Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Lombardia, Sez. 4, 23 agosto 2017, n. 1759 - Oneri per la sicurezza aziendale





 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

 


sul ricorso numero di registro generale 2503 del 2016, proposto da:
BBS S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Innocenzo Gorlani e Mario Gorlani, domiciliati ex art. 25 c.p.a. presso la segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano, Via Corridoni, 39;
contro
Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Zimmitti, Marialuisa Ferrari e Nadia Marina Gabigliani, domiciliata in Milano, Via Vivaio, 1;
nei confronti di
A.D. S.c.s. Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lascio e Saul Monzani, con domicilio eletto presso lo studio legale Andrea Locatelli in Milano,
Corso Vittorio Emanuele II, 15;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale R.G. n. 9117/2016 del 4 ottobre 2016, resa esecutiva il 6 ottobre 2016 e comunicata alla ricorrente il 7 ottobre 2016, con cui è stata aggiudicata alla ditta A.D. S.c.s. la procedura per l'affidamento dell'outsourcing di servizi di sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi dell'Area tutela e valorizzazione ambientale della Città Metropolitana di Milano;
- dei verbali delle sedute della commissione di gara 12, 13 e 14 settembre 2016, nella parte in cui non hanno decretato l'esclusione della controinteressata, ovvero, nella parte in cui le hanno erroneamente attribuito i punteggi che ne hanno determinato la vittoria della procedura;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra la Città Metropolitana di Milano e la controinteressata, come da comunicazione ricevuta dalla ricorrente il 27 ottobre 2016; nonché, per il subentro della ricorrente nell'aggiudicazione, nella stipula del contratto e nell'affidamento e gestione del servizio messo a gara;
e, in subordine, per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano e di A.D. S.c.s. Onlus; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

 

FattoDiritto

 


1. Con determinazione dirigenziale del 24/8/2016 la Città Metropolitana di Milano ha indetto una procedura negoziata, mediante richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA), gestito da Consip, nell’ambito del Bando attivo “ICT 2009”, volta all’outsourcing dei servizi di sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi dell’Area tutela e valorizzazione ambientale della Città Metropolitana di Milano, quantificando la base di gara in 119.672,00 euro (IVA esclusa).
2. Con lettera trasmessa tramite piattaforma MePa il 25 agosto 2016, sono state invitate 12 delle 13 imprese che avevano presentato la manifestazione d’interesse; di esse, tre sono state ammesse a partecipare alla procedura, da affidarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione del punteggio massimo di 70 per l’offerta tecnica e di 30 per quella economica: la ricorrente BBS S.r.l., la controinteressata A.D.t S.c.s. e la Synapsys S.r.l.
3. All’esito della gara, ne è risultata la seguente graduatoria:
a) prima classificata, la società A.D., con il punteggio di 69,18, di cui 64,75 riconosciuti all’offerta tecnica e 4,427 riconosciuti all’offerta economica;
b) seconda classificata, la BBS S.r.l., con il punteggio di 68,25, di cui 38,25 riconosciuti all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica;
c) terza classificata la Synapsys S.r.l., con il punteggio di 63,47, di cui 35,33 riconosciuti all’offerta tecnica e 28,142 all’offerta economica.
4. Il 4 ottobre 2016 è stata disposta l’aggiudicazione a favore di A.D., a cui ha fatto seguito la stipula del contratto in data 24 ottobre 2016, come da comunicazione ricevuta il 27 ottobre 2016.
5. Con ricorso notificato tra il 7/11/2015 e l’11/11/2015 e depositato il 9/11/2015 la società BBS ha impugnato gli atti della procedura poc’anzi indicati, deducendone la illegittimità sulla base di due motivi.
5.1. Con il primo, si deduce la violazione degli artt. 95, co. 10, e 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché la violazione della lex specialis, stante l’omessa indicazione dei costi di sicurezza aziendali da parte della controinteressata, che avrebbe dovuto condurre all’esclusione della stessa dalla gara.
