Categoria: 2017
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Tipologia: Accordo
Data firma: 14 settembre 2017
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2020
Parti: Martelli F.lli/Apindustria e RSU, Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Martelli F.lli Mantova
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
1. Relazioni industriali
2. Ambiente e sicurezza
3. Professionalità - Inquadramento
4. Formazione
5. Appalti e Comunità di sito
6. Orario di lavoro
7. Modifiche ai regimi di orario e orario straordinario
  8. Ferie
9. Organizzazione del lavoro e ritmi di macellazione
10. Ticket - restaurant
11. Premio di produzione aziendale
12. Retribuzione aziendale di secondo livello
13. Clausole di garanzia
14. Decorrenza e durata
Allegati

Accordo Sindacale Salario Aziendale Martelli F.lli spa dal 01.01.2017 al 31.12. 2020

In data 14 Settembre 2017, presso gli uffici dell'Associazione Piccole e Medie Industrie di Mantova in via Ilaria Alpi, 4 (Mn), si sono incontrati: la Direzione aziendale della Martelli F.lli spa […], assistiti da […] Apindustria Mantova; la RSU di Martelli F.lli spa […], Flai Cgil Mantova […], dopo numerosi incontri di approfondimento ed articolate discussioni per il rinnovo della retribuzione di secondo livello, iniziati sin dal mese di dicembre 2016, le Parti hanno convenuto quanto segue:

Premessa
Le parti hanno preso atto che il settore delle carni suine, nel generale contesto di recessione che sta caratterizzando il mercato nazionale, risente di una situazione congiunturale particolarmente sfavorevole, con negative ricadute sulla domanda e sulla produzione industriale.
Nonostante il generale quadro di difficoltà l'azienda ha confermato il proprio impegno per l'adozione di adeguate strategie organizzative e gestionali, con l'intento di contrastare il trend economico negativo e difendere le proprie quote di mercato attraverso politiche di sostegno dei volumi produttivi di vendita.
Considerato il contesto di generale difficoltà e la volontà aziendale di proseguire nelle strategie di consolidamento e crescita nel mercato di riferimento, le parti intendono collegare il presente accordo alle necessità di efficienza, produttività ed equilibrio economico complessivo, indispensabili al raggiungimento degli obiettivi di competitività aziendale.
in questo quadro, le parti riconoscono l'importanza delle risorse umane come fondamentali per raggiungere gli obiettivi di crescita e competitività ed in tal senso l'azienda ribadisce l'essenzialità del contributo dei lavoratori, coniugando le esigenze di collaborazione con l'efficienza e qualità del lavoro.

1. Relazioni industriali
La Martelli F.lli spa, la RSU e le Organizzazioni Sindacali territoriali confermano la volontà di un sempre maggior consolidamento del sistema delle relazioni industriali nel rispetto dei ruoli e delle reciproche autonomie.
Le Parti ribadiscono che l'obiettivo, primario e congiunto, è quello di agire per lo sviluppo ulteriore dell'Azienda e per il suo consolidamento sul mercato, A tale scopo l'ottimizzazione dei fattori produttivi, con specifico riferimento all'incremento degli obbiettivi di produzione e dell'efficienza produttiva ne costituisce elemento essenziale.
Le Parti nel riconoscere la validità del sistema di informazione e consultazione degli ultimi anni e l'importanza del superamento e la composizione delle controversie e dei problemi aziendali, hanno convenuto che si debba proseguire ed implementare la strada intrapresa.
Nel rispetto ed in attuazione a quanto disposto dal vigente CCNL di categoria, l'Azienda fornirà nel corso di incontri da tenersi con cadenza periodica informazioni riguardanti gli assetti produttivi, i programmi di investimento, le situazioni ambientali e di sicurezza, l'andamento del mercato, della situazione occupazionale e dei parametri retributivi.
Al fine di monitorare e risolvere tempestivamente le problematiche che dovessero emergere nell'attività aziendale, le Parti confermano la prassi di organizzare incontri tra la Direzione aziendale e la RSU con periodicità di norma trimestrale.
Resta naturalmente salva la possibilità per ciascuna delle Parti di richiedere, in qualsiasi momento a fronte di urgenti e motivate necessità, l'attivazione di uno specifico tavolo di confronto.
L'Azienda ha confermato la propria disponibilità a dare un'informazione preventiva alla RSU in merito a rilevanti mutamenti degli indirizzi produttivi, nonché a possibili innovazioni tecniche e/o produttive, che possano avere significative incidenze sui livelli occupazionali e sull'organizzazione del lavoro.
Premesso che il presente Verbale di Accordo deve essere inteso in modo dinamico, in grado di cogliere tutte le occasioni e le opportunità che potrebbero delinearsi in corso della sua vigenza, le Parti dichiarano che qualora dovessero insorgere situazioni nuove, impreviste ed imprevedibili, che richiedano soluzioni urgenti e non differibili, la Società e la RSU si impegnano ad incontrarsi per esperire gli eventuali e necessari tentativi di componimento delle possibili controversie, prima che venga attuata una qualsiasi forma di agitazione, al fine di trovare le soluzioni rispondenti a tali esigenze, nei rispetto dello spirito del presente Accordo.

