1) di riferire l’ambito di applicazione del presente protocollo alle relazioni commerciali tra Poste Italiane spa ed i fornitori e partner diretti alla fornitura di servizi in appalto, riconducibili - a titolo esemplificativo- ai servizi di trasporto, ai servizi postali, al facility management, ecc.;
2) di orientare la scelta dei fornitori secondo criteri oggettivi e documentabili, nel rispetto delle regole sulla concorrenza in ogni fase della procedura di affidamento, in applicazione delle normative di riferimento, ed - in particolare - di quanto previsto dalla legge n. 287 del 1990. In tale ambito, l’Azienda si impegna a porre in essere comportamenti diretti a garantire l’indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione nei comportamenti precontrattuali e contrattuali;
3) di favorire la progressiva estensione del sistema di selezione e gestione dei fornitori attraverso l’utilizzo di specifici Albi Fornitori, nei quali vengono individuati ed iscritti solo i soggetti idonei a partecipare alle gare di appalto, in relazione alle vigenti disposizioni normativa e ai requisiti di appartenenza per essi definiti;
4) di intensificare, inoltre, la promozione di standard etici di comportamento da parte dei fornitori anche incentivando il conseguimento di certificazioni di qualità, certificazioni ambientali, certificazioni sociali e certificazioni correlate alla sicurezza e salute dei lavoratori e di prevedere controlli di verifica del rispetto degli standard di qualità previsti;
5) di prevedere, nell’ambito delle clausole contrattuali, specifici obblighi volti ad assicurare l’osservanza, da parte delle imprese appaltatrici - anche nella loro qualità di subcommittenti nei confronti dei subappaltatori - dei diritti fondamentali dei propri collaboratori, con particolare riferimento al rispetto delle pari opportunità, della dignità personale, della privacy, della garanzia della retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, nonché del rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro e della piena osservanza delle norme i materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale previsione vale con particolare riferimento al puntuale rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto e subappalto, così come disciplinati dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, con riguardo alla valutazione di adeguatezza dell’offerta rispetto al costo del lavoro e della sicurezza nonché alla responsabilità solidale del committente per eventuali inadempimenti retributivi, previdenziali ed assicurativi dell’appaltatore e/o del subappaltatore.
6) di prevedere la non assoggettabilità al ribasso d’asta dei costi relativi alla sicurezza.
7) di prevedere l’obbligo, da parte delle imprese appaltatrici, anche nella loro qualità di subcommittenti nei confronti dei subappaltatori, di rispettare, applicare e far applicare le disposizioni di legge in materia assicurativa, previdenziale, contributiva ed antinfortunistica nonché di provvedere al regolare pagamento delle retribuzioni in conformità alla contrattazione collettiva vigente, con espressa previsione - da parte di Poste Italiane spa- di richiedere idonea documentazione probatoria;
8) di assicurare, sia in sede di formalizzazione del contratto che di gestione dello stesso, la puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 29.11.2008 n. 185 convertito nella Legge 28.1.2009 n. 2, con riferimento all’obbligo di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
9) di prevedere specifiche clausole di risoluzione del contratto per l’inadempimento da parte delle società fornitrici degli obblighi di cui ai punti 5 e 7 del presente protocollo;
10) di improntare l’azione aziendale secondo logiche atte ad assicurare l’effettivo rispetto delle previsioni normative, che sanciscono la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore in merito all’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dovuti, in coerenza con le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 49/2017. 
11) di confermare l’estensione a tutte le Agenzie di Recapito e a tutti gli “Accollatari” dei contenuti previsti dall'art. 7 del CCNL Servizi Postali in Appalto del 22/12/2015 in caso di cessazione dell’appalto, prevedendo una specifica clausola in tal senso anche nel capitolato di appalto.
12) di prevedere espressamente, al fine di ridurre fenomeni di dumping, il divieto di cessione e/o subappalto dei diritti/servizi affidati alle Agenzie di Recapito;
13) con riferimento agli appalti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera - come individuati ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017- di inserire poter prevedere, nella documentazione di gara specifiche clausole sociali volte a promuovere, in caso di successione d’imprese, la stabilità occupazionale del personale impiegato tramite l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali di settore,- di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea.
14) di prevedere specifici incontri annuali ovvero su richiesta di una delle Parti, diretti a fornire adeguata informativa sulla materia oggetto del presente protocollo, con particolare riferimento alle tipologie e procedure delle attività in appalto.
Per quanto definito nella presente intesa le Parti intendono superata e abrogata ogni norma precedentemente sottoscritta.