Tipologia: Ipotesi di accordo interconfederale intercategoriale
Data firma: 27 settembre 2017
Parti: Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Emilia Romagna
Fonte: uil.it

Sommario:


Ipotesi di accordo interconfederale intercategoriale per il welfare di bilateralità e per la contrattazione collettiva regionale di categoria dell'artigianato in Emilia Romagna

Addì 27settembre 2017, tra Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil dell'Emilia Romagna
categorie

Premesso che:
le Parti sociali dell'Emilia Romagna, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, in ottemperanza e coerenza con quanto convenuto con l'Accordo interconfederale nazionale del 23 novembre 2016, ritengono utile dare continuità al confronto sin qui intercorso sui seguenti aspetti:
1. Piena attuazione della contrattazione regionale, confederale e di categoria, così come convenuto dall'accordo interconfederale del 23/11/2016, compresa la rappresentanza contrattuale nei confronti delle PMI e delle imprese associate così come previsto dal citato accordo, per il rinnovo dei contratti collettivi regionali di categoria applicati;
2. Estensione della copertura contrattuale regionale a tutti i lavoratori e lavoratrici occupati nel comparto artigiano dell'Emilia Romagna con le modalità di seguito definite, con esclusione dei settori dell’edilizia e dell’autotrasporto;
3 Consolidare l'esperienza del sistema bilaterale dell'Emilia Romagna per le imprese aderenti alle associazioni artigiane e/o che applicano i contratti collettivi nazionali dell'artigianato
Oggi il sistema di relazioni in Emilia Romagna, unitamente agli strumenti convenuti a livello confederale nazionale e regionale, hanno permesso d: costruire una rete di tutele e servizi a favore del comparto artigiano utile sostenere il sistema delle imprese e l'occupazione, anche a fronte di una situazione economica caratterizzata da una crisi profonda e strutturale.
I contratti collettivi regionali di categoria, gli accordi di gestione degli ammortizzatori (cassa integrazione in deroga, sospensioni EBER), i progetti formativi, gli interventi di sostegno al reddito che hanno coinvolto circa 70.000 lavoratori e lavoratrici, le prestazioni di welfare integrativo, costituiscono validi ed indispensabili strumenti che possono essere consolidati e trovare maggiore spazio ed efficacia anche nell'ambito della contrattazione di secondo livello regionale e, laddove le parti dovessero decidere di attivarla una contrattazione aziendale che preveda condizioni di miglior favore.
Le parti convengono, tenuto conto dell'accordo interconfederale del 23/11/2016 sulla detassazione, l'Accordo regionale sulla detassazione (allegato 1) come parte integrante del presente accordo
Tali intese rappresentano un patrimonio di relazioni che il presente accordo intende consolidare.
Le parti riconoscono che il comparto artigiano e delle PMI, così come previsto dall’Accordo Interconfederale Nazionale del 23/11/2016, rappresenta una porzione rilevante dell'economia regionale che, con l'apporto di esperienza, innovazione, ruolo strategico nelle singole filiere, qualifica i prodotti e i servizi del sistema economico e produttivo dell'Emilia Romagna.
Alla luce di quanto sopra le parti sociali dell'Emilia Romagna, attraverso la presente intesa, intendono rilanciare e valorizzare il comparto e la qualità del lavoro che nella regione conta 32.516 imprese con 127.126 addetti nell'artigianato in Emilia Romagna, attribuendo specifico rilievo e centralità agli strumenti della contrattazione di secondo livello ed alla bilateralità regionale
Le imprese del comparto dell'Emilia Romagna rappresentano la spina dorsale delle filiere strategiche dell'economia regionale: componentistica meccanici macchine automatiche, automotive, biomedicale, agroalimentare, Tac, servizi.
Le opportunità previste dal Patto per il Lavoro, sottoscritto da tutte le parti sociali ed istituzionali della regione Emilia Romagna, i fondi strutturali, le piattaforme tecnologiche, sono e rimangono la leva con la quale agire per lo sviluppo dell'economia regionale, e devono essere sostenute dalla contrattazione regionale Confederale e di categoria, anche aziendale dove se ne convenga la possibilità
Livello confederale regionale:
- bilateralità
- formazione
- ambiente e sicurezza
- sistema di rappresentanza -integrazione al reddito
- politiche industriali
- materie demandate dalla contrattazione confederale nazionale
Livello categoria regionale
- organizzazione del lavoro e partecipazione dei lavoratori
- politiche di comparto
- negoziazione della prestazione
- politiche salariali
- materie non riservate in via esclusiva al CCNL di categoria
- orari di lavoro
Livello confederale
Si confermano le Intese vigenti alla data di sottoscrizione del presente Accordo in tema di Bilateralità, Formazione, Sicurezza sul Lavoro, Rappresentanza. Le Parti si impegnano entro il 31/12/2017 ad effettuare una verifica per convenire eventuali aggiornamenti.
Politiche industriali e di comparto:
- Patto per il lavoro, Legge sull'attrattività, Fondi strutturali, Poli e piattaforme tecnologiche.
Tutto ciò premesso:
- si confermano tutti gli accordi interconfederali regionali vigenti per quanto non diversamente previsto dal presente accordo interconfederale, nonché da nuovo quadro delineato dagli accordi interconfederali nazionali intervenuti su bilateralità, rappresentanza e riforma degli assetti contrattuali;
- si rilancia la contrattazione regionale di categoria, rinnovando gli accordi scaduti in quanto, tra l’altro, non più aderenti alla normativa in materia di premi di risultato (salario variabile), dando piena attuazione agli accordi interconfederali del 23/11/2016 (riforma degli assetti contrattuali e detassazione) e quanto previsto dal successivo Allegato 1).
- si estende il Welfare convenuto nella bilateralità artigiana alle lavoratrici e lavoratori delle categorie, ad oggi, non coinvolte dalla contrattazione collettiva regionale, fatta eccezione per l’autotrasporto artigiano e l’edilizia.
Per queste ragioni le parti convengono quanto segue:

