Tipologia: Accordo di adesione
Data firma: 22 dicembre 1994
Validità: 31.12.1995
Parti: FS spa Cisnal-Ferrovie*
Settori: Trasporti, FS
Fonte: CNEL
Note*: La Cisnal sottoscrive il CCNL stipulato da Filt, Fit, Uiltrasporti, Fisafs e da Sma e Comu per il solo segmento macchina

Sommario:

 Verbale d'incontro
Articolato
Premessa al CCNL
Parte I del CCNL
1.1 Sviluppo
1.2 Investimenti
1.3 Produzione e struttura dell'offerta
Allegata tabella n. 1
1.4 Sedi di controllo
Punto 2) Campo di applicazione e durata del CCNL
2.1 Unicità del contratto e articolazioni funzionali
2.2 Durata del contratto
3. Relazioni industriali - Livelli, fasi e materie delle relazioni industriali
3.1. Livelli
3.B. Fasi
3.C. Articolazione per Livelli/Responsabilità/Fasi/Materie
3.C.1 Livello Nazionale
3.C.2 Livello territoriale
3.C.3 Livello decentrato
3.D
3.1 Procedure di raffreddamento
Sostituisce Art. 4 Procedure per la determinazione del fabbisogno organico
3.2 Diritto di sciopero (Legge 146/90)
4. Diritti
4.1 Attività incompatibili
4.2 Pari opportunità
Passaggi di area
Accessi
Allegato all'art. 12 CCNL
Statuto/Regolamento dei CPO composizione, compiti e modalità di funzionamento dei Comitati Pari Opportunità.
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
4.3 Osservatorio nazionale sul contenzioso legale
Tabella n. 1 Obiettivi di produzione '95 treni km giorno ex compartimenti riferiti all'anno solare
4.4 Ambiente e sicurezza del lavoro
Art. Permessi retribuiti per attività sindacali - Locali a disposizione dei sindacati - Agevolazioni sindacali in genere
 •  Permessi retribuiti
Locali
Agevolazioni sindacali in genere
Art. Versamento dei contributi sindacali (Testo concordato con le OO.SS. Filt-Fit-Uilt-Fisafs)
Art. Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
4.7 Fondo di solidarietà
4.7.1) Copertura assicurativa
4.10 Diritto allo studio
4.11 Art. 51 Giorni festivi
4.12 Diritto al pasto
4.13 Agevolazioni per volontariato
4.8 Tutela legale
Punto 4.15
Art. Tutela di portatori di handicap
4.14 Ferie
Art. Tossicodipendenti ed etilisti
Art. Lavoratori malati di AIDS
4.16 Part-time
5.3 Previdenza/Fondi di previdenza complementare
5.4 Attività usuranti
5.5. Art. Fondo sanitario integrativo
6. Quadri ed alte professionalità (Ex art. 101)
Criteri di esclusione dall'utilizzazione di strumenti obbligatori
Formazione e riqualificazione professionale
Altre modalità di gestione delle eccedenze
7. DLF
8. Sostituisce Art. 13 Capitolo III
Riequilibrio delle risorse umane
9. Art. 45 Compenso per lavoro a cottimo e competenze accessorie la cui fonte è legislativa
10. Sostituisce Art. 30 Personale fisicamente inidoneo
11. Sostituisce Art. 17 Benefici particolari
12. Integra Art. 50 Orario di lavoro
Revisione degli allegati
5. Parte economica
Art. 37 - Stipendi
Riparametrazione "importo forfettario" - punto 5.1 parte economica del CCNL
13. Art. ...
Ferrovieri: evoluzione aumenti contrattuali 94-95

Verbale d'incontro

Addì 22 dicembre 1994, la FS spa assistita dall'Agens ha incontrato la Cisnal-Ferrovie in relazione alla richiesta avanzata dalla stessa organizzazione sindacale di sottoscrivere per adesione l'accordo 18.11.1994 per il rinnovo del CCNL 90-92.

