Categoria: 2017
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Tipologia: Contratto collettivo aziendale
Data firma: 15 maggio 2017
Parti: Berakah e Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Fai-Cisl, Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Berakah Bergamo
Fonte: flai.lombardia.it


Contratto collettivo aziendale

In data 15 maggio 2017, presso la sede di C.S.A. Coesi in Via S. Bernardino 59 Bergamo si sono incontrati: la società cooperativa Berakah soc. coop. […] e OO.SS.: Fisascat Cisl di Bergamo […], OO.SS.: Fp Cgil di Bergamo […], OO.SS.: Fai Cisl di Bergamo […], OO.SS.: Flai Cgil di Bergamo […]

Premesso che
a) l’art. 1, c. 481 della L. 228/2012 ha prorogato a tutto il 2015, mediante l’introduzione di una speciale agevolazione, le misure sperimentali finalizzate alla parziale detassazione degli emolumenti legati all’incremento della produttività del lavoro;
b) la legge di stabilità ha ripristinato per l’anno 2016 la detassazione dei premi di produttività dettando le regole e le condizioni per l’applicazione dell’imposta agevolata;
c) il decreto del 25 marzo 2016 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, successivamente modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare ha stabilito:
• l’obbligo di un contratto collettivo di secondo livello da depositare, a cura del datore di lavoro, presso la ITL con autodichiarazione di conformità al DPCM suddetto;
• nella misura del 10% l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali;
• in € 80.000,00 il requisito soggettivo reddituale - redditi da lavoro dipendente - che i dipendenti interessati al beneficio fiscale devono possedere nell’anno 2017;
• in € 3.000,00 lordi (imponibile fiscale) l’ammontare massimo delle retribuzioni di produttività da assoggettare a imposta sostitutiva; e di 4000,00 euro annui nelle aziende in cui i lavoratori vengano coinvolti pariteticamente nell’organizzazione del lavoro;
d) Il presente accordo collettivo è sottoscritto nel rispetto della condizione che impone l’osservanza delle disposizioni di legge e di accordi interconfederali sulla rappresentatività, vale a dire che il presente accordo è sottoscritto dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
e) Le parti, a prescindere dall’obbligatorietà legislativa, ritengono comunque idoneo il confronto per l’individuazione degli strumenti di carattere remunerativo, agevolabili fiscalmente e contributivamente, utili a rendere qualitativa, efficiente, competitiva e produttiva l’organizzazione aziendale, nonché a rendere partecipi i dipendenti dell’andamento economico aziendale (o societario)
Tutto ciò premesso, le Parti concordano
1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
2. L’obiettivo comune è quello di raggiungere un sistema organizzativo produttivo, efficiente, competitivo, qualitativo e che eviti sprechi, idoneo al raggiungimento dello scopo e/o del risultato
aziendale/societario a cui abbinare specifici emolumenti retributivi contrattuali e specifici emolumenti retributivi premianti, nel rispetto degli accordi collettivi vigenti e delle disposizioni che regolano la sicurezza e il rapporto di lavoro. Il tutto senza perdere di vista la tutela della qualità lavorativa e organizzativa dei lavoratori interessati, quale ulteriore elemento di efficienza organizzativa.
3. L’obiettivo di cui al punto 2) può essere raggiunto, oltre che mediante corrette scelte strategiche Societarie, il cui compito è affidato alla direzione della Società, anche attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti:
a) Programmazione attenta delle squadre di lavoro per l’esecuzione ordinaria, straordinaria e flessibile dell’attività produttiva e della gestione dei servizi generali e amministrativi, in funzione delle specifiche esigenze del cliente/committente i lavori/servizi nonché delle specifiche esigenze organizzative interne. La complessità organizzativa, la gestione degli imprevisti, la gestione delle assenze tutelate e la gestione dei riposi (permessi, ferie e festività), necessitano, al fine di non penalizzare la qualità dei lavori/servizi, di rispettare gli impegni presi dalla società e di non penalizzare la competitività della società stessa (nel rispetto delle norme in materia di sicurezza), di strumenti, legislativi e/o contrattuali idonei.
b) Creazione della banca delle ore (vedi regolamento allegato parte integrante del presente accordo)
c) Calendario annuale ferie-festività e rol (vedi calendario allegato parte integrante del presente accordo)
d) Riduzione costi di riparazione e manutenzione (vedi tabella allegata degli indicatori economici)
e) Formazione specifica alla sicurezza e coinvolgimento dei soggetti delegati alla sicurezza (aziendali, compreso il medico competente, e dei lavoratori), della corretta osservanza delle procedure di sicurezza preventive, personali e collettive che caratterizzano le azioni abbinate alla valutazione dei rischi; della più attenta osservanza delle disposizioni contrattuali che impegnano la società nei confronti della committenza lavori e/o degli organi di controllo al fine di ridurre ai soli eventuali imprevisti la richiesta di danni e/o l’applicazione di sanzioni, della sensibilizzazione allo spirito all’appartenenza societarie finalizzato a ridurre la conflittualità interna;
f) Individuazione di obiettivi di risultato riferiti ai settori produttivi e socio occupazionali della cooperativa presi nel loro insieme. […]