Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 31 ottobre 2016
Validità: 2016-2018
Parti: Latteria Soresina, Latteria Plac/Confcooperative e Flai-Cgil , Fai-Cisl, Uila-Uil e RSU
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Latteria Soresina, Latteria Plac
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Art. 1 Premessa
Art. 2 Informazioni
Art. 3 Relazioni industriali
Art. 4 Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e ruolo degli RLS
Art. 5 Pari opportunità
Art. 6 Occupazione/ Stabilizzazione
Art. 7 Professionalità - Inquadramenti - Formazione
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Pause di riposo
Art. 10 Lavoratori studenti
Art. 11 Appalti e terziarizzazione
Art. 12 Visite mediche
Art. 13 Previdenza complementare
Art. 14 Previdenza sanitaria
Art. 15 Prestiti ai dipendenti
Art. 16 Calcolo delle maggiorazioni
Art. 17 Lavoro notturno
Art. 18 Maggiorazione del lavoro domenicale
  Art. 19 Maggiorazione per lavoro festivo
Art. 20 Indennità disagio
Art. 21 Riposo per i pasti
Art. 22 Indennità sostitutiva compensi in natura
Art. 23 Sconti ai dipendenti per acquisti di prodotti presso i negozi di minuta vendita e liberalità
Art. 24 Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Art. 25 Premio provinciale
Art. 25.1 Premio ad obiettivi
Art. 25.2 Clausola per erogazione del premio
Art. 25.3 Obiettivo A produttività
Art. 25.4 Obiettivo B reddittività
Art. 25.5 Anno 2016 obiettivo C fatturato
Art. 25.6 Massimali economici del premio A/B/C
Art. 26 Clausola di salvaguardia
Art. 27 Erogazione una tantum per mancato raggiungimento dei tre obiettivi
Art. 28 Norma transitoria
Art. 29 Durata

Accordo integrativo del CCNL per i dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari per le imprese aderenti a Confcooperative Cremona

Il giorno 31/10/2016, in Cremona, Via Del Sale 40/E, presso gli uffici di Confcooperative, tra […] Latteria Soresina, […] Latteria Plac, assistiti da […] Confcooperative Cremona e Flai - Cgil , Fai - Cisl e Uila-Uil […], con la partecipazione delle RSU delle Latterie cooperative aderenti a Confcooperative Cremona, si è stipulato il presente: Accordo provinciale per i lavoratori dipendenti da Aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, associate a Confcooperative Cremona settore Lattiero-Caseario.

Art. 1 Premessa
Il mercato lattiero-caseario rappresenta un settore in profonda evoluzione che nella Provincia di Cremona, nonostante il dilagare della crisi a livello nazionale e mondiale, è riuscito a garantire i livelli occupazionali senza fare ricorso a strumenti quali ammortizzatori sociali o contratti di solidarietà, grazie anche ai notevoli investimenti fatti negli anni a livello di innovazione e meccanizzazione delle varie fasi di produzione e lavorazione.
La crisi ha portato ad una volatilità dei prezzi di riferimento, e nell’anno in corso si è assistito ad una consiste perdita di valore del Grana Padano oltre ad una continua stasi non soddisfacente del Provolone Vaipadana. Il sempre maggiore utilizzo dei cereali a seguito del proliferare dei sistemi di produzione di energie alternative, unito all’aumento del prezzo del petrolio, ha determinato un notevole incremento del costo dei mangimi e dei cereali che, gravando sugli allevatori, si è indirettamente ripercosso sull’intero comparto.
Il settore sconta inoltre un sensibile calo nel numero sia delle stalle “attive” che delle imprese di trasformazione.
A fronte di tutto ciò, le parti che sottoscrivono il presente integrativo, concordano sulla necessità di formalizzare un accordo di durata triennale, allo scopo di verificare, con maggiore chiarezza, le prospettive future del comparto. Si concorda quindi di mantenere un premio legato al raggiungimento di parametri relativi alla produttività e redditività provinciale del settore aggiungendo un terzo parametro basato sul fatturato che, sommato ai precedenti, determinerà l’ammontare del premio complessivo per le cooperative lattiero casearie aderenti a Confcooperative Cremona.

