Categoria: Cassazione penale
Visite: 12368

Cassazione Penale, Sez. 4, 25 ottobre 2017, n. 48963 - Caduta dall'alto: assoluzione di un CSE ignaro dello sviluppo dei lavori e di un datore di lavoro perchè la gestione del rischio era riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto


 

... Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ex art.92 D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione del lavoro, svolge compiti di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale ... Non è invece tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, controllo questo demandato ad altre figure operative, quali datore di lavoro, dirigente e preposto (Sez.4, sent.n. 27165 del 24/5/2016, Rv.267735; Sez.4, sent.n.47834 del 26/4/2016, Rv.268255; Sez.4, sent.n. 44977 del 12/6/2013, Rv.257167).
Esclusa quindi la necessità di una presenza quotidiana del CSE in cantiere e considerato che questi aveva correttamente predisposto il piano di sicurezza e coordinamento, la Corte territoriale ha ragionevolmente escluso che potesse essere a lui addebitato di non averlo modificato, aggiornandolo ed integrandolo in relazione allo sviluppo dei lavori, posto che di tale sviluppo egli non era a conoscenza.


... In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è correttamente inquadrato come datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia e responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, il soggetto che, pur avendo formalmente appaltato a terzi le opere che hanno dato origine all'infortunio, sia intervenuto costantemente nella loro esecuzione, curando l'organizzazione del lavoro ed impartendo istruzioni e direttive, esercitando cioè una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori medesimi.


Nel caso di specie, la Corte di Torino ha escluso ogni profilo di colpa in capo al R.F., titolare di una posizione apicale nella Costruzioni R.F. s.r.l., sia per la complessità della struttura aziendale, con diversi cantieri aperti ed una predisposta organizzazione di preposti, sia tenendo conto che l'incidente non era derivato da scelte gestionali di fondo o da difetti strutturali conosciuti o conoscibili dal datore di lavoro, ma da una decisione estemporanea assunta nello svolgimento dei lavori del cantiere e dunque di carattere meramente occasionale: la gestione del rischio era quindi riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto (argomenta in tal senso da Sez.4, n.22606 del 47472017, Rv.269972 e n.24136 del 6/5/2016, Rv.266853).


 

 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: MENICHETTI CARLA Data Udienza: 21/09/2017

 

 

 

Fatto

 

