Tipologia: Accordo
Data firma: 22 settembre 2015
Validità: dal 01.11.2015
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, ER
Fonte: ebter.it


Sommario:

  Premessa
Parte Prima- Struttura di funzionamento
Parte Seconda - Prestazioni e servizi ai soci
Parte Terza - Salute Sicurezza e sul lavoro
Parte Quarta - Formazione
Parte Quinta - Comunicazione
Parte Sesta - Disposizioni finali
Allegati
Allegato 1 - Accordo regionale per il riordino del sostegno al reddito nel terziario e nel turismo
Allegato 2 - Accordo regionale welfare terziario e turismo
  Allegato 3 - Accordo per la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Allegato 4 - Schema gestione risorse
Allegato 5 - Ente Bilaterale Territoriale Emilia Romagna (EBTER) Regolamento
Allegato 6 - Regolamento fondo sostegno al reddito
Allegato 7 - Progetti punto C) secondo comma parte seconda
Allegato 8 - Regolamento welfare terziario e turismo
Allegato A - FSR EBTER - Politiche attive per il lavoro
Accordo territoriale - Sostegno al reddito - Terziario turismo in Emilia Romagna

Accordo per la bilateralità del terziario e del turismo in Emilia Romagna

Il giorno 22.09.2015 presso Confesercenti Emilia Romagna si sono incontrati: Confesercenti Emilia Romagna […], Filcams-Cgil Emilia Romagna […], Fisascat-Cisl Emilia Romagna […], Uiltucs Bologna ed Emilia Romagna […]

Premessa
Dopo molti anni dalla costituzione dell'Ente Bilaterale Territoriale dell'Emilia Romagna (EBT - ER), le Parti costituenti hanno ritenuto utile procedere ad un'approfondita analisi dell'esperienza sin qui realizzata, al fine di attualizzarne i contenuti. Infatti, l'evoluzione legislativa e contrattuale, nonché il profondo mutamento del quadro economico e delle condizioni nei settori del Terziario e del Turismo, determinano la necessità di verificare l'adeguatezza delle prestazioni offerte alla luce delle problematiche e dei bisogni oggi individuati, in relazione con le risorse disponibili e nel rispetto dei principi di corretta e prudenziale gestione economica e finanziaria.
Le Partì condividono l'obiettivo di valorizzare e rafforzare la funzione del sistema bilaterale con la finalità dell'allargamento della base associativa dell'Ente stesso, anche attraverso la qualificazione ed il miglioramento delle prestazioni e dei servizi offerti.
La bilateralità ha come fonte istitutiva i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del terziario e del turismo; esplica ruoli, compiti e funzioni, ad essa attribuiti dalla contrattazione collettiva ai diversi livelli. Si conferma pertanto la distinzione tra i ruoli delle Parti Sociali e gli organismi del sistema bilaterale.
Fermo restando quanto previsto dai CCNL e da intese a livello nazionale in materia, nonché dallo Statuto di EBT - ER, le Parti confermano che l'impostazione per il funzionamento dell'Ente Bilaterale nonché le prestazioni erogabili devono essere oggetto di accordo tra Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs dell'Emilia Romagna o, nei casi e con le modalità previste dal presente accordo, a livello territoriale.
Le Parti condividono che, nella gestione organizzativa ed amministrativa dell'Ente Bilaterale, siano assicurati obiettivi di efficienza, trasparenza ed economicità affinché le risorse derivanti dalla contribuzione delle imprese, dei lavoratori e delle lavoratrici siano prevalentemente destinate alla prestazione di servizi e sussidi a loro favore.

