Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Tribunale di Milano, Sez. Lav., 10 luglio 2017, n. 18720 - Condotta antisindacale dell’azienda che non riconosce l’elezione dell’RSA e del RLS


 

 

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

DECRETO EX ART. 28 L. 300/70
Il Giudice Dr. R. Atanasio
letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. RGL pendente
tra
FISASCAT CISL MILANO METROPOLI e
S.C.
sciogliendo la riserva ; rileva:
 

 

Fatto

 


L’associazione sindacale ricorrente ha adito il Tribunale di Milano chiedendo al Giudice di:
“accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 28 L. 300/70, il carattere antisindacale delta condotta tenuta da così come specificato nella parte in diritto del presente ricorso e consistita:
- nell'aver disconosciuto la nomina del rappresentante sindacale aziendale sig. con la conseguenza che tale nomina dovrà essere riconosciuta da
- nell’aver negato il permesso sindacale richiesto per il sig.
- nell'aver impedito il regolare funzionamento e svolgimento delle eledoni per la nomina della r.s.u.;
- nell'aver impedito il regolare svolgimento della assemblea del 14.7.2016 (indetta per la elezione del RLS);
- nell’aver affisso il volantino prodotto su doc. 24;
- nell'aver disconosciuto la elezione del RLS e la conseguente nomina del sig.
- nell'aver ostacolato l'esercizio del diritto di sciopero, sia nel giorno dello sciopero, sia attraverso la comunicazione del 23.12.2016;
- nell’aver contestato i lavoratori che hanno applicato sulla divisa il logo "lo sostengo la Fìsascat’ e conseguentemente, ordinare la cessazione del detto comportamento e assumere ogni opportuno provvedimento a titolo di rimozione degli effetti e pertanto, in particolare: 
- ordinare alla convenuta di riconoscere la nomina del sig. a rappresentante sindacale aziendale e a rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, riconoscendo la legittimità e regolarità della nomina e della elezione nonché i relativi permessi e prerogative;
- ordinare alla convenuta di rettificare le comunicazioni già inviate sia a s.p.a. che all1 e di comunicare ai medesimi il riconoscimento della legittimità dell'operato
della Fisascat per quanto riguarda la nomina della r.s.a., la elezione del RLS e la proclamazióne dello sciopero;
- ordinare alla convenuta di revocare la sanzione disciplinare del richiamo scritto Inflitta al sig.
- condannare la convenuta a risarcire il danno causato alla Fisascat In conseguenza delle comunicazioni inviate a spa e all' nonché della limitazione della attività sindacale con riferimento all’adesivo di sostegno alla O.S. che si chiede venga liquidato In via equitativa in un importo pari a € 2.000,00 ovvero la diversa somma comunque ritenuta di giustizia con vittoria di spese .
La parte convenuta si è costituita, contestando ie deduzioni e domande avversarie e ha concluso per il loro rigetto.
Interrogate liberamente le parti, il Giudice ha invitato i procuratori alla discussione orale; quindi si è riservato di decidere.
 

 

