- AMIANTO
La Corte d'appello di Firenze, confermando la decisione di primo grado, ha escluso il diritto di I.L. ad ottenere il beneficio contributivo previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13 non essendosi provato il superamento del valore-soglia necessario per il riconoscimento del beneficio contributivo e tale accertamento era rimasto privo di censure da parte dell'appellante.
Ricorre il lavoratore affermando che le prove dedotte con l'appello erano specificamente dirette a dimostrare l'effettiva e continuativa esposizione all'amianto.
Ricorre il lavoratore affermando che le prove dedotte con l'appello erano specificamente dirette a dimostrare l'effettiva e continuativa esposizione all'amianto.
La Corte rigetta il ricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11075-2007 proposto da: I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 4 6 PAL. IV SC. B, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato STANZIOLA NADIA, giusta
mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1472/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/11/2006 R.G.N. 961/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità.
Fatto
Con sentenza del 15 novembre 2006 la Corte d'appello di Firenze, confermando la decisione di primo grado, ha escluso il diritto di I.L. ad ottenere il beneficio contributivo previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13.
La Corte di merito ha rilevato, in particolare, che le censure sollevate dal I. con l'atto di appello erano del tutto inadeguate a scalfire la decisione del primo giudice; questi, infatti, aveva respinto la domanda non essendosi provato il superamento del valore-soglia necessario per il riconoscimento del beneficio contributivo e tale accertamento era rimasto privo di censure da parte dell'appellante lavoratore, il quale, inoltre, aveva articolato una prova del tutto generica in ordine all'esposizione qualificata al rischio dell'amianto.
Contro questa sentenza il lavoratore ricorre con due motivi.
L'INPS resiste con controricorso.
Contro questa sentenza il lavoratore ricorre con due motivi.
L'INPS resiste con controricorso.
Diritto
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli art. 101 e 116 c.p.c..
Si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto irrilevanti le prove dedotte con l'appello mentre in realtà esse erano specificamente dirette a dimostrare l'effettiva e continuativa esposizione all'amianto.
Il secondo motivo denuncia insufficiente motivazione per non avere i giudici d'appello considerato la consulenza tecnica di parte, ove erano evidenziate le mansioni espletate dal lavoratore e la conseguente esposizione a rischio.
Il secondo motivo denuncia insufficiente motivazione per non avere i giudici d'appello considerato la consulenza tecnica di parte, ove erano evidenziate le mansioni espletate dal lavoratore e la conseguente esposizione a rischio.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Infatti, il primo motivo è privo della formulazione del quesito di diritto, prescritto a pena di inammissibilità - ove si denunci la violazione di norme di diritto - dall'art. 366 bis c.p.c., come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che trova applicazione nella specie, alla stregua delle disposizioni transitorie contenute nel citato decreto, essendo impugnata una sentenza depositata dopo il 2 marzo 2006.
Il secondo motivo, a sua volta, non indica quali specifiche conclusioni del consulente tecnico di parte siano state allegate in appello e, in particolare, in che modo esse, ove esaminate, avrebbero potuto dimostrare con certezza, al di là delle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro, il superamento del valore- soglia, escluso dal primo giudice.
Ne deriva che il ricorso va respinto.
Nulla per le spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile nella specie ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003).
Il secondo motivo, a sua volta, non indica quali specifiche conclusioni del consulente tecnico di parte siano state allegate in appello e, in particolare, in che modo esse, ove esaminate, avrebbero potuto dimostrare con certezza, al di là delle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro, il superamento del valore- soglia, escluso dal primo giudice.
Ne deriva che il ricorso va respinto.
Nulla per le spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile nella specie ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2009
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2009