Tipologia: CCNL
Data firma: 18 giugno 2014
Validità: 01.07.2014 - 31.06.2017
Parti: Federterziario, Confimea/Cfc e Ugl Chimici
Settori: Chimici, Gomma e plastica
Fonte: formasicuro.it
Sommario:
Titolo I Disposizioni generali Art. 1 - Relazioni industriali nazionali. Art. 2 - Sfera di applicazione del contratto. Art. 3 - Disposizioni generali. Art. 4 - Inscindibilità delle norme contrattuali. Art. 5 - Livelli di contrattazione. Art. 6 - Contrattazione nazionale. Art. 7 - Contrattazione integrativa. Art. 8 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali. Art. 9 - Istituzione Commissione paritetica per la revisione e l'aggiornamento del sistema di classificazione. Titolo II Costituzione del rapporto di lavoro Art. 10 - Assunzione. Art. 11 - Documenti di assunzione. Art. 12 - Visite mediche. Art. 13 - Periodo di prova. Art. 14 - Disciplina dell'apprendistato. Art. 15 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time). Art. 16 - Contratti di inserimento. Art. 17 - Rapporti di lavoro a tempo determinato. Art. 18 - Somministrazione di lavoro. Art. 19 - Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato. Art. 20 - Telelavoro. Art. 21 - Classificazione del personale. Art. 22 - Cumulo di mansioni. Art. 23 - Passaggio di mansioni. Art. 24 - Orario di lavoro. Art. 25 - Lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni. Art. 26 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali. Art. 27 - Riposo settimanale - Giorni festivi. Art. 28 - Festività soppresse. Art. 29 - Ferie. Titolo III Trattamento economico Art. 30 - Elementi della retribuzione. Art. 31 - Scatti di anzianità. Art. 32 - Premio per obiettivi. Art. 33 - Lavoro a cottimo. Art. 34 - Retribuzione oraria e giornaliera. Art. 35 - Corresponsione della retribuzione. Art. 36 - Tredicesima mensilità. Art. 37 - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.3 Art. 38 - Indennità speciali. Art. 39 - Reclami sulla retribuzione. Art. 40 - Trattenute per risarcimento danni. Art. 41 - Trasferta. Art. 42 - Trasferimento Art. 43 - Passaggi di qualifica Titolo IV Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia Art. 44 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia. Titolo V Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro Art. 45 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute. Art. 46 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'erario di lavoro. |
Art. 47 - Permessi di entrata nell'azienda. Art. 48 - Permessi. Art. 49 - Aspettativa. Art. 50 - Assenze. Art. 51 - Congedo matrimoniale. Art. 52 - Servizio militare. Art. 53 - Infortunio e malattia professionale. Art. 54 - Malattia e infortunio non sul lavoro. Art. 55 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. Art. 56 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi. Art. 57 - Tutela della salute e ambiente di lavoro. Titolo VI Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro Art. 58 - Normative particolari per i quadri. Art. 59 - Lavoratori esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi - Legge n. 190/1985. Art. 60 - Diritto allo studio. Titolo VII Comportamenti in azienda Art. 61 - Rapporti in azienda. Art. 62 - Inizio e fine lavoro. Art. 63 - Consegna e conservazione utensili e materiali. Art. 64 - Visite di inventario e di controllo. Art. 65 - Provvedimenti disciplinari. Art. 66 - Multe e sospensioni. Art. 67 - Licenziamento per mancanze. Titolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 68 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Art. 69 -Trattamento di fine rapporto. Art. 70 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro. Art. 71 - Indennità in caso di morte. Titolo IX Istituti di carattere sindacale Art. 72 - Rappresentanza sindacale unitaria. Art. 73 - Assemblee. Art. 74 - Permessi per cariche sindacali. Art. 75 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali. Art. 76 - Affissioni. Art. 77 - Versamento dei contributi sindacali. Art. 78 - Fondo di solidarietà. Art. 79 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa. Titolo X Clausole riguardanti il contratto collettivo Art. 80 - Condizioni di miglior favore. Titolo XI Commissionale nazionale di garanzia e conciliazione Art. 81 - Disciplina generale. Titolo XII Fondo interprofessionale Art. 82 - Fondo Interprofessionale - FondItalia. Titolo XIII Ente nazionale bilaterale Art. 83 - Ente Nazionale Bilaterale Settore Chimico, in sigla FormaSicuro Chimica. Titolo XIV Disposizioni finali Art. 84 - Disposizioni generali. Art. 85 - Contributi di assistenza contrattuale per la Cfc. Art. 86 - Contributi di assistenza contrattuale per la Ugl Chimica. Art. 87 - Divieto di riproduzione. Art. 88 - Protocollo d'intesa. Art. 89 - Disposizioni transitorie. Art. 90 - Decorrenza e durata del contratto. Allegati |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende piccole e medie imprese (PMI), delle società cooperative e delle aziende artigiane del settore gomma e plastica
Il giorno 18.06.2014, in Roma, a seguito delle trattative iniziate in data 19.04.2014 e dei successivi incontri si sono riunite le sotto descritte organizzazioni: Per la parte datoriale: Federterziario, Confederazione Italiana del Terziario, dei servizi, del lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana […], Confimea, Confederazione delle Confederazioni Italiane dell'Impresa e Artigianato […], con l’assistenza della Cfc, Confederazione di Associazioni di Imprese - Confederazione FederTerziario Confimea [...], Per la parte sindacale: Ugl Chimici […], si è siglato il CCNL che regola il rapporto dei dipendenti delle aziende piccole e medie imprese (PMI), delle società cooperative e delle aziende artigiane del settore gomma e plastica.