1. Contrattazione collettiva di secondo livello
1.1. Le parti convengono che si intendono confermati gli accordi regionali di categoria applicati per quanto attiene alla parte economica e normativa, demandando il confronto di merito a livello categoriale, ad eccezione dei premi che, a partire dalla sottoscrizione della presente intesa, saranno parzialmente sostituiti dal versamento di una quota mensile per la costituzione del "Fondo welfare contrattuale” e, nella rimanente parte, messi a disposizione dei negoziati categoriali regionali come quota base per definire i premi di produttività e il loro adeguamento alle disposizioni normative vigenti in materia di detassazione.
1.2 La quota devoluta al welfare contrattuale, di cui al successivo punto 2 comma 1, di complessivi € 162,00 annui per dipendente è composta:
a) per il 50% (81€) sarà costituita da una quota integrativa aggiuntiva a carico delle imprese.
b) per il 50% (81 €) sarà ricavata dalla media dei premi erogati nei precedenti cinque anni per ciascuna categoria contrattuale, come da tabella 1 seguente
1.3 La rimanente parte della media dei premi erogati nei precedenti cinque anni per ciascuna categoria contrattuale, al netto di quanto devoluto al welfare contrattuale bilaterale in forza di quanto sopra previsto al punto 1.2 lett. b), costituirà la quota base per il negoziato, utile anche alla determinazione dei parametri che dovranno definire le modalità di accesso ai premi di produttività che, nell’ambito di ciascuna contrattazione categoriale, sarà possibile conseguire al raggiungimento dei parametri/indicatori definiti secondo le modalità previste dall'allegato 1, in conformità alla L. 208/2015 e al Decreto Interministeriale del 25/03/2016 e s.m.i..
Tabella 1
 

