Categoria: 1998
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Tipologia: CCNL
Data firma: 6 febbraio 1998
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: FS spa e Filt, Fit, Uilt, Fisafs e Sma*
Settori: Trasporti, FS
Fonte: CNEL
Note*: Sma sottoscrive per il solo settore macchina

Sommario:

 Premessa
Capitolo I Obiettivi strategici
Art. 1 - Obiettivi strategici
Art. 2 - Produzione / Sviluppo
Art. 3 - Investimenti
Art. 4 - Percorso di risanamento e modello di impresa
• Politiche ed azioni commerciali
o Progetti mirati
o Trasporto Locale
o Trasporto Merci
o Intermodalità
Art. 5 - Comitato di Partecipazione
Capitolo II Campo di applicazione e durata del CCNL
Art. 6 - Ambito del CCNL
Art. 7 - Durata
Art. 8 - Struttura del CCNL
Capitolo III Relazioni industriali
Art. 9 - Livelli, fasi e materie delle relazioni industriali
• Premessa

• A. Livelli
• B. Fasi
1. Livello nazionale
1. 1 Parte Generale di competenza di Holding Fasi Sedi Materie
1. 1. A Informazione Nazionale

1. 1. B Contrattazione Nazionale
1. 2. Parte specifica di competenza di Asa/Società Fasi Sedi Materie
1. 2. A - Informazione Nazionale

1. 2. B - Contrattazione Nazionale
2. Livello periferico Fasi Sedi Materie
2. 1. A – Informazione Territoriale /regionale

2. 1. B - Contrattazione Territoriale/regionale
2. 2. A – Informazione Decentrata
2. 2. B - Contrattazione Decentrata
Art. 10 - Modalità di contrattazione e procedure di raffreddamento
Art. 11 - Procedure per la determinazione delle esigenze di personale
Capitolo IV Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
Art. 12 bis - Elezione dei rappresentanti sindacali nelle RSU
Art. 13 - Assemblee del personale nei locali della Società
1 - Assemblee fuori dell'orario di lavoro

2 - Assemblee durante l'orario di lavoro
Art. 14 - Affissione e diffusione stampa e comunicati
Art. 15 - Prerogative spettanti alle OO.SS. nell'ambito delle Unità produttive
Art. 16 - Permessi retribuiti per attività sindacali
Art. 17 - Locali a disposizione dei Sindacati
Art. 18 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 19 - Disposizioni finali
Capitolo V Diritti
Art. 20 - Pari opportunità
Art. 21 - Rapporto con i clienti - utenti
Art. 22 - Tutela portatori di handicap
Art. 23 - Tossicodipendenti ed etilisti
Art. 24 - Lavoratori malati di AIDS
Art. 25 - Agevolazioni per volontariato
Art. 26 - Diritto allo studio
Art. 27 - Diritto al pasto
Capitolo VI Particolari tipi di contratto
Art. 28 - Attività usuranti/logoranti
Capitolo VII Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 29 - Part-time
Art. 30 - Contratto a termine
Art. 31 - Assunzioni
Art. 32 - Benefici particolari
Art. 33 - Periodo di prova
Art. 34 - Abilitazioni obbligatorie
Art. 35 - Attività incompatibili
Capitolo VIII Classificazione del personale e passaggi d'area
Art. 36 - Classificazione ed attribuzioni del personale
Art. 37 - Utilizzazione del personale
Art. 38 - Passaggio al parametro superiore nell'ambito delle aree I Operatori, II Operatori specializzati, IV Tecnici qualificati
Art. 39 - Cambio di profilo nell'ambito dell'area IV Tecnici qualificati
Art. 40 - Passaggi di area funzionale
Art. 41 - Corsi di idoneità
Art. 42 - Modalità di passaggio di area funzionale
Art. 43 - Abilitazioni per il passaggio a diverso profilo professionale o ad area superiore
Art. 44 - Mansioni superiori
Art. 45 - Personale fisicamente inidoneo
Art. 46 - Istituzione e soppressione di profili professionali
Capitolo IX Orario di lavoro, riposo e festività
Art. 47 - Orario di lavoro
Art. 48 - Disciplina Lavoro Straordinario
Art. 49 - Conto tempo individuale
Art. 50 - Giorni festivi
Art. 51 - Ferie
Capitolo X Interruzione, sospensione e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 52 - Permessi
Art. 53 - Aspettativa per motivi di carattere privato
Art. 54 - Aspettativa per servizio militare
Art. 55 - Assenze per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive e di giudice popolare
Art. 56 - Assenze per malattia per cause comuni ed aspettativa per motivi di salute
• A - Malattia e relativo trattamento economico
 • B - Aspettativa per motivi di salute e relativo trattamento economico
Art. 57 - Trattamento per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o per malattia contratta per cause di servizio
Art. 58 - Tutela della maternità
Capitolo XI Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 59 - Ambiente e sicurezza del lavoro
Art. 60 - Trattamento economico durante le assenze per inabilità derivante da infortunio sul lavoro, da malattia professionale o da malattia contratta per cause di servizio
Capitolo XII Clausole riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 61 - Osservatorio Nazionale sul contenzioso legale
Art. 62 - Vestiario, indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale
Art. 63 - Tutela legale
Art. 64 - Fondo di solidarietà
Art. 65 - Copertura assicurativa
Art. 66 - Distacco presso Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici
Art. 66 bis - Distacco fra le Società del Gruppo FS
Art. 67 - Trasferimenti
Art. 68 - DLF
Art. 69 - Titoli di viaggio
Capitolo XII Formazione
Art. 70 - Mobilità professionale
Art. 71 - Formazione professionale
Capitolo XIV Mobilità
Art. 72 - Riequilibrio delle risorse umane
Capitolo XV Trattamento economico
Art. 73 - Retribuzione
Art. 74 - Retribuzione base mensile, giornaliera e oraria
Art. 75 - Retribuzione normale mensile, giornaliera ed oraria
Art. 76 - Retribuzione convenzionale mensile, giornaliera ed oraria
Art. 77 - Stipendi
3 - Norma transitoria (una tantum)
Art. 78 - Progressione, attribuzione, effetti degli stipendi
Art. 79 - Trattamento economico in occasione di passaggio di parametro o di area funzionale
Art. 80 - Salario di posizione organizzativa/professionale
Art. 81 - Tredicesima mensilità
Art. 82 - Assegno personale pensionabile
Art. 83 - Indennità di utilizzazione
Art. 84 - Indennità di turno
Art. 85 - Compenso per lavoro straordinario
Art. 86 - Compenso per lavoro a cottimo
Art. 87 - Indennità per lavoro notturno
Art. 88 - Compenso per lavoro domenicale
Art. 89 - Indennità di trasferta
Art. 90 - Indennità di flessibilizzazione dell'orario annuale
Art. 91 - Premio di risultato annuale
Art. 92 - Indennità Quadri
Art. 93 - Rivalutazione competenze accessorie trasversali
Capitolo XVI Norme disciplinari
Art. 94 - Doveri del personale
Art. 95 - Sanzioni disciplinari
Art. 96 - Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Art. 97 - Mancanze punibili con la multa
Art. 98 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni
Art. 99 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da cinque a sette giorni
Art. 100 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da otto a dieci giorni
Art. 101 - Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso
Art. 102 - Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso
Art. 103 - Devoluzione ritenute per multe
Art. 104 - Concorso di mancanze
Art. 105 - Concorso di più persone nella mancanza
Art. 106 - Circostanze attenuanti
Art. 107 - Procedimento disciplinare
Art. 108 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari e Collegio di Conciliazione ed Arbitrato
Art. 109 - Sospensione d'ufficio
Art. 110 - Allontanamento cautelativo
Capitolo XVII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 111 - Assegno alimentare in pendenza di giudizio su licenziamento disciplinare
Art. 112 - Cause di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 113 - Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso – Indennità sostitutiva
Art. 114 - Licenziamento per inidoneità fisica
Art. 115 - Risoluzione del rapporto di lavoro per il compimento dei limiti di età e di servizio
Art. 116 - Retribuzione dell'ultimo mese di servizio
Art. 117 - Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 118 - Fondo di Pensione complementare
Art. 119 - Fondo Sanitario Integrativo
Disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro e di trattamento di quiescenza del personale inquadrato nei ruoli FS in base a speciali disposizioni di legge
Art. 120
Art. 121
Art. 122
Capitolo XVIII Quadri ed alte professionalità
Art. 123 - Quadri ed Alte professionalità
Accordi connessi alla parte generale del CCNL
Verbale di accordo (personale operante sui turni fissi)
Verbale di intesa (Premio di produttività 1996)
Verbale di intesa (Corresponsione EDR)
Accordo integrativo TFR conto 1997
Verbale di accordo
Allegato 13 Dipendenti della società addetti ai servizi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della FS spa