Art. 2 Informazioni
(Rif. Art. 6 CCNL)
Confcooperative fornirà su richiesta delle O.S.S. dei lavoratori informazioni riguardanti:
l’andamento occupazionale a livello provinciale
l’eventuale presenza ed entità di aziende appaltatrici (sia produttive che di servizio) presenti nelle singole Latterie; il quantitativo globale di materia prima conferita; quantitativo di materia prima trasformata;
politiche di potenziamento e sviluppo dell’intero comparto a livello provinciale.

Art. 3 Relazioni industriali
(Rif. Art. 7 CCNL)
Si riconferma un quadro di buona qualità delle relazioni in essere e del reciproco intendimento di migliorare prassi ormai consolidate mediante un costante dialogo nel rispetto dei ruoli.
Le parti evidenziano inoltre, anche in forza di quanto codificato nel recente accordo interconfederale del 28 giugno 2011, la rilevanza assunta negli anni dai contratti di secondo livello, considerati più aderenti alle specificità aziendali e provinciali.
Le parti sono consapevoli reciprocamente che il modello partecipativo possa coniugare le esigenze di un mercato sempre più esigente e variegato con quelle dell’azienda e con la garanzia della salvaguardia dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro. Si ritiene pertanto importante consolidare quanto già previsto dal CCNL nazionale rafforzato da una programmata modalità di interlocuzione a partire dagli andamenti generali del settore a livello provinciale e nazionale, tramite incontri periodici, che coinvolgano le reciproche organizzazioni di rappresentanza e valorizzino il ruolo delle RSU aziendali.
In particolare si ribadisce sia la disponibilità di favorire incontri su richiesta delle segreterie sindacali territoriali e per il tramite di Confcooperative al fine di monitorare andamento complessivo dei mercati di riferimento e di intervenire con le giuste tempistiche per la codifica delle percentuali annuali da attribuire ai parametri. Inoltre si istituisce la prassi di un incontro da effettuarsi presso ogni latteria tra la presidenza e le OOSS. Tale incontro dovrà avvenire in un periodo adiacente all'effettuazione dell’assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 4 Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e ruolo degli RLS
(Rif. Art. 8 CCNL)
Si riconferma una particolare attenzione a tutto ciò che riguarda il tema della sicurezza con l’impegno di ogni cooperativa affinché i vari investimenti rafforzino l’attenzione a tale questione.
Le Parti Datoriali si impegnano a mantenere e ad implementare le dotazioni tecniche aziendali nonché i modelli organizzativi adottati tesi alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei Lavoratori coinvolgendo ed informando costantemente gli RLS nel pieno rispetto delle normative vigenti e con particolare riferimento ai Decreti 81/2008 e 106/2009.
I Lavoratori, d’altro canto, si impegnano a preservare la funzionalità di tutte le strutture aziendali e ad adottare con la massima attenzione le specifiche procedure operative.
In considerazione dell’importanza di questi argomenti le cooperative sottoscrittici accordano al potenziamento di due ore di permesso per ciascun RLS (o RLST) finalizzato alle attività di coordinamento con le altre figure aziendali in tema di sicurezza.

