Tipologia: Accordo
Data firma: 8 luglio 2013
Validità: 2013-2014
Parti: Martelli Flli/Apindustria e RSU/Flai-Cgil, Fai-Cisl,
Settori: Agroindustriale, Martelli Mantova
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
1) Organizzazione dell’orario di lavoro
2) Appalti
3) Ambiente e sicurezza sul lavoro
  4) Premi aziendali
5) Detassazione e decontribuzione
6) Durata ed efficacia

Verbale di accordo sindacale aziendale

Addì, 8 luglio 2013 presso gli uffici della Martelli F.lli spa con sede in Dosolo (MN), si sono incontrati, la Direzione Aziendale della Martelli Fili spa [...], assistito da […] Apindustria Mantova e la Rappresentanza Sindacale Unitaria della Martelli F.lli spa […], assistiti da […] Flai Cgil di Mantova e […] Fai Cisl, al fine di esaminare:
- le diverse problematiche aziendali riguardanti l’attività produttiva e, più in generale, l’organizzazione del lavoro;
- le richieste di rinnovo del contratto integrativo aziendale scaduto il 31/12/2012, in merito ai quale, a seguito dei profondi cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, viene condivisa la necessità di provvedere all’adeguamento degli obiettivi di competitività/produttività nonché qualità/assiduità alla mutata situazione organizzativa, produttiva e di mercato.

Premesso che
o La direzione Aziendale ha comunicato che l’azienda risente della generale situazione di crisi e di incertezza del mercato in cui opera per cui per continuare ad assicurare competitività si rende necessario adeguare e ottimizzare i processi produttivi alle improrogabili esigenze di flessibilità produttiva organizzativa.
o In occasione dei diversi incontri tenutisi, le parti hanno inteso conseguire un accordo che armonizzasse le difficoltà di cui sopra con le aspettative, anche economiche, dei lavoratori.
o Le parti convengono che alle suddette finalità, dovranno concorrere tutte le risorse aziendali, ed in modo insostituibile le Risorse Umane, a tutti livelli, e riconoscono che il miglioramento della produttività e della qualità è obiettivo comune e irrinunciabile conseguibile solo con la reciproca collaborazione.
o Divenendo pertanto fondamentale la ricerca del consenso intorno agli obiettivi di competitività aziendale, le Parti confermano l'importanza della correttezza dei rapporti e la reciproca volontà di perseguire questa strada già intrapresa.
Si conviene quanto segue

1) Organizzazione dell’orario di lavoro
Considerata l’inderogabile esigenza di flessibilità produttiva per poter rispondere positivamente e con tempestività alle esigenze del mercato si rende opportuno stabilire l’orario di lavoro settimanale in 40 ore settimanali per 26 delle 52 settimane dell’anno e in 39 ore settimanali per le restanti 26 settimane dell’anno, tramite utilizzo delle ore di permesso e ROL.
Il suddetto orario di lavoro sarà settimanalmente definito in base alle esigenze aziendali.
Più specificatamente, qualora le necessità di macellazione si riducessero, sarà utilizzato l’istituto della riduzione di orario a copertura delle 40 ore settimanali.
Laddove invece la variazione produttiva imponesse il superamento delle 40 ore settimanali, l’orario settimanale potrà aumentare attraverso l’utilizzo delle ore di lavoro straordinario nel limite massimo delle 42 ore settimanali.
Si precisa che nelle settimane in cui lo straordinario sia determinato dall’esigenza di recupero di produzione per la presenza imminente di una festività infrasettimanale l’orario potrà essere di 43 ore settimanali, anziché di 42.
Si concorda la possibilità di svolgere lavoro straordinario comprendendo la giornata del sabato per almeno due settimane nell’anno. […]
L’azienda s’impegna a comunicare alle maestranze se la settimana sarà di 39 o 40 ore e/o l’eventuale necessità di lavoro straordinario entro la giornata del venerdì della settimana precedente o per casi eccezionali con almeno due giornate di anticipo rispetto alle necessità che saranno riscontrate.
Si dà atto che le ore di straordinario che saranno richieste ai lavoratori rientrano nelle causali previste dal CCNL e sono ricollegabili ad esigenze di competitività e flessibilità organizzativa.
Il totale delle ore di lavoro straordinario effettivo da richiedere ed effettuare, dovrà essere contenuto nel limite annuo complessivo di 34 ore e comunque nel limite settimanale sopra indicato.
[…]
Nell'Ipotesi in cui si richieda la settimana di 39 ore e si verifichi un assenteismo che non consenta la produzione ordinaria di 370 capi/h, la settimana sarà considerata come settimana di 40 ore e l’eventuale ora aggiuntiva alle 8 ore previste dovrà essere effettuato nella stessa giornata di lunedì e sarà retribuita come ordinaria, mentre solo le eventuali ore oltre la 40esima saranno retribuite come straordinario.

2) Appalti
Fermo restando quanto stabilito in materia dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, la Direzione aziendale, condividendo con le organizzazioni sindacali l’impegno a impedire fenomeni di irregolarità e di illegalità, anche al fine di far sì che dai soggetti terzi vengano rispettate la corretta applicazione dei contratti di lavoro e delle tutele di prevenzione infortuni, assicurative e previdenziali dei lavoratori, effettuerà i controlli opportuni nei confronti delle attività appaltate.
In merito ai contratti di appalto per la terziarizzazione dei servizi accessori l’azienda Martelli spa richiederà alla società appaltatrice la dichiarazione di regolarità delle retribuzioni e dei versamenti contributivi e di imposta e l’informazione e formazione sulla sicurezza ai propri lavoratori relativamente alle rispettive mansioni.
Circa eventuali ulteriori processi di terziarizzazione, rispetto a quelli già in atto, verrà data informazione alla RSU.
Premesso che il disosso di coppe e fondelli è da tempo validamente appaltato in locali separati, le partì esplicitamente riconoscono di poter eseguire tali lavorazioni, per questioni logistiche, a fine linea sfascio mezzene, in locale sezionamento a caldo, opportunamente circoscritto/delimitato.
Tale previsione è da intendersi concordata una tantum per il caso di specie e non comporta precedenti per ulteriori analoghe future iniziative che dovranno essere oggetto di specifico confronto con le RSU.
Si precisa inoltre che la delimitazione dei locali dove si svolgeranno i lavori terziarizzati/appaltati, avverrà con divisori mobili e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge.

3) Ambiente e sicurezza sul lavoro
Le parti, nel ribadire di considerare come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul lavoro, il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo delle attività produttive sottolineano che è obiettivo comune quello del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente attraverso la prosecuzione di iniziative formative in materia di igiene e sicurezza, lo svolgimento di attività di informazione interna sui rischi generici e specifici, nonché idonea attività di sensibilizzazione dei lavoratori alla necessità di cura della sicurezza e della salute richiamata dal D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche.