Cassazione Penale, Sez. 4, 05 ottobre 2017, n. 45797 - Annegamento di due bambine in una vasca per irrigazione. Responsabilità del datore di lavoro del padre, bracciante agricolo presso l'azienda


 

Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 22/06/2017

 

 

Fatto

 

l. Il 12 aprile 2016 la Corte di appello di Catania, In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa del 31 ottobre 2013, appellata dall'imputata, con la quale G.A. era stata condannata per omicidio colposo, in relazione all'annegamento di due bambine in una piscina concretamente adibita a vasca per irrigazione, l'8 ottobre 2008, ritenuto il concorso di colpa dei genitori delle vittime nella misura del 30 %, ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti dell'imputata; con conferma nel resto.
2.Dalle sentenza di merito si traggono le seguenti informazioni.
L'8 ottobre 2008 erano annegate in una piscina, da anni in concreto adibita a vasca per irrigazione, OMISSIS, di undici anni, e OMISSIS, di sette anni, figlie di B.J.F. (padre) e di B.H.M. (madre).
La vasca era una pertinenza annessa all'abitazione, in una contrada di Marina di Ragusa, che sin dal 2002 era stata concessa in locazione ai coniugi B.J.F. e B.H.M.. La concessione dell'immobile trovava causa giustificativa nell'attività di bracciante agricolo che l'uomo, B.J.F., svolgeva presso l'azienda agricola "G.A.", limitrofa all'abitazione, appunto, di G.A.. In particolare, «nel cortile antistante l'abitazione vi era una piscina da sempre utilizzata per l'irrigazione dei campi di pertinenza dell'azienda agricola; tramite un sistema di tubi l'acqua (melmosa) raccolta al suo interno veniva fatta confluire nei terreni limitrofi posti fuori dalla recinzione della villetta. I bordi della piscina non risultavano in alcun modo protetti da parapetti (o strutture simili) volti ad impedire l'accidentale caduta di persone al suo interno» (così alla p. 2 della sentenza del Tribunale; v. anche pp. 5 ed 8 della stessa).
Il pomeriggio dell'8 ottobre 2008, mentre entrambi i genitori si erano allontanatati insieme da casa per circa un'ora, affidando i quattro figli più piccoli alla sorella maggiore, A., di quasi undici anni, accadeva la tragedia.
2.1. Il primo grado di giudizio si concludeva con la condanna penale di G.A. per il duplice omicidio colposo ed anche con la condanna, in forma generica, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili - i genitori sia in proprio che quali rappresentanti legali degli altri tre figli - e con l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale.
In particolare, si riteneva sussistente in capo alla proprietaria dell'immobile e nel contempo datrice di lavoro di B.J.F. una posizione di garanzia, nella veste di datrice di lavoro, in relazione ad una vasca (delle dimensioni di metri 7,70 X 14,80, profonda nel punto più alto tre metri) piena di acqua fangosa sino all'altezza massima di 2,50 metri, utilizzata per innaffiare, tramite un motore elettrico, i campi circostanti, posizione di garanzia operante nei confronti di tutti coloro, non necessariamente lavoratori dipendenti ma anche terzi, che potessero comunque venire in contatto o trovarsi nell'area adita all'attività lavorativa.
I profili di colpa ritenuti sussistenti erano di tipo sia specifico (violazione delle norme antinfortunistiche poste in relazione alla presenza di vasche di irrigazione, che devono essere necessariamente difese da parapetti) che generico (art. 2087 cod. civ.), attese le dimensioni della vasca, la mancanza di protezioni e la presenza di figli minori del proprio dipendente, che l'imputata sapeva abitare nella villetta di campagna, per accedere alla quale, peraltro, occorreva attraversare il piazzale in cui insisteva la piscina, in ogni caso raggiungibile, dall'interno dell'abitazione, tramite la porta a vetri della veranda.
Il Tribunale escludeva ogni profilo di concorso causale riferibile alla condotta dei genitori delle piccole (tesi sostenuta nel dibattimento dalla difesa dell'imputata), ritenendo che l'allontanamento di entrambi i genitori in contemporanea da casa non potesse costituire una concausa da sola sufficiente a determinare l'evento né un decorso causale atipico, né che fosse anomala ed eccezionale la presenza dei bambini vicino alla vasca piena di acqua melmosa (pp. 13-15 della sentenza impugnata).
2.2. Presentava appello l'imputata, che invocava la riforma integrale della sentenza impugnata e la conseguente assoluzione valorizzando tre profili:
la ritenuta applicazione, per errore, da parte dei Giudici di merito di norme cautelari entrate in vigore dopo i fatti (pp. 2 ss. dell'atto di appello);
la mancata considerazione che, in realtà, G.A., avrebbe apposto nell'immobile protezioni sufficienti ad evitare ogni pericolo, rappresentata da reti che impedivano il passaggio alla piscina dal lato della casa opposto a quello di accesso al piazzale antistante l'abitazione (v. penultima ed ultima pagina dell'impugnazione di merito);
il verificarsi, infine, di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a causare l'evento, l'avere cioè i genitori sconsideratamente lasciato soli in casa, per recarsi a svolgere incombenze né essenziali né urgenti, senza alcuna seria vigilanza, bambini piccoli e non in grado di badare a se stessi, affidati ad una undicenne (v. terzultima e penultima pagina dell'appello).
2.3. La Corte di appello, nel confermare l'an della responsabilità dell'imputata, rammentato che «la difesa dell'G.A. ritiene che il Giudice di I grado abbia errato nel non considerare quale causa sopravvenuta da sola sufficiente ad evitare il verificarsi dell'incidente il fatto che i genitori dei minori deceduti li avessero lasciati soli, affidandoli alla figlia maggiore di soli dodici anni pur se consapevoli del pericolo rappresentato dalla piscina ivi esistent[e] (p. 4 della sentenza impugnata), richiamati i principi di diritto ritenuti applicabili nel caso di specie, ha stimato, «sulla base dì massime di comune esperienza, [...] certo che se l'imputata avesse posto in essere la condotta doverosa richiesta dalla regola cautelare violata l'evento [...] non si sarebbe verificato» (p. 7 della sentenza di appello). Per poi proseguire il ragionamento nei seguenti termini:
«Ammessa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta negligente dell'G.A. e la morte dei minori, la Corte ritiene altresì necessario valutare la condotta dei genitori e il peso che questa ha avuto nella catena causale. In tal senso, occorre accertare se il loro allontanamento possa ritenersi irrilevante o, altrimenti, integrante gli estremi del concorso di cause ex art. 41 primo comma [cod. pen.] ovvero ancora della causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento ex art. 41, secondo comma [cod. pen.].
Ebbene, la Corte ritiene che l'allontanamento da parte dei genitori costituisca violazione del generico dovere di sorveglianza che la legge impone loro, omissione che nel caso di specie assume connotati più preg[n]anti data la consapevole presenza della vasca.
Per quanto concerne l'art. 41 secondo comma, [cod. pen.,] la Corte ritiene che la condotta dei genitori non possa ritenersi talmente grave da spezzare il nesso di causalità tra la negligenza dell'G.A. e l'evento morte [...] la Corte ritiene che, se da un lato la condotta dell'G.A. costituisce senz'altro l'anello necessario e di inizio della catena causale, di contro l'allontanamento dei genitori non rappresenta una concausa da sola sufficiente a spezzare la sequenza causale avviata dall'G.A.. Invero l'allontanamento dei genitori non può essere considerato causa assolutamente anomala o eccezionale, dato che, secondo le normali regole di esperienza, laddove i genitori fossero stati presenti, considerata l'assenza di barriere protettive intorno alla vasca nonché la vicinanza della stessa all'abitazione, l'evento si sarebbe ugualmente [...] potuto realizzare ben potendo perdere, anche solo per un istante, il controllo sui minori [...]
Se la condotta dei genitori non integra gii estremi dell'art. 41, secondo comma, [cod. pen.,] questa Corte ravvisa però in tale condotta un concorso di colpe ex art. 41 primo comma[, cod. pen.]?
L'allontanamento dei genitori per un arco di tempo certamente non irrisorio e la conseguente assenza di sorveglianza nei confronti dei figli costituisce un anello importante, seppure non esclusivo della catena causale che ha facilitato la produzione dell'evento. Invero, questa Corte ritiene che la condotta negligente dei genitori, consapevoli della situazione di pericolo in cui venivano lasciati i minori, assuma rilevanza penale in quanto ha aumentato il rischio che l'evento dannoso si verificasse. Infatti, applicando anche in questa sede la teoria condizionalistica e supponendo come realizzata la condotta omessa, è possibile affermare che l'esito infausto non si sarebbe verificato o avrebbe assunto connotati di minore intensità. Invero, può supporsi che, se i genitori fossero stati in casa, non solo avrebbero potuto esercitare il dovere di sorvegliare i minori ma [..] anche[,] laddove questi ultimi fossero riusciti a sfuggire momentaneamente al controllo[,] sarebbero potuti intervenire tempestivamente soccorrendo i figli.
Alla luce delle superiori considerazioni questa Corte ritiene che il decesso dei piccoli bambini sia stato determinato dalla sommatoria di due condotte omissive ascrivibili a diversi garanti da identificarsi rispettivamente nell'G.A. e nei genitori, integranti un concorso di cause ex art. 41 primo comma [cod. pen.].
Dovendo valutare il peso che ciascuna omissione ha avuto nella dinamica dei fatti[,] questa Corte attribuisce maggiore rilevanza penale alla negligenza dell'G.A. che, in qualità di titolare dell'immobile e della vasca ivi ubicata, era destinataria di un dovere specifico di attivarsi per realizzare le adeguate recinzione e protezioni, nonché gii altri presidi cautelari imposti dal legislatore. Per converso, l'allontanamento dei genitori, come accennato sopra, rileva nella catena causale, quale elemento che ha esposto i minori a un rischio maggiore e pertanto essenziale, non nella verificazione dell'evento, ma del suo aggravamento.
In tal senso appare equo addossare alla G.A. una responsabilità pari al 70 % e ai genitori il 30 %.
Alla luce delle superiori considerazioni la Corte rigetta l'appello e, rilevata la corresponsabilità dei genitori, riforma la sentenza come da seguente dispositivo.
 

