Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
Parere 20 luglio 2015, prot. n. 11240
Personale degli enti locali. Gestione ufficio associato. Datore di lavoro e medico competente.

 

Il Comune ha chiesto un parere rappresentando la seguente fattispecie.

Nell'ambito di un ufficio associato costituito ai sensi della l.r. 1/2006, il titolare di posizione organizzativa, dipendente del Comune Y ove ha sede lo stesso ufficio, è datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008 anche per il personale assegnato all'ufficio medesimo e dipendente del Comune X. Si precisa che i due Comuni interessati hanno ciascuno il proprio medico competente e la convenzione attuativa nulla specifica in relazione agli adempimenti e prestazioni richieste al medico incaricato nell'ambito della forma associativa. Premesso un tanto, si pone la questione se sia corretto che il titolare di posizione organizzativa del Comune Y sottoponga a visita medica anche i dipendenti del Comune X, ricorrendo alle prestazioni professionali del medico contrattualmente incaricato da e per il Comune Y, provvedendo poi a chiedere al Comune X il rimborso dei costi a tal fine sostenuti. L'Ente istante riterrebbe più corretto che il titolare di posizione organizzativa garantisca gli adempimenti della sicurezza sui luoghi di lavoro avvalendosi degli strumenti/forniture di cui gli altri Comuni sono autonomamente dotati, facendo effettuare le visite mediche prescritte dai medici incaricati dai rispettivi comuni per il proprio personale e con i costi direttamente fatturati al comune di appartenenza.
Sentito il Servizio finanza locale, Posizione organizzativa sviluppo forme associative, innovazione finanza locale e monitoraggio del sistema regionale, si espone quanto segue.
Si osserva preliminarmente che la questione sottoposta si sarebbe dovuta affrontare e definire, in maniera puntuale, nell'ambito o della convenzione quadro o dei singoli atti attuativi della medesima, in quanto atti fondamentali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della forma associativa.
In carenza di tali presupposti, soccorre comunque quanto disposto in materia dalla legislazione vigente, tenendo conto che la problematica in esame coinvolge esclusivamente i dipendenti assegnati all'ufficio comune e non incide sul contratto di fornitura di servizio già stipulato dal Comune X, che conserva piena validità nei confronti del restante personale dipendente del Comune medesimo.
L'art. 2 del d.lgs. 81/2008 definisce la figura del 'datore di lavoro' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (enti locali compresi).
La citata disposizione precisa che per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
Pertanto, il datore di lavoro, individuato ai sensi e per le finalità della normativa di cui trattasi, è in sostanza il dipendente (dirigente o titolare di p.o.) cui, a termini di regolamento, viene affidata la responsabilità di un determinato ufficio/servizio, all'interno della struttura organizzativa dell'ente¹.
L'art. 18 del citato decreto elenca esaurientemente gli obblighi organizzativi e gestionali propri del datore di lavoro e dei dirigenti/responsabili che collaborano con lui, vigilando sulla sicurezza dell'attività lavorativa dei rispettivi settori.
Premesso un tanto, si osserva che lo scrivente Ufficio ha in precedenza affrontato la problematica relativa all'individuazione del datore di lavoro nell'ambito di un'associazione intercomunale, nei termini di seguito riportati².
Si è in particolare rilevato che l'art. 3, comma 6, del del d.lgs. 81/2008 prevede che, per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi imposti dall'art. 18 del citato decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.
Pertanto, nel caso di associazione intercomunale, l'amministrazione ospitante risulta individuata nell'ente locale presso cui ha sede l'ufficio comune e al quale viene assegnato il personale dei Comuni associati, in dipendenza funzionale.
Detta amministrazione deve quindi procedere a designare il datore di lavoro responsabile per la sicurezza dell'ufficio comune ai fini del d.lgs. 81/2008, e spetta a tale datore di lavoro, come indicato espressamente al comma 1, lett. a), del citato articolo 18 del d.lgs. 81/2008, nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal legislatore.
Pertanto, è compito del datore di lavoro/titolare di posizione organizzativa, all'uopo individuato, procedere sia alla definizione delle modalità di effettuazione delle visite sanitarie, sia alla designazione del medico competente, che diviene quindi l'unico referente per gli adempimenti prescritti dal legislatore in materia di sorveglianza sanitaria nei confronti di tutto il personale assegnato all'ufficio comune, e ciò a prescindere dall'appartenenza a Comuni diversi dell'associazione.
Si osserva peraltro che una soluzione univoca alla problematica è auspicabile anche alla luce della vigente disciplina contrattuale, in relazione al peculiare rapporto che viene a crearsi nell'ambito dell'ufficio comune delle forme associative.
Si rammenta infatti che l'art. 47, comma 1, del CCRL del 7 dicembre 2006 stabilisce che il personale degli enti che costituiscono uffici comuni nell'ambito delle forme associative, ai quali sia affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo costitutivo, viene assegnato dagli enti stessi agli uffici comuni.
Come precisato dal successivo comma 2 dell'articolo in esame, detta assegnazione avviene automaticamente in forza della stipula della convenzione attuativa che costituisce l'ufficio della forma associativa.
Il comma 3 del citato art. 47 precisa inoltre che l'assegnazione del personale non comporta la costituzione di un distinto rapporto di lavoro, il vincolo di dipendenza organica permane con l'ente di provenienza, e (ciò che rileva ai fini della questione sottoposta) il rapporto di servizio si svolge nell'ambito dell'ufficio della forma associativa³.
Esposto quanto sopra se, come segnalato, le varie convenzioni attuative e la convenzione quadro nulla hanno disposto in merito all'attività in esame da parte del responsabile dell'ufficio comune e se, soprattutto, non sono state indicate le modalità di riparto degli oneri derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari, il silenzio in materia parrebbe lasciar intendere una volontà sottesa: che la gestione di tale attività debba essere comunque svolta in modo da non determinare oneri aggiuntivi per i comuni partecipanti alla gestione. Un tanto anche al fine di garantire l'economicità dell'azione amministrativa.
Al riguardo, peraltro, si rinvia ad una verifica in seno alla conferenza dei sindaci, anche al fine eventualmente di apportare le dovute modifiche alle convenzioni in essere, come anticipato in premessa.

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¹ L'art. 16 del d.lgs. 81/2008 prevede inoltre che il datore di lavoro possa delegare le proprie funzioni ad altri soggetti, con determinati limiti e condizioni.
² Cfr. prot. n. 20833 dell'8 luglio 2013 e prot. n. 7268 del 7 marzo 2014.
³ Cfr. anche Comparto unico e contrattazione/Pareri - Convenzioni e forme associative, parere n. 7., consultabile sul sito della regione.fvg.it.


Fonte: autonomielocali.regione.fvg.it