Premessa
Sulla base del Protocollo d'intesa con il Ministro dei Trasporti dell'11. 2. 97 e a seguito del comunicato congiunto del 20. 2. 97 FS spa, assistita da Agens, e Filt - Fit - Uilt- Fisafs - Sma, quest' ultima O.S. stipulante per il solo settore macchina, convengono, conservando l'unicità contrattuale ed in applicazione degli accordi interconfederali del 23. 7. 93 e 22. 12. 94, sul presente CCNL che si pone quale elemento qualificante e necessario nel processo di sviluppo complessivo del trasporto ferroviario e di crescita produttiva dell'Impresa.

Capitolo I Obiettivi strategici
Art. 3 - Investimenti

[…]
Le parti convengono, altresì, sulla necessità che il nuovo Piano degli investimenti si basi sulla disponibilità di risorse certe e puntualmente definite e che gli obiettivi sui quali orientare gli interventi siano:
[…]
miglioramento regolarità e sicurezza
ammodernamento del parco rotabile
innovazione tecnologica.
[…]

Art. 5 - Comitato di Partecipazione
(Non firmato le FS hanno richiesto il visto dell'amministratore delegato)
1 - Le parti - ferma restando l'autonomia, le prerogative e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori da un lato, e della Società FS dall'altro - concordano sull'esigenza di dare maggiore sistematicità al modello di rapporti sindacali che si è venuto delineando nel tempo e riconoscono il valore e l'efficacia delle relazioni industriali quali strumenti fondamentali per perseguire gli obiettivi e le strategie dell'impresa in una logica di coinvolgimento e di responsabilizzazione delle rappresentanze dei lavoratori.
A tal fine convengono sull'obiettivo di dotarsi di un sistema volto a favorire le fasi di valutazione congiunta sulle tematiche di sviluppo, risanamento e ristrutturazione dell'impresa FS anche per prevenire e governare le occasioni di conflitto.
2 - Al fine di rafforzare e dare concreta attuazione ai principi di cui sopra viene istituito un Comitato di Partecipazione composto da una delegazione aziendale che preveda la presenza dell'Amministratore Delegato e una delegazione sindacale composta da un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale stipulante il CCNL.
3 - Il Comitato di Partecipazione si riunisce con cadenza almeno bimestrale ed ha le finalità di esprimere valutazioni, pareri e proposte oggetto di consultazione in merito a:
1. Scelte strategiche del Gruppo FS e suo andamento generale, sotto il profilo economico e finanziario e prospettive di investimenti;
2. Scenario competitivo e conseguenti strategie di politica industriale;
4- L'organismo potrà sottoporre proposte che raggiungano il consenso unanime dei suoi partecipanti, quale contributo agli organi pubblici competenti.
5 - Le riunioni avverranno sulla base di un ordine del giorno definito nell'ambito delle materie di competenza del Comitato che sarà oggetto di preventiva verifica tra le parti. In tale occasione le parti valuteranno la possibilità di predisporre, a cura della Direzione Generale per le Risorse Umane, l'opportuna documentazione.
In caso di eventi eccezionali o di situazioni particolari le parti potranno richiedere una riunione straordinaria.
Il Comitato sarà attivato a partire dal 15. 4. 98.

Capitolo II Campo di applicazione e durata del CCNL
Art. 6 - Ambito del CCNL

Il CCNL dovrà essere applicato a tutti i dipendenti della Società FS, dovunque utilizzati e/o distaccati ed ai dipendenti delle Società Metropolis, Italferr e TSF, in applicazione degli accordi sottoscritti, nonché al personale addetto ai servizi (ex incaricati) a partire, per questi ultimi, dall'1. 6. 99.
La Società, nel riconfermare i contenuti degli accordi del 3. 3. 92, 22. 10. 93 e 2. 12. 97 in ordine ai processi di societarizzazione ed esternalizzazione, applicherà, al personale FS interessato, in presenza di costituzione di Società con conferimento di attività ferroviarie oggi svolte da FS, il vigente contratto salvo esplicita diversa intesa tra le parti stipulanti.

Art. 8 - Struttura del CCNL
Le parti concordano che le materie del CCNL, del quale si conferma l'unicità, vengano articolate in Parte Generale (di responsabilità di Holding) e Parti Specifiche (di responsabilità di Asa/Società) che raggruppano le singole attività fondamentali che concorrono alla realizzazione di un determinato "prodotto".
La ripartizione tra materie è di seguito riportata:
Parte Generale (di responsabilità di Holding)
- Strategia e struttura di Gruppo; investimenti; politiche di Pari Opportunità; sede / modalità di partecipazione/modello di Relazioni Industriali; diritti; minimi tabellari; dinamiche di costo del lavoro e applicazione di accordi interconfederali; orario di lavoro; mobilità interne, mercato del lavoro e politica occupazionale; politiche della formazione e della riqualificazione professionale; ambiente e sicurezza del lavoro; macromodelli di organizzazione del ciclo produttivo e del lavoro; aspetti attinenti al rapporto di lavoro contrattualizzati collettivamente; classificazione ed inquadramenti; sistemi di avanzamento; struttura della retribuzione (parametrica; accessoria trasversale; di produttività/qualità generale; salario di posizione organizzativa / professionale); previdenza.

Parte Specifica (di responsabilità di Asa/Società)
Sono affidate alla parte specifica e raccordate alla parte generale le seguenti materie:
- organizzazione del lavoro; regimi di orario; linee guida, criteri e parametri tecnici per la determinazione delle esigenze di personale; percorsi formativi e di aggiornamento; nell'ambito del CCNL e degli accordi nazionali in essere: definizione del valore economico delle posizioni organizzative/professionali in applicazione della struttura generale della retribuzione e salario accessorio non trasversale; parametri di produttività/qualità e relativo salario; attuazione normative attinenti ambiente e sicurezza del lavoro.

Capitolo III Relazioni industriali
Art. 9 - Livelli, fasi e materie delle relazioni industriali

Premessa
Le parti convengono di ritenere il sistema di relazioni industriali funzionale alla ricerca di assetti e di norme mirate da una parte al conseguimento degli obiettivi di consolidamento e sviluppo dell'Impresa in uno scenario in rapida e continua evoluzione, e dall'altra a migliorare le condizioni che consentano ai lavoratori di esprimere le proprie capacità professionali.
Le modalità di confronto per ciascuna materia si svolgeranno nell'ambito delle normative contrattuali complessivamente intese e delle procedure concordate nel presente capitolo, e nell'ambito di una condivisa responsabilità ed autonomia delle parti da esercitarsi in tutte le fasi di contrattazione.