5.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione della lex specialis, nonché la violazione della par condicio tra i concorrenti e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché il maggior punteggio tecnico attribuito alla controinteressata sarebbe frutto di una chiara violazione dell’art. 7.1 del capitolato, che imponeva di esprimere il progetto attraverso una relazione tecnica di 25 pagine, mentre la società A.D. ne ha impiegate ben 47.
6. Si sono costituite la Citta Metropolitana di Milano e la società cooperativa sociale A.D., controdeducendo alle censure avversarie e insistendo per il rigetto del ricorso.
7. Con ordinanza n. 1524 del 25/11/2016 (confermata con ordinanza n. 487/2017 del Consiglio di Stato) la sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione.
8. All’udienza pubblica del 18/5/2017 la causa, sentiti gli avv. M. Gorlani per la parte ricorrente, A. Zimmitti per la Città Metropolitana; S. Monzani per la parte controinteressata, è stata trattenuta in decisione.
9. In relazione al primo motivo, il Collegio ritiene preliminarmente utile chiarire che, la controversia in esame non concerne, come pure riferito nel ricorso, un’ipotesi di omessa indicazione di oneri per la sicurezza aziendale, bensì una fattispecie in cui l’indicazione vi è stata, e la contestazione ricade proprio su di essa, in quanto espressa in misura pari a zero.
9.1. Sempre in premessa, giova rammentare che, la giurisprudenza e la prassi hanno individuato due distinte categorie di “oneri di sicurezza”, distinguendo i costi relativi ai “rischi da interferenze”, dai costi per “rischi propri” o “di sicurezza aziendale”. I primi sono quelli derivanti dai contatti tra il personale o l’utenza del committente e il personale dell'appaltatore, per la cui prevenzione la stazione appaltante deve elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze, cd. Duvri, quantificando i relativi costi, che devono essere espressamente indicati nella lex specialis, e non sono soggetti a ribasso in sede di gara. I cd. costi di sicurezza aziendale, invece, sono quantificabili solamente dal singolo concorrente, in rapporto alla sua offerta economica e alla sua specifica organizzazione, potendo non assumere un valore positivo, come ad esempio negli appalti di fornitura senza installazione, salvo consegna nei luoghi di lavoro o nei cantieri, e negli appalti di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione di prestazioni all’interno della stazione appaltante (cfr. diffusamente su entrambe le categorie T.A.R. Lombardia, IV, 9/1/2014 n. 36).
9.1.1. Nella fattispecie in esame, si controverte solo dei costi di sicurezza aziendale, avendo per gli altri l’Amministrazione, nella stessa lettera d’invito, previsto che: “gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Non occorre redigere il DUVRI” (cfr. allegato n. 18 della documentazione di parte resistente).
9.2. Con specifico riguardo all’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, il Collegio ritiene utile richiamare le diverse posizioni espresse in argomento dalla giurisprudenza, sia durante la previgente disciplina normativa, recata dal d.lgs. n. 163/2006, che in corrispondenza della disciplina dettata dal d.lgs. n. 50/2016, tenendo anche conto delle modifiche da ultimo apportate dal cd. terzo correttivo (d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56), benché non applicabili, ratione temporis, alla fattispecie in esame.
9.2.1. Sotto la vigenza del Codice dei contratti del 2006, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha in più occasioni chiarito che in tutti gli appalti vi è l’obbligo, a pena di esclusione, di indicare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza, specificando altresì che essi costituiscono un elemento essenziale dell’offerta e che, quindi, la loro mancata indicazione non è sanabile mediante il soccorso istruttorio (così la decisione dell’Adunanza Plenaria 20 marzo 2015 n.3).
Tale principio, per la sua natura dichiarativa e non costitutiva dell’interpretazione giurisprudenziale, vale, stando alla decisione della Plenaria n. 9 del 2015, anche per le gare in cui la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita prima della pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 3 del 2015.
