Categoria: Documentazione istituzionale
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PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Itinerario Napoli - Bari
Variante alla Linea ferroviaria Napoli - Cancello

 

 

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, nella persona del Ecc.mo Prefetto Dr.ssa Carmela Pagano
Il Soggetto aggiudicatole, nella persona dell’Ing. Lucio Menta, nato a Velletri (RM) ***, nella sua qualità di Referente di Progetto, munito dei necessari poteri giusto Atto d’individuazione Rep. 81475 e Rog. 21917 del'15/04/2016, della RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D.Lgs. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, ***;
L’Appaltatore nella persona del Sig. Carlo Barbagallo, nato a Catania, ***, in qualità di rappresentante legale dell’ATI GIMAC HOLDING S.f.l. (capogruppo mandataria) - SECURITY SERVICE S.r.l. (mandante), con sede legale in Roma viale Giulio Cesare, n. 21

 

PREMESSO

• che l’intervento in questione rientra nel programma delle “Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi” di cui alla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e s.m.i., cd e identificato con CUP J611194000000011;
° che il Soggetto aggiudicatole, ai sensi dell’art. 176 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;
• che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
• che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l’altro, l’adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
• che l’art. 36 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede il monitoraggio finanziario per i lavori di cui alla parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163/2006;
• che il CIPE in materia di monitoraggio finanziario ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15;
• che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il Soggetto aggiudicatore e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, cosi come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
• che in data 16/12/2015 e stato stipulato il contratto rep. n. 354/2016, tra RFI SpA, Soggetto aggiudicatore, e PATI GIMAC HOLDING srl (capogruppo mandataria) - SECURITY SERVICE sii (mandante), nella sua qualità di Appaltatore, con sede legale in Roma viale Giulio Cesare, n. 21, per l’affidamento dei servizi di bonifica ordigni esplosivi e guardiania propedeutici ai lavori di raddoppio ferroviario della linea Napoli - Bari - Lotto 1 Tratta Napoli - Cancello;
• che i lavori ricadono nel territorio della Provincia di Napoli, sicché l’autorità competente e da individuare nel Prefetto della provincia di Napoli;
• che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito “Protocollo”) assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell’opera sopra richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
° che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla “filiera delle imprese” come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
• che il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito “CCASGO”), ha approvato nella seduta del 13 aprile 2015 uno schema di Protocollo che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla citata delibera CIPE n. 58/2011;
• che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l’altro, l’alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati a titolari delle “Partite IVA senza dipendenti”;
b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
e) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
• che gli oneri derivanti dall’attuazione del Protocollo sono ricompresi nell’aliquota forfettaria individuata ai sensi del comma 20 dell’articolo 176 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'art. 36.5 della L. 114/2014.
La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo;
tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

 

Articolo 1
DEFINIZIONI

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:
a) Protocollo: il presente protocollo di legalità
b) Prefettura: la Prefettura di Napoli che sottoscrive il Protocollo di legalità
e) Codice Antimafia: il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136”, adottato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.
d) Opera/Opere: l’intervento oggetto del Contratto stipulato tra il Soggetto aggiudicatore e l’Appaltatore
e) Stazione appaltante: il Soggetto aggiudicatore, con sede in Napoli, Corso A. Lucci - Varco F.S. - Palazzina S.C.C. (ex Dote)
f) Appaltatore: l’impresa affidataria del contratto d’appalto, con sede in ……….. ;
g) Affidatatio/i: ciascun soggetto che ha stipulato un contratto con il Contraente Generale;
h) Contratto/i di affidamento: contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra il Contraente Generale/ concessionario e l’Affidatario per l’esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione dell’opera
i) Subcontratto/i: l’avente causa dell’Appaltatore con cui quest’ ultimo stipula un Subcontratto per lavori, forniture e servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell’opera
j) Subcontratto/i: qualsiasi contratto, stipulato dall’Appaltatore, o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione dell’opera, nonché intercorrenti con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l’opera
k) filiera delle Imprese: ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVGP), ora confluita nell’ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengano a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre all’Appaltatore, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella “Filiera” le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d’ingegneria e architettura - qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 sopra richiamata
l) Contratto/i: indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto
m) Banca Dati: la banca dati di cui all’art. 7 del Protocollo
n) Banca Dati Antimafia: la “Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia” di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

 

Articolo 2
CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del Protocollo, il Soggetto aggiudicatore garantisce secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 58/2011- verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.
2. L’Appaltatore s’impegna ad inserire nei propri Contratti - e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire all’Appaltatore i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione dell’opera, nonché la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cc o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l’applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.
3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.
4. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del protocollo.
5. La trasmissione dei dati all’Appaltatore relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall’impresa interessata nel termine eli venti giorni dalia predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.
6. L’obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità eli cui al successivo art. 7.
7. L’applicazione e l’osservanza del presente Protocollo di Legalità, a pena di nullità, si intende fin d’ora estesa a qualsiasi operatore economico, mediante apposita dichiarazione di adesione ed accettazione sottoscritta dagli stessi ed inviata alla Prefettura di Napoli.