 

P.Q.M.
 

 

[...] in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa [...] appellata da G.A. , ritenuto il concorso di colpa di B.J.F. e di B.H.M. nella misura del 30 %, ridetermina la pena [che era stata fissata in primo grado in un anno e sei mesi di reclusione, n.d.e] nella misura di anni 1 mesi 2 di reclusione. Conferma nel resto e condanna l'imputata alla rifusione delle spese di costituzione delle parti civili [...] Dispone trasmettersi gli atti ai Procuratore della Repubblica per ogni sua valutazione in relazione alle posizioni di B.J.F. e di B.H.M.» (così alle pp. 8-10 della sentenza impugnata).
3. Ricorrono per la cassazione della, sentenza sia il Procuratore generale territoriale sia le parti civili costituite, svolgendo argomentazioni in significativa parte coincidenti; non risulta, invece, avere presentato ricorso la difesa dell'imputata.
3.1. Prendendo le mosse dall'esame dell'impugnazione della parte pubblica, Il P.G. si affida a due motivi, con i quali denunzia violazione di legge e difetto motivazionale.
3.1.1. Con il primo motivo censura erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 41, comma 1, e 133 cod. pen. e 597, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamati i motivi di appello svolti dalla difesa dell'imputata, tra i quali, in particolare, quello incentrato sulla mancata considerazione di una causa sopravvenuta (la negligenza dei genitori, che si erano allontanati entrambi da casa il pomeriggio della disgrazia) tale da escludere, in tesi, il nesso tra la condotta di G.A. e gli eventi mortali, osserva il Requirente che la Corte territoriale, nel ravvisare un concorso di colpa dei genitori nella misura del 30 %, con conseguente riduzione della sanzione penale, avrebbe, in realtà, violato «l'art. 597 c.p.p. che individua la cognizione del giudice di appello "limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti". Come rilevato nei tre motivi proposti nessun riferimento è contenuto in ordine ai punti della sentenza di primo grado relativi alla entità della pena e alla quantificazione dei danni; né tali aspetti rientrano nella deroga espressamente prevista dall'art. 597, comma 5, c.p.p.
La Suprema Corte è intervenuta più volte chiarendo che la tassatività dell'art. 597 c.p.p. esclude che l'impugnazione della sentenza di primo grado, in punto di responsabilità, possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della richiesta di riforma in ordine al trattamento sanzionatorio; pertanto, in assenza di uno specifico motivo di gravame dell'interessato non può procedersi d'ufficio alla riduzione della pena proprio per la preclusione di cui a! comma 1 dell'art. 597 c.p.p.
Si osserva, ancora, che soltanto in presenza di censure in sede di appello relative alla riduzione del risarcimento civile o del trattamento sanzionatorio, la Corte d'Appello avrebbe potuto effettuare una riduzione della pena sulla base dell'affermato principio del concorso di colpa (non affrontato dall'appellante [... che] si limitava ad affermare che la condotta dei genitori fosse causa unica e sufficiente ad avere determinato l'evento).
Pertanto, in assenza di doglianze relative alla determinazione dei criteri per ii risarcimento dei danni e dell'entità della pena, la Corte d'Appello non poteva procedere d'ufficio alla riforma della sentenza di primo grado pur avendo rigettato in toto i motivi d'appello presentati nell'interesse dell'imputata» (pp. 2¬3 del ricorso del P.G.).
3.1.2. Con il secondo motivo il P.G. denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen.: in particolare, si segnala pretesa contraddittorietà tra il passaggio motivazionale in cui si esclude che l'allontanamento dei genitori sia causa anomala o eccezionale, dato che, in ragione dell'assenza di barriere attorno alla vasca, l'evento si sarebbe potuto realizzare anche perdendo un solo istante il controllo dei minori (p. 9, righe 2-7, della sentenza impugnata) e quello in cui si afferma che i genitori, ove fossero stati in casa, avrebbero esercitato il dovere di sorveglianza e che, anche ove i minori fossero riusciti a sfuggire momentaneamente al controllo, sarebbero comunque potuti intervenire tempestivamente soccorrendo i figli (p. 9, righe 24-27 della sentenza di appello).
3.2. Anche il ricorso della parti civili è articolato in due motivi.
3.2.1. Con il primo si denunzia la violazione degli artt. 41, comma 1, e 133 cod. pen. e 597, commi 1 e 5, cod. proc. pen., in quanto la parziale riforma della decisione sul presupposto di una corresponsabilità dei genitori delle piccole vittime sarebbe illegittima, per violazioné del principio devolutivo sul quale si fonda il sistema delle impugnazioni.