Parte Prima- Struttura di funzionamento
Per la realizzazione delle finalità indicate in premessa è necessario dotare EBT - ER di una struttura organizzativa ed amministrativa a livello centrale affinché:
a) Predisponga una banca dati delle Aziende e dei Lavoratori aderenti, fruibile
anche dai CST per competenza, suddivisa a livello territoriale e settoriale, evidenziando la modalità di versamento (b/b territoriale o nazionale F24);
b) Verifichi ii corretto versamento dei contributi previsti, anche in raccordo con gli Enti Bilaterali nazionali, effettuati dalle imprese che operano a mezzo mod. F24 e dalle imprese multi localizzate che versano agli EBN presso cui viene accantonata la relativa quota FSR;
c) Gestisca l'attività amministrativa e contabile;
d) Coordini l'attività di presentazione, disbrigo e liquidazione delle pratiche relative alle prestazioni erogate in tempi celeri e con modalità comuni prestabilite a valere per ogni territorio della Regione, al fine di garantire la tempestività delle procedure;
e) Curi la promozione delle attività di EBT- ER, anche in coordinamento con i Centri di Servizio Territoriale;
f) Gestisca - in termini funzionali ed organizzativi - le specifiche iniziative approvate dai Comitato Esecutivo;
g) Svolga la funzione di Segreteria di EBT - ER
Entro il 30.11.2015 sarà definito da EBT - ER uno specifico progetto attuativo, con l'individuazione delle risorse umane dedicate, della modalità del rapporto di lavoro, della strumentazione necessaria e del preventivo di spesa, da sottoporre alle Parti Sociali costituenti l'Ente.
Le Parti, nel confermare l'impostazione a suo tempo assunta a favore dell'articolazione funzionale di EBT - ER a livello territoriale, ritengono che tale obiettivo debba essere perseguito:
• valorizzando i Centri di Servizio Territoriale già operanti con livello adeguato in termini di operatività ed attività svolte: in questo caso sarà possibile valutare iniziative e progetti condivisi dalle Parti costituenti a livello regionale, volti ad ulteriormente rafforzare la funzionalità e/o integrare le prestazioni sulla base di specifiche esigenze del territorio e/o settoriali.
• supportando i Centri di Servizio Territoriale, congiuntamente ritenuti carenti sotto i suddetti profili; le Parti costituenti a livello regionale potranno predisporre e proporre a EBT - ER progetti mirati al superamento delle difficoltà riscontrate, con l'obiettivo di pervenire, in tempi definiti, al livello adeguato.
Le Parti ritengono che in ogni territorio debba essere garantito l'effettivo svolgimento delle seguenti attività:
• periodiche riunioni del CST, indicativamente a cadenza mensile e comunque almeno trimestrale;
• gestione delle materie assegnate alla bilateralità dai CCNL e da accordi regionali e/o territoriali;
• prestazioni e servizi previsti dal presente accordo;
• organizzare le funzioni demandate al territorio in materia di Dlgs 81/08;
• informazione ed assistenza in materia di Previdenza Complementare ed Assistenza Sanitaria Integrativa, Sostegno al Reddito e Welfare contrattuale.
Ai Centri di Servizio Territoriali, per lo svolgimento delle attività, verrà annualmente attribuito uno stanziamento delle risorse in proporzione alla provenienza territoriale della contribuzione.
Nel ribadire l'impegno al contenimento dei costi di struttura regionale e territoriale, le Parti stabiliscono quanto segue (Allegato 4):
1. il costo per la struttura regionale e l'attività statutaria degli organismi non dovrà
In particolare:
a) Per la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all’importo stabilito dal Regolamento di EBT - ER;
b) Per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBT - ER;
2. Il costo dei CST per la struttura funzionale allo svolgimento dell'attività assegnata, nonché dell'attività delle Commissioni non potrà superare 8% delle risorse per attività e gestione;
In particolare:
a) Per la partecipazione alle riunioni del Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBT - ER
b) Per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni istituite presso il Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all'Importo stabilito dal Regolamento di EBT - ER
3. Il costo per i Centri di Servizio Territoriali per l'attività in materia di sicurezza sul lavoro è disciplinato da accordo specifico (Allegato n. 3); qualora ricorrano le condizioni ivi previste, le risorse saranno imputate a specifico capitolo di spesa del Rendiconto Economico, di EBT-ER (Fondo Salute e Sicurezza) e non considerate utili ai fini dei limiti del presente capitolo.
4. Le riunioni ai vari livelli vanno convocate per tempo, in esse vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli. argomenti trattati, le decisioni prese e espressamente identificati i costi con relative modalità di assolvimento.