A. Livelli
Nel quadro dell'assetto organizzativo della Società le Relazioni Industriali si svolgono sui livelli Centrale e Periferico, quest'ultimo articolato in sedi territoriale/regionale/ex compartimentale e decentrata.

B. Fasi
a) A tutti i livelli di relazioni industriali, a seconda della materia, si articolano in:
informazione;
contrattazione.
b) L'informazione sarà fornita, preventivamente, rispetto all'attuazione dei provvedimenti relativi, alle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

1. Livello nazionale
1. 1 Parte Generale di competenza di Holding Fasi Sedi Materie
1. 1. A Informazione Nazionale

1. strategia e struttura di Gruppo;
2. piano annuale di attività;
3. politiche di investimento, patrimoniali, finanziarie, commerciali e di partecipazione societaria;
4. programmi di investimento poliennali;
5. piani generali di produzione e di produttività;
6. modalità degli appalti e programmi di attività di interesse ferroviario conferiti in appalto;
7. interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi;
8. dati statistici sulla consistenza del personale, sua utilizzazione, sua ripartizione per età, sesso e qualifica;
9. modifica alla struttura organizzativa.

1. 1. B Contrattazione Nazionale
1. sede/modalità di partecipazione/modello di Relazioni Industriali;
2. minimi tabellari, dinamiche del costo del lavoro ed applicazione di accordi interconfederali;
3. macromodelli di organizzazione del ciclo produttivo e del lavoro;
4. sistema di classificazione e di inquadramenti;
5. tutti gli aspetti attinenti il rapporto di lavoro contrattualizzati collettivamente;
6. norme applicative della legislazione sul lavoro qualora la stessa preveda che l'applicazione sia rimessa alla contrattazione;
7. ambiente e sicurezza del lavoro;
8. politiche della formazione e riqualificazione professionale;
9. orario di lavoro;
10. progetti di azioni positive proposte dai comitati nazionali bilaterali per le pari opportunità;
11. politiche di pari opportunità;
12. metodologie per lo sviluppo professionale e relativi sistemi di progressione;
13. mobilità interne, mercato del lavoro e politica occupazionale;
14. diritti;
[…]

1. 2. Parte specifica di competenza di Asa/Società Fasi Sedi Materie
1. 2. A - Informazione Nazionale

1. strategia e struttura di Asa/Società;
2. piano annuale di attività;
3. investimenti.

1. 2. B - Contrattazione Nazionale
Sono affidate alla parte specifica e raccordate alla parte generale le seguenti materie:
1. organizzazione del lavoro;
2. regimi di orario;
3. linee guida, criteri e parametri di produzione ed organizzativi per la determinazione delle esigenze di personale in relazione ai cicli produttivi;
4. linee formative e di aggiornamento;
5. nell'ambito del CCNL e degli accordi nazionali in essere:
- definizione del valore economico (salario professionale) delle posizioni organizzative/professionali in applicazione della struttura generale della retribuzione e salario accessorio non trasversale;
- parametri produttivi, qualità, efficienza e relativo premio annuale per risultati;
- attuazione normative attinenti ambiente e sicurezza del lavoro;
6. macromodelli relativi ai processi organizzativi del lavoro nel trasporto locale.

Per le OO.SS. stipulanti il presente contratto le relazioni sindacali sono tenute dalle strutture delle Segreterie Nazionali.
L'Impresa e le OO.SS. si impegnano a garantire la presenza ai tavoli della rappresentanza di genere.

2. Livello periferico Fasi Sedi Materie
2. 1. A – Informazione Territoriale /regionale

1. partecipazione della Società in attività di interesse regionale/territoriale;

3. modifica alla struttura organizzativa;
4. piani di produzione e di attività relativi al trasporto locale e regionale;
5. programmi di investimenti e modelli di innovazione tecnologica di interesse regionale;
6. piano di attività di interesse regionale;
7. strumenti e modalità per attuare gli obiettivi del piano di attività;
8. modelli di integrazione e di intermodalità in particolar modo sul riordino e sul riassetto del trasporto pubblico locale;
9. coordinamento politiche di trasporto nell'ambito territoriale previsto; quantità e qualità della produzione e dell'offerta treni e servizi viaggiatori e merci nell'ambito del territorio individuato.
10. dati statistici sulla consistenza del personale, sua utilizzazione, sua ripartizione per età, sesso e qualifica.

2. 1. B - Contrattazione Territoriale/regionale
[…]
4. progetti di azioni positive presentati dai comitati per le pari opportunità regionali;
5. politiche di pari opportunità.
6. verifica dei piani di formazione e riqualificazione professionale nell'ambito di quanto previsto al punto 1. 1. B. 8;
7. aspetti normativi ed organizzativi del lavoro connessi ai processi di modifica dei regimi di trasporto regionale conseguenti al decentramento delle competenze in materia;
8. programmi locali di attività di interesse regionale da appaltare.
Le relazioni sindacali sulle materie di cui al punto 2. 1. A. 5 ed ai punti 2. 1. B. 1, 3, 4, 5 e 6 sono di responsabilità dei Presidi Territoriali Holding con il supporto delle Asa ovvero della Funzione Formazione per le materie di cui al punto 2. 1. B. 6, ed eventualmente assistiti dalle Associazioni Industriali territoriali.
I restanti punti sono di responsabilità di Asa/Società/Divisione/ Zone/ Coordinamenti Territoriali/Bacini Logistici.

Per le OO.SS. stipulanti il presente contratto le relazioni sindacali sono svolte dalle strutture regionali/compartimentali.
L'Impresa e le OO.SS. si impegnano a garantire la presenza ai tavoli della rappresentanza di genere.

Fasi Sedi Materie
2. 2. A – Informazione Decentrata
1. obiettivi di produzione e di produttività;
2. modifica della struttura organizzativa;
3. programmi per la realizzazione degli obiettivi e della produttività.

2. 2. B - Contrattazione Decentrata
1. attuazione dei modelli di organizzazione del lavoro legati al ciclo produttivo ed alle innovazioni tecnologiche e produttive, definizione delle esigenze di personale secondo quanto previsto dal punto 1. 2. B. 3 e dall'art. 11 del CCNL, dei progetti di formazione, e delle modalità di copertura finalizzate al riequilibrio, in coerenza con gli accordi nazionali;
2. articolazione dei regimi di orario contrattuali e controllo sugli orari di fatto;
3. effetti sul lavoro delle innovazioni tecnologiche e produttive nell'ambito di competenza;
4. articolazione del premio di risultato a livello di Asa/Società/Holding, sulla base di quanto previsto dall'art. 91 del CCNL;
5. applicazione normative relative all'igiene, ambiente e sicurezza del lavoro e della prevenzione;
6. politiche di pari opportunità;
7. modalità di attuazione degli strumenti di mobilità professionale/geografica nell'ambito territoriale di competenza

Le relazioni sindacali sono svolte per la Società dai Responsabili a livello dirigenziale dell' Unità Produttiva (ovvero da Dirigente specificatamente delegato) presso la quale sono state costituite le RSU, eventualmente assistiti dalle Associazioni Industriali territorialmente competenti; per le OO.SS. stipulanti il presente contratto sono svolte dalle RSU con il concorso ed il sostegno delle strutture territoriali/regionali.

Le modalità con cui si realizza tale assetto costituiscono procedura interna alle OO.SS.
L'Impresa e le OO. SS. si impegnano a garantire la presenza ai tavoli della rappresentanza di genere.
La contrattazione a livello territoriale e/o a livello di Unità Produttiva non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

3. Ai CPO competenti sarà data informazione per ciascuna corrispondente fase/livello/intesa.
A livello centrale e periferico dovranno essere programmati incontri periodici e cadenzati fra Società FS e OO.SS. su tematiche particolari e/o per compiti di monitoraggio sullo stato di attuazione e di applicazione delle leggi, degli accordi e della normativa in materia di pari opportunità.
In particolare, in ottemperanza all'art. 9 della legge 125/91 la Società fornirà nel mese di gennaio di ciascun anno il rapporto sul personale, che sarà oggetto di analisi e confronto tra Società, OO.SS. e CPO.
Il rapporto dovrà essere consegnato almeno 15 giorni prima dell'incontro Entro un mese dalla stipula del presente CCNL dovranno essere comunicati i referenti FS dei singoli CPO.