 

Articolo 3
VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all’art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di Affidamento e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.
Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all’approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASGO. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.
Fermo restando l’obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l’obbligo di richiesta d’informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui:
a) si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall’art. 29 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n. 114 (white list). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l’avvenuta stipula del contratto;
2. Il Soggetto aggiudicatole qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di in filtrazioni mafioso, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all’autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo all’Appaltatore e a tutti i soggetti della filiera.
3. L’esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Soggetto aggiudicatore e all’Appaltatore ed è immesso nell’Anagrafe degli Persecutori eli cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l’eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.
4. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l’immediata, e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Soggetto aggiudicatoli o PAppaltatore effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione. In detti casi l’Appaltatore comunica senza ritardo alla Prefettura e al Soggetto aggiudicatore l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’impresa cui le informazioni si riferiscono.
5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura - rispettivamente - del Soggetto aggiudicatore o dell’Appaltatore, ovvero dell’Affidatario o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. Il Soggetto aggiudicatore o, in caso di delega, l’Appaltatore procede all’immediata annotazione della estromissione dell’impresa e della risoluzione del Contratto nell’Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7.
6. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del protocollo, una “cabina di regia” allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla “cabina di regia”, che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell’intervento
7. Le previsioni del Protocollo relative all’assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all’articolo 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di. risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l’esercizio di tale diritto, ai sensi dell’articolo 94 comma 2 del Codice Antimafia.

 

Articolo 4
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE

1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. a), la verifica per via telematica dell’iscrizione dell’operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all’art. 1, comma 53, della citata legge n. 190 del 2012 (white list) tiene luogo dell’accertamento del possesso dei requisiti antimafia.
2. Ad integrazione di quanto previsto all’articolo 3 paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l’obbligo di richiesta d’informazioni alla Prefettura, ai sensi dell’articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per i contratti di affidamento ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
• fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
• servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
• somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. 1 soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla “cabina di regia” di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopraccitata nozione di filiera dell’opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall’ANAC, nonché delle indicazioni fomite dal CCASGO.

 

Articolo 5
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRETTIVO

1. Il Soggetto aggiudicatole e l’Appaltatore si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di Affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificare l’inserimento, in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni:
a) Clausola n. 1. “Il Soggetto aggiudicatario (e l’impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto), si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”.
b) Clausola n. 2. “Il Soggetto aggiudicatore o l’impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte del Soggetto aggiudicatore ovvero dell’impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed impresa aggiudicatala alle condizioni di cui all’art. 32 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n. 114.

 

Articolo 6
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l’affidamento della realizzazione delle Opere il Soggetto aggiudicatore si impegna:
a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché al protocollo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015 in modo da garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
e) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l’inserimento in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula delle vane tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
1.1) Clausola n. 1
“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione.
Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l’A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.
1.2) Clausola n. 2
“La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura in data …., dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.
2. Il Soggetto aggiudicatore s’impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle opere quanto segue:
a) l’obbligo per l’Appaltatore e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l’onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
b) l’obbligo dell’Appaltatore di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l’allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l’obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest’ultimo stipulati con la propria controparte;
e) l’obbligo per l’Appaltatore di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l’accettazione e, quindi, l’efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 a carico dell’Appaltatore.
Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, clic stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l’obbligo per l’Appaltatore di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011.
d) l’obbligo per l’Appaltatore di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 72 concernente l’Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizio cosi come disciplinato dall’art. 30 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all’ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 sull’impresa distaccante. Analoga disciplina essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
3. Il Soggetto aggiudicatore e l’Appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all’esecuzione dei lavori.
4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall’art. 2 comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
5. L’inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.