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Relazioni industriali nazionali
Le parti analizzeranno e valuteranno, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque almeno una volta all'anno, le materie suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore chimico delle PMI, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza, per verificarne la possibilità di superamento.
Gli studi e le analisi svolte dalle parti all'interno potranno essere di orientamento per l'attività di competenza delle parti stesse.
A tale scopo le parti si incontreranno entro il 1° semestre di ogni anno per:
- costruire l'agenda degli incontri e i relativi argomenti di discussione;
- insediare eventuali Comitati paritetici nazionali.
porterà a conoscenza le prospettive produttive della globalità delle aziende associate con particolare riferimento alle previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti.
Inoltre, a fronte della identificazione di nuove professionalità emergenti o mutamenti di professionalità già esistenti o arricchimenti di profili professionali già esistenti derivanti da modifiche alla organizzazione del lavoro, le parti procederanno all’inserimento dei nuovi profili concordati nell'ambito delle aree professionali e dei relativi parametri d’inquadramento.
Le parti, inoltre concordano di rafforzare al massimo livello tutte le opportunità di intervento comune a favore del settore al fine di stimolare l'attenzione delle istituzioni nei confronti delle esigenze delle PMI chimiche rappresentato con proposte di interventi legislativi "ex nova" o di modifica dei provvedimenti già esistenti, sia a livello di Comunità europea che di Stato nazionale come di enti regionali in vista dell'assegnazione di più ampie attribuzioni in campo industriale a tali strutture del decentramento.
Le parti analizzeranno il tipo e il grado di utilizzo delle varie tipologie contrattuali che rendono flessibile il rapporto di lavoro (quali ad esempio apprendistato, C.f.L, rapporti a tempo determinato e a tempo parziale, telelavoro, lavoro interinale e altre forme di lavoro anche non subordinato);
verificheranno l'opportunità di modificare l’attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute ed alle problematiche dell'interconnessione tra aree professionali e parametri di inquadramento;
valuteranno l’andamento degli orari di lavoro all'interno delle aziende, gli strumenti di gestione degli orari di lavoro contrattuale, la costituzione delle promesse necessarie all’istituzione dell'istituto della banca ore/conto ore.
Art. 2 - Sfera di applicazione del contratto.
Personale impiegato nel settore chimica e affini dalla piccola e media impresa (PMI), dalle società cooperative e dalle aziende artigiane, considerate tali in base alla legge n. 443 dell'8.8.85, delle cooperative e dei loro consorzi con particolare riferimento ai settori di seguito indicati:
a) chimica primaria (di base e derivata);
b) chimica per l'industria e l’agricoltura;
c) chimica farmaceutica.
Per quanto riguarda i dipendenti, da settori collegati e dalle aziende terziste che operano nelle attività di gomma e plastica.
Inoltre tutte quelle attività che possono essere annoverate nel settore dei prodotti chimici ed affini.
Art. 3 - Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato in quanto applicabili.
I dipendenti devono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dall'azienda da cui dipendono, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.
Art. 5 - Livelli di contrattazione
Le Parti stipulanti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di II livello: contratto integrativo regionale, provinciale, aziendale.
Art. 7 - Contrattazione integrativa
In conformità all'intesa Governo - Parti Sociali del 22 gennaio 2009 ed in linea con i più recenti orientamenti (art. 8 L. 148/2011) nonché con gli indirizzi delle attuali relazioni industriali, le Parti firmatarie del presente CCNL intendono sostenere lo sviluppo della cosiddetta contrattazione di prossimità, quale strumento efficace e diretto, per il sostegno, la promozione dei diritti e doveri dei lavoratori, inquadramenti e mansioni. Detto strumento consente, infatti, una contrattazione più coerente con le specifiche contingenze aziendali nonché al contesto socio-economico territoriale in cui l'azienda si trovi ad operare.