La richiesta viene accolta e la Cisnal-Ferrovie sottoscrive il presente verbale cui viene allegato il testo dell'accordo 18-11-1994.

Con l'occasione la Cisnal-Ferrovie, nel riservarsi di presentare nei tempi e con le modalità previste, proprie richieste per il rinnovo del contratto collettivo ora vigente, precisa che l'adesione odierna è motivata dalla valutazione circa la corretta corrispondenza fra i contenuti dell'accordo 18.11.94 per la FS Spa ed i principi affermati nel protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993.

CCNL FS
Articolato

Premessa al CCNL
Sono OO.SS. stipulanti il presente CCNL Filt, Fit, Uiltrasporti e Fisafs.
Sma e Comu sono OO.SS. stipulanti per il solo segmento macchina.

CCNL 94 - 95 dei Ferrovieri: Segmento macchina
1. FS spa, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltraporti Uil, Fisafs Cisal, Sma e Comu stipulano il CCNL 94-95 dei ferrovieri, (Sma e Comu per le parti interessanti il settore macchina)
[…]
4. L'accordo di settore che le parti si impegnano a raggiungere tra loro entro il 24.12.94 prevederà:
- l'esecuzione, da parte del PdM (escluse le linee a D.U.), della prova freno sui treni merci;
- la contrattazione dell'articolo 50.7 del CCNL, in funzione degli obiettivi di produzione (vedi p.to 1.3 del CCNL) e conseguente produttività del settore;
- le modalità di assegnazione dei carichi di lavoro ai singoli impianti a seguito di possibili modifiche organizzative territoriali, attraverso la revisione contrattata del sistema vigente e nel rispetto del nuovo sistema delle relazioni industriali previsto dal CCNL
[…]
9. Si precisa che per il PdM 4 gg di formazione su 5 sono dedicati esclusivamente all'aggiornamento.
Roma, 18/11/94

Parte I del CCNL
1.3 Produzione e struttura dell'offerta

Le parti convengono che i Piani di Produzione complessivi, territoriali e settoriali, completi degli obiettivi commerciali, manutentivi e di esercizio saranno il risultato del confronto fra le parti.
[…]
I relativi aggiornamenti saranno oggetto di informazione ai sensi del punto Relazioni Industriali 3.C.3.

1.4 Sedi di controllo
La Società si impegna, nell'ambito della struttura di Relazioni Industriali, a fornire tutte le informazioni in ordine allo sviluppo, alle risorse, agli strumenti di riorganizzazione della produzione, agli assetti strutturali dell'impresa nonché agli eventuali processi di societarizzazione.
In riferimento a tali processi e a quelli relativi alle esternalizzazioni la Società riconferma il rispetto degli accordi del 3.3.92 e del 22.10.93.
Le parti infine convengono che nel corso della vigenza contrattuale siano concordate nuove sedi più avanzate di controllo e di confronto su tali aspetti.

Punto 2) Campo di applicazione e durata del CCNL
2.1 Unicità del contratto e articolazioni funzionali

Il CCNL si applica ai dipendenti della FS spa ovunque utilizzati e/o distaccati nonché a quelli delle Società Metropolis e Italferr Sistav.
La Società nel riconfermare i contenuti degli accordi del 3.3.92 e 22.10.93 in ordine ai processi di societarizzazione ed esternalizzazione applicherà, in presenza di costituzione di Società con conferimento di attività ferroviarie oggi svolge da FS, il vigente contratto salvo esplicita diversa intesa tra le parti stipulanti.

3. Relazioni industriali - Livelli, fasi e materie delle relazioni industriali
3.1. Livelli

Nel quadro dell'assetto organizzativo della Società, le relazioni industriali si svolgono ai seguenti tre livelli:
I Nazionale
II Territoriali
III Decentrato

3.B. Fasi
3.B.1 A tutti e tre i livelli le relazioni industriali, a seconda della materia, si articolano in:
- informazione;
- contrattazione.
3.B.2 L'informazione sarà fornita alle organizzazioni sindacali stipulanti preventivamente rispetto all'attuazione dei provvedimento relativi.

3.C. Articolazione per Livelli/Responsabilità/Fasi/Materie
Le relazioni industriali si svolgeranno secondo lo schema di seguito indicato:

Ai CPO competenti sarà data informazione per ciascuna corrispondente fase/livello/intesa

3.C.1 Livello Nazionale
Informazione
1. politiche di investimento, patrimoniali, finanziarie, commerciali e di partecipazione societaria;
2. piani generali di produzione e di produttività;
3. modalità degli appalti e programmi di attività di interesse ferroviario conferiti in appalto;
4. interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi;
5. dati statistici sulla consistenza del personale, sua utilizzazione, sua ripartizione per età, sesso e qualifica;
6. modifiche alla struttura organizzativa;
7. programmi di investimento poliennali;
8. piano annuale di attività.

Contrattazione
1. modelli di relazioni industriali;

3. macromodelli di organizzazione del lavoro, linea guida per la definizione dei fabbisogni e dei conseguenti aspetti occupazionali e definizione delle azioni di riequilibrio;
4. inquadramento professionale;
5. tutti gli aspetti attinenti il rapporto di lavoro contrattualizzati collettivamente;
6. ambienti e sicurezza del lavoro;
7. politiche della formazione e riqualificazione professionale;
8. normative quadro sui regimi di orario;
8.1 regimi di orario;
9. progetti di azioni positive proposti dai comitati nazionali bilaterali per le pari opportunità;
10. politiche di pari opportunità;
11. accordi quadro su strumenti e criteri di mobilità e passaggi di area.
Le relazioni sindacali sono svolte per la Società dalle strutture di Direzione Generale Holding per i punti 1), 2), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11); dalle strutture di Area/Divisione limitatamente ai punti 2.1), 3), 6) e 8.1) in coerenza con politiche e direttive di Holding.
Per le OO.SS. stipulanti il presente contratto, dalle strutture delle Segreterie nazionali.
L'impresa e le OO.SS. si impegnano a garantire la presenza ai tavoli della rappresentanza di genere.

3.C.2 Livello territoriale
È individuato un livello di contrattazione regionale territoriale, la cui titolarità per la Società e delle strutture locali di Area/Divisione competenti per materia.

Informazione
1. partecipazione della Società in attività di interesse territoriale;

3. modifica alla struttura organizzativa;
4. programmi locali di attività di interesse ferroviario da appaltare;
5. programmi di investimenti e di innovazione tecnologica di interesse regionale;
6. piano di attività di interesse regionale;
7. strumenti e modalità per attuare gli obiettivi del piano di attività;
8. modelli di integrazione e di intermodalità in particolar modo sul riordino e sul riassetto del trasporto pubblico locale;
9. coordinamento politiche di trasporto nell'ambito territoriale previsto quantità e qualità della produzione e dell'offerta treni e servizi viaggiatori e merci nell'ambito del territorio individuato.

Contrattazione
1. modalità e procedure inerenti alle assunzioni, per le opportune omogeneità;
2. piani di riequilibrio delle risorse umane inter area nel territorio regionale;
3. riflessi sul personale della gestione dei servizi quali mense e posti letto.
4. progetti di azioni positive presentati dai comitati per le pari opportunità regionali;
5. politiche di pari opportunità;
6. verifica dei piani di formazione.
Le relazioni sindacali sulle materie di cui ai punti 5) di informazione e 1), 2), 3), 4), 5) e 6) di contrattazione sono di responsabilità - per la Società - dei Presidi Territoriali Holding con il supporto delle Aree ovvero della Funzione Formazione per le materie di cui al punto 6) di contrattazione.
I restanti punti sono di responsabilità di Area/Divisione/Zona/Coordinamenti territoriali.
Per le OO.SS. stipulanti il presente contratto le relazioni sindacali sono svolte dalle strutture regionali/compartimentali.
L'impresa e le OO.SS. si impegnano a garantire la presenza ai tavoli della rappresentanza di genere.

3.C.3 Livello decentrato
Informazione
1. obiettivi di produzione e di produttività;
2. modifica della struttura organizzativa;
3. programmi per la realizzazione degli obiettivi e della produttività.

Contrattazione
1. adeguamento ed attuazione dei modelli di organizzazione del lavoro, della produzione e delle innovazioni tecnologiche e produttive, definizione dei fabbisogni, dei progetti di formazione, e delle modalità di copertura finalizzate al riequilibrio, in coerenza con gli accordi nazionali;
2. articolazione dei regimi di orario contrattuali e controllo sugli orari di fatto;

4. effetti sul lavoro delle innovazioni tecnologiche e produttive;
5. applicazioni normative relative all'igiene, ambiente e sicurezza del lavoro e della prevenzione;
6. politiche di pari opportunità;
7. modalità di attuazione degli strumenti di mobilità professionale/geografica nell'ambito territoriale di competenza.
Le relazioni sindacali sono svolte per la Società dai Responsabili a livello dirigenziale delle Unità produttive c/o le quali sono state costituite le RSU.
Per le OO.SS. stipulanti il presente contratto sono svolte dalle RSU con il concorso ed il sostegno delle strutture sindacali.
Le modalità con cui si realizza tale assetto costituiscono procedura interna alle OO.SS.
L'Impresa e le OO.SS. si impegnano a garantire la presenza ai tavoli della rappresentanza di genere.

3.D.
La contrattazione a livello territoriale e/o a livello di unità produttiva non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

Sostituisce Art. 4 Procedure per la determinazione del fabbisogno organico
1. Il F.O. viene definito negozialmente nell'ambito delle singole Unità Produttive (Uffici Produzione - Unità di Gestione - Nuclei Territoriali - ecc.) dell'Impresa FS e delle Società del Gruppo.
2. La contrattazione del F.O. si realizza in occasione di modifiche organizzative e/o produttive ed in occasione dell'attivazione di innovazioni tecnologiche di rilevante entità.
3. Il responsabile dell'Unità Produttiva dell'Impresa dovrà sottoporre alle RSU interessate le proposte in anticipo, rispetto all'attivazione delle innovazioni, corredate di tutta la documentazione informativa necessaria per l'avvio della contrattazione (caratteristiche delle innovazioni - obiettivi produttivi - ambiti di applicazione - ecc.), in coerenza con quanto previsto dallo specifico punto delle relazioni industriali.
4. Con riferimento alle specifiche competenze previste per il primo livello di contrattazione, saranno concordate linee guida generali e/o di settore per la contrattazione a livello articolato dei fabbisogni organici.

4.2 Pari opportunità
Statuto/Regolamento dei CPO composizione, compiti e modalità di funzionamento dei Comitati Pari Opportunità.
Articolo 1
Per realizzare i principi della Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 della legge 125/91 i CPO propongono e promuovono pieni di azioni positive a favore delle lavoratrici ed individuano misure atte a consentire la parità sostanziale uomo-donna sul lavoro.
In particolare al CPO è demandato il compito di:
[…]
d) verificare gli effetti delle iniziative assunte dalla Società in ordine alle materie suddette sulla condizione delle lavoratrici, in modo specifico;
e) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne;
[…]
h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle Direttive CEE e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo;
i) promuovere incontri con i CPO nazionali di altre aziende italiane e con significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle pari opportunità;
l) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione, ecc. tra i CPO del Gruppo ai vari livelli;
m) prevedere, qualora se ne ravvisi la necessità, riunioni di monitoraggio fra Società / CPO;
[…]

Articolo 2
I CPO sono composti da 2 rappresentanti delle lavoratrici per ogni OO.SS. stipulante di CCNL e di un corrispondente numero di componenti designate dall'Impresa, ognuna con diritto di voto.
Nei CPO regionali dovrà essere prevista sia da parte dell'Impresa sia da parte delle OO.SS. la rappresentanza delle Sedi Centrali presenti nel rispettivo territorio.
[…]

4.4 Ambiente e sicurezza del lavoro
(Art. 59 tutela della salute e sicurezza del lavoro)
1) Le parti riconoscono la priorità della tutela della salute dei dipendenti e dell'igiene e sicurezza del lavoro all'interno del processo produttivo del Gruppo FS, conseguentemente la Società fatte salve le norme vigenti, conviene sull'applicazione integrale del decreto legislativo del 19.9.94, n. 626, per tutte le otto direttive UE in esso recepite e che di seguito si elencano: 391/89 - 654/89 - 655/89 - 656/89 - 269/90 - 394/90 - 679/90 - 270/90.
2) A tal fine la Società provvederà alla istituzione di un servizio organico di prevenzione e protezione dai rischi professionali e alla conseguente individuazione, in Sede Centrale e sul territorio, ovvero nell'unità produttiva, di strutture di responsabili dell'espletamento di compiti previsti dall'art. 8) del decreto legislativo.
3) La Società provvederà inoltre alla nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria tramite accertamenti preventivi e periodici dello stato di salute dei lavoratori, comprendenti esami clinici e indagini diagnostiche.
Oltre ad effettuare gli accertamenti di cui sopra, il medico competente tiene cura delle cartelle sanitarie e di rischio di ogni lavoratore, informa i lavoratori in merito ai loro accertamenti, comunica ai rappresentanti della sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, visita gli ambienti di lavoro, effettua visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali, informa i lavoratori esposti ad agenti con effetti a lungo termine, dell'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività.
4) La Società consegnerà al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
5) Si conviene di istituire il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle Unità Produttive nel n. di 2 (due) per Unità Produttive fino a 200 dipendenti, n. 3 (tre) per Unità Produttive fino a 500 dipendenti; n. 5 (cinque) per Unità Produttive oltre i 500 dipendenti.
Le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, gli strumenti e le agibilità per l'espletamento delle funzioni saranno concordati dalle OO.SS. stipulanti il CCNL e la Società entro il 31.01.95.
Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono quelle previste dall'art. 19 del citato decreto legislativo.
6) Con compiti di monitoraggio e ricognizione delle problematiche emergenti in materia, verrà istituito l'Osservatorio Nazionale per l'igiene ambientale e la sicurezza del lavoro, organo paritetico composto da rappresentanti della Società e da quelli designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL
7) A livello territoriale verranno istituiti organismi paritetici tra rappresentanti della Società e delle OO.SS. finalizzati all'individuazione e prevenzione dei rischi i cui problemi saranno demandati, per la soluzione, alle strutture competenti.
Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dal CCNL e dalle norme vigenti.
8) La Società provvederà affinché i dipendenti ricevano una adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate sui rischi specifici ai quali sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.
9) La Società provvederà altresì alla formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
La formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione, di trasferimento o del cambiamento di mansioni di introduzione di nuove apparecchiature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
10) Il rappresentante la sicurezza riceverà una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
La formazione dei dipendenti e di quella dei loro rappresentanti per la sicurezza dovrà avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei dipendenti.

In considerazione della grande importanza che le parti stipulanti annettono alla politica formativa della Società, viene istituito un organismo nazionale paritetico tra le OO.SS. stipulanti e la FS spa con compiti di esame, verifica e proposta sulla pianificazione e sulle attività formative, nonché sullo sviluppo delle sedi di formazione, strategie, obiettivi, contenuti e metodi in relazione ai bisogni formativi accertati dall'Impresa, per tutti i dipendenti.
Di tale organismo faranno parte, con diritto di voto, un membro del CPO nazionale di estrazione aziendale ed uno delle OO.SS.
In analogia con il livello nazionale, e con esso collegati, verranno istituiti, fatti salvi i livelli di contrattazione, appositi Osservatori Paritetici per Unità Territoriale di Formazione.