Parte Seconda - Prestazioni e servizi ai soci
Le Parti condividono il principio che le prestazioni ed i servizi di EBT - ER devono rispondere in modo efficace e concreto ai bisogni ed alle esigenze dei soci, secondo criteri di omogeneità sul territorio regionale e tenendo conto delle specificità locali e/o settoriali. A tal fine, le Parti hanno convenuto sulla necessità di adeguare i contenuti degli Accordi 30.11.2001, 20.11.2008, 14.05.2009 e 5.11.2009 e sono pervenute alla stipula di una nuova intesa (Allegati n. 1 e 2) sulla base dei seguenti indirizzi:
a) Interventi in materia di "sostegno al reddito" intendendosi per tali l'erogazione di sussidi economici
• integrativi di prestazioni pubbliche;
• rivolti a soggetti privi dei requisiti per accedere alle prestazioni pubbliche;
• rivolti a soggetti per i quali la vigente legislazione non prevede prestazioni pubbliche
b) Interventi in materia di "welfare contrattuale": si tratta di contributi economici per migliorare la condizione ovvero per alleviare particolari situazioni relative alla vita dei lavoratori e delle lavoratrici.
Le prestazioni di cui ai punti a) e b) sono finanziate con appositi e distinti stanziamenti accantonati da EBT-ER in specifico fondo, per un valore complessivo non superiore al 30% delle quote associative incassate annualmente al netto della contribuzione dovuta all'Ente Bilaterale Nazionale.
In sede di Comitato Esecutivo saranno annualmente stabiliti gli importi dei capitoli di spesa a) e b), tenendo conto dell'andamento delle richieste pervenute; le risorse saranno quindi attribuite di anno in anno ad ogni singolo Centro di Servizio Territoriale in misura proporzionale alla contribuzione ivi proveniente. Ogni CST annualmente potrà ripartire all'interno dei capitoli di spesa a) e b) gli stanziamenti per le singole prestazioni.
c) Progetti e/o iniziative promossi/e dalle Parti sociali costituenti l'Ente, e dalle medesime condivisi, potranno essere finanziati nel limite massimo del 15% delle risorse per attività e gestione. Inoltre, sempre a cura delle Parti costituenti l'Ente, potranno definirsi accordi per la compartecipazione alla spesa di progetti tesi ad ampliare/consolidare la base occupazionale, migliorare le condizioni di lavoro e per la sicurezza sul lavoro; tali iniziative sono finanziate per un valore complessivo pari al 14% delle risorse per attività e gestione e, comunque, non superiore a € 60,000 annuo.
d) Interventi di informazione, divulgazione e supporto dei sistemi bilaterali in materia di previdenza e assistenza sanitaria integrative.
Tutte le prestazioni sono erogate secondo modalità e condizioni stabilite nel regolamento (Allegato n. 5) redatto ed approvato dal Comitato Esecutivo; inoltre il Comitato Esecutivo delibera in merito alla validazione delle prestazioni richieste dai Centri di Servizio Territoriali.
È facoltà delle Parti Sociali a livello territoriale, nei limiti delle risorse attribuite al CST proporre alle parti sociali regionali ulteriori prestazioni che, in coerenza con l'impostazione qui definita, rispondano a specifiche esigenze locali e/o settoriali.
Le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo sono riconosciute a tutti i gli aderenti ad EBT - ER operanti nella Regione Emilia Romagna.
Dichiarazione Congiunta
Con riferimento alle imprese multi-localizzate ed alle condizioni di accesso previste per le prestazioni di sostegno al reddito dal Regolamento Ente Bilaterale Nazionale Turismo, le Parti ritengono necessario avviare un confronto a livello nazionale per individuare soluzioni che consentano il riconoscimento delle prestazioni definite nel presente accordo anche ai lavoratori delle predette aziende.