Art. 11 - Procedure per la determinazione delle esigenze di personale
1 - Le esigenze di personale vengono definite negozialmente in funzione di:
- piani di attività;
- obiettivi di produzione e di produttività;
- attivazione di innovazioni tecnologiche e- modifiche organizzative del processo produttivo che comportino ricadute sui carichi di lavoro;
- applicazione norme contrattuali.

2 - Ai sensi dell'art. 9 punto 2. 2. B. 1 del presente CCNL, la contrattazione ha luogo nelle singole Unità produttive di FS SpA e delle Società di cui al precedente art. 6 (Uffici di Produzione, Unità di Gestione, Nuclei ed Unità Territoriali ed altre strutture equiparate) con le corrispondenti RSU, con il concorso ed il sostegno delle strutture sindacali territoriali/regionali. La Società dovrà presentare le proposte almeno 30 giorni prima rispetto alla data prevista per l'attivazione delle innovazioni, corredate di tutta la documentazione informativa necessaria per l'avvio della contrattazione (caratteristiche dell'innovazione - obiettivi produttivi - ambiti di applicazione - ecc. ) che le parti dovranno svolgere in coerenza con quanto previsto dal ripetuto art. 9 punto 2. 2. B. 1 del CCNL e nel rispetto, in ogni caso, di obiettivi, regole, normative nonché criteri e parametri legati ai cicli produttivi definiti nazionalmente.
3 - Il negoziato ha luogo nei tempi e con le modalità previsti dal precedente art. 10.

Capitolo IV Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Assemblee del personale nei locali della Società
1 - Assemblee fuori dell'orario di lavoro

1. 1 - Le R. S. U. possono tenere, nei locali della Società disponibili e fuori dell'orario di lavoro, assemblee del personale, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, purché dette assemblee non arrechino pregiudizio al normale svolgimento del servizio.
[…]

2 - Assemblee durante l'orario di lavoro
Premesso che le assemblee del personale dovranno svolgersi, di norma, fuori dell'orario normale di lavoro, per le assemblee durante l'orario di lavoro si dispone quanto segue.
2. 1 - La partecipazione alle assemblee deve essere limitata a complessive dodici ore annue per anno solare per ciascun lavoratore, non rinviabili all'anno successivo.
[…]

Art. 14 - Affissione e diffusione stampa e comunicati
1 - La Società, presso le sedi in cui risultano costituite RSU, metterà a disposizione delle stesse uno spazio per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 19 - Disposizioni finali
1 - Le presenti disposizioni sostituiscono e annullano le precedenti intese in materia di libertà sindacali e agevolazioni sindacali.
2 - Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento alla legge 300/70 e successive modificazioni.
[…]

Capitolo V Diritti
Art. 22 - Tutela portatori di handicap

Per la clientela
1 - Le parti convengono sulla necessità di prevedere incontri periodici per la informazione dei progetti e dei programmi da attuare per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia verso gli utenti sia verso i dipendenti portatori di handicap e per ricercare soluzioni atte alla piena integrazione dei portatori di handicap all'interno della Società o dei familiari che li assistono (L. 104/92), con il coinvolgimento delle Associazioni rappresentative.
2 - La Società si impegna ad adeguare la sua struttura organizzativa per un reale controllo e coordinamento strategico e di programmazione fra le iniziative e i progetti di ciascuna Asa o Società.

Per il personale dipendente
3 - Inoltre, al fine di facilitare l'inserimento e l'utilizzazione nel contesto aziendale la Società ne favorirà la collocazione mirata con l'ausilio delle strutture pubbliche competenti, adottando specifici programmi e progetti, sia ai fini riabilitativi che di integrazione socio - lavorativa.
4 - In relazione a quanto sopra la Società, nei casi in cui fatti oggettivi impediscono la rimozione delle barriere architettoniche, d'intesa con le OO.SS. individuerà una diversa collocazione lavorativa.
5 - Sono individuati aspettative e permessi necessari per terapie e riabilitazioni nelle misure e nelle modalità previste dalla normativa vigente.
6 - Il personale portatore di handicap ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il suo consenso manifestato in forma scritta.
7 - È escluso il licenziamento per scarso rendimento del portatore di handicap.
8 - Per quanto concerne l'assistenza a familiare portatore di handicap, sia in materia di permessi sia di avvicinamento alla località di residenza, sono confermate le normative FS vigenti alla data del 18. 11. 1994.

Capitolo VI Particolari tipi di contratto
Art. 28 - Attività usuranti/logoranti

1 - Si conviene sull'attivazione di un gruppo di lavoro misto formato da FS spa e OO.SS. stipulanti il presente contratto, che terminerà i lavori entro il 31. 03. 1998, per approfondire la tematica relativa alle attività usuranti (Legge 421/92) presenti nei vari cicli lavorativi dell'Impresa FS in modo da accertare attività lavorative usuranti anche tra quelle legate ai cicli di lavoro rotativi sulle 24 ore e tra quelle legate a lavorazioni pesanti e soggette alle intemperie ed allo stress psicofisico, o a contatto di sostanze nocive ai fini dell'applicazione della normativa del D. Lg. 374/93 come modificato dalla legge 335/95, fermo restando quanto previsto dal D. Lg. 503/92.
Lo stesso gruppo o altro di analoga composizione avanzerà proposte su orari, controlli, ecc. , per la ricerca di soluzioni alle necessità di tutela e di controllo esistenti relativamente allo svolgimento di lavorazioni e di attività in presenza di amianto.
2 - Per tutto il personale che svolge attività logoranti ed usuranti la Società FS e le OO.SS. individueranno a partire dal 13. 03. 98 ed entro il 31. 5. 98, al determinarsi di particolari condizioni di età anagrafica e/o di servizio, su base volontaria e purché compatibile con le esigenze tecniche e produttive dell'impresa, la possibilità di cambiamento di utilizzazione e/o di profilo attraverso adeguata riqualificazione professionale, con priorità di riallocazione verso le carenze dell'Asa/Holding/Società di appartenenza.

Capitolo VIII Classificazione del personale e passaggi d'area
Art. 37 - Utilizzazione del personale

[…]
3 - Per comprovate esigenze di servizio il dipendente, anche a domanda, può essere adibito temporaneamente, per un massimo di 24 mesi, a svolgere mansioni di altro profilo, anche di diverso settore, nell'ambito della stessa area di appartenenza, purché ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della propria posizione professionale e subordinatamente al possesso delle abilitazioni obbligatorie e dei requisiti fisici prescritti per l'espletamento delle attività del profilo di settore di nuova utilizzazione.
4 - La Società emanerà, sentite le OO.SS. stipulanti il presente contratto, le disposizioni sull'utilizzazione del personale in relazione ai turni, confermando l'impegno a considerare il servizio ferroviario prestato anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato ai fini dell'anzianità per l'assegnazione ai turni.