La Corte territoriale avrebbe, infatti, esorbitato dai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi di appello proposti, in quanto nell'impugnazione di merito «nessuna censura [era stata] avanzata con riferimento ai punti della sentenza di primo grado riguardanti l'entità della pena e la quantificazione dei danni. Orbene, a fronte di tale motivi di gravame, alla Corte di appello era inibita qualsivoglia valutazione sia dei punto relativo alla quantificazione dei danni, sia - per completezza - di quello inerente il trattamento sanzionatorio, proprio in virtù della espressa preclusione posta dalla regola dell'art. 597, c. 1, c.p.p. [...] A tanto si aggiunga come il profilo relativo alla quantificazione dei danni cagionati dalla condotta dell'imputato ed il trattamento sanzionatorio [...] non rientrano neppure nelle deroghe ai principio dei "tantum devolutum quantum appellatum", previste dall'alt, 597, co. 5, c.p.p.» (pp. 4-5 del ricorso delle parti civili).
Richiamata giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, si afferma, poi, che «l'affermazione di un concorso di colpa e la graduazione di pene concorrenti, stante il principio di equivalenza delle cause posto a fondamento del vigente sistema di responsabilità penale [...], potrebbe venire in rilievo, e dunque giustificarsi, solo con riferimento all'esistenza di censure afferenti il punto della determinazione della pena o quello relativo all'azione civile di risarcimento intentata nel processo penale» (p. 6 del ricorso), censure in effetti non poste con l'appello; «Per completezza si aggiunga, da ultimo, come, in ogni ipotesi, l'atto di appello non abbia in alcun modo affrontato neppure il profilo relativo all'eventuale concorso di cause concorrenti (alla condotta dell'imputata) nella determinazione dell'evento, incentrandosi il secondo motivo di tale impugnazione unicamente in ordine alla asserita erronea applicazione dell'art. 40, co. 2, c.p. 
[...] In assenza, pertanto, di qualsivoglia doglianza, e neppure di una mera richiesta, sia pure non motivata, in ordine alla determinazione dei criteri per il risarcimento dei danni ed alla dosimetria della pena, la Corte di appello non poteva in alcun modo procedere, ex officio, alla riforma della sentenza impugnata, a meno di non incorrere nell'inammissibile paradosso ben esplicitato nell'ultimo periodo della motivazione, di cui alla pagina 10 della sentenza, per cui a fronte di un "rigetto" dell'(unico) appello proposto dall'imputato, v'è comunque una riforma della sentenza di primo grado in punto di quantificazione dei danni e di pena» (così alla p. 7 del ricorso).
3.2.2. Con il secondo motivo si censura promiscuamente contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen.
La sentenza impugnata sarebbe, in primo luogo, poco chiara nell'indicare a quale teoria abbia fatto ricorso nell'accertamento del nesso di causalità tra l'evento morte e la condotta dei genitori, se cioè a quella della condicio sine qua non o a quella del c.d. aumento del rischio ovvero a quella dell'elevato grado di credibilità razionale compendiata nella nota pronunzia a Sezioni Unite, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138, peraltro richiamata - ma si stima «solo formalmente» (p. 10 del ricorso) senza in realtà aderirvi - dai Giudici di appello.
Inoltre - e soprattutto - si sottolinea che «la decisione impugnata, nell'arco di poche righe, incorra in una evidente aporia della motivazione, contraddicendosi intrinsecamente proprio con riferimento all'efficacia causale attribuibile ai comportamento dei genitori rispetto all'evento concretamente verificatosi» (p. 10 del ricorso), al tempo stesso, infatti, affermandosi, alla p. 9 della sentenza, che la presenza dei genitori in casa avrebbe consentito un tempestivo soccorso ai figli ma anche, e contraddittoriamente, che, anche se i genitori fossero stati presenti in casa, l'evento luttuoso si sarebbe potuto ugualmente verificare, ben potendosi perdere, anche per un solo istante, il controllo dei minori. Per concludere: «a ben vedere, dalla ripetuta lettura delle decisione non si riesce a comprendere se, a giudizio della Corte, la presenza dei genitori in casa - aspetto ritenuto decisivo per la sussistenza di profili concorrenti di responsabilità - avrebbe o meno potuto evitare l'evento, per come lo stesso si è verificato [...], con ciò integrandosi proprio il vizio di contraddittorietà della motivazione [...]» denunziato (così alla p. 10 del ricorso).
 

