Cassazione Penale, Sez. 4, 05 ottobre 2017, n. 45802 - Infortunio del tecnico pompista durante lo sversamento di calcestruzzo. Mancanza di POS e modalità operative rimesse agli operatori


 

Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: COSTANTINI FRANCESCA Data Udienza: 22/06/2017

 

Fatto

 

 

 

1. Con sentenza resa in data 4 marzo 2016 la Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Pistoia del 11 giugno 2015, appellata da G.M.. Questi era stato tratto a giudizio e condannato per il reato di cui all'art. 590 comma 2 cod. pen. perché, quale datore di lavoro e titolare della ditta Sepoc srl, avente ad oggetto il pompaggio di calcestruzzo, per colpa consistita nell'omettere di predisporre il piano operativo di sicurezza del cantiere ove tale ditta operava, cagionava lesioni personali gravi al dipendente V.G. che, quale tecnico pompista, mentre compiva l'operazione di sversamento del calcestruzzo, era rimasto schiacciato con l'arto inferiore destro tra la pompa e l'autobetoniera che procedeva in retromarcia. In particolare la dinamica dell'infortunio veniva pacificamente ricostruita nei seguenti termini: V.G., mentre si trovava a piedi dietro l'autobetoniera aveva alzato la mano in segno di "alt" mentre l'autista del mezzo, M.G., intendendo tale gesto come indicazione di avvicinarsi, era partito in retromarcia cosi schiacciando il V.G..
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, G.M. deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. Sostiene il ricorrente che la responsabilità dell'infortunio dovrebbe essere ricondotta esclusivamente alla condotta sconsiderata di M.G. che non aveva compreso i segnali di alt rivoltigli dal V.G. il quale, a sua volta, non osservando le istruzioni impartitegli si era frapposto tra la pompa e l'autobotte. Per contro, il ricorrente aveva predisposto tutte le misure di sicurezza e di salvaguardia tali da escludere una sua responsabilità. Deduce, inoltre, la difesa che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che sia il V.G. che il M.G. erano lavoratori esperti e avevano proceduto alle operazioni di sversamento all'insaputa del G.M., in violazione delle misure di sicurezza apprese nel corso degli anni a seguito dei corsi frequentati. La predisposizione del piano, pertanto, ad avviso della difesa, non avrebbe comunque impedito l'evento.
 

 

Diritto

 


1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso non può essere accolto.
2. Il ricorrente, oltre a dedurre censure in fatto non proponibili in questa sede, si è, nella sostanza, limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale, cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, nel caso di specie del tutto omesso.
3. La Corte di merito, prendendo le mosse dalla circostanza per cui risulta incontestata la dinamica dell'evento lesivo e la mancata adozione del piano operativo di sicurezza, ha evidenziato che la mancanza nella specie di qualunque forma di procedimentalizzazione dell'operazione svolta dal V.G. deve ritenersi non solo occasione ma anche causa principale dell'infortunio. Si rileva come dall'istruttoria dibattimentale sia emerso che l'operazione di pompaggio del calcestruzzo, da considerarsi attività pericolosa in quanto implicante la necessità da parte dell'operatore di coordinare il movimento sia dell'autobotte che della pompa, non era in alcun modo regolamentata sicché le modalità esecutive dell'operazione erano rimesse all'iniziativa degli operatori. I giudici del gravame hanno, inoltre, ricordato che, secondo quanto riferito dalla stessa persona offesa, la procedura seguita nel cantiere implicava che, per il corretto avvicinamento della betoniera alla pompa, più operatori dovessero collaborare tra loro al fine di consentire l'avvicinamento senza rischi per il pompista.
Sulla base di questi elementi di fatto, la Corte territoriale ha logicamente desunto che l'infortunio si fosse verificato proprio a causa della mancanza di specifiche disposizioni da parte del datore di lavoro volte a regolare l'operazione.
4. Come è noto, l'art. 96 comma 2 lett. g) del d.lgs. n. 81 del 2008, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di predisporre il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) dello stesso decreto, contenente la previsione degli specifici rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la individuazione delle misure di prevenzione e protezione individuali la cui adozione risulti necessaria al fine di prevenire infortuni sul lavoro. Non vi è dubbio, quindi, che nel caso di specie il ricorrente, avendo del tutto omesso di adottare il piano di sicurezza, abbia violato tale disposizione omettendo di individuare e predisporre adeguate misure preventive atte ad eliminare il rischio cui erano esposti i lavoratori nella utilizzazione della pompa per il getto del calcestruzzo, con efficacia certamente causale nella determinazione dell'evento lesivo ai danni di V.G..
La sentenza impugnata, ponendosi correttamente nei limiti di tale quadro normativo, si sottrae alle censure mosse dal ricorrente.
5. La Corte ha, inoltre, risposto in punto di diritto alla doglianza, già prospettata in sede di appello dalla difesa, in ordine al contributo causale reso dalla condotta imprudente del M.G., precisando, correttamente, che, anche laddove si ravvisassero profili di colpa nel comportamento di tale lavoratore, ciò non varrebbe comunque quale causa di esclusione della responsabilità o di interruzione del nesso causale tra la condotta dell'odierno ricorrente e l'evento. E' noto, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte, in tema di incidenza causale della negligenza dei lavoratori in occasione d'infortunio sul lavoro è orientata nel senso che il datore di lavoro non risponde per la mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni esclusivamente ove la condotta non sia esigibile per l'imprevedibilità della situazione di pericolo da evitare (Sez. 3, n. 38209 del 07/07/2011, Negri, Rv. 251294). Circostanza non riscontrabile nel caso di specie ove la condotta dei due lavoratori coinvolti era comunque direttamente riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta.
6. Del tutto inammissibile è poi l'ulteriore motivo sviluppato nel ricorso con il quale si lamenta che i due lavoratori avevano proceduto allo svolgimento delle operazioni di sversamento del calcestruzzo all'insaputa del G.M., trattandosi di circostanza dedotta per la prima volta in cassazione e non sottoposta alla cognizione del giudice di appello.
7. Alle considerazioni che precedono consegue la inammissibilità del ricorso che, impedendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, non consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, anche se maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U., n.12602 del 17 dicembre 2015, Ricci, Rv.266818).
8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n.186/2000).

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00.
Cosi deciso in Roma, 22.06.2017.