Art. 45 - Personale fisicamente inidoneo
1 - Il dipendente riconosciuto in via definitiva fisicamente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per infermità comunque dipendente da cause di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra riconosciuta da pensione, sempreché non abbia raggiunto i limiti di età e di servizio stabiliti nell'allegato n. 4 annesso al presente contratto, viene mantenuto d'ufficio in servizio con cambio entro un termine di due anni ad altro profilo professionale, anche di nuova istituzione, della stessa area di appartenenza, individuato dalla Società, per il quale possieda la completa idoneità fisica, sussista disponibilità di fabbisogno organico nell'ambito della giurisdizione dei Presidi Territoriali Holding ed abbia conseguito le relative prescritte abilitazioni e superati i corsi di riqualificazione professionale.
2 - Tali disposizioni si applicano anche al dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via definitiva per cause comuni alle mansioni del profilo di appartenenza, qualora sussista la disponibilità nei singoli profili dopo la destinazione degli inidonei di cui al precedente punto 1.
3 - Ove non sussista disponibilità in altro profilo professionale della stessa area, il personale di cui ai precedenti punti, ferma restando l'area ed il profilo di appartenenza, in relazione alle esigenze organizzative e produttive della Società, può essere utilizzato temporaneamente in mansioni di diverso profilo di area inferiore, per il quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo in altro profilo professionale della stessa area di appartenenza per il quale è idoneo.
4 - Il dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza per le cause indicate nei precedenti punti 1 e 2, può essere utilizzato per un periodo massimo di un anno in altro profilo dell'area di appartenenza od inferiore per il quale conservi l'idoneità.
5 - Allo scadere del periodo di cui al punto 4, in assenza del recupero della piena idoneità, al dipendente stesso viene riservato il trattamento previsto per il personale riconosciuto inidoneo in via definitiva.
6 - In tutti i casi previsti dai precedenti commi il lavoratore ha l'obbligo di conseguire le abilitazioni previste per il profilo di definitiva destinazione (o di temporanea utilizzazione) e/o di superare gli eventuali corsi di riqualificazione professionale.
In caso di mancato conseguimento delle abilitazioni anzidette o di mancato superamento dei corsi di riqualificazione professionale entro il termine massimo di 2 anni le parti stipulanti si attiveranno a livello periferico per individuare la possibile ricollocazione del dipendente.
7 - In caso di recupero della piena idoneità, al termine o durante il periodo di diversa utilizzazione di cui al punto 4, il dipendente viene reintegrato nelle mansioni del profilo originario.
8 - Il dipendente riconosciuto inidoneo può essere trasferito con gli stessi criteri previsti per il personale idoneo.
9 - Il personale inidoneo sarà prioritariamente utilizzato nell'Asa di appartenenza, prevedendo idonei corsi di riqualificazione professionale per la utilizzazione in mansioni dello stesso livello.
10 - Per quanto previsto dal presente articolo le parti stipulanti attiveranno specifici confronti a livello territoriale.
11 - Le parti opereranno affinché i diritti previdenziali pensionistici maturati e previsti per chi svolge lavori usuranti siano mantenuti anche in caso di inidoneità.
12 - Al personale temporaneamente inidoneo spetta, per il periodo di inidoneità temporanea, il trattamento economico previsto per le ferie.

Art. 46 - Istituzione e soppressione di profili professionali
In relazione a specifiche esigenze conseguenti a variazioni nella organizzazione del lavoro possono essere soppressi profili professionali o istituiti nuovi profili d'intesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto. Contestualmente vengono definiti anche i contenuti professionali essenziali del nuovo profilo.

Capitolo IX Orario di lavoro, riposo e festività
Art. 47 - Orario di lavoro

1 - L'orario settimanale di lavoro è di 36 ore per tutto il personale dalla I alla V area.
La prestazione massima giornaliera è di 10 ore, fatte salve le eccezioni concordate a livello di Asa/Società.
2 - Per il personale turnificato in funzione del servizio di manovra l'orario di lavoro settimanale è di 34 ore, rapportato a giornata di utilizzazione.
3 - L'orario di lavoro è articolato secondo le disposizioni di cui al D. P. R. 9 novembre 1971, n. 1372 ed al D. P. R. 23 giugno 1983, n. 374 e loro successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle definite nelle parti specifiche per ogni singola Asa/Società.
4 - L'orario di lavoro settimanale è ripartito su 5 giorni. Secondo le esigenze tecnico-produttive, le parti potranno convenire a livello di Asa su ripartizioni diverse.
L'articolazione dei turni di servizio avverrà nel rispetto delle ripartizioni definite.
5 - Fermo restando la media settimanale di 36 o 34 ore, si concorda di adottare, laddove l'impresa ne ravvisi la necessità e se ne concordi tra le parti l'applicazione, un regime di orario che rispecchi le esigenze stagionali o periodiche di punte di traffico o di attività.
Le prestazioni potranno essere mediamente, nell'arco delle quattro settimane, fino a 39 o 42 ore settimanali (37 o 40 ore per la manovra) per non più di 16 settimane complessive all'anno, elevabili a 20 in caso di particolari esigenze produttive. La differenza di ore lavorate sarà recuperata con equivalenti minori prestazioni giornaliere o settimanali nei periodi di minor traffico e/o produzione, nell'arco delle successive 16 o 20 settimane.
[…]
6 - Per le attività manutentive l'orario di lavoro settimanale è di 36 ore articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì.
Nei tavoli di Asa saranno concordati diversi e specifici regimi di orario settimanale, che potranno anche prevedere prestazioni lavorative nei giorni di sabato e domenica, articolate su 5 giorni, oppure prestazioni lavorative comprendenti il 6° e 7° giorno lavorato con differimento del riposo ad altri giorni della settimana, da adottare sulla base di specifici programmi di lavoro previa contrattazione decentrata in conformità agli artt. 9, 10 e 11 del presente CCNL.
La Società, nel rispetto dei punti 2. 2. B. 1 e 2. 2. B. 2 dell'art. 9 del presente CCNL, potrà tenere attivi gli impianti nei giorni di sabato e/o domenica o in via continuativa in relazione a specifiche esigenze operative, produttive e di traffico.
È possibile concordare localmente diverse articolazioni dell'orario di lavoro giornaliero per adeguarlo ad esigenze di esercizio, anche per periodi definiti.
[…]
8 - In tutte le Asa nell'individuazione delle flessibilità necessarie ad avvicinare l'orario di fatto all'orario contrattuale dovranno trovare opportuna valutazione le attività usuranti ed i loro aspetti particolari come il lavoro notturno e la disarticolazione dei turni di lavoro.
9 - Per tutto il personale operante su turni fissi (personale a cui si applica la relativa indennità) la Società concede, in relazione alle esigenze di servizio, fino a 4 ore di permesso mensile, frazionabili fino ad un minimo di 15', che dovranno essere recuperati con equivalenti maggiori prestazioni da rendere entro il mese successivo.
Eventuali accordi o disposizioni interne in contrasto con la presente normativa si intendono superati.