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale, provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
La contrattazione collettiva territoriale o aziendale può derogare a quanto stabilito dal CCNL, mediante la sottoscrizione dei cosiddetti, "contratti di prossimità"; gli stessi potranno essere sottoscritti a livello regionale, provinciale, zonale o aziendale secondo quanto previsto dal concordato disposto dall'art. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dell'Accordo Interconfederale del 28.06.2011 e dal presente CCNL, detti "contratti di prossimità" potranno essere adottati dalle aziende esclusivamente tramite sottoscrizione di un verbale di recepimento aziendale siglato dall'Associazione Datoriale Territoriale, dall'Organizzazione Territoriale, dall'Azienda e dalla RSA aziendale. Detti accordi potranno essere sottoscritti al fine di raggiungere una delle seguenti finalità, e comunque in tutti quelli specificati dal concordato disposto dall'art. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dell'Accordo Interconfederale del 28.06.2011:
- maggiore occupazione;
- qualità dei contratti di lavoro;
- emersione lavoro irregolare;
- incrementi di competitività e salari;
- gestione di crisi ed occupazionali;
- investimenti;
- avvio di nuove attività
Art. 9 - Istituzione Commissione paritetica per la revisione e l'aggiornamento del sistema di classificazione.
Al fine di valutare i risultati dell'applicazione dell'attuale sistema di classificazione del personale e di adeguarlo alle nuove esigenze del settore le parti concordano di costituire una Commissione paritetica, che inizierà i suoi lavori entro il 31.12.2014.
A) Compiti, funzioni e composizione
A tale fine viene costituita una Commissione paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
a) elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria, eventualmente proponendo integrazioni o modifiche al testo contrattuale;
b) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali definendo in tale caso le modalità di sostituzione e di integrazione dei testi precedenti, anche in base ai ricorsi e con le modalità di cui alla successiva lett. B);
c) definire linee-guida utili a sostenere e/o migliorare la competitività dell'impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura negativa, anche attraverso specifici accordi economici e normativi.
La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 componenti di cui tre di parte imprenditoriale e tre dì parte sindacale, che potranno richiedere l’assistenza di esperti di propria fiducia.
La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 componenti di cui tre di parte imprenditoriale e tre di parte sindacale, che potranno richiedere l’assistenza di esperti di propria fiducia.
B) Controversie
È impegno delle parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda e di ridurre conflittualità, e di esperire, in caso di controversie, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliati delle stesse attraverso verifiche tra Direzione aziendale e RSU, qualora richiesto da una delle due parti.
[…]
La decisione della Commissione paritetica costituirà interpretazione congiunta delle parti.
[…]
Dal campo di applicazione del presente punto sono escluse, purché non relative a interpretazioni normative, le controversie relative a:
a) i licenziamenti individuali e collettivi per i quali si applicano le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;
b) previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
c) preventivamente, necessità e contenuti dei programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione;
d) natura delle attività produttive conferite a terzi e di quelle conferite in appalto;
e) elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l’inserimento lavoratori extracomunitari e portatori di handicap;
f) elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative relative ai lavoratori tossicodipendenti.
Ne! caso si ritenga opportuno l’intervento dell'Ente regione, per la realizzazione di una politica attiva della programmazione e per l'occupazione nel territorio, le parti svilupperanno, per autonomi contatti con le suddette autorità.
Occupazione giovanile […]
Lavoratori disabili
Le aziende considereranno con attenzione, nell’ambito delle possibilità tecnico/organizzative, il problema dell'inserimento dei lavoratori disabili, ai sensi della legge n. 68/1999, in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando percorsi di inserimento mirato attraverso l’ausilio delle competenti strutture pubbliche e con il coinvolgimento delle RSU, o in loro assenza delle RSA.
Volontariato […]
Titolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 11 - Documenti di assunzione.
All’atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da Organi sanitari pubblici;
- libretto sanitario, ove richiesto a norma di legge;
[…]
Art. 12 - Visite mediche.
L’Amministrazione potrà accertare l’identità fisica del dipendente e sottoporlo a visita medica prima della assunzione in servizio (e cioè prima de effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli Organi sanitari pubblici, sa o quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e dal D.lgs. n. 230/95. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla legge vigente, sono a carico della Struttura sanitaria.
Il dipendente potrà essere sottoposto a visita medica, allorquando contesti l'idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletare altre che non sono compatibili, per la maggior gravosità, con la propria idoneità fisica.
Si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il tempo necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per legge, solo allorquando l'articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.
Art. 14 - Disciplina dell'apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni della legge Sacconi in materia.
Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni per l'acquisizione di una qualificazione professionale o quale strumento d'inserimento lavorativo e di ulteriore preparazione professionale.
Per ciò che concerne la disciplina generale si rinvia alla normativa vigente (T.U. dell'apprendistato D.Lgs. n. 167/2011 così come novellato dalla L. n. 92/2012).
[…]
Art. 15 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time).
[...]
Si conviene, che a titolo indicativo, la percentuale dei contratti a tempo parziale che potranno essere stipulati non dovrà superare il 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno in organico.
Tale percentuale potrà essere modificata a livello aziendale, dopo intese con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
[…]
I genitori dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti, riconosciuti dai servizi sanitari competenti per territorio, che richiedono il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Art. 16 - Contratti di inserimento.
Il contratto di inserimento è operativo a seguito della definizione delle modalità esecutive dei piani individuali di inserimento e con la strutturazione di un progetto idoneo ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo che è proprio delle aziende dei settori a cui il presente CCNL fa riferimento.
Per la disciplina del contratto di inserimento la legislatura da osservare e applicare è il D.lgs. n° 276/03, che prevede 24 mesi di contrattistica di inserimento per ciascun dipendente possidente i requisiti; qualora il dipendente avesse già in precedenza svolto un periodo di attività per più di 12 mesi, con contratto di inserimento lavoro con la stessa mansione in diversa azienda, il periodo in questione verrà defalcato dai 24 mesi previsti.
Il progetto deve prevedere 16 ore di formazione ripartita tra prevenzione, sicurezza, antinfortunistica, primo soccorso e disciplina di rapporto di lavoro e organizzazione aziendale accompagnata da fasi di addestramento.
Art. 17 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.
Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le aziende comprese nell’ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
[…]
L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa:
[…]
presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 81/08, e successive modificazioni e integrazioni.
[…]
Art. 18 - Somministrazione di lavoro.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso, a tempo determinato, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente autorizzate secondo la vigente disciplina.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito per ragioni organizzative, tecniche, produttive e sostitutive.
11 contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è comunque ammesso all'Interno delle aziende.
Tale causale trova la sua motivazione nella carenza, ormai strutturale e non contingente, specialmente in alcune regioni, di siffatto personale, così avviandosi anche a negativi vuoti di organico.
Il ricorso a tali contratti di somministrazione di lavoro è ampiamente motivato dalla inderogabile necessità di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di produzione e distribuzione.
Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito normalmente, per tutte le categorie, nella percentuale massima del 20% del personale assunto con contratto di lavoro subordinato.
Art. 19 - Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato.
I contratti di somministrazione di cui all’Art. 18 e i contratti a tempo determinato non potranno superare complessivamente la percentuale massima del 40% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
Le parti concordano di istituire osservatori regionali paritetici per verificare la possibilità di consolidare il 3% dei rapporti di lavoro nell’ambito della suddetta percentuale del 40%.
Art. 20 - Telelavoro.
1) Definizione.
Il telelavoro, così come regolamentato dalla normativa vigente, consiste nell’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.
2) Prestazione lavorativa.
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della Struttura sanitaria. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
(a) volontarietà delle parti;
(b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
(c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
(d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione;
(e) applicazione del presente CCNL.
Il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU o, in sua assenza dalla RSA o, in loro assenza, dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
3) Postazione di lavoro.
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d’uso ex art. 1803 CC e ss. - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione della attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa e adeguata alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale.
Le spese connesse alla installazione, gestione e manutenzione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
L'azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l'azienda può richiamare in sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.
4) Collegamenti telefonici.
Le modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.
Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata.
5) Arredi.
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, ecc., rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio del lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità dì ogni singolo caso di telelavoro.
6) Orario.
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero del lavoratore, così come definito dagli accordi vigenti, e sarà distribuita a discrezione del lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le 2 ore giornaliere per lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore a I ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
7) Comunicazione, informazione.
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematica, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nella organizzazione.
8) Riunioni e convocazioni aziendali.
In caso di riunioni programmate dall’azienda per l'aggiornamento tecnico- organizzativo, il lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa, n tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell’orario di lavoro di cui al punto 6.
9) Diritti sindacali.
Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo, alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea del te le lavo rato re è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL.
10) Controlli a distanza.
Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente al lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, per verificare che non violino le previsioni dell'art. 4, legge n. 300/70 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo, fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con il lavoratore, con congruo anticipo rispetto alla effettuazione.
11) Sicurezza.
Il lavoratore sarà comunque informato (in collaborazione con gli Organismi Paritetici Provinciali) sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento della postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (D.lgs. n. 81/2008) l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile della sicurezza della Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
È facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In ogni caso, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
12) Riservatezza
A norma di legge e di contratto, il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.
