Categoria: 2017
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Tipologia: Protocollo in materia di attuazione del D.lgs. n. 81/2008
Data firma: 12 aprile 2017
Parti: Ciu, Snalv Confsal, Confsal, Confelp e Anaste
Settori: Servizi, Servizi socio assistenziali, Anaste
Fonte: cnel.it


Protocollo in materia di attuazione del D.lgs. n. 81/2008

L’anno 2017, il giorno 12 del mese di aprile, in Roma, Via dei Gracchi, 137, presso la Sede di Anaste,
Premesso che
(i) in data 12 aprile 2017, le Parti hanno sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale- educativo, per il triennio 2017-2019, con effetti dal 1° gennaio 2017 (di seguito, il “CCNL”);
(ii) l’art. 17, comma 9, rinvia ad uno specifico protocollo di attuazione allegato al CCNL, per quanto concerne la disciplina in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
(iii) è particolarmente avvertita l’esigenza di tutela del dipendente, nonché del patrimonio aziendale e dei pazienti ospiti delle strutture cui il CCNL trova applicazione
Tutto ciò premesso e considerato le Parti, così come sopra identificate e rappresentate, dichiarano, stipulano e convengono quanto segue.
1. In applicazione dell’art. 47 del TUSL, in tutte le aziende o unità produttive aderenti all’Anaste è eletto il Rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza (RLS).
2. Il Rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza viene eletto, in ragione di 1 ogni 200 dipendenti o frazione di 200 in ciascuna azienda o Unità Produttiva. A tal fine si prendono in considerazione eventuali unità operative con attività omogenee, gestite dallo stesso Ente in un ambito territoriale provinciale. L’elezione avviene in apposita assemblea, con avviso portato a conoscenza di tutti i dipendenti.
3. All’assemblea partecipano con diritto di voto tutti i dipendenti dell’unita produttiva. Il voto è individuale, non delegabile e viene espresso a scrutinio segreto su lista unica. L’assemblea nomina tra i suoi componenti un presidente ed un collegio composto da n. 2 scrutatori che assistono il presidente nelle operazioni di scrutinio. Hanno diritto di elettorato passivo tutti i dipendenti proposti o che presentino formale richiesta che:
- siano maggiorenni;
- siano assunti a tempo pieno e indeterminato.
Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza esplica una specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni previste dal TUSL. Tale funzione non coincide con quelle contrattuali negoziali proprie delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e/o delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)
Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza dura in carica 3 anni ed e rieleggibile.
Nel caso di dimissioni dello stesso, subentra il primo dei non eletti.
4. È possibile la revoca del RLS qualora ne faccia richiesta un terzo dei lavoratori interessati.
5. Il RLS esplica le sue funzioni in coerenza con quanto previsto dal TUSL e viene obbligatoriamente consultato dal Responsabile per la Sicurezza in tutti i casi previsti dalla legge. Egli ha diritto ad accedere, senza creare problematiche allo svolgimento dei servizi, agli ambienti di lavoro per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione collettiva contenute nel Piano per la Sicurezza.
Per l’espletamento del proprio mandato, il RLS fruisce di un monte ore annuo di permesso retribuito pari ad un’ora per ciascun dipendente dell’unita produttiva, con un minimo di 10 ore. Non rientra nel conteggio di cui sopra il tempo impiegato per le consultazioni obbligatorie previste dal TUSL.
L’Azienda procede attraverso le ordinarie procedure di controllo obiettivo alla verifica del suo utilizzo.
La verifica della qualità dell’operato del RLS e attribuita ai lavoratori.
Il RLS seguirà un apposito corso di formazione. A tale titolo, egli ha diritto ad un monte ore di lavoro retribuito nella misura di numero 30 ore.
6. Le Parti si impegnano a ritrovarsi entro 12 mesi per verificare l’adeguatezza del monte ore come sopra individuato. Qualora il corso di formazione venga promosso, istituito od organizzato da uno degli Organismi Paritetici, la partecipazione del RLS a detto corso sarà integralmente retribuita anche se la sua durata risultasse diversa da quanto previsto dal precedente comma.
Ogni Ente gestore si impegna a costituire, entro i tempi fissati della normativa, il Servizio di Prevenzione così come stabilito dal D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. ed il relativo Responsabile previa consultazione del RLS, ove eletto.
7. Su iniziativa anche di una sola delle Parti firmatarie, sono istituiti gli Organismi Paritetici di cui all’art. 51 del TUSL a livello nazionale e regionale. Gli stessi operano con le finalità ed i compiti loro demandati dal TUSL, sulla base di uno specifico regolamento da definirsi di comune accordo tra le Parti.
8. Le Parti, nella consapevolezza dell’importanza della materia di cui trattasi si impegnano a promuovere, nel rispetto delle reciproche e necessarie autonomie, ogni utile iniziativa finalizzata ad una sua piena e puntuale gestione e sottolineano l’opportunità che le elezioni del RLS avvengono nelle diverse realtà interessate nel più breve tempo possibile.
9. Si conviene infine che il presente verbale di accordo costituisca allegato al CCNL.