Art. 48 - Disciplina Lavoro Straordinario
[…]
2 - Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
3 - Stante quanto previsto in materia di orario di lavoro dall'art. 47 p. ti 1), 2) e 3) del presente CCNL, il lavoratore non può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario salvo giustificati motivi personali di impedimento.
In particolare, nell'ambito dei limiti previsti, il lavoratore non può esimersi da prestazioni straordinarie nei seguenti casi:
a) malattia improvvisa di un dipendente durante il disimpegno delle proprie mansioni;
b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui ai seguenti punti e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione - per queste ultime - del personale di condotta e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia;
c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui ai seguenti punti e) ed f), fatte salve le norme che disciplinano l'abbandono treno;
d) prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;
e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc. ;
f) calamità pubblica.
4 - Con riferimento al p. to 2) la Società non richiederà prestazioni straordinarie al seguente personale, salvo esplicita diversa richiesta dello stesso:
a) i lavoratori studenti;
b) i lavoratori che si trovano nelle situazioni che danno diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
c) i lavoratori che, alle condizioni e con le modalità di cui al DPR n. 309/90, concorrono al programma terapeutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente;
d) le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a dodici mesi dopo il parto; e) i lavoratori sottoposti a trattamenti di emodialisi od altri ricorrenti di analoga rilevanza terapeutica.
5 - In relazione alle esigenze di cui al precedente punto 2 ed in base alle articolazioni di cui al precedente punto 1 la Società, per ogni Asa e per ogni anno, non può richiedere a regime prestazioni straordinarie superiori alle quantità medie pro capite consuntivate nell'anno precedente; in fase di avvio verrà operata, per gli anni 1998 e 1999, una riduzione rispettivamente del 20% e del 30% sul 1996.
6 - Allo scopo di favorire il graduale conseguimento degli obiettivi elencati, per ogni Asa/Società verranno definiti i limiti delle prestazioni straordinarie individuali distintamente per il 1998 e per il 1999.
Le prestazioni eccezionali di cui al precedente punto 3 non concorrono al raggiungimento dei limiti sopra definiti.
A tale scopo la contabilizzazione e la relativa liquidazione dovranno evidenziarne la natura.
7 - L'andamento della strumentazione adottata in attuazione del presente articolo sarà oggetto di verifica a livello di Holding per le materie ed alle scadenze di cui al p. to 5 e a livello di Asa/Società per le materie ed alle scadenze di cui al p. to 6.
Analogamente le materie disciplinate dal p. to 6 saranno oggetto di verifica alle scadenze previste ed ai sensi del p. to 2. 2. B. 2 dell'art. 9 del presente CCNL.

Art. 49 - Conto tempo individuale
1 - Viene istituito dall'1. 3. 1998 un Conto tempo individuale quale strumento di compensazione delle maggiori prestazioni rese rispetto all'orario di lavoro ordinario, anche al fine di contenere il ricorso allo straordinario.
2 - Nel Conto tempo individuale confluiscono le seguenti prestazioni maturate a partire dall'1. 3. 1998:
- le prestazioni lavorative giornaliere eccedenti il normale orario di lavoro di settore/attività di cui al precedente art. 47, secondo le articolazioni concordate nelle parti specifiche di Asa/Società;
- il riposo compensativo di maggiori prestazioni settimanali rese in presenza di turno programmato.
3 - Con riferimento ai limiti definiti per ogni Asa/Società in applicazione del punto 6 dell'art. 48, confluiscono all'interno del Conto tempo individuale le prestazioni di cui al precedente punto 2 nella misura massima del:
40%, per il periodo 1. 3/30. 6. 1998;
60%, per il 2° semestre 1998;
80%, per l'anno1999.
4 - Nel Conto tempo individuale confluiranno le maggiori prestazioni rese - contabilizzate, per ciascun settore/attività, secondo la normativa attualmente in vigore che si conferma - considerate come lavoro straordinario feriale diurno in caso di successivo pagamento o come lavoro ordinario in caso di recupero.
[…]
6 - La fruizione delle maggiori prestazioni rese confluite nel Conto tempo individuale deve essere garantita entro 120 giorni a partire dal giorno in cui si è svolta la prestazione.
Le modalità del recupero delle maggiori prestazioni confluite nel Conto tempo individuale, vengono periodicamente programmate ai sensi del p. to 2. 2. B. 2 dell'art. 9, con precedenza per quelle più prossime alle scadenze di cui al presente punto.
[…]
7 - Nel caso non sia possibile il recupero nei termini di cui al precedente punto 6, si provvederà al pagamento del tempo residuo sulla base del compenso orario previsto per il lavoro straordinario feriale diurno.
8 - L'andamento della strumentazione adottata in attuazione del presente articolo sarà oggetto di verifica a livello di Asa/Società entro il 28. 2. 1999 e a livello periferico alle scadenze previste al punto 3).

Capitolo X Interruzione, sospensione e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 56 - Assenze per malattia per cause comuni ed aspettativa per motivi di salute
B - Aspettativa per motivi di salute e relativo trattamento economico

[…]
13 -Superato il periodo massimo di malattia di cui al precedente punto 6, ove non esistano le condizioni per la concessione dell'aspettativa, oppure scaduto il periodo di aspettativa concesso dalla Società, non ricorrendo l'ipotesi dell'articolo 45, il dipendente che sia riconosciuto fisicamente inidoneo al servizio ferroviario in genere viene licenziato, salvo il diritto al trattamento di quiescenza.
[…]

Art. 57 - Trattamento per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o per malattia contratta per cause di servizio
1 - In base alla legislazione vigente alla data di stipula del presente CCNL, dall'1. 1. 1996 tutto il personale ferroviario è obbligatoriamente assicurato presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro, compresi quelli in itinere riconosciuti dagli istituti assicuratori, e le malattie professionali, secondo il regime ordinario di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.
In base alla medesima normativa, il personale appartenente al settore delle navi traghetto è, invece, assicurato presso l'Ipsema.
[…]

Art. 58 - Tutela della maternità
1 - Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela della maternità.
[…]

Capitolo XI Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 59 - Ambiente e sicurezza del lavoro

Le parti, in riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, per raggiungere gli obiettivi fondamentali che l'Azienda si è data sui temi in questione, concordano quanto segue:
1 - Nell'ambito delle soluzioni strutturali adottate dalla Società, saranno sviluppate tutte le azioni mirate alla costituzione di un moderno sistema di gestione per la tutela ambientale e la sicurezza sul lavoro, al fine di concretizzare un'azione di continuo miglioramento ed adeguamento delle attuali prestazioni in tema di ambiente e sicurezza sul lavoro.
2 - Le parti riconoscono la priorità della tutela della salute dei dipendenti e dell'igiene e sicurezza del lavoro, nonché della tutela ambientale, all'interno del processo produttivo del Gruppo FS; a tale scopo si impegnano a promuovere ogni utile coordinamento nel dare attuazione, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni normative in vigore ed a quelle che saranno emanate in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
3 - La Società, a tal fine, svilupperà le necessarie iniziative di monitoraggio della corretta e compiuta applicazione delle politiche e degli indirizzi assunti in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro, sulla base di una metodologia condivisa che sarà definita nell'ambito degli organismi paritetici; le risultanze delle relative procedure di reporting saranno valutate nell'ambito degli organismi paritetici nazionale e territoriali.
A tali organismi, previsti dall'accordo del 12. 4. 1996, vengono riconfermate le competenze previste al punto 8 dello stesso accordo.
4 - Le parti convengono sulla necessità di assicurare la piena operatività degli Organismi paritetici territoriali, per dare compiuta attuazione agli impegni assunti con l'accordo stipulato in data 12 aprile 1996.
5 - Nell'ambito del rinnovo delle RSU saranno contestualmente eletti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nei quantitativi che verranno previsti.
6 - La Società è impegnata a fornire una adeguata ed aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Impresa, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale e le disposizioni aziendali adottate in materia.
7 - La Società provvederà ad aggiornare tempestivamente la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte, in occasione, oltre che dell'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, anche della introduzione di nuove apparecchiature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
8 - La Società si impegna ad emanare tempestivamente le necessarie disposizioni applicative in merito al D. Lg. 25. 11. 96 n. 645 per quanto riguarda la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
9 - Per la gestione della sicurezza dei lavori svolti tramite cantieri mobili (attraverso ditte terze e/o FS), le parti concordano di dare piena attuazione a quanto previsto negli artt. 3 e 4 del D. Lg. 626/94 e a predisporre l'organizzazione del coordinamento per la sicurezza previsto dall'art. 7 e la procedura gestionale prevista del D. Lg. 494/96.
In coerenza con quanto previsto dalle leggi sopra richiamate, nei capitolati di appalto verrà inserita un'apposita clausola che stabilisca le penalità da applicarsi in caso di inosservanza del piano di sicurezza, fino alla rescissione del contratto.
10 - In riferimento alla nuova configurazione della responsabilità di natura civile derivante dal D. Lg. 494/96 per i progettisti e i responsabili della sicurezza, la Società si impegna a predisporre la copertura assicurativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 63 del presente CCNL.
11- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
12 -La formazione dei dipendenti e di quella dei loro rappresentanti per la sicurezza dovrà avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei dipendenti.
13- La Società, per il tramite dei responsabili delle Unità produttive, si impegna a comunicare ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza degli impianti, che ne facciano richiesta, i risultati collettivi ed anonimi dello studio sulle pregresse esposizioni ad amianto nelle Officine Grandi Riparazioni (Progetto 60 - 80).