13) Retribuzione
La retribuzione dei dipendenti impegnati nel "telelavoro" sarà ridotta del 30%, rispetto alla paga base nazionale, in quanto gli stessi dipendenti telelavoro non sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi in azienda per l'espletamento delle prestazioni lavorative.
Art. 24 - Orario di lavoro
A1) Lavoratori giornalieri, turnisti 2 x 5 e 2 x 6
Premesso che la durata massima dell’orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 37 ore e 30 minuti, con assorbimento totale della riduzione di orario prevista dai precedenti CCNL., della ex festività civile (4 novembre, ex legge n. 54/1977) e, fino a concorrenza, i 4 riposi retribuiti concessi dai precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalla legge n. 54/1977 e successive modificazioni.
L’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti settimanali potrà essere raggiunto come media su cicli plurisettimanali.
Per le settimane che prevedano prestazioni lavorative superiori a 40 ore resta fermo quanto previsto alla successiva lett. B).
Per l’applicazione dell'orario di lavoro settimanale e per una reciproca valutazione delle rispettive necessità e/o esigenze, in relazione alla collocazione e utilizzo collettivo di riposi compensativi, nonché la scelta dell’epoca delle ferie, anche in funzione della salvaguardia delle esigenze aziendali, Direzione aziendale e RSU/OO.SS. procederanno ad apposito incontro da tenersi di norma entro il primo trimestre di ogni anno.
Eventuali variazioni al programma saranno oggetto di incontro tra le parti di cui sopra.
Anche nei periodi in cui operano orari di lavoro diversi dalle 37 ore e 30 minuti settimanali, i lavoratori verranno retribuiti secondo i criteri previsti per la normale mensualizzazione; gli eventuali conguagli in più o in meno, in relazione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, saranno effettuati alla fine del periodo in cui si realizza l’orario medio di 37 ore e 30 minuti e comunque a fine anno od alla precedente data di risoluzione del rapporto di lavoro.
A2) Lavoratori addetti ai turni 3 x 5 e 3 x 6
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali per il ricorso alla flessibilità, è fissata in 37 ore e 30 minuti.
Per la definizione di tale orario vengono assorbiti fino a concorrenza le riduzioni dell'orario di lavoro di cui ai precedenti CCNL e i riposi retribuiti concessi dai precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalla legge n. 54/1977 e successive modificazioni.
Tali lavoratori matureranno sedici ore di ulteriore riduzione dell'orario di lavoro su base annua.
Nota a verbale
Sono considerati lavoratori addetti ai turni 3 x 5 e 3 x 6 coloro che si avvicendano al lavoro secondo lo schema costante e periodico mattina, pomeriggio e notte.
A3) Lavoratori addetti ai turni 3 x 7 e 2 x 7
L'orario normale dei lavoratori turnisti, a lordo delle riduzioni sotto concordate, è di 40 ore settimanali, raggiungibili anche come media sui cicli plurisettimanali.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali, sarà pari a 231,5 giornate lavorative annue dal 1° gennaio 2001.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alla lavorazione a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) sarà pari a 231 giornate lavorative annue dal 10 luglio 2005.
La riduzione di 4 ore come sopra definita non è assorbibile a livello aziendale da ulteriori riduzioni di orario già in atto, se non espressamente previsto.
La collocazione dei 30 giorni (in vigore dal 1° luglio 2005 per i lavoratori turnisti a ciclo continuo 3x7) che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui all'Art. 25 nonché quelli di cui alla lett. A2) del presente articolo sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende, sarà concordata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.
A4) Norma comune
Tutte le riduzioni dell'orario di lavoro, settimanale e annuo, previste dal presente articolo, assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende.
B) Flessibilità
Al fine di rendere concreto l’adeguamento delle capacità aziendali alle esigenze dell'andamento produttivo ed, altresì, all’andamento del mercato sulla scorta delle previsioni di vendita, l’azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, alla flessibilità settimanale dell'orario normale di lavoro adottando orari fino a 48 ore settimanali e provvedendo a correlativi periodi di minor prestazione, con verifica trimestrale, stabilendone periodi e quantità.
[…]
La modalità di distribuzione settimanale della flessibilità per il periodo considerato nelle singole giornate e/o al sabato, formerà oggetto di preventiva contrattazione tra Direzione e RSU, o in loro assenza le RSA; tuttavia, fino a 32 ore annue "pro-capite", tali modalità verranno definite dalla Direzione e comunicate alle maestranze, con carattere vincolante, contestualmente alla indicazione del periodo presumibile entro il quale l’azienda ritiene di poter programmare il recupero della flessibilità. […]
C) Organici
In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altee assenze retribuite.