Successivamente, con la decisione n. 19 del 27 luglio 2016, la Plenaria è nuovamente intervenuta sul tema, fornendo un chiarimento al principio di diritto indicato nella decisione n. 9/2015, sì da armonizzarne la portata con i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Quest’ultima, infatti, con sentenza della Sesta Sezione, del 2 giugno 2016 (C-27/15, Pippo Pizzo), ha enunciato che: “Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice” (nello stesso senso, in seguito, cfr. anche CGUE, Sez. VI, 10/11/2016, in C-140/16, C-697/15 e C-162/16).
In considerazione di ciò, nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 19/2016 è stato chiarito che: “Gli oneri di sicurezza rappresentano un elemento essenziale dell’offerta (la cui mancanza è in grado di ingenerare una situazione di insanabile incertezza assoluta sul suo contenuto) solo nel caso in cui si contesta al concorrente di avere formulato un’offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento dei obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori. In questa ipotesi, vi è certamente incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta e la sua successiva sanatoria richiederebbe una modifica sostanziale del “prezzo” (perché andrebbe aggiunto l’importo corrispondente agli oneri di sicurezza inizialmente non computati).”; quando, invece, “non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale. In questo caso il soccorso istruttorio, almeno nei casi in cui ricorre la situazione sopra descritta di affidamento ingenerato dalla stazione appaltante, è doveroso, perché esso non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente”.
Soggiunge, infine, la decisione in esame che: “Si prescinde, peraltro, in questa sede - perché il tema non è oggetto del contendere e la relativa norma non è applicabile ratione temporis - dalla questione se l’ampia formulazione dell’art. 80, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 (che ammette il soccorso istruttorio con riferimento a “qualsiasi elemento formale della domanda”) consenta, comunque, anche nella vigenza del nuovo “Codice”, di sanare l’offerta che sia viziata solo per la mancata formale indicazione separata degli oneri di sicurezza”.
9.2.2. Tale questione, prospettata ma non affrontata dalla Plenaria, è stata variamente risolta dalla giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, che, per quanto qui d’interesse, all’art. 95, co. 10, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (in vigore dal 20/5/2017), ha previsto che:
“Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Si registra, qui, da un lato, un orientamento favorevole alla tesi dell’automatismo espulsivo dell’offerta che non abbia rispettato l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza ‘interni o aziendali’, come ormai chiaramente prescritto dall’art. 95, comma 10, del Codice (cfr. Tar Reggio Calabria, 25/2/2017, n. 166, Tar Salerno, 6/7/2016, n. 1604, Tar Molise, 9/12/2016, n. 513; nonché, da ultimo, Tar Napoli, sez. MI, 3/5/2017, n. 2358, secondo cui: “con l’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è superata ogni incertezza interpretativa, nel senso dell’inderogabilità dell’obbligo derivante dall’art. 95, comma 10. In presenza di una così esplicita disposizione di legge, è del tutto irrilevante se né la lex specialis di gara (bando e disciplinare), né il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante hanno previsto la dichiarazione separata di tali oneri, discendendo direttamente ed inequivocabilmente dalla legge l’obbligo (rectius, l’onere) di effettuare la dichiarazione stessa: il ché è proprio il quid novi contenuto nella disciplina dettata sul punto dall’art. 95, comma 10, cit., che ha inteso porre fine, una volta per tutte, ai ben noti contrasti insorti nel preesistente assetto normativo”).