Capitolo XII Clausole riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 62 - Vestiario, indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale

1 - La Società provvede a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, degli indumenti ed oggetti di vestiario definiti dal regolamento allegato n. 11 al presente contratto.
2 - È obbligo specifico del dipendente indossare sia l'uniforme prescritta che gli indumenti di servizio. A tal fine la Società si impegna a predisporre i necessari supporti logistici.
Il cartellino in dotazione al personale conterrà l'indicazione della matricola e del profilo professionale del lavoratore.
3 - Si concorda sulla necessità della revisione dell'attuale specificazione degli indumenti protettivi e dei DPI da completarsi entro il 30. 6. 1998, avendo come riferimento le reali situazioni di lavoro e ambientali ed utilizzando il contributo che potrà venire dai comitati paritetici di cui al precedente art. 59.
Fermo restando la responsabilità del datore di lavoro nell'assegnazione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale, gli organismi paritetici contribuiranno nella opportuna analisi delle necessità in relazione alle reali situazioni di lavoro ed ambientali.
4 - L'individuazione e la predisposizione dei necessari supporti logistici dovrà essere definita nei tavoli di Asa.

Art. 67 - Trasferimenti
1 - Il trasferimento del dipendente può essere disposto per motivate ragioni tecniche, organizzative e produttive od a domanda dell'interessato compatibilmente con le esigenze di servizio.
[…]

Capitolo XII Formazione
Art. 70 - Mobilità professionale

1 - Il sistema della mobilità professionale è basato sul riconoscimento e sulla valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti, al fine di promuovere lo sviluppo delle stesse, nell'ambito delle esigenze tecnico- organizzative e produttive della Società.
2 - Per tali specifiche esigenze tecniche, organizzative ed economico- produttive, la Società può promuovere lo studio di aggiornate e più adeguate forme di organizzazione del lavoro, anche locali, che tendano a realizzare gli obiettivi di cui al precedente punto 1.
3 - Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti punti 1 e 2, anche al fine di assicurare condizioni di lavoro migliori e di ridurre il grado di parcellizzazione delle mansioni, la Società, sentite le OO. SS. , adotterà opportune iniziative quali:
- corsi di formazione e aggiornamento, riqualificazione e addestramento professionale;
- riconoscimento ed aggiornamento delle mansioni, dei ruoli e delle funzioni;
- utilizzazione volontaria del personale su diverse posizioni di lavoro, tramite interpellanze.
4 - In relazione alle interpellanze emanate dalla Società per il reperimento di risorse umane inter Asa/Società/Holding, la Società è impegnata a fornire specifiche informative alle OO. SS. stipulanti il presente CCNL nel rispetto dell'art. 9 del presente CCNL, con riguardo sia alle relative esigenze sia al monitoraggio delle procedure espletate.

Art. 71 - Formazione professionale
1 - Le parti concordano sul valore strategico della formazione professionale per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazioni e pertanto sulla necessità che sia continuativa, sistematica e generalizzata utilizzando anche forme e metodi più avanzati e innovativi.
2 - I principali obiettivi che la formazione deve raggiungere, in tutti i settori/attività sono:
- percorsi di formazione ed addestramento professionale per il personale neoassunto;
- formazione per aggiornamento professionale con particolare riferimento alle modifiche normative e regolamentari, organizzative e per innovazioni tecnologiche;
- formazione per riqualificazione/riconversione professionale finalizzata all'utilizzazione in un settore e/o profilo diverso da quello posseduto;
- formazione ed aggiornamento professionale per i passaggi di area funzionale e gli sviluppi di carriera;
- formazione ed aggiornamento professionale per il personale addetto all'attività formativa;
- formazione ed aggiornamento professionale specifici indirizzati al personale femminile;
- formazione per la crescita professionale mirata ad adeguare le risorse alle nuove esigenze ed al nuovo orientamento della Società (es. clientela, qualità, sicurezza);
- formazione professionale con carattere di "educazione professionale" permanente secondo piani e programmi definiti;
- formazione rivolta alla qualificazione, anche in termini di controllo di gestione, dell'area quadri ed a figure professionali "elevate" legate ai nuovi orientamenti dell'impresa;
- in tutti i corsi di formazione saranno previste ore di formazione relative alla legislazione nazionale, comunitaria e di applicazione interna dei diritti (leggi 1204/71, 903/77, 125/91, 104/92 e della raccomandazione CEE del 27. 11. 91 e allegato codice di comportamento).
3 - Entro il 30. 6. 1998 anche per le attività amministrative e tecnico/specialistiche dovranno essere identificati e concordati iter formativi obbligatori per lo svolgimento delle varie specializzazioni esistenti nell'ex settore uffici.
4 - Ai vari livelli di contrattazione verranno negoziate le finalità, i destinatari e le modalità di attuazione dei percorsi formativi.
Su tali materie dovranno essere informati anche i Comitati Bilaterali per le pari opportunità corrispondenti, per la formulazione di osservazioni di merito.
5 - La Società identifica in 5 giorni minimo annui pro capite l'attuale fabbisogno formativo (durante l'orario di lavoro), cui i ferrovieri hanno diritto ad usufruire, garantendo il coinvolgimento di tutti i settori, e si impegna a realizzare strumenti permanenti di analisi delle necessità formative, sulla base delle quali programmare gli interventi formativi.
Si precisa che per il personale di macchina 4 dei 5 giorni di formazione sono dedicati esclusivamente all'aggiornamento professionale.
6 - Sarà cura della Società garantire la presenza femminile nelle commissioni d'esame e/o di selezione e fra i docenti dei corsi.
7 - In considerazione della grande importanza che le parti stipulanti annettono alla politica formativa della Società, viene istituito un organismo nazionale paritetico tra le OO.SS. stipulanti e la FS spa con compiti di esame, verifica e proposta sulla pianificazione e sulle attività formative, compresi l'esame e la presentazione di progetti finanziabili con i Fondi UE, nonché sullo sviluppo delle sedi di formazione, per l'esame delle attività delle diverse funzioni della formazione, per definire strategie, obiettivi, contenuti e metodi in relazione ai bisogni formativi accertati dall'Impresa, per tutti i dipendenti.
Di tale organismo faranno parte, con diritto di voto, un membro del CPO nazionale di estrazione aziendale ed uno delle OO.SS. , quest'ultimo a rotazione ogni sei mesi fra le rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.
Tale organismo si avvarrà delle informazioni che saranno rese disponibili dall'Anagrafe Formativa che FS SpA provvederà ad istituire.
8 - In analogia con il livello nazionale, e con esso collegati, verranno istituiti a partire dal 1° giugno 1998, fatti salvi i livelli di contrattazione, appositi Osservatori Paritetici per Unità Territoriale di Formazione, con cadenza quadrimestrale.