Contratti Collettivi Regionali

Settore

Livello di  riferimento

Salario medio erogato 2012-2016

Quota disponibile dal 2018

Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero

Tessile Abbigliamento

148.6

67

Calzature

153,2

72

Lavanderie

184,4

103

Alimentazione Panificazione

Servizi e panificazione

197,4

116

Produzione e panificazione

300,4

219

Prosciuttifici Parma

446,4

365

Comunicazione e grafica

Grafica e Comunicazione

126

45

Legno

Legno

C

243

162

Chimica, gomma, plastica, vetro

Chimica

175

94

Lapidei

Lapidei

107

26


Le Parti riconoscono che, essendo state ottemperate le scadenze retributive dei salario consolidato per i settori i cui CCRL lo prevedono con la mensilità di luglio 2017. I negoziati di categoria potranno definire le modalità di accesso al “Fondo welfare contrattuale” a partire dal 2018 secondo l'impostazione definita dalla presente Intesa. Le imprese del settore sono assolte da ogni ulteriore obbligo retributivo per l’anno in corso per quanto attiene il seguente punto 5.
Le Parti concordano di riaprire il confronto per il rinnovo dei CCRL nel rispetto dei principi delineati nei punti precedenti, a partire dal 1° ottobre 2017.
Le Parti sono impegnate ad effettuare una verifica entro il 31/3/2018 sullo stato di avanzamento della contrattazione regionale.
L'obiettivo convenuto dalla presente intesa è di estendere gradualmente a tutto il settore artigiano dell'Emilia Romagna la contrattazione di secondo livello (regionale), fatta eccezione per le categorie dell’edilizia e dell'autotrasporto.

2. Livello confederale regionale
2.1 La quota contrattuale di bilateralità sarà costituita da complessivi 162 € annui per dipendente che verranno versati mensilmente in aggiunta alle quote di adesione alla bilateralità e a FSBA, di cui:
a) 81 € proverranno dall’impresa
b) 81 € saranno ricavati dalla media dei premi provenienti dalla precedente contrattazione, come previsto nel precedente punto 1
2.2 Per le categorie non coperte da contrattazione regionale la quota sarà di 81 € annui per dipendente.
2.3 Per le associazioni e le società di sistema l’adesione al Fondo di Welfare Contrattuale sarà su base volontaria e la quota per dipendente sarà pari a 60€.
2.4 Dei 162 € complessivi 87€ andranno ad alimentare un fondo per le prestazioni di welfare a favore dei lavoratori, 42€ andranno ad alimentare un fondo per l’integrazione delle prestazioni FSBA 33€ andranno ad alimentare un fondo per lo sviluppo imprenditoriale attraverso le prestazioni a favore delle imprese.
Degli 81€ annui per le categorie non coperte da contrattazione regionale, 60€ andranno ad alimentare un fondo per le prestazioni di welfare a favore dei lavoratori e 21€ andranno ad alimentare un fondo per lo sviluppo imprenditoriale attraverso le prestazioni a favore delle imprese.
I 60€ annui per dipendente versati dalle Associazioni Artigiane aderenti andranno ad alimentare unicamente il fondo per le prestazioni di welfare bilaterale.
2.5 La mancata sottoscrizione della presente intesa da parte di una categoria esclude, a far data dal 1 “gennaio 2018, lavoratori ed imprese di quella stessa categoria dalle prestazioni del Fondo di Welfare Contrattuale previste dalla presente intesa.

3. Sostegno al reddito e intervento della bilateralità
Bilateralità:
a) interventi che coprano prestazioni di welfare per i lavoratori;
b) interventi per lo sviluppo delle imprese, recuperando i principi previsti dal regolamento EBER;
c) integrazioni al reddito in caso di sospensioni dell'attività lavorativa, in aggiunta alle prestazioni FSBA per tutti i lavoratori o altro da definirsi fra le parti.

Parte economica
In attuazione di quanto previsto al punto 2, le imprese verseranno l'importo ivi previsto, aggiuntivo a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale nazionale del 18 gennaio 2016, in quote mensili di 13,5€ per dipendente, di cui 3,5€ per quanto previsto alla lettera c) e 2,75€ per quanto previsto alla lettera b); 7,25€ per quanto previsto dalla lettera a).
Per le categorie ad oggi sprovviste di contrattazione collettiva regionale gli importi mensili saranno di 6,75€, di cui 5 euro per quanto previsto dalla lettera a) e 1,75 euro per quanto previsto dalla lettera b).
Per le Associazioni e le loro società di servizio aderenti ad EBNA, l'importo mensile sarà pari a 5 euro per dipendente, esclusivamente per quanto previsto alla lettera a), il versamento è volontario, in caso di mancato versamento non sarà possibile accedere alle prestazioni del Fondo di Welfare Contrattuale previste dalla presente intesa a partire dal 1° Gennaio 2018.