D) Lavoro eccedente e straordinario
D1) È considerato lavoro eccedente quello compreso tra l’orario settimanale medio e l’orario di legge, ad eccezione del superamento dell'orario normale di fatto aziendale come conseguenza dell’utilizzo della flessibilità. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata dell'orario di lavoro stabilita dalle norme di legge.
D2) L'azienda potrà ricorrere al lavoro eccedente per esigenze non considerate nelle caratteristiche di cui al punto D3) e che siano: non programmabili, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea, o determinate da esigenze occasionati di mercato interno od estero; eccezionalmente potrà ricorrere anche allo straordinario qualora, considerata la temporaneità delle cause sopra indicate, la stessa non consenta correlativi dimensionamenti di organico.
D3) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro eccedente e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU, o in loro assenza le RSA. Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattuale stabilite per lavoro eccedente e straordinario - saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
Qualora il ricorso all'orario eccedente e straordinario identificasse una utilizzazione strutturale di orari superiori a quanto sopra previsto, le parti verificheranno, ogni dodici mesi, l'ammontare di quanto utilizzato per ciascuna singola attività. Nel caso che tale ammontare risultasse, per ciascuna singola attività di consistenza tale da poter essere trasformato in organico, le parti si incontreranno per esaminare eventuali adeguamenti compatibilmente con le offerte del mercato di lavoro.
Le parti si incontreranno a livello territoriale, di norma semestralmente, per verificare l'andamento del ricorso al lavoro straordinario nei singoli comparti.
Qualora tale ricorso risultasse non fisiologico e strutturale, le parti esamineranno i motivi che non hanno consentito un adeguamento degli organici e valuteranno (e azioni conseguenti.
Tali dati e le relative valutazioni verranno trasmessi all'Osservatorio nazionale di settore.
D4) Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alle RSU, o in loro assenza alle RSA i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti e straordinarie per servizio o reparto.
E) Orario giornaliero
L’orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
Ove esistono orologi in stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario.
F) Lavoro notturno e festivo
Al solo fine della determinazione delle maggiorazioni di cui all'Art. 25, è considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui alle lett. b) e c) dell'Art. 27.
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del terzo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dal l’effettuare, nei limiti previsti dal presente contratto, il lavoro eccedente, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro eccedente e straordinario, fermo restando quanto previsto al precedente punto D), lett. c) nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
H) Orari 6x6
Le aziende che utilizzino gli impianti in via continuativa e strutturale su sei giorni settimanali daranno luogo ad una riduzione dell'orario di lavoro anche mediante cicli plurisettimanali per il personale interessato, la cui entità sarà concordata a livello aziendale. Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso in modo strutturale a schemi di turno 6 x 6 o analogamente distribuiti, l’orario settimanale sarà comunque non inferiore a 36 ore settimanali con assorbimento, fino a concorrenza, delle riduzioni dell’orario di lavoro precedentemente spettanti e dei riposi retribuiti concessi a fronte delle festività abolite dalla L. n. 54/1977.
I) Deroghe per aree di crisi
Le parti hanno espresso il comune interesse a favorire ogni possibilità di sviluppo occupazionale nelle aree di crisi intendendosi per tali le aree del Mezzogiorno e quelle così definite dalle normative di legge italiane e comunitarie. A tal fine convengono sulla possibilità che in tali aree possono essere definiti accordi tra le parti che consentono la stipula di contratti di lavoro aggiuntivi ai preesistenti con la previsione di minore orario di lavoro (indicativamente 24 o 32 ore settimanali) con riproporzionamento di ogni istituto retributivo e normativo.
Le parti stipulanti il presente CCNL valuteranno le esperienze che verranno effettuate in proposito.
Dichiarazione delle parti
[…]
Le parti ritengono inoltre che gli strumenti contrattualmente definiti quali: la flessibilità dell’orario di lavoro, i contratti a termine, i contratti a tempo parziale orizzontali e verticali, i contratti di inserimento, ecc., possano risultare utili anche a limitare la necessità del ricorso ad ore di lavoro straordinario.
Art. 25 - Lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
[…]
Ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezz'ora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 5 del presente articolo.
Ferme restando le condizioni in atto aziendalmente, qualora, dalla data del presente contratto, aziende organizzate su orario giornaliero ricorressero a turni avvicendati interessanti personale femminile, in riferimento a quanto stabilito dall’art. 19 della legge n. 903/1977. Alle lavoratrici interessate verrà corrisposta la mezz’ora di riposo in luogo della maggiorazione di cui al punto 5 del presente articolo o viceversa.
