Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 05 ottobre 2017, n. 45737 - Inidonea installazione del ponteggio e mancata esibizione della documentazione agli OdV. Procedura di estinzione delle contravvenzioni


 

Presidente: SAVANI PIERO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 23/02/2017

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza in data 24.2.2016 il Tribunale di Macerata ha condannato A.P., ritenendolo responsabile, in qualità di Amministratore Unico della Global s.r.l., del reato di cui all'art.125, comma 6 d.lgs 81/2008 per inidonea installazione di un ponteggio all'interno di un cantiere edile e del reato di cui all'art.134, comma 1 del medesimo decreto legislativo per mancata esibizione agli organi di vigilanza della documentazione prescritta dall'art.134 nonché del piano di montaggio, uso e smontaggio, alla pena rispettivamente di € 460,00 ed € 400,00 di ammenda. Avverso la suddetta sentenza l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso in Cassazione per i seguenti motivi:
1) nullità della sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale, ai sensi dell'art.606 lett.c) c.p.p., in difetto di dimostrazione della notifica eseguita nei suoi confronti del verbale di ottemperanza alle prescrizioni di legge ed invito al pagamento dell'oblazione amministrativa al fine dell'estinzione delle contestate violazioni: si sostiene in sintesi che il PM non abbia adempiuto all'onere di fornire la prova dell'eseguita notifica a mezzo posta essendosi limitato a produrre una mera fotocopia dell'avviso di ricevimento (AR) della raccomandata attestante la mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario e la conseguente compiuta giacenza, senza alcuna prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), mai prodotta;
2) vizio motivazionale, ai sensi dell'art.606 lett. e) c.p.p. non avendo il Tribunale motivato per quale ragione si potesse, in assenza della ricezione della CAD, ritenere che il contravventore avesse avuto cognizione dell'ammissione al pagamento dell'oblazione e del relativo termine, senza replicare alle contestazioni difensive sollevate al riguardo: si sostiene la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui considera irrilevante la mancanza di prova della notificazione del suddetto verbale, che invece costituisce condizione di procedibilità dell'azione penale.
 

 

Diritto

 


I due motivi di ricorso, attenendo entrambi alla notifica del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A. ai fini dell'oblazione, possono essere esaminati congiuntamente.
Secondo la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, introdotta dagli artt. 19 ss. D.Lvo 758/1994, il Giudice, prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle violazioni ivi previste, deve accertare che si siano regolarmente svolti tutti i passaggi della procedura stessa, costituente condizione di procedibilità dell'azione penale. Nel caso concreto, l’organo di vigilanza ha impartito al contravventore le apposite prescrizioni fissando il termine per adempiere e successivamente ha constato che la violazione era stata eliminata secondo le modalità imposte; indi, ha invitato il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa. La mancata corresponsione della somma necessaria a titolo di oblazione ha determinato la conseguenza che il procedimento, sospeso a sensi dell’art. 23 D.Lvo citato, riprendesse il suo corso, atteso che è solo con il congiunto adempimento da parte del contravventore di entrambi gli incombenti, ovverosia l'eliminazione delle violazioni per effetto della successiva regolarizzazione ed il successivo pagamento della sanzione amministrativa, che il reato si estingue (art. 24, I^ comma). Ora, secondo il ricorrente, l'iter amministrativo non si sarebbe perfezionato perché il verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa non gli è stato formalmente notificato, atteso che la raccomandata A.R., non recapitatagli direttamente all'indirizzo di residenza stante la sua temporanea assenza, richiedeva ai fini del perfezionamento della compiuta giacenza l'invio e la ricezione da parte del destinatario della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), adempimento quest'ultimo di cui non vi era prova essendo stato prodotto dal PM solo l'invio da parte dell'agente postale della CAD.
Mentre la legge prevede la formale comunicazione, anche a mezzo notifica, del verbale contenente le prescrizioni idonee alla regolarizzazione impartite dall'organo di vigilanza al contravventore (art.20, 2° comma d.lgs.758/1994), analoga formalità non è espressamente disposta in relazione alla successiva ammissione del destinatario al pagamento in via amministrativa, limitandosi l'art.21 a disporre che l'organo di vigilanza, constatato l'adempimento, "ammette il contravventore a pagare di conseguenza, l'incombente può realizzarsi in forme diverse che pur dovendo garantire con ragionevole certezza che l'interessato possa avere effettiva cognizione dell'onere di cui è gravato e, quindi, provvedere tempestivamente al pagamento della somma dovuta, non richiedono tuttavia la forma solenne della notifica. E' stato, invero, ripetutamente affermato da questa Corte che "in tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, pur configurando un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, sicché l'accertamento in ordine alla sua esecuzione comporta un'indagine di fatto, da ritenersi preclusa in sede di legittimità (Sez. 3, n. 5892 del 24/06/2014 - dep. 10/02/2015, Giordano, Rv. 264062; Sez. 3, n. 38680 del 08/07/2004 - dep. 01/10/2004, Coscia, Rv. 229628).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame la comunicazione deve ritenersi avvenuta. Vertendosi in materia di comunicazione di atti ricettizi, non era affatto necessaria la prova di ricezione della CAD, vigendo per le raccomandate la prova di presunzione del recapito una volta che il mittente abbia dato prova della sua spedizione, spettando a questo punto al destinatario la prova del mancato ricevimento. Costituisce invero jus receptum il principio, univocamente ribadito da questa Corte, secondo il quale la lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. Civile Sez. 1, Sentenza n. 17204 del 19/08/2016, Rv. 641040 - 01).
Pertanto, in difetto di dimostrazione da parte dell'imputato della mancata ricezione della raccomandata inviatagli dall'organo di vigilanza, la comunicazione dell'ammissione all'oblazione era idonea, come correttamente ritenuto dal Giudice di merito, a dimostrare l'avvenuta comunicazione dell'atto al destinatario, essendo a tal fine sufficiente, al pari della comunicazione di ogni atto ricettizio, l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata A.R..
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Segue a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 23.2.2017