Art. 5 Pari opportunità
(Rif. Artt. 7 lettere D e DI, 18 e 62 CCNL)
Pur a fronte di un settore caratterizzato da una forte presenza maschile, le parti convengono sulla possibilità di predisporre progetti d’intervento che consentano un percorso di accrescimento professionale per le donne impegnate su tutti i livelli del processo produttivo.
In questo ambito potrà anche essere prevista l’utilizzazione della manodopera femminile in orario notturno, fermo restando i limiti garantiti dalle leggi in materia, così come previsto dal precedente contratto integrativo.
Oltre a quanto già disciplinato dalle normative vigenti le parti si adopereranno, anche avvalendosi della consulenza della consigliera di parità provinciale, a garantire misure di sostegno della maternità/ paternità.
Le parti datoriali si impegnano ad allegare al contratto integrativo provinciale una copia del rapporto previsto dall’art. 9 L. 125/91 in merito alla situazione del personale al 31/12/2010.

Art. 7 Professionalità - Inquadramenti - Formazione
(Rif. Art. 9 CCNL)
Le parti convengono sul riconoscimento che la professionalità dei lavoratori sia uno degli strumenti fondamentali per il successo dell’impresa e per aumentare la competitività delle cooperative lattiero casearie.
Si demanda ad appositi incontri con le RSU aziendali l’individuazione delle modalità d’accesso a percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale volti sia a favorire possibilità di rotazione o polivalenza di posizioni lavorative, ma anche a possibili avanzamenti di camera. Le imprese in accordo con le RSU si impegnano a rilevare necessità e fabbisogni di interventi formativi e di riqualificazione.
I profondi cambiamenti in atto, le continue innovazioni e le garanzie richieste dai consumatori necessitano di una maggiore e crescente attenzione da dedicare alla sicurezza e qualità degli alimenti e dell’ambiente.
Ciò impone alle parti di attrezzarsi con una formazione permanente.
L’accordo da stipulare deve essere dotato di strumenti e metodi specifici da individuare per tutti i lavoratori nelle varie postazioni.
In quest’ambito va dedicata una specifica attenzione alla qualità e sicurezza come obiettivo vincente della competitività. Particolare attenzione andrà dedicata a tutti quegli strumenti, ed in particolare al fondo interprofessionale paritetico (FON COOP), utile a pianificare e predisporre interventi formativi.
In attuazione al disposto del CCNL vigente si conviene di analizzare con gli strumenti previsti dal presente accordo, la situazione occupazionale nel settore, al fine di individuare le necessità formative dei lavoratori nuovi assunti e la riqualificazione dei dipendenti in forza.
Le proposte formative saranno finalizzate anche all’arricchimento e alla qualificazione professionale dei lavoratori.