Prestazioni a favore del lavoratore
Le somme rinvenienti dalla quota contrattuale di bilateralità di cui al punto 2, per la parte destinata agli interventi di bilateralità di cui al punto 3, lettere a) e
c) saranno come di seguito utilizzate:
a) interventi che coprano prestazioni di welfare per i lavoratori, per l’importo di 87€ annuali per dipendente, saranno destinate per: asili nido - scuole materne - campi estivi - scuole elementari/medie inf./medie sup./università - integrazione maternità - trasporti - tickets sanitari - non autosufficenza - lenti/occhiali da vista - protesi acustiche - spese funerarie - trasporto scolastico - punti patente ed altre eventuali prestazioni da definire Inoltre le parti convengono di avviare uno studio di fattibilità per l'eventuale adesione al costituendo fondo sanitario integrativo regionale previsto dal Patto per il lavoro e dall'accordo confederale del 19 settembre 2016.
Tali prestazioni saranno erogate con le modalità previste dall'allegato 2 che le parti definiranno con un apposito regolamento da convenire entro 30/11/2017.
c) integrazioni al reddito in caso di sospensioni dell'attività lavorativa, in aggiunta alle prestazioni FSBA per tutti i lavoratori, per l’importo di 42 € annuali per dipendente, tali prestazioni saranno erogate con le modalità che le parti definiranno con un apposito regolamento da convenire entro 30/11/2017.

Prestazioni a favore dello sviluppo imprese
Le somme rinvenienti dal salario contrattuale di bilateralità di cui al punto 2, per la parte destinata agli interventi di bilateralità di cui al punto 3, lettera b) saranno come di seguito utilizzate:
b) interventi per lo sviluppo delle imprese, per l’importo di 33 € annuali per dipendente le parti definiranno le prestazioni previste con un apposito regolamento da convenire entro 30/11/2017.
Le Parti inoltre convengono che le risorse del Fondo di Welfare Contrattuale saranno interamente dedicate alle prestazioni.

Livello Categoriale
Contrattazione regionale
Oltre alle prestazioni di bilateralità, consolidate ed incrementate con il livello interconfederale della contrattazione, resta confermata quanto già previsto dal precedente punto 1.3 e pertanto nell’ambito delle trattative categoriali di secondo livello, l’importo medio dei premi variabili e/o premio fisso erogati nei precedenti cinque anni per ciascuna categoria contrattuale (di cui alla tabella 1) dedotta la quota devoluta alla bilateralità pari a 81€ di cui al paragrafo 2.1 lett b) costituirà la quota base disponibile al negoziato per i premi di produttività conseguibili al raggiungimento dei nuovi parametri/indicatori definiti nella contrattazione categoriale regionale e che dovranno corrispondere a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di detassazione dei premi di produttività (allegato 1)
Quanto previsto dalla presente intesa è da considerarsi costo contrattuale e pertanto, all'atto dell'adesione delle singole categorie, le imprese dovranno versare a far data dal'1 settembre 2017 gli importi previsti per ogni dipendente in carico, con le stesse regole vigenti per i versamenti FSBA/EBNA. Qualora per ragioni tecniche non fosse possibile far fronte all’erogazione a partire dalla mensilità di settembre 2017, si provvederà a recuperare con la mensilità successiva la quota corrispondente.