2. Ambiente e sicurezza
Il tema della sicurezza e salute dei lavoratori è sempre stato oggetto di confronto costruttivo anche nel contesto delle relazioni sindacali.
La Martelli F.lli spa continuerà ad essere particolarmente attenta e sensibile alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e come sempre continuerà ad operare con diligenza attraverso l'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.
Continuerà inoltre ad essere posta particolare attenzione all'impatto delle attività svolte sull'ambiente, garantendo condizioni di sostenibilità dei propri cicli produttivi attraverso un controllo costante dei rischi ambientali, un contenimento delle emissioni, corrette pratiche di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
L'azienda continuerà quindi a perseguire la politica attuale, già condivisa con i lavoratori, che si traduce nei seguenti impegni:
1) Incontri annuali con la presenza del medico competente, RSPP e RLS;
2) Confronto collaborativo sulle prevenzioni, e protezione finalizzate a ridurre progressivamente i rischi di infortunio sul lavoro, le malattie professionali e a migliorare le condizioni di lavoro;
3) Monitoraggio delle postazioni di lavoro con attenzione ai ritmi e sovraccarico fisico, al fine di individuare le soluzioni ergonomiche più corrette e idonee alle esigenze psicofisiche dei lavoratori;
4) Fornitura a tutti i lavoratori i DPI necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa sulla base dell'analisi del rischio in funzione della mansione svolta;
5) Confronti annuali sugli obiettivi di sostenibilità ambientale, quali riduzione di scarti, risparmio energetico, riduzione consumi di acqua, riduzione delle emissioni.
La Direzione aziendale, in collaborazione con la RSU, RLS, le OO.SS il medico competente proseguendo nel costante impegno e particolare attenzione alle esigenze di tutela della salute dei lavoratori s'impegna a focalizzare ulteriormente la propria attenzione nei confronti di quei lavoratori esposti ai rischi da movimenti ripetitivi per i quali , si possano profilare, su segnalazione del medico competente, particolari rischi di patologie di origine professionale, valutando le possibili iniziative da assumere.

5. Appalti e Comunità di sito
Le Parti nel richiamare quanto previsto dall'Art. 5 del TU e dall'Art. 4 del CCNL industria Alimentare concordano l'affidamento di appalti di servizi prevedano, in relazione alle norme vigenti, il rispetto da parte dell'appaltatore, contratto di riferimento.
Con l'obiettivo di attuare una logica di sistematico miglioramento degli attuali processi di terziarizzazione, l’intervento sarà avviato ponendo la massima attenzione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
A tal fine le Parti condividono:
- l'applicazione di analoghi trattamenti previsti dal CCNL del settore Alimentare per i lavoratori occupati nelle attività affidate in appalto ad aziende o cooperative che abbiano competenze specifiche per le attività direttamente collegate al processo produttivo aziendale e per quelle successive, a carattere secondario.
- l'istituzione dì un Coordinamento delle rappresentanze della sicurezza delle aziende che, operando all'interno di stesso sito produttivo, abbia come obiettivo periodici incontri di confronto, anche su richiesta di una delle parti, per la condivisione di esperienze e conoscenze su aspetti di sicurezza e salute;
- l'accesso, attraverso la messa a disposizione nei confronti delle aziende terze operanti all'interno di uno stesso produttivo, per i lavoratori alle loro dipendenze, di servizi aziendali.