Dal lato opposto, tuttavia, un cospicuo orientamento è incline a ritenere che, anche nella vigenza dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, la mancata indicazione degli oneri di sicurezza interni nell’offerta non consenta l’esclusione automatica di quest’ultima, senza il previo soccorso istruttorio, tutte le volte in cui non sussista incertezza sulla congruità dell’offerta stessa, anche con riferimento specifico alla percentuale di incidenza degli oneri, e il bando non preveda espressamente la sanzione dell’esclusione per il caso dell’omessa precisazione dei suddetti costi (così, T.A.R. Lazio, II ter, 20/7/2017 n. 8819; id., I bis, 15/06/2017, n. 7042). Si ritiene, stando a tale ultima impostazione, che, posta la natura formale dell’omissione, nei termini considerati dalla sentenza dell’A.P. n. 19/2016, non essendo in contestazione la quantificazione effettiva dei costi che la concorrente ha indicato, né la sostenibilità del prezzo offerto, né la loro congruità, non può non venire in rilievo l’ampia formulazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, che consente il soccorso istruttorio con riferimento a qualsiasi “elemento formale” della domanda. Pur concordando sul punto che la previsione da ultimo citata escluda la esperibilità del soccorso istruttorio nei casi di irregolarità afferente all’offerta economica, dunque, si circoscrive tale ipotesi alle sole irregolarità “essenziali” ovvero di quei medesimi elementi che introducono un elemento di incertezza sostanziale dell’offerta, ai quali si riferisce la motivazione della sentenza n. 19/2016 dell’Adunanza Plenaria, nella parte in precedenza richiamata.
9.3. Un discorso a parte, nell’ambito della tematica dell’omessa indicazione degli oneri, merita l’ipotesi, cui è riconducibile la fattispecie in esame, in cui l’indicazione vi sia e, tuttavia, sia espressa in misura pari a zero.
9.3.1. Già nel previgente regime normativo, infatti, in presenza di siffatta indicazione e di appalti aventi ad oggetto prestazioni di natura prettamente intellettuale, da eseguirsi per lo più nei locali dell'impresa prestatrice del servizio, come per il servizio di consulenza assicurativa e di brokeraggio, si faceva eccezione alla regola dell’automatismo espulsivo, esigendosi semmai la valutazione della specifica quantificazione di detti costi in sede di giudizio di anomalia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11.12.2015, n. 5651; id. Sez. V, 16.3.2016 n. 1051;T.A.R. Lombardia, sez. IV, 27/10/2016, n. 1977, che, in conformità alla giurisprudenza consolidata della Sezione, in una fattispecie in cui si contestava alla controinteressata - aggiudicataria di un appalto avente ad oggetto il compimento di attività di semplice intermediazione, di natura meramente giuridica - l’indicazione degli oneri di sicurezza pari a zero, ha reputato infondate le doglianze, sul presupposto che tale indicazione rilevi ai soli fini dell'anomalia del prezzo offerto).
Si può quindi affermare che, vigente l’art. 87, co. 4 del d.lgs. n. 163 del 2016, la giurisprudenza sia stata incline a ritenere che, l’indicazione nell’offerta economica degli oneri della sicurezza aziendali in misura pari a zero, sia formalmente rispettosa della citata prescrizione, specificandosi come la quantificazione di tali costi assuma rilievo ai soli fini del giudizio di anomalia, non risolvendosi in una causa di esclusione dalla gara, ma incidendo sulla valutazione della congruità dell’offerta (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, sentenza n. 1977/2016 citata, con la giurisprudenza ivi richiamata, nonché, T.A.R. Lazio, sez. I ter, 13/12/2016, n. 12442).
9.3.2. Anche la giurisprudenza più recente, formatasi in relazione al Codice del 2016, è dell’avviso che, in presenza di appalti di servizi di ordine intellettuale, l’indicazione degli oneri di sicurezza pari a zero non comporti di per sé l’esclusione del concorrente per motivi di ordine formale (violazione di legge o delle previsioni della lex specialis), dovendosi piuttosto valutare in concreto, in sede di eventuale verifica di anomalia dell’offerta, se tale dichiarazione sia insostenibile o incongrua (cfr. T.A.R. Liguria, I, 2/3/2017 n. 163; T.R.G.A. Sez. Aut. Bolzano, 18/4/2017, n. 143, T.A.R. Puglia, Bari, I, 22/3/2017 n. 265; Cons. Stato, Sez. V, 19/1/2017 n. 223; id., VI, 8/5/2017, n. 2098; id. VI, 1/8/2017 n. 3857).