Capitolo XV Trattamento economico
Art. 87 - Indennità per lavoro notturno

1 - Al personale che presta servizio tra le ore 22. 00 e le ore 6. 00 è corrisposta una indennità oraria notturna pari a L. 3. 250.
[…]

Capitolo XVI Norme disciplinari
Art. 94 - Doveri del personale

1 - Il dipendente deve svolgere con diligenza e con spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente contratto ed i regolamenti interni della Società.
2 - In particolare:
[…]
b) deve avere cura dei locali della Società e degli oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed indumenti da lavoro affidatigli;
c) deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni ed i regolamenti interni emanati dalla Società in materia di sicurezza del lavoro;
[…]
e) in relazione alle esigenze di servizio è soggetto all'obbligo della reperibilità;
[…]
g) deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se l'ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale;
[…]

Art. 96 - Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per lievi irregolarità nell'adempimento della prestazione lavorativa e per violazione di minor rilievo del dovere di corretto comportamento.

Art. 97 - Mancanze punibili con la multa
Si incorre nella sanzione disciplinare della multa per una delle seguenti mancanze, considerate di gravità equivalente:
a) per recidiva, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 96;

e) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi da parte del personale dipendente;

g) in genere per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio dalla quale non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi della Società.

Art. 98 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni per una delle seguenti mancanze, considerate di gravità equivalente:
a) per particolare gravità o per recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 97;
[…]
c) per essere sotto constatato effetto di sostanze alcooliche o di droghe all'atto della presentazione in servizio, oppure nel disimpegno di attribuzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;
[…]
g) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in genere in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;
h) in genere, per negligenza, oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi della Società, o vantaggio per sè o per terzi.

Art. 99 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da cinque a sette giorni
1 - Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da cinque a sette giorni per una delle seguenti mancanze, considerate di gravità equivalente:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 98;
b) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
[…]
e) per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio o danno alla Società ed alle persone, anche se l'evento non si è verificato;
[…]
h) per atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.
2 - Le parti si danno atto che le problematiche relative a comportamenti comunque lesivi della dignità personale, ed in particolare le molestie sessuali, costituiscono un aspetto estremamente delicato la cui importanza va tenuta nella migliore considerazione.
Saranno posti in essere, anche d'intesa con il Comitato bilaterale paritetico per le pari opportunità, tutti gli accorgimenti volti a sensibilizzare i preposti affinché pongano la massima attenzione su tale problema, intervenendo con la dovuta riservatezza, ma con la massima fermezza per evitare tali episodi. Ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari del caso.

Art. 100 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da otto a dieci giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione da otto a dieci giorni per una delle seguenti mancanze, considerate di gravità equivalente:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dalla applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 99;
b) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danno di cose, sia della Società, sia di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
[…]
f) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento del servizio;
g) per atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio o per volontario abbandono del servizio medesimo;
[…]

Art. 101 - Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso
1 - Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze considerate di gravità equivalente:
a) per recidiva plurima, nell'anno, nelle mancanze previste nel precedente art. 100;
b) per essere sotto constatato effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio;
c) per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi od apparecchi inerenti la sicurezza dell'esercizio o altre attività gestionali, ancorché non ne sia derivato danno al materiale o alle persone;
d) per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danni gravi al materiale, all'armamento e a cose di terzi, o anche con danni gravi alle persone;
[…]
h) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio.
2 - Il ricorso, seppure errato, a tasti di soccorso, oppure l'instaurazione di situazioni di esercizio di particolare eccezionalità, non rientrano nel punto c), a meno che il personale non abbia manomesso deliberatamente il meccanismo per fatti che nulla hanno a che fare con situazioni di particolare disagio nella circolazione ferroviaria.

Art. 102 - Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze considerate di gravità equivalente:

f) per avere deliberatamente trasgredito le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto di materie infiammabili, esplodenti o radioattive, ancorché non ne sia derivato danno;
[…]

Art. 105 - Concorso di più persone nella mancanza
1 - I coautori, gli istigatori ed i complici dei dipendenti che commettono fatti costituenti mancanze disciplinari ai sensi dei precedenti artt. 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 sono puniti come gli autori principali.
2 - Parimenti, sono puniti come gli autori principali coloro che, avendone l'obbligo, omettono deliberatamente di denunciare fatti costituenti mancanze disciplinari ai sensi dei precedenti articolo 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102.

Capitolo XVII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 112 - Cause di risoluzione del rapporto di lavoro

1 - Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti della FS spa è stabile.
2 - Superato il periodo di prova, esso può risolversi, oltre che per il decesso del dipendente, soltanto per una delle seguenti cause:
[…]
c) per licenziamento ai sensi dei precedenti articoli 101 e 102;
d) per inidoneità fisica a qualsiasi mansione ferroviaria in genere;
e) per mancato conseguimento delle abilitazioni obbligatorie entro i termini fissati, secondo quanto disposto al punto 2 del precedente articolo 34;
[…]

Art. 114 - Licenziamento per inidoneità fisica
1 - Salvo quanto disposto al precedente art. 45 il dipendente divenuto fisicamente inidoneo a qualsiasi mansione ferroviaria può essere licenziato con preavviso o con pagamento della relativa indennità, previo accertamento della inidoneità fisica mediante visita collegiale di tre medici designati dalla Società. Il dipendente può farsi assistere da medici di sua fiducia, assumendone il relativo onere.
2 - Il risultato della visita, con l'indicazione della inidoneità constatata e delle cause che la produssero, deve essere comunicato per iscritto all'interessato che, entro 30 giorni, può chiedere una visita di revisione, con diritto ad ottenere, a domanda, copia degli atti relativi al primo accertamento sanitario. La visita di revisione viene eseguita da un Collegio di tre medici della Direzione Sanità designati dalla Società, diversi da quelli che hanno effettuato la visita collegiale di cui al precedente punto 1, fermo restando il diritto del dipendente di farsi assistere da medici di sua fiducia, assumendone il relativo onere.
3 - Quando, per alcuna delle infermità invalidanti, sia in corso, a cura dei competenti istituti assicuratori, il procedimento per l'eventuale riconoscimento della dipendenza dell'infermità medesima da infortunio sul lavoro o da malattia professionale ai sensi del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, nei verbali di cui al precedente punto 2 deve essere omesso il giudizio sulle cause dell'inidoneità, con l'espressa riserva dell'emissione, a conclusione dei procedimenti anzidetti, di un successivo verbale, completo in ogni sua parte, salvi gli effetti del licenziamento che fosse stato eventualmente nel frattempo già intimato.
L'ulteriore provvedimento, a seguito ed in relazione a detto nuovo verbale, deve, ad integrazione dell'originario provvedimento, precisare motivatamente che l'inidoneità che ha provocato il licenziamento stesso dipende, o meno da cause di servizio.
4 - Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile o risulti estremamente difficoltoso procedere alla visita collegiale per l'accertamento della inidoneità fisica al servizio ferroviario o a quella di revisione di cui ai precedenti punti 1 e 2, nel rispetto della prescritta procedura, un Collegio composto da tre medici designati dalla Società procede all'esame del caso sulla base degli atti. Il dipendente interessato ha, in tal caso, diritto a presentare la documentazione medica ritenuta necessaria ed a far partecipare, in qualità di consulente di parte, medici di sua fiducia, assumendone il relativo onere.
5 - Durante gli accertamenti sanitari e fino all'eventuale licenziamento il dipendente è considerato assente per malattia, nei limiti e con l'osservanza di quanto previsto dai precedenti artt. 56 e 57.

Capitolo XVIII Quadri ed alte professionalità
Verbale di accordo (personale operante sui turni fissi)

Per tutto il personale operante sui turni fissi (personale a cui si applica la relativa indennità) la Società concede, in relazione alle esigenze di servizio, fino a 3 ore di permesso mensile, frazionabili fino ad un minimo di 15', che dovranno essere recuperati con equivalenti maggiori prestazioni da rendere entro il mese successivo.
Con il presente accordo si intendono superate le disposizioni interne e le prassi attualmente vigenti.