 

Diritto

 


1. Va premesso che l'illecito contestato non è prescritto, trattandosi di violazione aggravata dal mancato rispetto della disciplina antinfortunistica. 
Ciò posto, il ricorso del Procuratore Generale territoriale, in relazione al trattamento sanzionatorio, è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
1.1. Un'utile premessa per l'inquadramento generale della questione posta dal P.G. può essere costituita dalle precisazioni contenute nella nota pronunzia a Sezioni Unite, n. 1 del 19/01/2000, ric. Tuzzolino (resa in un caso concreto non sovrapponibile a quello in esame: allora il ricorso dell'imputato riguardava solo il trattamento sanzionatorio e non già l'an della responsabilità e ci si poneva il quesito se potesse intervenire o meno la prescrizione; oggi, invece, si censura la decisione della Corte di appello per avere ritenuto sussistente un concorso di colpa nella causazione dell'evento, sia pure con diversa incidenza proporzionale, dell'imputata e delle parti civili, ove il ricorso dell'imputata era incentrato sulla colpa esclusiva dei genitori, senza subordinate), a proposito dei temi della formazione progressiva del giudicato, del giudicato parziale, del principio devolutivo, delle preclusioni e della distinzione tra "capi" e "punti" della sentenza (v. punti nn. 3.3 e 3.4 dei "motivi della decisione"):
«3.3. - La soluzione deve essere individuata sulla scia della tradizionale distinzione tra i concetti di capi della sentenza e di punti della sentenza, da tempo utilizzati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per individuare l'ambito dell'effetto devolutivo dei mezzi di impugnazione e le situazioni processuali in presenza delle quali è giustificato configurare il giudicato. Nel sistema delle impugnazioni la nozione di "capo della sentenza" è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato. Recependo le posizioni di una autorevole dottrina -risalente, ma tuttora riconosciuta di indiscussa validità logica e sistematica- può, quindi, affermarsi che il capo corrisponde ad "un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza": ond'è che la sentenza che conclude una fase o un grado dei processo può assumere struttura monolitica o composita, a seconda che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di più reati, nei senso che, nel primo caso, nei processo è dedotta un'unica regiudicanda, mentre, nel secondo, la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale. Il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: ditalchè, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna- l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio.
3.4. - Alla stregua della distinzione tra capi e punti della sentenza -applicata nell'esperienza giudiziaria non sempre con la dovuta chiarezza- deve ritenersi che la cosa giudicata si forma sul capo e non sul punto, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli. Nel caso di processo relativo ad un solo reato la sentenza passa in giudicato nella sua interezza, mentre nell'ipotesi di processo cumulativo o complesso la cosa giudicata può coprire uno o più capi e il rapporto processuale può proseguire per gii altri, investiti dall'impugnazione, onde, in una simile situazione, è corretto utilizzare la nozione di giudicato parziale. I punti della sentenza non sono, invece, suscettibili di acquistare autonomamente autorità di giudicato, potendo essere oggetto unicamente della preclusione correlata all'effetto devolutivo delle impugnazioni ('tantum devolutum quantum appellatumj ed ai principio della disponibilità del processo nella fase delie impugnazioni, da cui consegue che -in mancanza di un motivo di impugnazione afferente una delle varie questioni la cui soluzione è necessaria per la compieta definizione dei rapporto processuale concernente un reato- il giudice non può spingere la sua cognizione sul relativo punto, a meno che la legge processuale non preveda poteri esercitabili ex officio. In altri termini, pur essendo certamente vero che al giudice dell'impugnazione è interdetto l'esame del punto non impugnato e che l'accertamento ad esso corrispondente non è più controvertibile, tranne la sussistenza di questioni rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, tuttavia il fondamento della preclusione operante rispetto al punto della sentenza non può essere spiegato con l'utilizzazione del concetto di giudicato, riferendosi questo, per sua natura, esclusivamente all'intera regiudicanda, coincidente con lo specifico capo di imputazione e non già con le componenti di essa, alle quali corrispondono le singole statuizioni, che, pur essendo caratterizzate dalla possibilità di autonoma valutazione, hanno la peculiare funzione di convergere e di essere finalizzate alla pronuncia finale su quella imputazione. In conclusione, in caso di sentenza di condanna, l'indagine sulla responsabilità dell'imputato e quella sull'accertamento delle circostanze e sulla determinazione della pena costituiscono altrettanti, distinti, punti della decisione inseriti all'interno di un medesimo capo, sicché la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tate punto, ma non basta a fare acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata quando, per quello stesso capo, l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena. Il giudicato si forma allorché anche tali punti sono definiti dal giudice dell'impugnazione e le relative statuizioni non sono censurate con ulteriori mezzi di gravame: soltanto in presenza di tali inderogabili condizioni deve considerarsi realizzata la consunzione del potere di decisione del giudice dell'impugnazione, anche con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e la pronuncia sul capo, divenuta ormai completa, assume il carattere della immutabilità, ostacolando, perciò, l'applicazione delle cause estintive del reato».
1.2. Tanto premesso in linea generale, si osserva che le Sezioni semplici della S.C. hanno già, in più occasioni, escluso la possibilità per la Corte di appello di intervenire sulla dosimetria della pena in mancanza di qualsiasi doglianza al riguardo contenuta nei motivi di appello, e ciò nel rispetto del generale principio devolutivo previsto in materia di impugnazioni.
In particolare, si fa riferimento a:
Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014, dep. 2015, Riondino, Rv. 262455, secondo cui «In base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (arti. 581, lett. c), e 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio (In motivazione, la S.C. ha ulteriormente evidenziato che, in mancanza di uno specifico motivo, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio alla riduzione della pena, anche perchè la facoltà riconosciutagli dal quinto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. è circoscritta all'applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicate)» (nella relativa parte motiva, in particolare al punto n. 4.3. del "fatto e diritto", si legge che «Premesso che l'appello [...] contro la sentenza del Tribunale non formulava nessun rilievo per ciò che concerne ii trattamento punitivo, correttamente la Corte territoriale ha evidenziato in sentenza l'inapprezzabilità della proposizione difensiva enunciata soltanto in sede di discussione del giudizio di appello, ostando al suo esame il chiaro disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, (e all'imputato essendo state già concesse le attenuanti generiche: art. 597 c.p.p., comma 5). In base al principio devolutivo che connota il giudizio di appello e in base alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono - tra gii altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame - quello della specificità dei motivi (art. 581 c.p.p., lett. c, e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), deve escludersi, infatti, che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento punitivo. Da ciò discendendo che il giudice di appello, in mancanza di specifico motivo di gravame dell'interessato, non può procedere di ufficio alla riduzione della pena per l'espressa preclusione di cui ai comma 1 dell'art. 597 c.p.p. ed essendo la facoltà conferitagli dall'art. 597 c.p.p., comma 5, circoscritta all'applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicati e all'effettuazione, se necessario, del giudizio di comparazione a norma dell'art. 69 c.p., senza che possa farsi rientrare in tale ambito la modifica sanzionatoria in senso favorevole all'imputato (cfr. ex plurimis: Sez. 4A, n. 46584 del 6.10.2004, Vannicola, rv. 230402; Sez. 6A, n. 39247 del 12.7.2013, Tartaglione, rv. 257434; inoltre, Sez. 4, n. 46584 del 06/10/2004, Vannicola, Rv. 230402, secondo cui «In base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme relative alle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (articoli 581, lettera c), e 591, comma primo, lettera c), cod. proc. pen.), deve escludersi che l’impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio (La Corte ha altresì osservato che, neppure tra le facoltà attribuite al giudice di appello da! comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen. può farsi rientrare, in mancanza di specifico motivo di gravame dell'interessato, la modifica sanzionatoria in senso favorevole all'Imputato, giacché lo stesso potere di effettuare il giudizio di comparazione tra le circostanze, ivi previsto, è pur sempre subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di nuove circostanze attenuanti)»; nella parte finale dei relativi "motivi della decisione" si legge che «Infondata è anche la censura concernente il trattamento sanzionatorio. Ed invero, in mancanza di qualsiasi doglianza in ordine alla dosimetria della pena con i motivi di appello, correttamente la Corte territoriale ha omesso qualsiasi valutazione ai riguardo, nel rispetto del generate principio devolutivo previsto in materia di impugnazioni. Non appare condivisibile l'assunto difensivo secondo cui l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità sarebbe stata implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio: ed invero, l'infondatezza di tale tesi deriva non soltanto dal principio devolutivo, ma anche dalle norme relative alle formalità dell'impugnazione che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, la specificità dei motivi (artt. 581 e 592 c.p.p.). Nè, tra le facoltà attribuite al giudice dell'appello dal quinto comma dell'art. 597 c.p.p., può farsi rientrare, in mancanza di specifico motivo di gravame dell'interessato, la modifica sanzionatoria in senso favorevole all'imputato; per quei che concerne il bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti, il potere di effettuare ii giudizio di comparazione ai sensi della disposizione appena citata è subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di nuove circostanze attenuanti (sul punto, cfr. Sezioni Unite, n. 7346/94, ud. 16/3/1994, RV. 197700): situazione questa che non si è verificata nella concreta fattispecie. Quanto al precedente giurisprudenziale citato dai ricorrente, noto ai Collegio, trattasi di indirizzo interpretativo rimasto isolato e contrastato dal prevalente orientamento delineatosi in materia nella giurisprudenza dei legittimità, cui il Collegio ritiene di dover senz'altro aderire per le ragioni innanzi indicate (così, "ex plurimis": Sez. 4, n. 11875/94, RV. 200404; conf. Sez. 1, n. 3658/95, RV. 201941)») ancora, Sez. 1, n. 3658 del 15/02/1995, Portoghese, Rv. 201941, secondo cui «L'appello, nel nuovo codice di procedura penale, conserva il carattere di mezzo di impugnazione limitatamente devolutivo, attribuendo al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento solo in ordine ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi. In mancanza di specifica doglianza in ordine all'entità della pena, non può ritenersi che nell'ambito dei motivo relativo alla sussistenza della responsabilità sia compresa la questione relativa all'entità della pena»)
Sez. 4, n. 11875 del 12/10/1994, P.G. in proc. Silvestri, Rv. 200404: «li giudice di appello, in mancanza di uno specifico motivo di gravame dell'interessato, non può procedere di ufficio alla riduzione della pena, anche se motivato sul punto, sussistendo una espressa preclusione ed essendo la facoltà conferitagli dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. limitata all'applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicati e all'effettuazione, quando occorra, del giudizio di comparazione a norma dell'art. 69 cod. pen., senza che possa farsi rientrare in tale ambito la modifica sanzionatola in senso favorevole all'imputato».
Il richiamato orientamento - pienamente condivisibile, in quanto applicativo dei consolidati principi generali sulle impugnazioni - risulta rafforzato dalla puntualizzazione recentemente operata (sia pure nella diversa fattispecie di un infortunio sul lavoro con ritenuto concorso di colpa della vittima) dalla sentenza resa da Sez. 3, n. 27120 del 05/03/2015, Ottonello e altro, Rv. 264033:
«La questione del concorso di colpa della vittima deve essere esaminata di ufficio nel giudizio di primo grado, mentre in grado di appello o nel giudizio di rinvio rientra nella cognizione del giudice solo se è stata oggetto dell'impugnazione, direttamente o attraverso la deduzione di un motivo riguardante la determinazione della pena, con la conseguenza che, ove tale punto non sia stato attinto dalle censure formulate nel ricorso per cassazione, il relativo esame è precluso in sede di rinvio». Particolarmente illuminante, infatti, risulta il ragionamento svolto al punto n. 5 del "considerato in diritto" della richiamata decisione, ove si legge: «Quanto al secondo motivo, il giudice di rinvio non doveva pronunciarsi sul concorso di colpa del lavoratore, come si dolgono erroneamente i ricorrenti. Mentre infatti nei giudizio di primo grado la questione del concorso di colpa della vittima deve essere esaminata di ufficio, rilevando ai fini del trattamento sanzionatorio, in grado di appello il punto rientra nella cognizione del giudice solo se è oggetto del gravame, dovendo la questione essere specificamente devoluta al giudice dell'impugnazione direttamente ovvero attraverso la deduzione di un motivo riguardante la determinazione della pena e, se anche il motivo venga devoluto al giudice di appello e non accolto, la questione deve formare oggetto di gravame nei giudizio di legittimità, in quanto la mancata devoluzione impedisce alla Corte di cassazione di occuparsene cosicché, nel conseguente giudizio di rinvio, si forma una preclusione al suo esame. Nel caso di specie, la questione circa il concorso di colpa del lavoratore esulava del tutto dal perimetro cognitivo del Giudice di rinvio non essendo stato il punto devoluto alla Corte di cassazione con l'impugnazione della prima sentenza emessa in grado di appello».
1.3. Applicando i richiamati principi al caso di specie, occorre concludere che, in assenza di uno specifico motivo di gravame dell'interessata, non poteva la Corte di appello procedere d'ufficio alla riduzione della pena, in ragione della preclusione posta dal comma 1 dell'art. 597 cod. proc. pen., non derogata dal comma 5 dell'art. 597 cod. proc. pen., dovendosi escludere che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità sia implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio.
Consegue l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale di Catania e la necessità di ripristino, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., della sanzione applicata in primo grado ed erroneamente ridotta, mancando i presupposti per la modifica, dalla Corte di appello.
2. Non meno interessante l'ulteriore profilo di ricorso.
Le parti civili si sono, in buona sostanza, lamentate dell'attribuzione di una quota percentuale, pari al 30 %, di responsabilità nella causazione dell'evento da parte della Corte territoriale ai genitori delle piccole decedute, costituiti parti civili in proprio ed in rappresentanza degli altri minori; e ciò in difformità rispetto al giudizio di primo grado, in cui l'intera responsabilità dell'accaduto veniva addebitata all'imputata, G.A..
Seppure la censura non possa dirsi del tutto sfornita di fondamento, cionondimeno il ricorso delle parti civili va dichiarato inammissibile, per mancanza di un apprezzabile interesse da parte delle stesse alla pronunzia che in concreto si invoca da parte della S.C.; e ciò per un duplice ordine di ragioni.
2.1.In primo luogo, infatti, è principio consolidato, al quale occorre dare ulteriormente continuità, quello secondo il quale «Le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costituiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (Fattispecie relativa a incidente di caccia cagionato dall'esplosione accidentale di un colpo di fucile in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione della sentenza di merito che era pervenuta alla determinazione della percentuale di responsabilità della vittima nella misura del 50%, dopo aver raffrontato i comportamenti dei due protagonisti delle vicenda e aver stabilito che a ciascuno di essi competeva l'obbligo di mettere in sicurezza il fucile)» (Sez. 4, n. 43159 del 20/06/2013, P.C. e Sparapani, Rv. 258083; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 4537 del 21/12/2012, dep. 2013, Fatarella, Rv. 255099; Sez. 4, n. 9420 del 26/06/1988, Carlini, Rv. 179228; Sez. 4, n. 1728 del 15/07/1980, Zampa, Rv. 147886; Sez. 4, n. 7626 del 03/05/1982, Berto, Rv. 154870).
2.2. In secondo luogo, risulta tranciante il rilievo della portata dell'art. 651, comma 1, cod. proc. pen., che così disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile:
«La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che si stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale» (il comma 2 dell'art. 651 cod. proc. pen. estende «la stessa efficacia [alla] sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato»).
E' il caso di osservare preliminarmente come la norma dell'art. 651 cod. proc. pen. Vassalli, come è stato osservato in dottrina, non ricalchi la previsione dell'art. 3, comma 2, cod. proc. pen. Rocco (che recitava: «Se viene iniziata l'azione penale, e la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile, il giudizio civile è sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che sia pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna»); come, del resto, l'art. 652 cod. proc. pen. in tema di efficacia extrapenale della sentenza assolutoria sia innovativo rispetto alla disciplina previgente, che era, invece, fondata sulla prevalenza del processo penale su quello civile (v. al riguardo Sez. 1 civ., sent. n. 3820 del 17/02/2010, Verde contro Fall. Products Distribution Service, Rv. 612263-01), in linea con la tendenza, espressamente voluta dalla legge delega (art. 2, nn. 22-25 e 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) alla riduzione dell'efficacia extra-penale del giudicato.
Ebbene, è principio consolidato nella giurisprudenza civile della S.C. quello della non vincolatività, per il giudice del risarcimento del danno, della ripartizione percentuale di responsabilità nella causazione del danno tra imputato e danneggiato (eventualmente) operata dal giudice penale, ritenendosi che «[...] l'obbligo del giudice penale di determinare percentualmente l'efficienza causale delle singole condotte colpose sussiste solo allorché vi sia stato un concorso di colpa tra coimputati; laddove, invece, sia ravvisabile un concorso di colpa del danneggiato, spetta al giudice civile determinare l'incidenza causale dell'imprudenza di quest'ultimo. Pertanto, dall'assunto che sull'imputato grava la responsabilità penale non consegue come corollario che questi sia anche integralmente responsabile del danno, posto che una concausa antecedente, concomitante o successiva, per quanto inidonea a mandare assolto l'imputato che abbia con la propria condotta concorso a determinare l'evento, può cionondimeno venire in rilievo ai fini dell'abbattimento della responsabilità civile o della chiamata in corresponsabilità di soggetti estranei al giudizio penale» (così al punto n. 6.2. dei "motivi della decisione " di Sez. 3 civ., sent. n. 11117 del 28/05/2015, Michelacci B contro Parmiani D ed altri, Rv. 635613-01), parole nelle quali sembra, in effetti, riecheggiare il ragionamento svolto dalla Corte di appello di Catania nella impugnata sentenza, ragionamento che però sarebbe spettato, essendosi pronunziata condanna solo in forma generica, sia pure con attribuzione di provvisionale, al Giudice civile, non già a quello penale.