Parte Terza - Salute Sicurezza e sul lavoro
Le Parti considerano la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro una priorità da perseguire attraverso:
1. Formazione dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti, in coerenza con il DLgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e l'Accordo Stato-Regioni secondo progetti condivisi con le OO.SS. e realizzati da Enti formativi accreditati presso EBT - ER
Il contributo a carico di EBT - ER non potrà superare il 50% del costo effettivamente sostenuto dall'azienda.
2. Promozione della costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali come previsto dal Dlgs. 81/2008 e s.m.
In tale contesto, la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sia in azienda che a livello territoriale costituisce un elemento imprescindibile.
• Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Emilia Romagna sono pertanto impegnate a promuovere la puntuale nomina dei RLST da parte delle rispettive strutture territoriali nonché la loro attività secondo criteri uniformi per l'intero ambito regionale.
• Confesercenti Emilia Romagna è parimenti impegnata, unitamente alle rispettive strutture territoriali, a favorire l'agibilità:
1. per attività di informazione ai lavoratori ed alle lavoratrici sulle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
2. per l'elezione del RLSA, secondo quanto previsto dal DLgs. 81/08 e dagli Accordi Interconfederali;
3. per l'esercizio della funzione del RLST, secondo quanto previsto dal DLgs. 81/08, dagli Accordi Interconfederali e nell'Accordo del 22.09.2015 (Allegato n. 3)
Le Parti confermano quale quota utile al funzionamento degli Organismi Paritetici Territoriali ed alle attività dei RLST la contribuzione specificatamente prevista a carico delle imprese nella misura già stabilita dall'Accordo 27.03.1997 e confermata dall'Accordo del 22.09.2015 (Allegato n. 3);
Tali contributi saranno incassati da EBTER e assegnati ai singoli OPT secondo le percentuali del 10% per l'attività di Formazione e funzionamento OPT; per il 90% per l'attività dei RLST secondo il criterio di pariteticità.
I predetti contributi (come definiti nell'accordo 27/03/1997) affluiscono con le stesse modalità previste per le quote relative ad EBT - ER ma verranno contabilizzati in modo distinto quale Fondo Salute e Sicurezza.
Al fine di monitorare quanto sopra convenuto, è costituita una Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza, formata da 3 rappresentanti di Confesercenti Emilia Romagna ed 1 rappresentante ciascuno per Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil Emilia Romagna.
La Commissione Paritetica regionale verificherà che in tutti i territori della Regione venga garantita l'effettiva attività dei RLST, in particolare:
• raccolta ed elaborazione dati relativi alle aziende aderenti al sistema (OPT)
• raccolta designazioni RLSA; (OPT)
• visite nei luoghi di lavoro e verifica DVR; (RLST)
• iniziative con Enti preposti (OPT)
• collaborazione con centri formativi e documentali. (OPT)
I costi della Commissione sono imputati al capitolo di costo per la struttura regionale e l'attività statutaria degli organismi.

Parte Quarta - Formazione
Le Parti considerano la formazione professionale e trasversale dei lavoratori e delle lavoratrici un elemento importante per rispondere in modo adeguato alle crescenti esigenze di qualità ed efficienza nelle attività del Terziario e del Turismo, nonché per elevare il livello di competenza complessivo.
Si afferma in tale ottica, il ricorso prioritario, ove praticabile, alle risorse del Fondo Interprofessionale condividendo con i soggetti presentatori la predisposizione periodica di appositi progetti aziendali, settoriali o territoriali.
Fermo restando la titolarità dei singoli CST, nell'ambito delle risorse di loro competenza, nella programmazione di attività formative, EBTER, con risorse non d competenza dei CST, potrà deliberare progetti a valenza regionale per alcune materie e/o specifiche iniziative, anche previa rilevazione e verifica dei fabbisogni formativi. A tal fine annualmente potranno essere convocati appositi incontri dalle Parti Sociali con i responsabili degli Enti formativi accreditati presso EBT - ER per analizzare la situazione e formulare le proposte. 

Parte Quinta - Comunicazione
Le Parti condividono l'esigenza di migliorare il livello di conoscenza de! ruolo e delle finalità di EBT - ER, nonché delle prestazioni e delle attività svolte. Ciò è ulteriormente motivato dai contenuti della presente intesa che rappresentano uno sforzo organizzativo ed economico importante atto a rispondere in modo adeguato alle esigenze degli aderenti.
Per questo, il Comitato Esecutivo elaborerà ed aggiornerà periodicamente uno specifico progetto comunicativo rivolto all'intero territorio regionale, mediante:
- incontri/seminari divulgativi con i componenti dei Centri di Servizio Territoriale e/o i rappresentanti locali delle Organizzazioni costituenti;
- incontri seminariali con i consulenti del lavoro; aggiornamento impostazione sito web;
- campagne pubblicitarie;
- informativa nei luoghi di lavoro, anche abbinando documentazione al cedolino paga dei lavoratori.
- Informativa nelle sedi territoriali e regionali delle organizzazioni sindacali e datoriali

Parte Sesta - Disposizioni finali
Il presente accordo entra in vigore il 1.11.2015. A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale inerenti finalità e/o funzionamento dell'Ente Bilaterale, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguare i contenuti del presente accordo e degli accordi allegati.
Inoltre le Parti avvieranno un confronto specifico in ordine alle prestazioni rivolte ai lavoratori stagionali.