Categoria: 1995
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Tipologia: CCNL
Data firma: 26-27 luglio 1995
Parti: Ausitra, Ancp e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Servizi in appalto FS
Fonte: CNEL

Sommario:

 Protocollo d'intesa
Ipotesi di accordo
Articolo 1 - Relazioni sindacali
Art. Nuovo - Previdenza integrativa
Art. Nuovo - Sicurezza sul lavoro
 Art. 38 - Inserire le seguenti norme transitorie
Art. 41 - Diritti sindacali
Elemento aggiuntivo della retribuzione
Verbale di mancato accordo (Servizio mensa)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai servizi in appalto dalle FS spa

Protocollo di intesa

Addì 26/7/95 tra l'Ausitra assistita dalla Federtrasporto, l'Ancp e la Filt-Cgil Nazionale, la Fit-Cisl Nazionale, la Uiltrasporti Nazionale è stipulato il seguente protocollo di intesa.

[…] le parti convengono di istituire una Commissione Tecnica paritetica con il compitoo di verificare la possibilità di individuare un nuovo impianto contrattuale che possa rispecchiare le esigenze di cui in premessa. La Commissione tecnica sarà composta da nove membri di parte sindacale e nove membri di parte imprenditoriale.
La prima riunione della Commissione Tecnica paritetica è fissata per il prossimo mese di settembre.
I lavori della Commissione dovranno terminare entro il mese di giugno anno 1996 al fine di consentire una verifica a livello nazionale dei risultati dell'attività.

Ipotesi di accordo

Addì 27 luglio 1995 tra l'Ausitra assistita dalla Federtrasporto e dalla Confindustria, l'Ancp e la Filt-Cgil Nazionale, la Fit-Cisl Nazionale, la Uiltrasporti Nazionale si è proceduto alla stipula della presente ipotesi di accordo.
Le parti, in considerazione di quanto sottoscritto in data 26/7/95, relativamente alla necessità di pervenire alla realizzazione di un nuovo CCNL per le imprese fornitrici di servizi accessori ad aziende, enti o società di trasporto, affidati in appalto o in concessione,
- in considerazione della scadenza al 31/12/94 del CCNL 12/3/92 per gli addetti ai servizi in appalto dalle FS spa
- in considerazione della necessità che detto CCNL, congiuntamente ad altri contratti assimilabili già stipulati dalle stesse Organizzazioni, venga ad essere ricondotto nel campo di applicazione del nuovo contratto collettivo
hanno concordato le seguenti soluzioni contrattuali:

Articolo 1 - Relazioni sindacali (inserire dopo il 1° capoverso)
Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle aziende e di efficienza dei servizi, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Le parti, nel riaffermare la propria esclusiva titolarità negoziale nella stipula del CCNL e di ogni altro accordo di interesse nazionale, convengono che la contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e potrà pertanto essere svolta per le sole materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi del medesimo Accordo interconfederale.
Atteso quanto sopra e fermo restando quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, le relazioni industriali risultano così articolate:

Art. Nuovo - Sicurezza sul lavoro
In relazione alla recente entrata in vigore del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, concernente "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro", le parti stipulanti, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legge 30 novembre 1994, n. 658 ed in applicazione dell'accordo Interconfederale del 2-3 giugno 1995 procederanno a specificarne le modalità applicative nel corso dei lavori della Commissione tecnica paritetica di cui al Protocollo di intesa del 26 luglio 1995, nel rispetto dei termini previsti dallo stesso decreto legislativo n° 626/94.

Art. 41 - Diritti sindacali
Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Le parti, entro il prossimo mese di settembre, definiranno il relativo regolamento di ' attuazione.
[…]