Diritto


SUL DISCONOSCIMENTO DELLA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE SINDACALE AZIENDALE Omissis  E SUL RIFIUTO DI PERMESSO SINDACALE
RICHIESTO PER IL Omissis
La società cooperativa gestisce in appalto la mensa dell’Omissis a far tempo dal 1.2.2010 sia per i dipendenti che per i degenti.
Il 2.2.2010 Fisascat ha nominato, quali R.S.A., , Omissis  e Omissis
Il 2.5.2011 Fisascat ha nominato anche Omissis  (riconosciuta nella carica dalla società convenuta dopo che, in un primo momento, aveva nutrito dubbi sulla legittimità della nomina).
Il 19.5.2011 Fisascat ha sostituito Omissis  con Omissis  e successivamente, il 26.7.2011, con la Omissis, in data 28.5.2013 FISASCAT ha sostituito Omissis con Omissis
All'epoca dei fatti, quindi, la rappresentanza sindacale era costituita da quattro dirigenti: G B „ G S , B S e F C 
Cessata dalla carica la Omissis collocata in pensione a decorrere dal 1.1.2016, l’Associazione Fisascat ha nominato in qualità di RSA Omissis ed ha comunicato tale nomina alla Omissis in data 15.4.2016.
Con lettera del 19.4.2016 ha dichiarato di non riconoscere la sostituzione della R.S.A. ed in particolare la nomina del sig. Omissis
Alla richiesta di spiegazioni da parte di FISASCAT la Omissis, per conto di Omissis ha cosi giustificato il proprio comportamento : “Colgo l'occasione per formalizzarti la nostra
posizione sulla richiesta di riconoscimento di una nuova R.S.A Ripeto, comunque, che la scelta aziendale e riguarda tutta (non certo per te - o per la Omissis - sul Niguarda!) si tratta di tornare ai parametri contrattuali e monitorare le scadenze di mandato. Questo significa essere ottemperanti al dettato contrattuale, garantire equità e risolvere problematiche sollevate dagli organismi di certifìcazione. Essere ridondanti nelle richieste non porta a nessun risultato".
Più chiaramente, la società ha ritenuto di non dovere conservare il comportamento ritenuto permissivo fino ad allora - consentendo alla Organizzazione sindacale di disporre di una pluralità di componenti di RSA (all’epoca dei fatti Fisascat già disponeva di tre componenti di RSA (G B - che dal successivo 16.5.16 è stata posta in distacco sindacale - B. S e F C) ma di doverli necessariamente ridurre ad una sola unità.
Tale decisione non può essere ritenuta legittima.
Si deve certamente escludere - contrariamente a quanto assume la società resistente - che al datore di lavoro sia consentito rifiutare il riconoscimento di una RSA indicata dalla Organizzazione sindacale di riferimento.
L’art. 19 sul punto prevede infatti che : "rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito:
b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.
Da ciò si ricava che nulla di più è richiesto dalla norma per il riconoscimento di rappresentanze sindacali nelle unità produttive se non l'iniziativa dei lavoratori e la collocazione del rappresentante nell'ambito di una organizzazione sindacale firmataria del contratto applicato in azienda oppure, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale numero 231 del 2013, di una organizzazione che abbia comunque partecipato alla negoziazione relativa a quei contratti. 
Non è pertanto di certo consentito al datore di lavoro rilasciare riconoscimenti o invece rifiutarli: sussistendo i requisiti di cui si è prima detto l' RSA è già legittimamente costituita.
Peraltro il comportamento aziendale di rifiuto del riconoscimento della RSA è aggravato dalla circostanza che, fino ad allora, la stessa società aveva fatto propria tale interpretazione della norma.
La società ritiene poi che, giusta la previsione di cui all'articolo 24 C.C.N.L. di settore, poiché i componenti delle rappresentanze sindacali hanno diritto a permessi retribuiti e il permesso retribuito spetta ad un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale, nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti, allora ogni organizzazione sindacale può avvalersi di un solo rappresentante nell'ambito dell'Omissis, quindi il permesso retribuito non avrebbe potuto essere riconosciuto al Omissis.
Ma tale interpretazione della normativa non può essere condivisa.
Ai sensi dell'alt. 39 del CCNL di settore :" agli effetti di quanto stabilito dagli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) dei consigli o comitati direttivi nazionali o periferici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto;
b) di rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 70 numero 300... I quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle organizzazioni stesse “.
Ebbene il Omissis possedeva la qualità di dirigente sindacale in quanto nominato RSA dalla Organizzazione sindacale ricorrente secondo quanto si è prima affermato.
Sicché certamente la Omissis  non avrebbe potuto rifiutare il riconoscimento del diritto al permesso retribuito al Omissis .
La Omissis avrebbe solo potuto porre un problema di capienza o meno del numero di permessi retribuiti fino ad allora richiesti dalla rappresentanza sindacale della FISASCAT rispetto al numero massimo cui avrebbe avuto diritto e che la stessa . individua in 111 ore tenuto conto del numero di dipendenti presenti nella unità produttiva: ciò in quanto i permessi - i quali hanno un impatto economico sul datore di lavoro in quanto, a fronte della retribuzione normalmente riconosciuta, non può avvalersi della prestazione del lavoratore rappresentante sindacale per un certo numero di ore - possono essere riconosciuti dal datore di lavoro solo entro i limiti determinati dalla contrattazione collettiva. Va pertanto dichiarata la antisindacalità del comportamento della Omissis consistito nel:
nell'aver disconosciuto la nomina del rappresentante sindacale aziendale sig.Omissis (con la conseguenza che tale nomina dovrà essere riconosciuta da Omissis);
nell’aver negato il permesso sindacale richiesto per il sig. Omissis.