Tale orientamento giurisprudenziale è condiviso anche dal Collegio, che lo ritiene, quindi, di persistente attualità, anche in vigenza del sopravvenuto art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, applicabile alla fattispecie sub iudice nella versione anteriore alla novella apportata al comma in esame dall’art. 60, comma 1, lettera e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Alla modifica da ultimo introdotta, peraltro, laddove contempla l’espresso esonero dall’indicazione dei costi aziendali interni per i servizi di natura intellettuale, deve attribuirsi natura ricognitiva del ‘diritto vivente’ previgente e non invece natura costitutiva e innovativa “con esclusiva efficacia ex nunc proiettata nel futuro”
(cfr. Cons. Stato, sentenza n. 3857/2017 cit.).
9.4. Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, poi, è indubbio che, pur avendo l’Amministrazione previsto l’obbligatorietà dell’indicazione del “costi aziendali relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa a carico della stessa e riferiti all’esecuzione specifica del presente appalto” (cfr. l’allegato 4 al CSA, versato in atti da parte resistente, recante il fac-simile di offerta economica), la stessa non ne abbia affatto imposto, come adombrato dal patrocinio ricorrente, un valore positivo. Ciò, del resto, ben si comprende avuto riguardo alla definizione stessa dei ridetti oneri, già in precedenza richiamata (sub n. 9.1), che li correla alla concreta organizzazione aziendale dell’operatore economico e, quindi, alle concrete modalità di erogazione della prestazione, rimesse alla discrezionalità dell’imprenditore offerente.
9.5. Sul punto, ad un più approfondito esame della controversia rispetto a quanto consentito in sede di cognizione sommaria, preme richiamare l’attenzione su due peculiari aspetti della procedura in esame:
9.5.1. - da un lato, la circostanza che essa ha ad oggetto “prestazioni di carattere informatico di alta specializzazione” (cfr. l’avviso per la manifestazione d’interesse, allegato sub n.1 della documentazione di parte resistente), meglio declinate in “...attività informatiche specialistiche, non sviluppabili autonomamente, relative agli interventi strategici di dematerializzazione e semplificazione dei processi dell’Area, quali lo sviluppo di software specifico, la gestione del parco applicativo esistente e l’assistenza, tramite i servizi di help desk on line, agli utenti interni all’area ed esterni qualora gli utenti interni non siano in grado di provvedere autonomamente” (cfr. il capitolato speciale d’appalto, allegato sub n. 9 della documentazione di parte ricorrente, che poi ulteriormente precisa - a proposito del “Luogo e modalità di esecuzione” (art. 5 del CSA) - che: “Non è richiesto il presidio operativo presso le sedi dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, ma si richiede la disponibilità, sulla base delle richieste avanzate dalla medesima Area, ad incontri per valutare lo stato di avanzamento dei lavori o qualora si presenti la necessità di definire operazioni, riprogrammare le attività o decidere interventi di particolare rilevanza”).