5. Norma transitoria
5.1 Le parti convengono per il 2017, pur confermando quanto previsto al punto 1, l'avvio dei versamenti da parte delle imprese a far data dall'1/09/2017 in 4/12esimi per un importo annuo complessivo pari a 54€ per dipendente, per l’anno in corso. Qualora per ragioni tecniche non fosse possibile far fronte all’erogazione a partire dalla mensilità di settembre 2017, si provvederà a recuperare con la mensilità successiva la quota corrispondente. Le imprese verseranno 162€ annui per dipendente a far data dall'1/01/2018.
5.2 Per le categorie sprovviste ad oggi di contrattazione collettiva regionale le imprese a titolo di quota devoluta al welfare verseranno per ciascun dipendente, a far data dall'1/09/2017, 6.75€ mensili, pari a 27 € annui per l’anno 2017 e 81 € annui a partire dal 2018. Qualora per ragioni tecniche non fosse possibile far fronte all'erogazione a partire dalla mensilità di settembre 2017, si provvederà a recuperare con la mensilità successiva la quota corrispondente.
5.3 Le associazioni artigiane e le società di sistema che aderiranno all’accordo verseranno per ciascun dipendente 5€ mensili, a far data dal 01.09.2017, pari a 20 € per l’anno 2017 (pari ai 4/12 di € 60) e a far data dal 01.01.2018 € 60 annui. Qualora per ragioni tecniche non fosse possibile far fronte all’erogazione a partire dalla mensilità di settembre 2017, si provvederà a recuperare con la mensilità successiva la quota corrispondente.
5.4 Ai dipendenti delle categorie in attesa di rinnovare i contratti regionali verrà riconosciuta per il 2017 un'indennità contrattuale regionale di 100€ non riparametrata con la mensilità di Settembre 2017. Qualora per ragioni tecniche non fosse possibile far fronte all’erogazione a partire dalla mensilità di settembre 2017, si provvederà a recuperare con la mensilità successiva la quota corrispondente.
L’erogazione di cui al presente comma, sommata ai versamenti di cui al punto 5.1, esaurisce complessivamente ogni onere derivante all’impresa a titolo di premio annuo, previsto dalla contrattazione regionale categoriale e come maturato sino alla data del 30.09.2017, fermo restando che per quanto sarebbe maturato successivamente ogni relativo diritto deve ritenersi sostituito dalla quota aggiuntiva di bilateralità come prevista al paragrafo 1.2 e come quantificato al punto 5-1).
L’erogazione di cui al presente paragrafo verrà corrisposta secondo le seguenti modalità:
5.4.1 Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato tempo pieno, in forza alla data di erogazione e assunti entro il 31/03/2017 sarà erogata l’intera quota;
5.4.2 Ai lavoratori con contratto di apprendistato, in forza alla data di erogazione e assunti entro il 31/03/2017 sarà erogato l’80% (80€);
5.4.3 Ai lavoratori part - time con contratto a tempo indeterminato in forza alla data di erogazione, assunti entro il 31/03/2017 la quota sarà riproporzionata sulla base dell’orario di lavoro contrattuale;
5.4.4 Ai lavoratori a tempo determinato in forza alla data di erogazione assunti entro il 31/03/2017 la quota sarà riproporzionata sulla base dei 12esimi di durata del contratto per l’anno 2017 e dell’orario di lavoro contrattuale;
5.4.5 La quota non verrà erogata ai lavoratori in aspettativa non retribuita all’atto dell’erogazione;
5.5 Il presente accordo si applicherà esclusivamente alle categorie le cui rappresentanze avranno provveduto a sottoscriverlo entro e non oltre il 30 settembre 2017. La mancata sottoscrizione, entro la predetta data, escluderà i soggetti appartenenti all’intero settore di pertinenza di chi non aderisce dalla fruizione delle prestazioni ed erogazioni previste dal presente accordo. La mancata sottoscrizione del presente accordo entro la predetta data, escluderà altresì l’obbligo per le imprese di corrispondere le somme previste al punto 5.4 nonché le quote previste ai punti 1.2 e 2.
5.6 Le parti convengono che le prestazioni di welfare entreranno in vigore a far data dall'1°Gennaio 2018.

Allegato 2
Prestazioni di welfare

Asili nido

350€

Scuole materne

250€

Scuole elementari

150€

Scuole medie inferiori

120€

Scuole medie superiori

200€

Università

400€

Campi estivi

40€ a settimana per un max 4 settimane

Trasporto

150€

Trasporto scolastico

150€

Lenti/occhiali

150€

Protesi acustiche

300€

Spese funerarie

500€

Non autosufficienza

400€

Tickets sanitari

Sino a un massimo di 150€

Punti patente

150€

Maternità

Integrazione sino all'80% dell'astensione facoltativa per un massimo di 6 mesi