Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 ottobre 2017, n. 23002 - Allergia alla lidocaina e domanda di risarcimento del danno biologico


Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/10/2017

 

 

RILEVATO che
che con sentenza pubblicata il 23.1.12 la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame di A.R. contro la sentenza n. 3278/05 del Tribunale di Latina, che ne aveva respinto la domanda di risarcimento di danno biologico proposta contro Pfizer Italia S.r.l.; che tale domanda era stata avanzata sul presupposto dell'asserita violazione, da parte della società, del debito di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ. per avere adibito la ricorrente a mansioni di operaia addetta al reparto sterile che, comportando l'infialamento della lidocaina, sostanza cui la lavoratrice era allergica, l'avevano esposta a malesseri e difficoltà respiratorie, con lo sviluppo di conseguenti patologie;
che la sentenza dei giudici d'appello si basava sull'esito di apposita CTU da loro disposta;
che per la cassazione della sentenza ricorre A.R. affidandosi ad un unico articolato motivo;
che Pfizer Italia S.r.l. resiste con controricorso.
che le parti depositano memoria ex art. ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ.;
 

 

CONSIDERATO che
che preliminarmente va disattesa l'eccezione - sollevata dalla controricorrente - di inammissibilità del ricorso per pretesa sua tardività: premesso che, ai sensi dell'art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ. (aggiunto dall'art. 3 legge n. 263 del 2005), per il notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, deve rilevarsi che a fronte d'una sentenza notificata il 20.3.12 il ricorso per cassazione di A.R. risulta essere stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 19.5.12, ossia entro il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ.; che con unico articolato mezzo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e ss., 2087 e 2697 cod. civ., degli artt. 112, 194, 421 e 424 cod. proc. civ., degli artt. 2, 32, 35 e 41 Cost., nonché vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di disporre un'integrazione dell'elaborato peritale malgrado la sua genericità e carenza, non avendo il CTU considerato - nel valutare l'esistenza d'una efficacia causale o concausale - tutte le patologie da cui era affetta la lavoratrice, oltre alla broncopneumopatia cronica ostruttiva asmatiforme;
che inoltre - prosegue il ricorso - la pur riconosciuta sensibilizzazione alla lidocaina, sebbene non più manifestatasi in seguito (secondo il CTU e la Corte territoriale), ha comunque comportato un ingiusto patimento fisico e psichico finché si è protratta l'esposizione al farmaco, patimento su cui la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi riconoscendo alla lavoratrice quanto meno un danno non patrimoniale vista la gravità dei sintomi dell'allergia alla lidocaina protrattisi per almeno quattro anni tra il 1992 e il 1996 (cioè fino a quando la ricorrente era stata esposta, durante la lavorazione, alla sostanza cui era allergica);
che - osserva questa Corte - il ricorso si colloca all'esterno dell'area di cui all'art. 360 cod. proc. civ. nella parte in cui lamenta un mancato approfondimento peritale, risolvendosi le critiche svolte in un sostanziale dissenso diagnostico in ordine all'esistenza d'un nesso causale o concausale tra l'esposizione alla lidocaina e le patologie della lavoratrice;
che, eccettuato il caso in cui le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio si discostino in modo palese dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indicata dal ricorrente) o risultino omessi accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per formulare una corretta diagnosi, le censure alle conclusioni del consulente si risolvono in un mero dissenso diagnostico, che a sua volta si traduce in una critica nel merito di causa inammissibile in sede di legittimità (giurisprudenza costante: cfr., per tutte, Cass. n. 1652/12); che, nella parte in cui lamenta il mancato risarcimento del danno biologico temporaneo consistito nella sensibilizzazione alla lidocaina (sensibilizzazione che costituisce la fase iniziale della manifestazione d'un fenomeno allergico, il quale consiste in un'anomala risposta immunitaria dell'organismo), il ricorso invoca un danno astrattamente risarcibile (cfr., ad esempio, Cass. n. 26897/14), ma che presuppone pur sempre un minimo grado di apprezzabilità, che nel nostro caso non emerge dalla sentenza impugnata e che, per poter essere valutato, richiederebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione nel merito, operazione non consentita a questa Corte;
che, in conclusione, il ricorso è da rigettarsi; che le spese del giudizio di legittimità si compensano per intero fra le parti, considerato che il CTU ha comunque accertato una sensibilizzazione alla lidocaina e che l'esistenza o meno d'un nesso causale o concausale rispetto a determinate patologie è difficilmente percepibile in modo oggettivo dall'interessata;
 

 

P.Q.M.
 

 

rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28.6.17.