Si tratta, a ben vedere, di un servizio riconducibile fra quelli di natura prettamente intellettuale, in precedenza esaminati, per l’espletamento del quale la controinteressata ha ben chiarito, anche in vista dell’udienza di merito (cfr. la memoria del 28/4/2017), come la stessa si proponga di svolgerlo avvalendosi dell’opera di lavoratori autonomi, dotati di propria partita iva, che presterebbero l’attività richiesta con propri strumenti, in luoghi fisici di propria scelta, non appartenenti né in alcun modo riconducibili alla cooperativa medesima (che si limiterebbe a svolgere direttamente soltanto l’attività di coordinamento per via telematica, ovvero con e-mail e web-conference, dei consulenti);
9.5.2. - d’altro lato, va pure segnalato che - trattandosi di procedura telematica in cui la modulistica è predisposta dall’Amministrazione, la controinteressata ben difficilmente avrebbe potuto, in sede procedimentale, fornire chiarimenti in ordine alla ragion d’essere della quantificazione pari a zero dei costi in parola. Chiarimenti che, a ben vedere, non sarebbero stati neppure necessari, avuto riguardo all’orientamento giurisprudenziale surrichiamato, condiviso dal Collegio, che richiede di trasferire sul piano del giudizio di congruità complessiva dell’offerta, la valutazione in termini minimi o del tutto azzerati dei costi di sicurezza.
Nel caso di specie, come è stato puntualizzato nelle difese di parte resistente, la stazione appaltante ha effettuato la verifica di anomalia delle offerte presentate, all’esito della quale nessuna di esse è risultata anomala, ai sensi dell’art. 97, co. 3 del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. verbale di gara allegato sub n. 25 della documentazione della resistente). Tale verifica, peraltro, fuoriesce dall’ambito di cognizione di questo Collegio, non avendo l’esponente articolato al riguardo alcuna specifica censura.
9.6. Deve, pertanto, escludersi che, nel caso di specie, tenuto conto delle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento e delle concrete modalità di erogazione della prestazione, meglio indicate nell’offerta dell’aggiudicataria e illustrate negli atti di causa, vi sia stata la violazione dell’art. 95, co. 10 del d.lgs n. 50/2016.
9.7. Il primo motivo risulta, di conseguenza, infondato.
10. Passando ad esaminare il secondo motivo, il Collegio osserva quanto segue.
10.1. La lettera d’invito, per quanto riguarda le modalità di formulazione dell’offerta tecnica, rimanda all’art. 7.1 del Capitolato Speciale d’Appalto, che richiede di esprimere il progetto attraverso una Relazione Tecnica “composta da un numero massimo di 25 pagine”.
Il superamento del numero massimo di pagine ammesse, operato da parte della controinteressata al fine di fornire curricula dettagliati dei team di progetto, risulterebbe ad avviso dell’esponente illegittimo, non solo per ragioni formali, ma poiché il curriculum rappresenterebbe un elemento determinante al fine dell’assegnazione del punteggio dell’offerta tecnica, tenuto conto che i criteri di valutazione valorizzavano il “livello di esperienza delle persone impegnate sui servizi”.
10.2. Il motivo è infondato.
La relazione tecnica in cui si esprime il progetto della controinteressata, conformemente alle indicazioni contenute nella lex specialis, è quella che si conclude con la firma del rappresentante legale dell’impresa, che, per quanto concerne l’offerta di A.D., è pari a 22 pagine (cfr. allegato n. 38 della documentazione di parte resistente).
Gli allegati non fanno parte della relazione, ma ne forniscono un riscontro, in relazione alle sintetiche, ma non per questo meno esaustive, indicazioni contenute nella relazione tecnica, a proposito della descrizione delle risorse umane offerte per l’esecuzione del servizio in esame.
L’apprezzamento di tali risorse appartiene, poi, alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione e non risulta sindacabile al di fuori dei casi, qui non dedotti, di macroscopica illegittima (cfr., ex multis, Cons. Stato, sentenza n. 4942 del 28 ottobre 2015, per cui: “le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (ex multis, Cons. St., sez. V, 30 aprile 2015, n. 2198; 23 febbraio 2015, n. 882; 26 marzo 2014, n. 1468; sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409) ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (Cons. St., sez. III, 24 settembre 2013, n. 4711), non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2615).").
11. Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.
12. Le spese possono nondimeno essere compensate, per la novità della questione trattata, con riferimento all’art. 95, co. 10 del d.lgs. n. 50 del 2016.
 

 

P.Q.M.

 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Concetta Plantamura Angelo Gabbricci