Art. Permessi retribuiti per attività sindacali - Locali a disposizione dei sindacati - Agevolazioni sindacali in genere
Permessi retribuiti

[…]
Per quanto riguarda, invece, le agibilità connesse alle figure e organismi previsti dal punto 4.4 (ambiente e sicurezza del lavoro) del CCNL, le stesse saranno definite, d'intesa con le OO.SS., al momento dell'applicazione del citato punto 4.4.

Art. Tutela di portatori di handicap
Le parti convengono nella necessità di prevedere incontri periodici per la informazione dei progetti e dei programmi da attuare per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia verso gli utenti sia verso i dipendenti portatori di handicap e per ricercare soluzioni atte alla piena integrazione dei portatori di handicap all'interno della Società o dei familiari che li assistono (L. 104/92), con il coinvolgimento delle Associazioni rappresentative.
La Società si impegna ad adeguare la sua struttura organizzativa per un reale controllo e coordinamento strategico e di programmazione fra le iniziative e i progetti di ciascuna Area/Divisione o Società.
Inoltre, al fine di facilitare l'inserimento e l'utilizzazione nel contesto aziendale la Società ne favorirà la collocazione mirata con l'ausilio delle strutture pubbliche competenti, adottando specifici programmi e progetti, sia ai fini riabilitativi che di integrazione socio-lavorativa.
In relazione a quanto sopra la Società, nei casi in cui fatti oggettivi impediscono la rimozione delle barriere architettoniche, d'intesa con le OO.SS. individuerà una diversa collocazione lavorativa. Sono individuati aspettative e permessi necessari per terapie e riabilitazioni nelle misure e nelle modalità previste dalla normativa vigente.
Il personale portatore di handicap ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il suo consenso manifestato in forma scritta.
È escluso il licenziamento per scarso rendimento del portatore di handicap.
[…]

5.4 Attività usuranti
Si conviene sull'attivazione di un gruppo di lavoro misto, con la medesima composizione di cui al punto 5.3, che terminerà i lavori entro il 31.12.95.
Il gruppo di lavoro approfondirà la tematica relativa alle attività usuranti (Legge 421/92), presenti nei vari cicli lavorativi dell'Impresa FS in modo da consentire l'individuazione di eventuali altre attività lavorative usuranti legate particolarmente ai cicli di lavoro rotativi sulle 24 ore ed alle lavorazioni pesanti e soggetti alle intemperie ed allo stress psicologico, o a contatto di sostanze nocive.
In tale sede verrà anche verificata l'applicabilità del D.L. 5.6.93 n. 169 (lavorazioni concernenti attività in presenza di amianto).