6. Orario di lavoro
Le Parti confermano l'orario di lavoro pari a 40 ore settimanali e sulla base degli orari precedentemente sperimenta valutazioni di gradimento raccolte ed allo scopo di conseguire una migliore capacità di programmazione, flessibilità dell'organizzazione del lavoro ed economie di scala, convengono sull'opportunità di contenere l'orario ordinario di lavoro in un arco temporale quanto più continuativo.
Ciò premesso l'orario ordinario di lavoro sarà dal lunedì al venerdì con un'interruzione giornaliera limitata a 10 m come riportato nella tabella seguente:
 

 

ore giornaliere

orario

Totale minuti di pausa retribuita

lunedì

8

05.55 - 12.32

12.42 - 14.05

32 minuti

martedì

8

05.55 - 12.32

12.42 - 14.05

32 minuti

mercoledì

8

05.55 - 12.32

12.42 - 14.05

32 minuti

giovedì

8

05.55 - 12.32

12.42 - 14.05

32 minuti

venerdì

8

05.55 - 12.32

12.42 - 14.05

32 minuti


Come precisato nella suddetta tabella, per ogni ora lavorata saranno previsti 4 minuti di pausa retribuita per un totale di 32 minuti nel caso di svolgimento di orario giornaliero di 8 ore. Nell'ipotesi di orario giornaliero inferiore alle 8 totale delle pause retribuite da usufruire sarà riproporzionato all'orario svolto.
Senza escludere la possibilità di sperimentare altri tempi di definizione delle pause si concorda che di norma le pause si svolgeranno con le seguenti modalità:

Resta inteso che qualora la minore quantità di capi da macellare comporti un orario inferiore alle 8 ore di lavoro, sarà utilizzato l'istituto della riduzione di orario per la copertura del raggiungimento delle 40 ore settimanali.
L'Azienda fornirà informazioni alla RSU sulla situazione di utilizzo dei ROL da parte dei lavoratori.
permessi e ROL maturati nell'anno precedente e non ancora goduti dovranno di norma essere usufruiti entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione.

7. Modifiche ai regimi di orario e orario straordinario
Laddove le necessità tecnico organizzativo e produttive imponessero il superamento delle 40 ore settimanali, l'orario settimanale potrà aumentare attraverso l'utilizzo delle ore di lavoro straordinario, di norma, nel limite massimo delle 42 ore settimanali.
Si precisa che nelle settimane in cui lo straordinario sia determinato dall'esigenza di recupero di produzione per la presenza imminente di una festività infrasettimanale l'orario potrà essere di 43 ore settimanali, anziché di 42.
Si concorda la possibilità di svolgere lavoro straordinario comprendendo la giornata del sabato, di norma, per almeno due settimane nell'anno. […]
L'azienda s'impegna a comunicare alle maestranze l'eventuale necessità di lavoro straordinario entro la giornata del venerdì della settimana precedente o per casi eccezionali con almeno due giornate di anticipo rispetto alle necessità che saranno riscontrate.
[…]
Il totale delle ore di lavoro straordinario effettivo da richiedere ed effettuare, dovrà essere contenuto nel limite annuo complessivo di 50 ore e comunque nel limite settimanale sopra indicato.
Recuperi:
Nell'eventualità si manifestassero dei "fermi" per cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà aziendale, il responsabile di produzione valuterà, di volta in volta, se procedere al recupero dei minuti non lavorati nella stessa giornata o successivamente. In ogni caso le ore recuperate saranno pagate come ore straordinarie.
Nel caso in cui ci fosse una interruzione della produzione per cause diverse nelle giornate di lunedì la Direzione aziendale dovrà darne comunicazione alla RSU per eventuale recupero entro e non oltre le ore 11.00, inoltre si passerà da orario continuato a orario spezzato con un intervallo per la pausa pranzo di 1.30 Per tutto quanto non previsto si fa riferimento al CCNL Industria Alimentare.

9. Organizzazione del lavoro e ritmi di macellazione
Le parti riconoscono reciprocamente che l'attuale organizzazione del lavoro della "sezionatura a caldo" rappresenta il nucleo dell'attività produttiva dell'azienda, attorno al quale ruotano le altre attività di servizi accessorie, e si compone attualmente di 88 postazioni, meglio dettagliate nella mappa che allegata al presente verbale ne costituisce part integrante.
Le parti prendono atto che la lavorazione del disosso coppe e fondelli attualmente appaltata sarà trasferita, nel rispetto delle norme di legge, nell'area dove si svolge la sezionatura a caldo.
Premesso quanto sopra le parti concordano un ritmo medio di macellazione di 380 suini/ora. Tale ritmo ordinario di macellazione è compatibile con le varie esigenze organizzative e del lavoro, nonché funzionale agli obbiettivi c produttività ed efficienza di seguito concordati
La RSU in accordo con la Direzione aziendale potrà verificare le posizioni di lavoro e la velocità del nastro, al fine di superare eventuali problemi organizzativi.