 

Articolo 7
COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo il Soggetto aggiudicatore s’impegna a rendere immediatamente disponibile una “Banca Dati” relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera n. 58/2011. Tale banca dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario ai sensi dell’articolo 36 del D.L. n. 90/2014, di cui alla delibera CIPE n. 15/ 2015. Il flusso informativo dovrà alimentate due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:
a) “Anagrafe degli esecutori”;
b) “Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere” che contiene il “Settimanale di cantiere o subcantiere”.
Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Soggetto aggiudicatore, che può delegarne la costituzione, la gestione e l’alimentazione all’Appaltatore che vi attende sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore stesso, per tutta la durata dei lavori, ai sensi della delibera di cui al paragrafo 1.
Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.
Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Napoli, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla DIA e all’ANAC.
Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:
i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l’Opera;
li. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell’Opera, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015
iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
iii. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando- per ciascuna unità la qualifica professionale;
iv. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
1. I dati in questione verranno immessi dal Soggetto aggiudicatole in apposita sezione della Banca Dati, denominata “Anagrafe degli esecutori”. L’Anagrafe degli esecutori contiene, tra l’altro, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:
• individuazione anagrafica del soggetto d’impresa o dell’operatore economico, attraverso l’indicazione analitica di tutti i dati di cui all’art. 85 del Codice Antimafia;
• tipologia e importo del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
• oggetto delle prestazioni;
• durata del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
• annotazioni relative a modifiche intervenute nell’assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
• annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Affidamento o Subcontratto e all’applicazione della relativa penale;
• indicazione del/dei conto/conti dedicati previsti dalle linee guida allegate alla delibera CIPE n.15/2015.
2. in tutti i Contratti o Subcontratti, verrà inserita apposita clausola clic preveda i seguenti impegni:
i. mettete a disposizione del Soggetto aggiudicatole, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
ii. mettere a disposizione del Gruppo Interfacce, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrate il quadro esigenziale;
iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fomite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.
3. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l’applicazione da parte del Soggetto aggiudicato re, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l’irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatoli fino alla risoluzione del contratto.
4. Le modalità di utilizzo e l’impiego di tutte le somme derivanti dall’applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo.
5. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verrà messa a disposizione del Soggetto aggiudicatole attraverso l’inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e dell’art. 93 del Codice Antimafia.

 

Articolo 8
SANZIONI

1. Violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati.
L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall’articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, è sanzionata:
1.1 in sede di primo accertamento, con l’applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad curo 5.000,00 (cinquemila/00);
1.2 in sede di secondo accertamento, con l’applicazione di una penale dall’1% (uno per cento) al 2% (due per cento) dell’importo del contratto di cui non sì è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell’Affidatario o del Subcontraente;
1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l’applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 c.c. o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
2. Insito dell’informazione interdittiva
In conformità a quanto indicato all’art. 3, paragrafo 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.
Nei confronti dell’Appaltatore o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l’applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell’importo del Contratto di Affidamento o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all’art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE n. 58/2011.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all’art. 32, comma 10, del D.L. n. 98/2014.
3. Violazione dell’obbligo di inserimento delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafi 4, 5 e 6
TI mancato inserimento, da parte dell’Appaltatore ovvero del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafi 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell’art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell’autorizzazione al Subcontratto.
4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.)
La violazione, da parte dell’Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell’autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all’articolo 5, la previa intesa con ANAC.
5. Violazione degli obblighi di cui all’art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera
La violazione, da parte dell’Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell’art. 6 paragrafo 2 lett. c) e d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell’autorizzazione al Subcontratto.
6. Violazione degli obblighi di cui all’art. 6 relativi all’ adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale
In caso di violazione da parte del Subcontraente degli obblighi indicati nell’art. 6 paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad curo 20.000,00 (venti mila/ 00).
In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
7. Violazione degli obblighi di cui all’art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale)
La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell’art. 9 paragrafo 3 accertata nell’esercizio dell’attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei carnieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell’impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:
7.1 in sede di primo accertamento, con l’applicazione di una penale di curo 1.000,00 (mille);
7.2 in sede di secondo accertamento, con l’applicazione di una penale di curo 1.500,00 (millecinquecento);
7.3 in sede di terzo accertamento, con l’applicazione di una penale di curo 2.000,00 (duemila) e
con la formale diffida dell’Affidatario o del Sub contraente;
7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l’applicazione di una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del contratto di Affidamento ai sensi dell’art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell’autorizzazione al Subcontratto.
Resta inteso che, qualora dall’accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite iva senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all’immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo clic la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell’impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell’impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.
Le violazioni degli obblighi previsti dall’articolo 9, paragrafo 4 commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un’unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.
L’applicazione delle misure sanzionatone di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.
8. Violazioni imputabili a società mandanti di un’ATI.
Nell’ ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 8 siano imputabili a Società mandanti di un’ATI le sanzioni pecuniarie commisurate all’importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Società all’ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto
9. Modalità di applicazione delle penali
9.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate ed applicate dal Soggetto aggiudicatole nei confronti dell’Appaltatore, nonché per il tramite dell’Appaltatore nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi il Soggetto aggiudicatore ne darà informazione alla Prefettura.
Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme ‘ dovute all’impresa (Affidatario o Subcontraente)., in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell’opera).
Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Soggetto aggiudicatore ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all’esito dell’applicazione della penale stessa; in caso di in capienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all’impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
9.2 Gli importi derivanti dall’applicazione delle penali sono posti a disposizione del Soggetto aggiudicatore e da questo accantonate nel quadro economico dell’intervento. Il Soggetto aggiudicatore potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all’incremento delie misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell’intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell’intervento stesso, secondo le indicazioni del Soggetto aggiudicatore
9.3. Restano ferme le sanzioni previste dall’articolo 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015.
10. Risoluzione del contratto
10.1 La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell’autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell’Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell’applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.
10.2 La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo configura un’ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell’art. 158 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del Contraente Generale/concessionario ai sensi dell’art. 159 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207/ 2010.