 

 
SULLA PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELLA RSU
L'organizzazione sindacale ricorrente con e-mail del 24 giugno 2016 - indirizzata a tutte le organizzazioni firmatarie del CCNL nonché all'azienda - ha comunicato la nomina del comitato elettorale al fine di procedere alla elezione della RSU.
La società resistente ha chiesto alla odierna esponente se il passaggio alle RSU era stato concordato unitariamente dalle varie sigle sindacali tenuto conto della concomitante presenza nell'unità produttiva di rappresentanze sindacali aziendali.
L'organizzazione ricorrente lamenta pertanto che col proprio comportamento l'azienda ha impedito che si potesse procedere all'elezione della RSU.
Tuttavia la FISASCAT non ha nemmeno dedotto, tanto meno provato, che l'indizione delle elezioni della RSU fosse stata definita in modo unitario anche con le altre sigle sindacali; né tanto meno ha dedotto e provato che le organizzazioni sindacali si fossero impegnate congiuntamente a non costituire RSA, come del resto previsto dall'accordo interconfederale del 2015 ( il quale cosi dispone le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni firmatarie del presente accordo... Rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’articolo 19 della legge 300 del 1970. In particolare le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a non costituire RSA nella realtà in cui siano state o vengono costituite RSU. Il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni fìrmatarie del presente accordo così il punto ottavo della parte seconda della pagina nove dell'accordo interconfederale del 2015).
La conclusione di ciò è che la domanda relativa, proposta dall'organizzazione sindacale FISASCAT, deve essere respinta.

 