[…]
Art. 27 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere del riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
[…]
Art. 29 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie; il pagamento della relativa indennità sostitutiva potrà avvenire solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
[…]
Titolo III Trattamento economico
Art. 33 - Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
[…]
Titolo IV Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 44 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al gruppo 4, dell'Art. 21 sono inquadrati nelle sottoelencate aree:
II area
Vi appartengono: autisti meccanici, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione.
I area, parametro B
Vi appartengono: autisti non meccanici, guardie notturne o diurne ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione.
I area, parametro A
Vi appartengono: portieri in genere, uscieri, addetti al servizio mensa, inservienti addetti ai servizi igienici, a spogliatoi, a mense, a refettori ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano il possesso di semplici capacità o conoscenze pratiche.
C) Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, la durata media dell'orario di lavoro degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 48 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte detto orario settimanale potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall'Art. 24 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]
Per i guardiani notturni, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, in considerazione delle particolari caratteristiche del loro lavoro, che viene svolto esclusivamente di notte, si riconosce una maggiorazione del 10% da calcolare sulla paga oraria di fatto.
Gli addetti a mansioni discontinue di semplice attesa o di custodia saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora il contenuto delle mansioni da essi espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Titolo V Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 45 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
[…]
È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni di orario relative alla concentrazione dell'orario settimanale in meno di sei giorni.
Art. 47 - Permessi di entrata nell'azienda
A meno che non vi sia esplicito permesso non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nei locali dell'azienda in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nei locali dell'azienda se non è autorizzato dalla Direzione aziendale.
Art. 53 - Infortunio e malattia professionale
In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al primo superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
Art. 55 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
A) Per il trattamento normativa ed economico in caso di maternità/paternità valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
I periodi di assenza dal lavoro sono stabiliti dal D.Lgs. n. 151/2001.
[…] Le imprese, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 53/2000 e delle opportunità ivi contenute, potranno promuovere l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici/lavoratori a seguito di assenza per maternità/paternità o per fruizione di congedi parentali, attraverso percorsi formativi/informativi che saranno individuati a livello nazionale.
[…]
Art. 57 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.
a) La tutela della salute e l’ambiente di lavoro, nonché la formazione sarà demandato all'Ente bilaterale.
b) In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. è istituita a livello di singola azienda la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Per l’espletamento delle funzioni del rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un’ora per addetto e comunque non oltre le 12 (dodici} ore annue.
Titolo VII Comportamenti in azienda
Art. 61 - Rapporti in azienda
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza. Devono tra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
In particolare il lavoratore deve:
1) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
Art. 62 - Inizio e fine lavoro
[…]
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale: nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima dell’emissione del segnale stesso.
Art. 63 - Consegna e conservazione utensili e materiali
L’azienda deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
Il lavoratore è responsabile di quanto riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto a lui è affidato.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione aziendale.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]
Art. 65 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto sono sanzionabili, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all'importo di 3 ore di retribuzione;
4) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
[…]
Art. 66 - Multe e sospensioni
Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'Art. 24 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca, entro le officine dell'azienda, oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa;
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca le norme contrattuali o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'Igiene;
i) che si ponga, per propria volontà, in stato di pericolosità per sé, per gli altri, per gli impianti o comunque per l’attività lavorativa;
j) che trasgredisca le norme di cui all'Art. 53 e all'Art. 54;
k) che non rispetti le norme antinfortunistiche, preventivamente portate a conoscenza;
l) che si rifiuti di adempiere a disposizioni contrattualmente previste.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo, nonché in caso di precedente adozione per due volte di provvedimenti di multa non prescritti.
[…]
Art. 67 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidività al divieto di fumare di cui alla lett. d) dell’Art. 66, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[…]
h) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
i) costruzione, entro le officine dell’azienda, di progetti per uso proprio e per conto terzi, con danno dell'azienda stessa;
j) grave insubordinazione;
k) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal 1° comma del presente articolo;
1) grave inosservanza delle norme antinfortunistiche preventivamente portate a conoscenza che possa pregiudicare la propria o altrui incolumità nonché danni agli impianti e materiali;
m) recidiva nelle mancanze di cui alle lett. c), d), f), j), k) dell’Art. 66.
[…]
Titolo IX Istituti di carattere sindacale
Art. 72 - Rappresentanza sindacale unitaria
Si fa riferimento alla legge 20 maggio 1970, n. 300 dello statuto dei lavoratori.
Art. 73 - Assemblee
Nelle unità produttive con un numero di dipendenti superiore a 15 potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee per tutto il personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dell’azienda in fabbrica o, in caso di mancanza di locali idonei, nelle immediate vicinanze, ma comunque fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.
Le assemblee saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i lavoratori, garantendo l’ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e, nei cicli continui a lavorazioni a turno, la loro normale prosecuzione con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e le RSU, o in loro assenza le RSA.
Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribuzione dei turni.