1. M.V., R.F., G.C. e F.M. venivano condannati dal Tribunale di Torino quali responsabili dell'infortunio sul lavoro occorso a G.A., che aveva subito lesioni personali con postumi invalidanti permanenti.
2. Secondo l'ipotesi accusatoria, il giorno di sabato 20 luglio 2010 G.A., dipendente di F.M., titolare della ditta individuale Emme Edil, che aveva preso in subappalto dalla impresa affidataria Costruzioni R.F. s.r.l. alcuni lavori di carpenteria in un cantiere in Corso Venezia a Torino, ad oggetto la realizzazione di parcheggi interrati a servizio di una struttura medica privata, mentre si trovava su un tavolame sprovvisto di idonea protezione, poiché il parapetto mancava del corrente superiore e di fascia fermapiede, era caduto da un'altezza di circa tre metri riportando gravi fratture, l'indebolimento permanente del sistema nervoso centrale e dell'organo della deambulazione.
Oltre ad un addebito di colpa generica, erano state contestate agli imputati specifiche violazioni di norme antinfortunistiche: al M.V., coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di non aver adeguato il piano di sicurezza e coordinamento all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute per adeguare la sicurezza in cantiere, e di avere omesso le opportune azioni di coordinamento e controllo per l'applicazione di corrette procedure di lavoro dell'impresa esecutrice, in violazione dell'art.92, comma 1 lett.a) e b) d. lgs.n.81/2008; al R.F., datore di lavoro dell'impresa affidataria Costruzioni R.F. s.r.l., di non aver vigilato sul corretto espletamento delle attività di direzione attribuite al suo dipendente geom. G.C. e non aver verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati all'impresa esecutrice, né l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano operativo di sicurezza, in violazione dell'art.97, comma 1, del citato d.lgs.; al G.C., dipendente dell'impresa affidataria Costruzioni R.F. s.r.l. e incaricato della direzione del cantiere per la realizzazione dell'opera (preposto), di non aver vigilato sull'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dal contratto di subappalto (in particolare, di non aver verificato - come stabilito dal Piano operativo di sicurezza della ditta esecutrice - che prima dell'esecuzione dei lavori in altezza si fosse accertata la predisposizione di tutte le protezioni per impedire cadute accidentali nel vuoto), e di aver inoltre omesso di informare il datore di lavoro dell'impresa esecutrice della mancata osservanza degli obblighi di legge, in violazione dell'art. 19, comma 1 lett.a) del medesimo d.lgs.
3. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 23 settembre 2016 assolveva il M.V. ed il R.F. per non aver commesso il fatto e riduceva la pena inflitta al G.C..
Premetteva che dalla istruttoria dibattimentale era emerso che il G.A. era sostanzialmente il capo della ditta esecutrice Emme Edil e che aveva fretta di terminare prima della domenica il lavoro dell'armatura in ferro, in quanto la settimana dopo era programmata la gettata di cemento: pertanto, d'accordo con il G.C. ed il F.M., era stata effettuata una scelta operativa che aveva comportato la prosecuzione dei lavori in una parte di cantiere non ancora messa in sicurezza.
Per tale motivo - secondo i giudici di appello - non era censurabile la condotta del M.V., il quale aveva correttamente predisposto il piano di sicurezza e coordinamento e non lo aveva adeguato in quanto non a conoscenza della nuova modalità di lavoro, dettata dall'urgenza, e decisa quella stessa mattina in cantiere dai soggetti direttamente responsabili.
Neppure era ravvisabile un profilo di colpa in capo al datore di lavoro apicale R.F., stante la complessità della struttura aziendale, che aveva più cantieri aperti, e la scelta di carattere occasionale dei preposto, dovuta all'urgenza del momento.
4. Avverso la pronuncia assolutoria del M.V. e del R.F. ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Torino rilevando contraddittorietà nella argomentazioni della Corte territoriale. Deduce che se vi era una zona non ancora posta in sicurezza l'accesso doveva essere precluso e che con verbale Spresal redatto quello stesso giorno 27 aprile 2010 era stata disposta la sospensione immediata dei lavori fino alla installazione completa delle opere di protezione contro il rischio di caduta dall'alto, risultate carenti in tutto il cantiere. Secondo il ricorrente il M.V., quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, aveva un compito di alta vigilanza che lo obbligava a frequentare il cantiere per rilevarne periodicamente le criticità, mentre il datore di lavoro R.F. rimaneva titolare di una posizione di garanzia, in relazione al controllo dei sistemi di sicurezza atti a prevenire rischi di carattere generale.
Di qui la richiesta di annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
2. La Corte di Appello di Torino ha analizzato in maniera corretta le posizioni di garanzia del M.V. e del R.F. ed ha escluso la responsabilità di entrambi, in relazione al sinistro occorso al lavoratore, con ragionamento immune da censure.
Secondo la ricostruzione della vicenda che si legge nella sentenza impugnata, la decisione di proseguire i lavori in una parte di cantiere non ancora messa in sicurezza non fu oggetto di programmazione ma venne dettata dall'urgenza del momento e decisa dallo stesso G.A., dal datore di lavoro F.M. e dal preposto G.C., presenti in cantiere nella giornata di sabato. In tal senso anche le dichiarazioni della persona offesa.
Orbene, le posizioni dei due imputati vanno analizzate alla luce di tale dato fattuale.
2.1. Quanto al M.V., è stato ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ex art.92 D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione del lavoro, svolge compiti di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica della idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento (PSC); c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino agli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. Non è invece tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, controllo questo demandato ad altre figure operative, quali datore di lavoro, dirigente e preposto (Sez.4, sent.n. 27165 del 24/5/2016, Rv.267735; Sez.4, sent.n.47834 del 26/4/2016, Rv.268255; Sez.4, sent.n. 44977 del 12/6/2013, Rv.257167).
Esclusa quindi la necessità di una presenza quotidiana del M.V. in ‘cantiere e considerato che questi aveva correttamente predisposto il piano di sicurezza e coordinamento, la Corte territoriale ha ragionevolmente escluso che potesse essere a lui addebitato di non averlo modificato, aggiornandolo ed integrandolo in relazione allo sviluppo dei lavori, posto che di tale sviluppo egli non era a conoscenza.
2.2. Quanto al R.F., va ribadito che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è correttamente inquadrato come datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia e responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, il soggetto che, pur avendo formalmente appaltato a terzi le opere che hanno dato origine all'infortunio, sia intervenuto costantemente nella loro esecuzione, curando l'organizzazione del lavoro ed impartendo istruzioni e direttive, esercitando cioè una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori medesimi (in tal senso, Sez.4, n.7954 del 10/10/2013, Rv.259274; Sez.3, n.50996 del 24/10/2013, Rv.258299).
Nel caso di specie, la Corte di Torino ha escluso ogni profilo di colpa in capo al R.F., titolare di una posizione apicale nella Costruzioni R.F. s.r.l., sia per la complessità della struttura aziendale, con diversi cantieri aperti ed una predisposta organizzazione di preposti, sia tenendo conto che l'incidente non era derivato da scelte gestionali di fondo o da difetti strutturali conosciuti o conoscibili dal datore di lavoro, ma da una decisione estemporanea assunta nello svolgimento dei lavori del cantiere e dunque di carattere meramente occasionale: la gestione del rischio era quindi riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto (argomenta in tal senso da Sez.4, n.22606 del 47472017, Rv.269972 e n.24136 del 6/5/2016, Rv.266853).
Si tratta di un'argomentazione giuridicamente corretta, aderente anch'essa ad obiettivi riscontri fattuali, che non configura il vizio di legittimità prospettato dal ricorrente.
3. A tali considerazioni segue il rigetto del ricorso.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 21 settembre 2017