SUL COMPORTAMENTO DELLA Omissis  CHE HA : IMPEDITO IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA DEL 14.7.2016 (INDETTA PER LA ELEZIONE DEL RLS) - AFFISSO IL VOLANTINO PRODOTTO SUB DOC. 24 - DISCONOSCIUTO LA ELEZIONE DEL RLS E LA CONSEGUENTE NOMINA DEL SIG. Omissis
Con comunicazione dell'8 luglio 2016 l'organizzazione sindacale ricorrente ha comunicato a Omissis di avere indetto l'assemblea per procedere all'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) tenuto conto che la lavoratrice B - la quale ricopriva tale carica - era stata distaccata per un incarico sindacale e non ricopriva più la carica.
La FISASCAT ha comunicato, con lettera in data 8.7.16, che si sarebbero tenute due assemblee dalle 13,30 alle 14,30 e dalle 16,00 alle 17,00.
E la società ha contestato l’iniziativa, prima adducendo la inidoneità del modulo di assemblea utilizzato in quanto privo di timbro e firma (cosi la responsabile delle relazioni industriali cfr lettera sub doc. 21 ricorr).
Il successivo 11.7 la società ha inviato altra lettera a tutte le sigle con la quale le informava che le procedure utilizzate non erano conformi a quanto previsto dall'Accordo 5.10.95 e che pertanto chiedeva di non svolgere le assemblee programmate .
Quindi ha fatto affiggere, in tutti i luoghi accessibili agli addetti mensa, un volantino col quale comunicava a tutti i dipendenti che non aveva autorizzato nessuna assemblea ed elezione peri il 14.7; e che, pertanto, eventuali assenze non sarebbero state autorizzate e giustificate.
FISASCAT ha allora contestato l'operato dell’azienda con un proprio volantino che invitava i lavoratori a ribellarsi al diktat aziendale ed a partecipare regolarmente all'assemblea.
Il 14.7 l'assemblea si è tenuta regolarmente e, all'esito della votazione, è risultato eletto quale RLS
Ma la società resistente ha disconosciuto l’esito della votazione e la nomina del in qualità di RLS.
Ritiene il giudicante che il comportamento tenuto dalla società resistente non trova alcuna giustificazione e deve essere qualificato come antisindacale.
Va innanzi tutto evidenziata la strumentalità del comportamento aziendale che si ò sostanziato in due differenti comportamenti, entrambi volti ad impedire lo svolgimento dell'assemblea : vale a dire con il rilievo della mancanza del timbro e della firma della comunicazione sindacale; e con il richiamo all'accordo del 5.10.95 il quale prevede che ie procedure per eleggere l’RLS devono essere concordate con l'azienda.
Per quanto riguarda il primo è certamente privo di alcuna consistenza : ciò che conta in una comunicazione è che la stessa sia riferibile ad un determinato soggetto. Nel caso di specie non si poteva certo dubitare del soggetto dal quale proveniva posto che nella comunicazione a mezzo PEC si fa chiaramente riferimento al mittente che è proprio la
organizzazione FISASCAT. Erano poi chiaramente individuati l'oggetto e cioè l’assemblea per l’elezione dell’RLS e il richiedente e cioè l’RSA. Peraltro recava una sottoscrizione ; e il soggetto destinatario non può certo porre in discussione la riferibilità di quell’atto a chi rappresenta l’Organizzazione stessa.
Quanto al secondo rilievo, si deve considerare che effettivamente l’accordo del 5.10.95 prevede che le parti devono concordare le iniziative idonee allo svolgimento delle elezioni. Ma tale generica disposizione non ha un valore prescrittivo di tale rilevanza da impedire al sindacato di convocare le assemblee nel corso delle quali l’elezione debba avvenire.
Ciò innanzi tutto perché l’indizione di assemblee non soffre di particolari limitazioni potendo liberamente decidere RSA e sindacati se e quando indirle per i fini più disparati. Ma poi non si riesce nemmeno ad immaginare quale altra iniziativa potesse essere necessaria per consentire ai lavoratori di esprimere il proprio voto se non nel corso di una assemblea.
Sicché l’esercizio di veto opposto dalla Omissis appare ancora una volta come un tentativo finalizzato ad impedire la regolarità di una procedura la quale voleva unicamente esprimere il Rappresentante dei lavoratori perla Sicurezza che è atto di esclusiva pertinenza ed interesse dei lavoratori.