Normalmente le assemblee saranno tenute all'inizio o alla fine dell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.
Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni fino a due per ogni Organizzazione firmataria del contratto.
Le Organizzazioni che intendono convocare l’assemblea dovranno far pervenire alla Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e, per conoscenza alla Direzione aziendale interessata, normalmente almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per l’assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l’indicazione del giorno, dell’ora di inizio e della durata presunta.
Eventuali condizioni eccezionali che comportassero la esigenza di uno spostamento della data dell’assemblea saranno comunicate entro 24 ore dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori.
Le Organizzazioni sindacali provvederanno a dare comunicazione della assemblea mediante avviso affisso negli albi aziendali.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitata a 10 ore all’anno di calendario compensate con la retribuzione ordinaria che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l'attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
Per queste ultime aziende, le assemblee potranno essere effettuate anche a livello zonale o interaziendale.
Nota a verbale
Ai fini dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo i lavoratori a tempo parziale ed i lavoratori a tempo determinato saranno proporzionalmente computati come media dell’anno (1° gennaio-31 dicembre) precedente la richiesta di assemblea.
Le frazioni di unità sono arrotondate all’unità superiore se almeno pari a 0,5.
Art. 76 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto ed alla RSU, o in loro assenza alle RSA, di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
Titolo XIII Ente Nazionale Bilaterale
Art. 83 - Ente Nazionale Bilaterale Settore Chimico, in sigla FormaSicuro Chimica
È impegno delle parti l'istituzione dell'Ente Nazionale Bilaterale Settore Chimico, in sigla FormaSicuro Chimica cui sono demandati i compiti richiamati dai singoli articoli del presente contratto.
Le parti dovranno formulare lo statuto dell’Ente bilaterale e farsi carico degli adempimenti necessari al suo riconoscimento, nonché determinare in apposito accordo le quote associative di competenza dei singoli lavoratori e delle singole imprese od organizzazioni aderenti.
L’Ente Nazionale Bilaterale Settore Chimico aderisce al Sistema Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro denominato FormaSicuro.
Il sistema nazionale FormaSicuro è strutturato in organismi territoriali, denominati FormaSicuro provinciali, in organismi regionali, denominati FormaSicuro regionali e, nell’organismo nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo denominato FormaSicuro nazionale. Gli Enti FormaSicuro sono pertanto organismi paritetici di emanazione contrattuale chiamati a svolgere le funzioni attribuitegli dai CCNL e dagli Accordi Interconfederali sottoscritti tra le Parti.
È demandato all'Ente bilaterale lo studio di un progetto di istituzione di ammortizzatori sodali nel settore delle imprese operanti nel settore chimico, capaci di rappresentare un valido sostegno al reddito dei lavoratori, ed ai programmi delle aziende del settore, in momenti di crisi o ristrutturazione aziendale, anche in accordo con le recenti previsioni di cui alla Legge 92/2012.
Le Parti Sociali concordano e si impegnano affinché, in ogni Organismo Paritetico Territoriale costituito, le tematiche proprie del settore Gomma e Plastica siano rappresentate e gestite.
Le parti nel rispondere all'esigenza di indirizzare la ricerca universitaria su temi di interesse delle PMI chimiche, nonché l'opportunità di sviluppare, in coordinamento con le università, iniziative finalizzate alla formazione di ricercatori anche interni all'azienda, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione di processo e di prodotto, interverranno tramite l’Ente di cui al presente articolo, a tutti i livelli per favorire la nascita e lo sviluppo di centri di ricerca e di analisi delle sostanze ai fini della loro registrazione. Inoltre per approfondire le modalità applicative del nuovo regolamento sulle sostanze e preparati chimici (REACH) al fine di facilita e. e, imprese nella gestione dell'impatto che l’applicazione di tale normativa ha sulla loro competitività.
Formazione continua
Le parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento dì tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi.
Da ciò l’indispensabilità di un sistema di formazione continua, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dall'esperienza lavorativa.
Pertanto le parti ritengono indispensabile che quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 196/1997 diventi rapidamente operativo e che le modalità attuative consentano l'accesso delle PMI, le imprese artigiane e cooperative e dei loro dipendenti alle risorse necessarie per la realizzazione di una reale politica di formazione continua.
Ai fini dell'operatività di cui sopra, a livello aziendale saranno predisposti piani formativi concordati con le RSU/OO.SS., finanziati attraverso le risorse del Fondo Interprofessionale di cui all'Art. 82
Analoghi piani formativi potranno essere concordati anche in funzione dell’utilizzo dei congedi parentali previsti dalla vigente legislazione in materia.
Titolo XIV Disposizioni finali
Art. 84 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori devono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dal datore di lavoro sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.