Peraltro, la decisione impugnata, contraddittoriamente, come in effetti segnalato nel ricorso nell'interesse di B.J.F. e B.H.M. (p. 7), attribuisce alle parti civili una posizione sostanzialmente mutata in peius nel tessuto argomentativo della decisione, al tempo stesso considerandole vittoriose, dal punto di vista delle spese, che infatti vengono poste nel dispositivo a carico dell'imputata; condanna alle spese di G.A. che, a sua volta, mal si concilia con la diminuzione del quantum di pena applicatale e che costitituisce, in definitiva, indice significativo dell'operazione posta in essere dalla Corte territoriale di ufficio e non già su impulso di parte.
Appare dunque opportuno rammentare che, secondo Sez. 3 civ., sent. n. 1665 del 29/01/2016, Dal Santo contro Dal Santo, Rv. 638322-01, «Nei rapporti tra giudizio penale e civile, l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano al giudizio civile, risarcitorio e restitutorio, investe, ex art. 651 c.p.p., solo la condotta del condannato e non il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., con riguardo ad un giudizio con domande risarcitone reciproche, ha escluso l'estensione del giudicato penale all'accertamento, in quella sede, della liceità, per legittima difesa, della condotta tenuta dalla vittima)».
In particolare, nella parte motiva della sentenza da ultimo richiamata, al punto n. 3.1. dei "motivi della decisione", si puntualizza, assai opportunamente, quanto segue:
«[...] l'articolo 651, primo comma, c.p.p. conferisce alla irrevocabile sentenza penale di condanna sortita da dibattimento "efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l'imputato lo ha commesso" nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio promosso nei confronti del condannato. Il giudicato, pertanto, investe chiaramente solo la condotta di quest'ultimo, dal momento che all'accertamento della sussistenza del fatto si connette l'accertamento della sua illiceità e della sua commissione da parte dell'imputato. Rimane esterno a questo ambito, invece, il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato, e tanto più l'accertamento della liceità della condotta di un soggetto diverso dall'imputato. Né, ovviamente, il fatto che l'accertamento della condotta dell'imputato abbia implicato l'accertamento, da parte del giudice penale, anche dell'esistenza di una correlata condotta della vittima e la liceità o meno di quest'ultima può condurre a un ampliamento dell'efficacia esterna dell'accertamento penale, sia per il chiaro dettato dell'articolo 651, sia per l'evidente impostazione sistemica di autonomia tra il giudizio penale e il giudizio civile (la dismissione del concetto di unità di giurisdizione e della conseguente prevalenza della giurisdizione penale sulla giurisdizione civile, non riproducendo una regola come quella dell'articolo 3, secondo comma, del previgente codice, fu immediatamente considerata dalla dottrina processualista come uno dei tratti più caratterizzanti della riforma operata mediante il vigente codice di rito penale; nella giurisprudenza, ex multis, v. Cass. sez. 3, 17 giugno 2013 n. 15112; Cass. sez. lav., 18 gennaio 2007 n. 1095; Cass. sez. 2, 25 marzo 2005 n. 6478), che trova limite in una incidenza non ermeneuticamente estensibile in quanto costituente norma di eccezione (sulla non estensibilità dell'efficacia di giudicato di una sentenza di condanna penale In ordine alla condotta di soggetti diversi da quelli nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale cfr. Cass. sez. 3, 28 maggio 2015 n. 11117 e Cass. sez. 3, 28 marzo 2001 n. 4504)»
Del resto, «Una concausa, che a norma dell'art. 41 cod. pen. non esclude la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiente ai sensi dell'art. 1227, comma primo cod. civ. Ne consegue che l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato, in quanto non esclude la responsabilità penale del danneggiente, non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art.’651 cod. proc. civ. e non può essere dunque invocato a proprio favore dai danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la richiesta in sede civile di verifica del concorso di colpa del danneggiato fosse preclusa dall'intervenuto accertamento della sua responsabilità in sede penale in ordine all'omicidio colposo)» (Sez. 3 civ., sent. n. 4504 del 28/03/2001, Furlan contro Marzotto, Rv. 545254-01).
2.3. Tirando le fila del ragionamento, discende da tutte le considerazioni svolte che la pronunzia impugnata, nella parte in cui attribuisce percentualmente una partecipazione alla causazione dell'evento alle parti civili, non è idonea al giudicato e che la relativa questione potrà essere, in ogni caso, al di là delle affermazioni rese sul punto dalla Corte di appello penale e delle espressioni adoperate, valutata da parte del giudice civile.
Ciò perché, come si è visto in precedenza, rimane estraneo all'ambito del giudicato penale, la cui efficacia extra-penale è definita dall'art. 651 cod. proc. pen., il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato e tanto più - appare opportuno ribadirlo - l'accertamento della liceità o meno della condotta di un soggetto diverso dall'imputato.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
3. In definitiva, in accoglimento del ricorso del P.G., va annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla statuizione concernente il trattamento sanzionatorio, statuizione che deve essere ricondotta a quella applicata in primo grado, pari cioè ad un anno e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.
Alla declaratoria di inammissibilità, per le ragioni esposte, dei ricorsi delle parti civili, consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese del procedimento e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna di ciascuno di essi al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


In accoglimento del ricorso del P.G., annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione concernente il trattamento sanzionatorio, che ridetermina in un anno e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.
Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili e condanna i ricorrenti medesimi al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di 2.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Cosi deciso il 22/06/2017.