Infine, si deve aggiungere che Omissis col proprio atto difensivo, indica un' ulteriore ragione ostativa alla indizione delle assemblee ; ed è che l’orario delle 13,30 era chiaramente pregiudizievole per i pazienti i quali non avrebbero potuto consumare il pasto : e ciò sarebbe stato in contrasto con la norma di cui al comma 6 dell'alt 43 del CCNL la quale richiede che la fissazione di data e orario dell’assemblea deve assicurare la regolare funzionalità delle aziende in considerazione delle finalità ricettive e di pubblica utilità.
Tale norma ha certamente una sua importante finalità: è noto che in materia esercizio del diritto di sciopero nei pubblici servizi la legge 146 del 1990 pone diverse limitazioni che tuttavia non possono essere applicate in materia di assemblee, le quali possono in teoria creare disagi della stessa natura - seppure in misura più limitata - per gli utenti del servizio.
Quella norma contrattuale è pertanto volta a responsabilizzare le organizzazioni sindacali affinchè individuino orari consoni alle esigenze che il servizio è destinato a soddisfare. Tuttavia, questa ragione, che appare di certo la più rilevante, non è stata mai - prima della redazione dell'atto difensivo - richiamata dalla società per indurre FISASCAT e i lavoratori a concordare un’ora diversa. Peraltro le ragioni per le quali la società non avesse ritenuto di fare valere la norma - certamente di valore prescrittivo - non sono note; la società oggi denuncia disagi per gli utenti che tuttavia sono indicati in maniera del tutto generica e tardiva; con la conseguenza che non ci si può certo avvalere oggi di possibili disagi che avrebbero dovuto essere evidenziati molti mesi addietro e che non si ha nemmeno la certezza si siano mai realizzati.
La conclusione che se ne trae è che la situazione non può che essere valutata sulla base di ciò che ò venuto in rilievo nel momento storico vissuto dalle parti, vale adire sulla base della indizione della assemblea da parte di FISISCAT e del rilievo della società la quale ha contestato la sottoscrizione della lettera e ha rilevato che il sindacato non potesse indire l'assemblea senza prima concordare con l'azienda le iniziative da assumere Ma al fine della risoluzione di questi temi occorre chiedersi se: una volta indetta
t’assemblea - in assenza di un previo accordo - il datore di lavoro possa affermare il proprio diritto di autorizzare o negare l'autorizzazione a che l'assemblea venga tenuta; e, qualora nel corso di quella sia stato eletto da parte dei lavoratori il loro RLS, se l'azienda possa legittimamente disconoscere il valore dell’assemblea e il prodotto di quella vale a dire l’elezione da parte dei lavoratori di un proprio rappresentante.
La risposta non può che essere negativa in entrambi i casi.
Il diritto di assemblea ò assolutamente libero nella forma e nella sostanza (se si fa eccezione per la norma contrattuale sull'erario che tuttavia non ò stata nemmeno invocata dalla società) e non c'è alcun diritto di autorizzarla o di negarla da parte del datore di lavoro.
Pertanto il comunicato dell'azienda col quale notiziava i lavoratori di non avere autorizzato nessuna assemblea è senz’altro lesivo delle prerogative del sindacato ; cosi come costituisce un comportamento antisindacale quello di disconoscere il risultato dell’elezione proveniente dai lavoratori: il Omissis è stato liberamente eletto dai lavoratori ; ed egli senz'altro poteva ricoprire la carica avendo il diritto di essere qualificato quale RSA.
Va pertanto dichiarato l'antisindacalità del comportamento aziendale consistito nel: impedire il regolare svolgimento della assemblea del 14.7.2016 (indetta per la elezione del RLS);
affissione del volantino prodotto sub doc. 24 (col quale si affermava che non era stata autorizzata alcuna assemblea e eventuali assenze non sarebbero state autorizzate); disconoscimento della elezione del Omissis quale RLS.