 

Articolo 9
SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell’applicazione del Protocollo, viene attuato il “Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del subcantiere” interessati dai lavori. La gestione del Piano e di competenza dell’Appaltatore, sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatole, ed il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.
2. Il “Settimanale di cantiere” dovrà contenete ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
i. all’opera da realizzare con l’indicazione della ditta (lo stesso Contraente Generale in caso di esecuzione diretta, l’Affidatario, il Subcontraente quali operatori e imprese della Filiera)/(ovvero: dell’Appaltatore e del Subcontraente, quali operatori e imprese della Filiera,) dei mezzi dell’Appaltatore, e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di t riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura /(ovvero: proposto da RFI e trasmesso con le modalità di cui al punto 7.1) e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle “partite IVA” senza dipendenti;
ii. al Referente di cantiere, individuato dall'Appaltato tv ovvero dall'impresa subappaltatrice presente nell'arca di cantiere, cui incombe l’obbligo di trasmettere alla DL, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste; la DL ha l’obbligo di inserire nel sistema messo a disposizione da parte di RFI, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;
iii. all’Affidatario/Subcontraente cui incombe l’obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
2. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:
i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
ii. verificare alla luce del “Settimanale di cantiere” la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificavo di cui all’art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti io stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro;
iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.
A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:
a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;
b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell’opera, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatole di intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall’Appaltatore, come previsto dalla delibera CIPE n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
3. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell’esecuzione dell’Opera verrà inserita apposita clausola che preveda ì seguenti impegni:
a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall’art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall’art.4 della citata legge n. 136/2010.
4. L’inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell’esercizio dell’attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all’art. 8 paragrafo 7 del Protocollo.
5. Le modalità di utilizzo e l’impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8 paragrafo 8.2 del Protocollo.

 

Articolo 10
MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell’Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.
3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l’osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l’impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell’estromissione dell’impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e la utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Protocollo.
5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l’infrastruttura siano già presenti altre opere rientranti nel PIS il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sarà unico.

 

Articolo 11
VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s’impegna a fornire alla Prefettura U.T.G. di Napoli, per via telematica all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., il piano particolare d’esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini di una trasparenza delle procedute ablative, il Soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell’indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all’andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
2. berme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera CIPE n. 58/2011, potrà avvalersi, ai fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell’indennizzo.

 

Articolo 12
DURATA DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell’opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.

 

Articolo 13
ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Il Soggetto aggiudicatole provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall’applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al CCASGO, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

 

Articolo 14
OSSERVANZA DI NORME

I riferimenti normativi, contenuti nel presente protocollo, devono intendersi sostituiti e/o modificati, qualora il relativo contenuto risulti aggiornato e/o superato da sopravvenute disposizioni legislative, che dovranno a loro volta essere prese a riferimento per la concreta ed effettiva applicazione del protocollo stesso.

Sottoscritto a Napoli il 10 ottobre 2017