Art. 8 Orario di lavoro
(Rif. Art. 27 CCNL)
Le partì:
- in forza dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011;
- a seguito delle modifiche apportate alla normativa in materia di orario di lavoro dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- in ragione delle possibilità derogatorie attribuite dalla legge ai contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- trattandosi di attività produttiva di materie prime di facile deperimento e il cui ciclo industriale richiede necessariamente lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
- allo scopo di meglio assecondare le esigenze aziendali e dei singoli lavoratori;
- potendosi l’attività lavorativa svolgere anche nella giornata di domenica.
dopo ampia e approfondita discussione convengono quanto segue:
• Di ridurre la durata del riposo settimanale da 24 a 21 ore consecutive per un numero massimo pari a 20 riduzioni nel corso dell’anno per ogni lavoratore (periodo 1 gennaio / 31 dicembre). Da tale conteggio restano escluse le deroghe previste dalla normativa vigente per esigenze di cambio squadra e cambio turno oltre che per gli altri casi previsti dall’art. 9 del D.lgs. 66/2003. Non possono fruire della riduzione del riposo settimanale i lavoratori dei seguenti reparti di lavoro: impiegati amministrativi e addetti ai magazzini di stagionatura e spedizione grana e provolone;
• Di ridurre la durata del riposo giornaliero tra una giornata e l’altra di lavoro da 11 ore a 9 ore consecutive per un numero complessivo massimo nel corso dell’anno (periodo 1 gennaio / 31 dicembre) pari a 20 riduzioni per ogni lavoratore. Restano fatte salve le ipotesi caratterizzate da prestazioni frazionate e dei c.d. regimi di reperibilità, ossia quegli istituti ove il lavoratore deve essere reperibile per esigenze aziendali;
• L’applicazione concreta delle deroghe sopra evidenziate è da intendersi nel rispetto della normale organizzazione aziendale dell’orario di lavoro; eventuali modifiche apportate all’orario di lavoro dovranno essere preventivamente concordate con le rappresentanze sindacali aziendali così come previsto dal precedente accordo integrativo;
• Di elevare il periodo di riferimento per il calcolo della media delle 48 ore massime settimanali a 6 mesi con decorrenza 1 gennaio 2009 (Io semestre gennaio/ giugno - 2° semestre luglio/ dicembre);
• Di offrire una adeguata protezione ai lavoratori, garantendo anche nei casi deroga, equivalenti periodi di riposo compensativo;
• Di verificare con cadenza trimestrale la situazione relativa all’orario di lavoro nel comparto provinciale;
• Di rispettare l’integrità psico-fisica dei lavoratori in conformità alla vigente legislazione in tema di igiene e sicurezza del lavoro, tenendo in particolare considerazione l’influenza del regime di flessibilità dell’orario di lavoro sullo stato di salute dei lavoratori.
Le parti concordano sulla opportunità di estendere anche ai turnisti la possibilità di effettuare un orario settimanale di 39 ore, fermo restando il divisore per la retribuzione oraria di cui all’art. 45 del vigente CCNL e con le modalità previste per gli altri lavoratori art. 27 vigente CCNL.
La 40° ora prestata in vigenza del regime di 39 ore settimanali, essendo aggiuntiva rispetto all’orario normale ma non rientrando tra le prestazioni rese a titolo di lavoro supplementare o straordinario - comporta quindi il diritto per il lavoratore alla percezione di una quota oraria di retribuzione ulteriore rispetto a quella mensile normale, senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Art. 9 Pause di riposo
Il personale addetto a specifiche lavorazioni, definite in sede aziendale, fruirà di una pausa giornaliera retribuita pari a 10 minuti in aggiunta a quanto stabilito per il riposo intermedio.
La concessione della pausa sarà stabilita di concerto con la RSU. Uguale procedura sarà seguita per l’impiego dei rimpiazzi.

Art. 11 Appalti e terziarizzazione
(Rif. Art. 10 CCNL)
Anche in forza di quanto previsto dall’art. 10 del vigente CCNL nazionale, allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'effettiva assunzione del rischio di impresa e all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali stipulate dalle Associazioni comparativamente più rappresentative per entrambe le parti, dal Codice Etico per gli Appalti sottoscritto tra Cgil, Cisl, Uil e Confcooperative e nello spirito dell'Accordo sottoscritto il 31 maggio 2007 tra le Centrali Cooperative e Cgil, Cisl e Uil, del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse. In particolare le aziende, nella logica di una sempre più responsabile attenzione nei confronti del fattore umano e riconoscendo il valore sociale della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si rendono disponibili ad illustrare le notizie relative alle attività appaltate.

Art. 12 Visite mediche
Per l’effettuazione di visite mediche specialistiche e di sedute fisioterapeutiche ed odontoiatriche ciascun lavoratore potrà usufruire di n. 8 ore annue di permessi retribuiti, da riconoscersi dietro presentazione di idonea documentazione.
Per quanto attiene alla visita sanitaria obbligatoria, per i lavoratori del settore, le aziende si faranno carico degli oneri previsti in proposito.

Art. 20 Indennità disagio
(Rif. Art. 50 CCNL)
Agli operai occupati in casello verrà corrisposta una indennità di lavoro disagiato nella misura del 4% da calcolarsi sulla retribuzione base. L’aliquota stessa viene ad essere ridotta sulla base del coefficiente previsto dall’art. 24 del CCNL 01.06.1980 ripreso nei successivi rinnovi.