10. Sostituisce Art. 30 Personale fisicamente inidoneo
1. Il dipendente riconosciuto in via definitiva fisicamente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per infermità comunque dipendente da cause di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra riconosciuta da pensione, sempreché non abbia raggiunto i limiti di età e di servizio stabiliti nell'allegato n° 6 annesso al presente contratto, viene mantenuto d'ufficio in servizio con cambio entro un termine di due anni ad altro profilo professionale, anche di nuova istituzione, della stessa area di appartenenza, individuato dalla Società, per il quale possieda la completa idoneità fisica, sussista disponibilità di fabbisogno organico nell'ambito della giurisdizione dei presidi Holding ed abbia conseguito le relative prescritte abilitazioni e superati i corsi di riqualificazione professionale.
2. Tali disposizioni si applicano anche al dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via definitiva per cause comuni alle mansioni del profili di appartenenza, qualora sussista la disponibilità nei singoli profili dopo la destinazione degli inidonei di cui al precedente punto 1.
3. Ove non sussista disponibilità in altro profilo professionale della stessa area, il personale di cui ai precedenti punti, ferma restando l'area ed il profilo di appartenenza, in relazione alle esigenze organizzative e produttive della Società, può essere utilizzato temporaneamente in mansioni di diverso profilo di area inferiore, per il quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo in altro profilo professionale della stessa area di appartenenza per il quale è idoneo.
4. Il dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza per le cause indicate nei precedenti punti 1 e 2, può essere utilizzato per un periodo massimo di un anno in altro profilo dell'area di appartenenza od inferiore per il quale conservi l'idoneità.
5. Allo scadere del periodo di cui al punto 4, in assenza del recupero della piena idoneità, al dipendente stesso viene riservato il trattamento previsto per il personale riconosciuto inidoneo in via definitiva.
5.bis In tutti i casi previsti dai precedenti commi il lavoratore ha l'obbligo di conseguire le abilitazioni previste per il profilo di definitiva destinazione (o di temporanea utilizzazione) e di superare gli eventuali corsi di riqualificazione professionale.
In caso di mancato conseguimento delle abilitazioni anzidette o di mancato superamento dei corsi di riqualificazione professionale entro il termine massimo di 2 anni le parti stipulanti si attiveranno a livello periferico per individuare la possibile ricollocazione del dipendente.
6. In caso di recupero della piena idoneità, al termine o durante il periodo di diversa utilizzazione di cui al punto 4, il dipendente viene reintegrato nelle mansioni del profilo originario.
7. Il dipendente riconosciuto inidoneo può essere trasferito con gli stessi criteri previsti per il personale idoneo.
8. Per quanto previsto dal presente articolo le parti stipulanti attiveranno specifici confronti a livello territoriale.

12. Integra Art. 50 Orario di lavoro
(Omissis)
7. Per il personale operante su turni non cadenzati:
a) il lavoro minimo in programmazione deve essere almeno di 28 ore settimanali medie di turno; la realizzazione di tale obiettivo può essere ottenuta, ove necessario, attraverso deroghe contrattate in sede di formazione turni e fermo restando quanto attualmente regola la quantità di servizi notturni;
b) l'impegno mensile medio di turno, massimo di 170 ore, sarà calcolato, in sede di turnificazione, al netto dei treni soppressi programmati.
Il calcolo di tale limite avverrà sul periodo mensile con frazione in dodicesimi dell'anno solare.
[…]
c) Fatto salvo il monte ore complessivo annuo spettante per il riposo settimanale, in sede di turnificazione, la sua durata sarà variabile, comunque non inferiore a 48 ore, e da usufruire entro il 7° giorno lavorativo.
8. Fermo restando la media settimanale di 36 ore, si concorda di adottare laddove se ne ravvisi la necessità e se ne concordi tra le parti l'applicazione, un regime di orario che rispecchi le esigenze stagionali o periodiche di punte di traffico.
Le prestazioni non dovranno, nell'arco delle quattro settimane superare la media di 42 ore settimanali per non più di 16 settimane complessive nell'anno, elevabile a 20 in caso di particolari condizioni produttive; la differenza di ore lavorate sarà recuperata con corrispondenti minori prestazioni giornaliere o settimanali nei periodi di minor traffico e/o produzione.
[…]
9. Nella programmazione delle attività manutentive, fermo restando l'articolazione settimanale su 5 giorni, dal lunedì al venerdì e l'orario settimanale di 36 ore laddove se ne ravvisi la necessità e se ne concordi tra le parti l'applicazione a livello periferico, sulla base di specifici programmi di lavoro, potranno essere adottati particolari regimi di orario settimanale (comprendenti prestazioni nei giorni di sabato e domenica con spostamento del riposo ad altri giorni della settimana).
Analogamente è possibile concordare localmente diverse articolazioni dell'orario di lavoro giornaliero per adeguarlo ad esigenze di esercizio, anche per periodi definiti.
[…]

13. Art. ...
Quanto non previsto dal presente articolato è già contenuto nel CCNL 1990/92 e relativi accordi in essere, o forma oggetto di ulteriore approfondimento già temporizzato tra le parti escludendo in entrambe le ipotesi l'efficacia dell'art. 96 - punto 4 del CCNL 1990/92 oltre la data del 31 dicembre 1992.
[…]