 


SUL COMPORTAMENTO DI Omissis CHE AVREBBE OSTACOLATO L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO, SIA NEL GIORNO DELLO SCIOPERO, SIA ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE DEL 23.12.2016 E NELL’AVER CONTESTATO I LAVORATORI CHE HANNO APPLICATO SULLA DIVISA IL LOGO “IO SOSTENGO LA FISASCAT”.
Con lettera in data 28.9.2016 I. di FISASCAT ha lamentato - attraverso un comunicato indirizzato alla alla Prefettura di Milano, alla Commissione di Garanzia , alla DTL di Milano e alla direzione dell Omissis che Omissis aveva modificato in via unilaterale la prassi in materia di nomina di rappresentanze sindacali aziendali per la quale era possibile sostituire l'RSA venuta meno per qualsiasi ragione.
Aveva pertanto proclamato una giornata di sciopero per il 7.11.2016, di cui aveva dato notizia a Omissis, all'Omissis , alla DTL di Milano, al Prefetto, alla Commissione di Garanzia.
Accogliendo I rilievi della Commissione, aveva quindi posticipato lo sciopero al 14.11.2016.
Nonostante specifica richiesta di rivolta alla prefettura, questa ha rifiutato la richiesta di sospensione dello sciopero.
Nel corso dello sciopero, i lavoratori , I. e i componenti della RSA hanno fatto volantinaggio fuori dall'area self Service. Gli addetti alla sicurezza chiamati da hanno invitato i lavoratori ad allontanarsi.
Su richiesta di è arrivata una volante della Polizia e quindi alcuni agenti della Digos che tuttavia non hanno assunto alcun provvedimento.
In data 23.12.16 la società ha inviato la lettera di cui doc. 34 ricorr all’Ospedale.
A dicembre 2016 alcuni lavoratori (tra i quali Omissis e Omissis, hanno ricevuto una contestazione disciplinare perché avevano lavorato apponendo sulla divisa il logo “ lo sostengo Fisascat Cisl Milano Metropoli”.
L' organizzazione ricorrente ritiene che abbiano carattere di antisindacalità tutti questi comportamenti: innanzi tutto che lo siano l'intervento della sicurezza e quindi la richiesta di Omissis di intervento della polizia; poi la contestazione disciplinare per i lavoratori a causa della apposizione del logo .
Il Giudice non condivide questi rilievi.
Per quanto riguarda il primo, va considerato che lo sciopero consiste nella astensione collettiva dei lavoratori dalla prestazione lavorativa.
E su questa astensione l’azienda nulla ha ritenuto di fare né ha in alcun modo interferito. 
I lavoratori invece, nel corso di quella stensione, hanno ritenuto di dovere fare volantinaggio fuori dall'area self Service; questa attività è certamente separata dallo sciopero e va valutata diversamente.
Si trattava certamente di una forma di attività sindacale che tuttavia veniva svolta all'intemo dell’ospedale e quindi che in qualche modo interferiva - o almeno poteva farlo - con l’attività di distribuzione e consumazione dei pasti.
A ciò deve aggiungersi che l’iniziativa assunta dalla vigilanza dell'ospedale non può essere imputata alla Omissis che non è tenuta a risponderne; questa invece ha richiesto l’intervento delle forze dell'ordine per verificare che tutto si svolgesse regolarmente.
Ma - si ribadisce - non poteva ritenersi esercizio del diritto di sciopero e comunque veniva svolta dai lavoratori di in area non di propria pertinenza ; sicché i timori che potessero interferire con il servizio di distribuzione dei pasti potevano certo essere giustificati.
Sicché in tale comportamento di Omissis non può individuarsi alcun carattere di antisindacalità.
Altrettanto è a dirsi con riferimento al logo: la società ha infatti contestato ai lavoratori che il logo avrebbe potuto staccarsi dagli abiti e contaminare i cibi che stavano preparando. Tenuto conto delle esigenze di igiene che - al di là delle specifiche prescrizioni - intuitivamente occorre rispettare in considerazione della funzione svolta, deve ritenersi che il comportamento tenuto da sia assolutamente giustificato cosi come le sanzioni irrogate.
Le relative domande devono pertanto essere respinte.
Va poi respinta la domanda di risarcimento del danno che FISASCAT lamenta di avere subito ma che non qualifica nemmeno se fosse di natura patrimoniale o non patrimoniale; né ha provato in alcun modo la sua sussistenza
Omissis va pertanto condannata a cessare immediatamente i suddetti comportamenti ed a riconoscere :
la nomina del Omissis quale rappresentante sindacale aziendale nonché a riconoscergli il diritto ad usufruire dei permessi sindacali; la qualità del Omissis quale RLS.
Compensato tra le parti un terzo delle spese di lite va condannata a rimborsare alla FISASCAT gli altri due terzi delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.
Decreto immediatamente esecutivo.

 

P.Q.M.

 

DICHIARA

 

la antisindacalità del comportamento della Omissis consistito nell’avere : disconosciuto la nomina del rappresentante sindacale aziendale negato il permesso sindacale richiesto per il Omissis impedito il regolare svolgimento della assemblea del 14.7.2016 (indetta per la elezione del RLS);
affisso il volantino prodotto sub doc. 24 (col quale si affermava che non era stata autorizzata alcuna assemblea e eventuali assenze non sarebbero state autorizzate); disconosciuto la elezione del Omissis quale RLS.
CONDANNA
a cessare immediatamente i suddetti comportamenti ed a riconoscere: la nomina del quale rappresentante sindacale aziendale nonché a riconoscergli il diritto ad usufruire dei permessi sindacali; la qualità del Omissis quale RLS.
RIGETTA
LE ALTRE DOMANDE

 

CONDANNA

 

a rimborsare alla FISASCAT due terzi delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali, compensato tra le parti il restante terzo delle spese di lite Decreto immediatamente esecutivo.

 

MANDA

 

la cancelleria per gli avvisi alle parti costituite

 

Milano, 10/07/2017